TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 521/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 03 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 04.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti OROPALLO DOMENICO e GUGLIELMI Parte_1
PAOLA hanno concluso come da nota depositata in data 29.05.2025 per l'avv. QU SO ha Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 30.05.2025 per 'avv. Controparte_2
FERRI MARCO ha concluso come da nota depositata in data 29.05.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:57 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 521/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 521/2020 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti OROPALLO
DOMENICO e GUGLIELMI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Latina (LT), Via Fratelli Bandiera, n. 6, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attrice contro
c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. QU
SO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dino Lucchetti sito in Latina (LT),
Via Duca del Mare, n. 24, in virtù di mandato alle liti allegato in atti;
convenuta nonché contro
Controparte_3
(p.i. , in persona dei Commissari liquidatori e legali rappresentanti pro-
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale F. Petrarca, n. 38, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: responsabilità istituto di credito ex artt. 1176, co. 2, c.c. e 43 l.a. per assegno clonato
e/o contraffatto;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_1
suo l.r.p.t., conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – gli istituti di credito come in epigrafe indicati al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - Accertare e dichiarare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e la
[...] Controparte_4
, in persona del Liquidatore p.t. responsabili anche in solido tra loro ex art. 1176 c.c. e
[...]
art. 43 L.A. per le motivazioni di cui in premessa;
- Conseguentemente condannare le società convenute, anche in solido tra loro, alla corresponsione in favore della società Parte_1 della somma di € 14.850,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare le
[...]
parti convenute al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via equitativa. - Condannare parti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”, deducendo:
- di aver appreso, in data 21.06.2011, l'illegittimo addebito, sul proprio c/c, del pagamento dell'assegno bancario n. 0791761560-05, pari ad euro 14.850,00, tratto sulla filiale di CP_5
Sabaudia, incassato c/o la , da tale sig. ; - di non aver mai Controparte_4 Persona_1
emesso detto assegno, avendo verificato che il suo originale giaceva ancora nel proprio carnet (vd. all.to n. 1, citazione); - di aver sporto, in data 21.06.2011, denuncia–querela contro ignoti in merito all'accaduto (vd. all.to n. 2) e di aver proposto reclamo alla propria (vd. all.to n. 3), la CP_5
quale aveva provveduto al momentaneo riaccredito della somma in commento sul c/c, salvo poi, addebitare nuovamente l'importo in parola, non avendo riscontrato irregolarità formali (vd. all.to n.
4, citazione, missiva del 15.09.2011).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_6
costituzione e risposta depositata il 01.02.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
in via decisoria, respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte da nei confronti della . Con vittoria di Parte_1 CP_6 compensi, spese anche generali, iva e cap come per legge.”.
La convenuta Controparte_3
tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...] depositata il 03.02.2021, contestando a sua volta la ricostruzione attorea, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti: - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità di ogni domanda attorea nei confronti di;
- in via principale di merito, rigettare ogni domanda attorea nei confronti di CP_4
per prescrizione del diritto e/o per infondatezza in fatto e in diritto e per mancanza di CP_4 prova e/o per l'esclusivo comportamento colposo dell'attrice; - in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento di ogni domanda attorea nei confronti di , accertare e CP_4 dichiarare il concorso colposo dell'attrice e la quota di corresponsabilità ascrivibile al CP_4
e conseguentemente limitare la pronuncia a quanto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il precedente G.I., con sentenza non definitiva n. 1941 del 02.11.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda attorea svolta nei soli confronti della convenuta , in quanto soggetto sottoposto CP_4
a L.C.A..
Rimessa in istruttoria, la causa, istruita così in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
Ricostruita così sinteticamente la vicenda processuale, non è forse superfluo rammentare che, allorquando venga resa una sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4), c.p.c. ed il giudizio prosegua per l'ulteriore istruzione della causa, come avvenuto nel caso di specie, il frazionamento della decisione comporta tuttavia l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, sicché la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte da quella prima pronuncia.
Ne consegue che il giudice che abbia emesso la sentenza non definitiva - seppure essa non sia passata in giudicato - resta da essa vincolato nel successivo corso del giudizio davanti a sé quanto alle questioni ormai definite, sia quanto a quelle da queste stesse dipendenti che debbano essere esaminate e risolte sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che tale ultima sia poi stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata.
Alla luce di quanto sopra, residua, dunque, la delibazione del Tribunale sulla domanda attorea nei soli confronti della la quale, come si vedrà nel prosieguo, è da ritenersi infondata Controparte_6
e andrà pertanto respinta.
Nel caso di specie, la società attrice fonda la propria pretesa sulla responsabilità della NC RI
( , invocandone una responsabilità di natura contrattuale, derivante sia dalla violazione del CP_5
canone di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione del rapporto di c/c, sia dalla specifica disciplina di cui all'art. 43, co. 2, L.A. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), secondo cui «Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.».
La condotta illegittima contestata si sostanzierebbe nel mancato rimborso dell'importo dell'assegno asseritamente clonato e/o contraffatto, ingiustamente addebitato sul c/c di parte attrice e recante, secondo la prospettazione attorea, una firma di traenza apocrifa, tanto più che l'assegno originale con la medesima numerazione sarebbe risultato ancora presente nel carnet in suo possesso.
Occorre, pertanto, esaminare se il mancato rimborso della somma portata dall'assegno sia legittimo.
Il pagamento dell'assegno bancario da parte della NC RI, - ovvero l'istituto presso cui il cliente detiene i propri fondi -, costituisce esecuzione di una disposizione del traente e si configura come adempimento di un incarico ricevuto dal correntista.
Tale attività è disciplinata, ai sensi dell'art. 1856 c.c., dalle norme sul mandato (artt. 1710 e segg. c.c.)
e comporta l'obbligo per il mandatario di agire con diligenza.
La diligenza che la deve osservare nel controllo dell'autenticità dell'assegno è quella prevista CP_1
dall'art. 1176, co. 2, c.c., parametrata alla natura dell'attività professionale esercitata: nello specifico, si tratta della diligenza "particolarmente qualificata" dell'accorto banchiere (Cass. 1.6.2017, n.13873;
Cass. 20.3.2014, n.6513), che non corrisponde a quella di un generico soggetto di media prudenza, ma di un professionista specializzato in quel settore di attività, dotato di specifica esperienza e competenza.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre verificare se la falsificazione sia riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto.
Tale verifica deve essere condotta utilizzando comuni cognizioni teorico-tecniche ovvero mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo;
diversamente, se la falsificazione fosse riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o tramite particolari cognizioni specialistiche, non sussisterebbe responsabilità della
(ex plurimis, Cass. 3.5.2024, n.12050; Cass. 21.11.2022, n.34153). CP_1
Ed invero, la può essere considerata responsabile del pagamento di un assegno falsificato e/o CP_1
clonato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, sulla base delle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (ex multis, Cass. 21.10.2024, n.27271).
Il giudizio di responsabilità deve essere fondato sulla valutazione di tre elementi: 1) verificare la sussistenza di una difformità tra la sottoscrizione del titolo e quella depositata o desumibile da altre fonti attendibili;
2) accertare se tale difformità sia eclatante e, dunque, dovuta ad una notevole differenza di caratteristiche fondamentali della grafia;
3) verificare se sussistano elementi (come abrasioni, scritturazioni sovrapposte, sbavature) tali da far insorgere, in un soggetto diligente ed accorto, il legittimo sospetto di ritocchi, correzioni o manipolazioni.
I medesimi principi si applicano anche quando l'assegno clonato, negoziato presso altro istituto, raggiunga la NC RI attraverso la stanza di compensazione o mediante procedura di “Check
Image Truncation" (o CIT), ovvero una procedura bancaria che semplifica la presentazione degli assegni bancari e circolari al pagamento, sostituendo il passaggio dell'assegno fisico con una scansione digitale.
Orbene, tenendo a mente i principi in commento, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla copia fotostatica dell'assegno clonato o falsificato (vd. all.to n. 3, comparsa
, nonché dalla copia fotostatica dell'assegno ancora in possesso dell'attrice (vd. all.to n. 1, CP_5
citazione), avente identico numero di serie, sia lo specimen di firma (vd. all.to n. 4, comparsa , CP_5
si ritiene di non poter addivenire, rispetto al titolo contestato, a conclusioni diverse da quelle comunicate dall'Istituto di credito con missiva dell'11.9.2011 (assenza di alterazioni e/o CP_6
abrasioni e corrispondenza della firma di traenza) (vd. all.to n. 4, citazione).
Ed invero, dal raffronto tra l'assegno clonato e quello presente nel carnet in possesso dell'attrice non si riscontra, prima facie -, all'esito di quella verifica che ordinariamente effettua il bancario al quale l'assegno è presentato -, alcun evidente segno di falsificazione, essendo stato presentato all'incasso un modulo creato e stampato avente le medesime caratteristiche di quello del carnet originale e regolarmente compilato nell'importo, sia nella parte numerica, che in quella letterale.
Alla medesima conclusione si giunge anche laddove si raffronti la firma apposta sull'assegno in contestazione con quelle apposte sull'assegno presente nel carnet di parte attrice e sullo specimen in possesso della NC, non evincendosi differenze macroscopiche.
Nel caso di specie, la diligenza richiesta alla NC consiste nella verifica di corrispondenza tra la sottoscrizione del titolare del conto/delegato depositata presso di essa (c.d. specimen) e quella apposta sull'assegno, da eseguirsi a vista, senza supporti tecnologici e senza l'adozione di una particolare competenza calligrafica (ex multis, Cass. 6.2.2024, n.3314; Cass. 23.6.2021, n.17951).
Ciò rilevato, la firma presente sull'assegno clonato e su quello presente nel carnet risulta, prima facie, apposta dal signor , soggetto delegato dalla società attrice ad operare sul conto, Parte_2
anche mediante emissione di assegni bancari (vd. all.to n. 4, comparsa , circostanza questa CP_5
non fatta oggetto di contestazione da parte dell'attrice, la quale, peraltro, non ha proceduto al disconoscimento specifico della firma apposta sull'assegno in contestazione.
Ed invero, nell'atto di citazione è presente una generica dichiarazione volta a “disconoscere la sottoscrizione ivi apposta" (vd. p. 5, citazione “La società attrice, pertanto, oltre a disconoscere la sottoscrizione ivi apposta, chiede che venga esibito l'assegno bancario di cui si discute, la cui copia non è mai stata consegnata allo stesso dall'istituto di credito, il quale si è genericamente limitato a respingere ogni addebito di colpa sul mero presupposto per cui il titolo non presenterebbe segni visibili di contraffazione.”), in un momento processuale, peraltro, in cui l'assegno in parola non era ancora stato acquisito agli atti di causa, essendo stato depositato in copia dalla solo con la CP_1
comparsa di costituzione.
Difetta, invero, un formale disconoscimento dell'odierna parte deducente, nel primo atto utile e successivo alla costituzione in giudizio dell' , né nelle successive memorie Controparte_7
istruttorie.
Tale circostanza assume particolare rilevanza, poiché, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata deve essere effettuato in modo specifico e tempestivo, una volta che la parte abbia avuto modo di esaminare il documento prodotto dalla controparte (cfr. Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326: "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive'; vd. in senso conforme, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096).
A tale proposito, si spiega la reiezione della generica richiesta di c.t.u. grafologica e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale dell'assegno contestato, posto che la società attrice non ha depositato in causa l'originale dell'assegno unitamente al carnet di provenienza, né ha offerto elementi di prova atti a dimostrare che quello prodotto in copia fotostatica sia effettivamente quello riproducente l'originale custodito nel carnet degli assegni consegnato dalla al correntista. CP_1
Conclusivamente, in assenza di prova circa la colpa della convenuta nel Controparte_6 pagamento dell'assegno in argomento e del conseguente addebito del relativo importo sul c/c dell'attrice, quest'ultima non ha diritto alla restituzione dell'importo portato dall'assegno.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Ogni altra questione e domanda (risarcitoria) è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dato atto dell'intervenuta sentenza non definitiva n. 1941 del 02.11.2021, rigetta integralmente le domande svolte dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_6
b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si Controparte_6
liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 03.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 03 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 04.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti OROPALLO DOMENICO e GUGLIELMI Parte_1
PAOLA hanno concluso come da nota depositata in data 29.05.2025 per l'avv. QU SO ha Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 30.05.2025 per 'avv. Controparte_2
FERRI MARCO ha concluso come da nota depositata in data 29.05.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:57 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 521/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 521/2020 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti OROPALLO
DOMENICO e GUGLIELMI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Latina (LT), Via Fratelli Bandiera, n. 6, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attrice contro
c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. QU
SO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dino Lucchetti sito in Latina (LT),
Via Duca del Mare, n. 24, in virtù di mandato alle liti allegato in atti;
convenuta nonché contro
Controparte_3
(p.i. , in persona dei Commissari liquidatori e legali rappresentanti pro-
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale F. Petrarca, n. 38, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: responsabilità istituto di credito ex artt. 1176, co. 2, c.c. e 43 l.a. per assegno clonato
e/o contraffatto;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_1
suo l.r.p.t., conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – gli istituti di credito come in epigrafe indicati al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - Accertare e dichiarare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e la
[...] Controparte_4
, in persona del Liquidatore p.t. responsabili anche in solido tra loro ex art. 1176 c.c. e
[...]
art. 43 L.A. per le motivazioni di cui in premessa;
- Conseguentemente condannare le società convenute, anche in solido tra loro, alla corresponsione in favore della società Parte_1 della somma di € 14.850,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare le
[...]
parti convenute al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via equitativa. - Condannare parti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”, deducendo:
- di aver appreso, in data 21.06.2011, l'illegittimo addebito, sul proprio c/c, del pagamento dell'assegno bancario n. 0791761560-05, pari ad euro 14.850,00, tratto sulla filiale di CP_5
Sabaudia, incassato c/o la , da tale sig. ; - di non aver mai Controparte_4 Persona_1
emesso detto assegno, avendo verificato che il suo originale giaceva ancora nel proprio carnet (vd. all.to n. 1, citazione); - di aver sporto, in data 21.06.2011, denuncia–querela contro ignoti in merito all'accaduto (vd. all.to n. 2) e di aver proposto reclamo alla propria (vd. all.to n. 3), la CP_5
quale aveva provveduto al momentaneo riaccredito della somma in commento sul c/c, salvo poi, addebitare nuovamente l'importo in parola, non avendo riscontrato irregolarità formali (vd. all.to n.
4, citazione, missiva del 15.09.2011).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_6
costituzione e risposta depositata il 01.02.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
in via decisoria, respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte da nei confronti della . Con vittoria di Parte_1 CP_6 compensi, spese anche generali, iva e cap come per legge.”.
La convenuta Controparte_3
tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...] depositata il 03.02.2021, contestando a sua volta la ricostruzione attorea, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti: - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità di ogni domanda attorea nei confronti di;
- in via principale di merito, rigettare ogni domanda attorea nei confronti di CP_4
per prescrizione del diritto e/o per infondatezza in fatto e in diritto e per mancanza di CP_4 prova e/o per l'esclusivo comportamento colposo dell'attrice; - in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento di ogni domanda attorea nei confronti di , accertare e CP_4 dichiarare il concorso colposo dell'attrice e la quota di corresponsabilità ascrivibile al CP_4
e conseguentemente limitare la pronuncia a quanto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il precedente G.I., con sentenza non definitiva n. 1941 del 02.11.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda attorea svolta nei soli confronti della convenuta , in quanto soggetto sottoposto CP_4
a L.C.A..
Rimessa in istruttoria, la causa, istruita così in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
Ricostruita così sinteticamente la vicenda processuale, non è forse superfluo rammentare che, allorquando venga resa una sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4), c.p.c. ed il giudizio prosegua per l'ulteriore istruzione della causa, come avvenuto nel caso di specie, il frazionamento della decisione comporta tuttavia l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, sicché la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte da quella prima pronuncia.
Ne consegue che il giudice che abbia emesso la sentenza non definitiva - seppure essa non sia passata in giudicato - resta da essa vincolato nel successivo corso del giudizio davanti a sé quanto alle questioni ormai definite, sia quanto a quelle da queste stesse dipendenti che debbano essere esaminate e risolte sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che tale ultima sia poi stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata.
Alla luce di quanto sopra, residua, dunque, la delibazione del Tribunale sulla domanda attorea nei soli confronti della la quale, come si vedrà nel prosieguo, è da ritenersi infondata Controparte_6
e andrà pertanto respinta.
Nel caso di specie, la società attrice fonda la propria pretesa sulla responsabilità della NC RI
( , invocandone una responsabilità di natura contrattuale, derivante sia dalla violazione del CP_5
canone di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione del rapporto di c/c, sia dalla specifica disciplina di cui all'art. 43, co. 2, L.A. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), secondo cui «Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.».
La condotta illegittima contestata si sostanzierebbe nel mancato rimborso dell'importo dell'assegno asseritamente clonato e/o contraffatto, ingiustamente addebitato sul c/c di parte attrice e recante, secondo la prospettazione attorea, una firma di traenza apocrifa, tanto più che l'assegno originale con la medesima numerazione sarebbe risultato ancora presente nel carnet in suo possesso.
Occorre, pertanto, esaminare se il mancato rimborso della somma portata dall'assegno sia legittimo.
Il pagamento dell'assegno bancario da parte della NC RI, - ovvero l'istituto presso cui il cliente detiene i propri fondi -, costituisce esecuzione di una disposizione del traente e si configura come adempimento di un incarico ricevuto dal correntista.
Tale attività è disciplinata, ai sensi dell'art. 1856 c.c., dalle norme sul mandato (artt. 1710 e segg. c.c.)
e comporta l'obbligo per il mandatario di agire con diligenza.
La diligenza che la deve osservare nel controllo dell'autenticità dell'assegno è quella prevista CP_1
dall'art. 1176, co. 2, c.c., parametrata alla natura dell'attività professionale esercitata: nello specifico, si tratta della diligenza "particolarmente qualificata" dell'accorto banchiere (Cass. 1.6.2017, n.13873;
Cass. 20.3.2014, n.6513), che non corrisponde a quella di un generico soggetto di media prudenza, ma di un professionista specializzato in quel settore di attività, dotato di specifica esperienza e competenza.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre verificare se la falsificazione sia riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto.
Tale verifica deve essere condotta utilizzando comuni cognizioni teorico-tecniche ovvero mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo;
diversamente, se la falsificazione fosse riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o tramite particolari cognizioni specialistiche, non sussisterebbe responsabilità della
(ex plurimis, Cass. 3.5.2024, n.12050; Cass. 21.11.2022, n.34153). CP_1
Ed invero, la può essere considerata responsabile del pagamento di un assegno falsificato e/o CP_1
clonato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, sulla base delle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (ex multis, Cass. 21.10.2024, n.27271).
Il giudizio di responsabilità deve essere fondato sulla valutazione di tre elementi: 1) verificare la sussistenza di una difformità tra la sottoscrizione del titolo e quella depositata o desumibile da altre fonti attendibili;
2) accertare se tale difformità sia eclatante e, dunque, dovuta ad una notevole differenza di caratteristiche fondamentali della grafia;
3) verificare se sussistano elementi (come abrasioni, scritturazioni sovrapposte, sbavature) tali da far insorgere, in un soggetto diligente ed accorto, il legittimo sospetto di ritocchi, correzioni o manipolazioni.
I medesimi principi si applicano anche quando l'assegno clonato, negoziato presso altro istituto, raggiunga la NC RI attraverso la stanza di compensazione o mediante procedura di “Check
Image Truncation" (o CIT), ovvero una procedura bancaria che semplifica la presentazione degli assegni bancari e circolari al pagamento, sostituendo il passaggio dell'assegno fisico con una scansione digitale.
Orbene, tenendo a mente i principi in commento, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla copia fotostatica dell'assegno clonato o falsificato (vd. all.to n. 3, comparsa
, nonché dalla copia fotostatica dell'assegno ancora in possesso dell'attrice (vd. all.to n. 1, CP_5
citazione), avente identico numero di serie, sia lo specimen di firma (vd. all.to n. 4, comparsa , CP_5
si ritiene di non poter addivenire, rispetto al titolo contestato, a conclusioni diverse da quelle comunicate dall'Istituto di credito con missiva dell'11.9.2011 (assenza di alterazioni e/o CP_6
abrasioni e corrispondenza della firma di traenza) (vd. all.to n. 4, citazione).
Ed invero, dal raffronto tra l'assegno clonato e quello presente nel carnet in possesso dell'attrice non si riscontra, prima facie -, all'esito di quella verifica che ordinariamente effettua il bancario al quale l'assegno è presentato -, alcun evidente segno di falsificazione, essendo stato presentato all'incasso un modulo creato e stampato avente le medesime caratteristiche di quello del carnet originale e regolarmente compilato nell'importo, sia nella parte numerica, che in quella letterale.
Alla medesima conclusione si giunge anche laddove si raffronti la firma apposta sull'assegno in contestazione con quelle apposte sull'assegno presente nel carnet di parte attrice e sullo specimen in possesso della NC, non evincendosi differenze macroscopiche.
Nel caso di specie, la diligenza richiesta alla NC consiste nella verifica di corrispondenza tra la sottoscrizione del titolare del conto/delegato depositata presso di essa (c.d. specimen) e quella apposta sull'assegno, da eseguirsi a vista, senza supporti tecnologici e senza l'adozione di una particolare competenza calligrafica (ex multis, Cass. 6.2.2024, n.3314; Cass. 23.6.2021, n.17951).
Ciò rilevato, la firma presente sull'assegno clonato e su quello presente nel carnet risulta, prima facie, apposta dal signor , soggetto delegato dalla società attrice ad operare sul conto, Parte_2
anche mediante emissione di assegni bancari (vd. all.to n. 4, comparsa , circostanza questa CP_5
non fatta oggetto di contestazione da parte dell'attrice, la quale, peraltro, non ha proceduto al disconoscimento specifico della firma apposta sull'assegno in contestazione.
Ed invero, nell'atto di citazione è presente una generica dichiarazione volta a “disconoscere la sottoscrizione ivi apposta" (vd. p. 5, citazione “La società attrice, pertanto, oltre a disconoscere la sottoscrizione ivi apposta, chiede che venga esibito l'assegno bancario di cui si discute, la cui copia non è mai stata consegnata allo stesso dall'istituto di credito, il quale si è genericamente limitato a respingere ogni addebito di colpa sul mero presupposto per cui il titolo non presenterebbe segni visibili di contraffazione.”), in un momento processuale, peraltro, in cui l'assegno in parola non era ancora stato acquisito agli atti di causa, essendo stato depositato in copia dalla solo con la CP_1
comparsa di costituzione.
Difetta, invero, un formale disconoscimento dell'odierna parte deducente, nel primo atto utile e successivo alla costituzione in giudizio dell' , né nelle successive memorie Controparte_7
istruttorie.
Tale circostanza assume particolare rilevanza, poiché, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata deve essere effettuato in modo specifico e tempestivo, una volta che la parte abbia avuto modo di esaminare il documento prodotto dalla controparte (cfr. Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326: "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive'; vd. in senso conforme, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096).
A tale proposito, si spiega la reiezione della generica richiesta di c.t.u. grafologica e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale dell'assegno contestato, posto che la società attrice non ha depositato in causa l'originale dell'assegno unitamente al carnet di provenienza, né ha offerto elementi di prova atti a dimostrare che quello prodotto in copia fotostatica sia effettivamente quello riproducente l'originale custodito nel carnet degli assegni consegnato dalla al correntista. CP_1
Conclusivamente, in assenza di prova circa la colpa della convenuta nel Controparte_6 pagamento dell'assegno in argomento e del conseguente addebito del relativo importo sul c/c dell'attrice, quest'ultima non ha diritto alla restituzione dell'importo portato dall'assegno.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Ogni altra questione e domanda (risarcitoria) è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dato atto dell'intervenuta sentenza non definitiva n. 1941 del 02.11.2021, rigetta integralmente le domande svolte dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_6
b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si Controparte_6
liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 03.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini