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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 del D.L. 117/2025, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 870/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti RICORRENTE E Controparte_1
- in persona del legale rappresentante -
[...] gente dell' Controparte_1 ed elettivamente domiciliati presso l' - via Dalmazia n. 1 Controparte_2 Controparte_1
RESISTENTI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13.03.2023, ritualmente notificato al resistente, la ricorrente, CP_1 in epigrafe indicata, premesso di essere attualmente in servizio presso il Liceo “DON QUIRICO
PUNZI” di CI (BR), deduceva di essere stata assunta a tempo indeterminato quale vincitrice di concorso nei ruoli della scuola dell'infanzia, con decorrenza giuridica dal 01.09.1998 e di aver prestato servizio per 3 anni scolastici come docente di scuola dell'infanzia e di essere, a decorrere dall'1.09.2001, transitata nei ruoli dei docenti della scuola elementare;
di essere poi transitata nei ruoli dei docenti laureati di scuola superiore, attuale qualifica di servizio, a decorrere dall'1.09.2011, dopo aver prestato servizio come docente di scuola elementare per 10 anni scolastici;
di aver presentato domanda di ricostruzione di carriera per il riconoscimento di tutto il servizio prestato nei precedenti ruoli, sia ai fini giuridici che economici: 13 anni di servizio di ruolo, di cui 3 anni nella scuola materna e 10 anni nella scuola elementare.
1 Evidenziava che con il decreto di ricostruzione di carriera n. 292 del 23.03.2013 l'Amministrazione resistente non aveva riconosciuto i 3 anni di servizio svolti nel ruolo della scuola dell'infanzia.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro al fine di sentir dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio prestati nel ruolo della scuola materna
(1998/1999, 1999/2000, 2000/2001) alla data della definitiva immissione nel nuovo ruolo dei docenti della scuola secondaria superiore, nonché alla conseguente, successiva e corretta progressione economica nel nuovo ruolo, in base alle tabelle di cui ai contratti nazionali vigenti negli anni e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive, come indicate in ricorso, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio per impugnare e contestare le avverse prospettazioni con svariati argomenti e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto destituito di fondamento in diritto nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
vinte le spese.
Trattandosi di controversia involgente questioni di puro diritto, non si procedeva ad atti d'istruzione, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
************
È pacifico che la ricorrente abbia svolto tre anni di servizio come docente di scuola materna (1998/1999,
1999/2000, 2000/2001), quando transitava nei ruoli dei docenti di scuola elementare, e che, in data
1.9.2011, sia stata immessa nei ruoli dei docenti laureati di scuola superiore.
Il , a seguito della richiesta di ricostruzione di carriera della ricorrente, ha disposto CP_1
l'inquadramento economico utilizzando il sistema della “temporizzazione” (ex D.P.R. 399/1988).
La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”).
In dettaglio, l'art. 77 così recita: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”. Il successivo art. 83 dispone che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore viene valutato per intero del nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Inoltre, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (“Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato”), all'art. 57, ha stabilito che “i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974,
n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi incorsi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale
2 insegnante diplomato nelle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9144 del 06/05/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.
Il Supremo Collegio ha così affermato: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposte dagli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione”.
È stato, così, confermato l'orientamento già espresso dalla Carte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui, “in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del
1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”.
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite che hanno, sul punto, statuito, che “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”(cfr.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 9144 del 06/05/2016) .
Nel solco del ridetto orientamento estensivo si erano collocate, altresì, decisioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), aveva avuto modo di precisare che “se in passato il D.L. n. 370 1970, artt. 1
e 2, non consentivano della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quella della scuola superiore attualmente la L. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo”.
Il supremo organo di giustizia amministrativa ha spiegato che “il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato” nel ruolo inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art.
83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti quest'ultima norma nel generalizzare la conservazione della progresso anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad
3 altro, si riferisce solo alla progresso anzianità “di ruolo” e non anche a quella “non di ruolo” (C. Stato, sez. 6, 27 agosto
2001, n. 1512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).
In sintesi, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia a scuola superiore, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Detto principio è stato ribadito poi dalla Cassazione con ord. n. 33409/2019.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata e dei principi di diritto sopra riportati, deve, quindi, dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio prestato per gli anni scolastici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, quale docente di ruolo di scuola materna statale con condanna dell'Amministrazione resistente alla conseguente ricostruzione della carriera ed al pagamento delle relative differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento, nei limiti della prescrizione quinquennale.
L'amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle predette differenze retributive, rideterminate dalla ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, per un importo complessivo di euro 5.844,29,0 (come da conteggi in atti che appaiono ictu oculi corretti in quanto elaborati nel rispetto dei criteri di cui ai CCNL di categoria ratione temporis vigenti, oltre a non essere stati specificamente contestati) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Tali differenze retributive risultano correttamente rideterminate e quantificate dalla parte ricorrente in euro 5.844,29
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riduzione del 50% tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo di servizio prestato quale docente di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corretta ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive, in favore della parte ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari ad euro 5.844,29 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.108,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone
Così deciso in data 18.12.2025, Brindisi
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
Il Giudice applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 del D.L. 117/2025, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 870/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti RICORRENTE E Controparte_1
- in persona del legale rappresentante -
[...] gente dell' Controparte_1 ed elettivamente domiciliati presso l' - via Dalmazia n. 1 Controparte_2 Controparte_1
RESISTENTI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13.03.2023, ritualmente notificato al resistente, la ricorrente, CP_1 in epigrafe indicata, premesso di essere attualmente in servizio presso il Liceo “DON QUIRICO
PUNZI” di CI (BR), deduceva di essere stata assunta a tempo indeterminato quale vincitrice di concorso nei ruoli della scuola dell'infanzia, con decorrenza giuridica dal 01.09.1998 e di aver prestato servizio per 3 anni scolastici come docente di scuola dell'infanzia e di essere, a decorrere dall'1.09.2001, transitata nei ruoli dei docenti della scuola elementare;
di essere poi transitata nei ruoli dei docenti laureati di scuola superiore, attuale qualifica di servizio, a decorrere dall'1.09.2011, dopo aver prestato servizio come docente di scuola elementare per 10 anni scolastici;
di aver presentato domanda di ricostruzione di carriera per il riconoscimento di tutto il servizio prestato nei precedenti ruoli, sia ai fini giuridici che economici: 13 anni di servizio di ruolo, di cui 3 anni nella scuola materna e 10 anni nella scuola elementare.
1 Evidenziava che con il decreto di ricostruzione di carriera n. 292 del 23.03.2013 l'Amministrazione resistente non aveva riconosciuto i 3 anni di servizio svolti nel ruolo della scuola dell'infanzia.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro al fine di sentir dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio prestati nel ruolo della scuola materna
(1998/1999, 1999/2000, 2000/2001) alla data della definitiva immissione nel nuovo ruolo dei docenti della scuola secondaria superiore, nonché alla conseguente, successiva e corretta progressione economica nel nuovo ruolo, in base alle tabelle di cui ai contratti nazionali vigenti negli anni e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive, come indicate in ricorso, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio per impugnare e contestare le avverse prospettazioni con svariati argomenti e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto destituito di fondamento in diritto nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
vinte le spese.
Trattandosi di controversia involgente questioni di puro diritto, non si procedeva ad atti d'istruzione, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
************
È pacifico che la ricorrente abbia svolto tre anni di servizio come docente di scuola materna (1998/1999,
1999/2000, 2000/2001), quando transitava nei ruoli dei docenti di scuola elementare, e che, in data
1.9.2011, sia stata immessa nei ruoli dei docenti laureati di scuola superiore.
Il , a seguito della richiesta di ricostruzione di carriera della ricorrente, ha disposto CP_1
l'inquadramento economico utilizzando il sistema della “temporizzazione” (ex D.P.R. 399/1988).
La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”).
In dettaglio, l'art. 77 così recita: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”. Il successivo art. 83 dispone che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore viene valutato per intero del nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Inoltre, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (“Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato”), all'art. 57, ha stabilito che “i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974,
n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi incorsi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale
2 insegnante diplomato nelle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9144 del 06/05/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.
Il Supremo Collegio ha così affermato: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposte dagli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione”.
È stato, così, confermato l'orientamento già espresso dalla Carte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui, “in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del
1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”.
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite che hanno, sul punto, statuito, che “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”(cfr.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 9144 del 06/05/2016) .
Nel solco del ridetto orientamento estensivo si erano collocate, altresì, decisioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), aveva avuto modo di precisare che “se in passato il D.L. n. 370 1970, artt. 1
e 2, non consentivano della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quella della scuola superiore attualmente la L. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo”.
Il supremo organo di giustizia amministrativa ha spiegato che “il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato” nel ruolo inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art.
83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti quest'ultima norma nel generalizzare la conservazione della progresso anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad
3 altro, si riferisce solo alla progresso anzianità “di ruolo” e non anche a quella “non di ruolo” (C. Stato, sez. 6, 27 agosto
2001, n. 1512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).
In sintesi, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia a scuola superiore, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Detto principio è stato ribadito poi dalla Cassazione con ord. n. 33409/2019.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata e dei principi di diritto sopra riportati, deve, quindi, dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio prestato per gli anni scolastici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, quale docente di ruolo di scuola materna statale con condanna dell'Amministrazione resistente alla conseguente ricostruzione della carriera ed al pagamento delle relative differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento, nei limiti della prescrizione quinquennale.
L'amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle predette differenze retributive, rideterminate dalla ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, per un importo complessivo di euro 5.844,29,0 (come da conteggi in atti che appaiono ictu oculi corretti in quanto elaborati nel rispetto dei criteri di cui ai CCNL di categoria ratione temporis vigenti, oltre a non essere stati specificamente contestati) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Tali differenze retributive risultano correttamente rideterminate e quantificate dalla parte ricorrente in euro 5.844,29
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riduzione del 50% tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo di servizio prestato quale docente di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corretta ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive, in favore della parte ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari ad euro 5.844,29 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.108,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone
Così deciso in data 18.12.2025, Brindisi
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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