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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7152/2023 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MARIANO PATRIZIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCI ALESSANDRA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento della tecnopatia denunciata (“lesione cuffia dei rotatori spalla destra e spondilodiscopatie del tratto lombare”) e dichiararne la perdita della capacità lavorativa nel “dichiarare che le patologie denunciate comportano il riconoscimento di postumi invalidanti indennizzabili”.
L'Istituto con provvedimenti rispettivamente del 27.09.2018 e del 11.10.2018 prima respingeva le domande sostenendo che non vi era nesso causale tra le lavorazioni svolte e le malattie denunciate, poi respingeva i successivi ricorsi.
Dato l'esito non soddisfacente della fase amministrativa, parte ricorrente proponeva ricorso per il riconoscimento della predetta tecnopatia denunciata nonché per la relativa quantificazione percentuale di danno biologico.
1 L' si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato e precisando che nel CP_1 caso di specie trattasi in primo luogo di fattispecie non tabellata e in secondo luogo di patologia di natura comunque tipicamente cronico-degenerativa ad eziopatogenesi polifattoriale, e comunque rilevabile a larghissima prevalenza in tutta la popolazione generale adulta in fascia di età rapportabile a quella dell'Assicurato.
Alla prima udienza del 20.02.2024 il giudice ammetteva la prova testi richiesta da parte ricorrente e rinviava all'uopo al 17.09.24.
A tale udienza veniva escusso il primo teste, , che dichiarava quanto Testimone_1 segue:
ADR: conosco il ricorrente.
ADR: come lavoratore, abbiamo lavorato assieme. 20/25 anni alla ditta Parte_2
ADR: lavori per acquedotto pugliese, roba di scavi. Faceva riparazioni
ADR: usava martello pneumatico, il piccone, scendeva dentro gli scavi, faceva le riparazioni. Faceva tutto.
ADR: il martello pesava. I sacchi di cemento erano di 50 kg
ADR: sollevava i tubi di gres per le fognature. Anche quelli erano pesanti. Erano carichi manuali.
ADR: tutto lavoro a mano.
ADR: non c'erano macchinari per sollevare.
ADR: per una ventina di anni queste attività. Quando erano piccoli gli scavi si facevano a mano con piccone e zappa.
ADR: quando stava negli scavi doveva stare rannicchiato per trovare e scoprire il tubo e fare la riparazione. Si deve stare per forza piegato.
ADR: 4 o 5 ore al giorno. Dopo si finiva e si doveva reinterrare.
ADR: più o meno era attività quotidiana. Quelli erano i lavori.
Il secondo teste, , ha dichiarato quanto segue: Testimone_2
ADR: Mi chiamo nato a [...] l'[...] Testimone_2
ADR: conosco il ricorrente.
ADR: abbiamo lavorato assieme. Per la ditta e anche la CO di Lecce. Pt_2
2 ADR: acquaedotti. Dai tronchi agli impiantini.
ADR: riparazione e manutenzione e anche impianto nuovo.
ADR: lavoro manuale.
ADR: c'era lo scavo. I primi anni la zappa e martello pneumatico per lo scavo.
ADR: il martello pesa di per sé 50 kg.
ADR: altri carichi i sacchi di cemento. Carico e scarico sabbia e terra.
ADR: i tubi erano in ghisa un tempo ora li fanno in ped.
ADR: anche per i tubi il sollevamento manuale.
ADR: i tubi erano di diverso peso.
ADR: si scendeva anche negli scavi.
ADR: per fare un impianto nuovo di doveva scendere sino all'impianto esistente e poi si scavava sino dove mettere l'impianto.
ADR: ci si doveva piegare anche o rannicchiare se si passava sotto la fogna o la luce, non era scavo libero.
ADR: io dall'84. Lui è entrato nell'85 abbiamo più o meno sempre fatto questi lavori. In quest'arco di tempo una decina di anni ma anche di più abbiamo lavorato assieme.
ADR: le 8 ore al giorno a meno che non c'era qualche perdita.
ADR: queste attività tutti i giorni si svolgevano.
Al termine la difesa di parte ricorrente chiedeva ammissione di ctu e la difesa si CP_1 rimetteva al giudice.
Questo giudice, riservatosi, con separata ordinanza del 18.09.24 disponeva ctu medico- legale.
Nel merito, il ricorso è fondato.
In primo luogo, va precisato che – secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass.
6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
3 Inoltre (cfr. Cass. 20510/2015), va ribadito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che CP_1 la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia”.
Nel merito, il CTU con analisi esauriente ed esaustiva ha riconosciuto innanzitutto le patologie denunciate (tendinopatia della cuffia dei rotatori e, a livello del rachide lombare, lomboartrosi con discopatie multiple) quale tecnopatie professionali. Invero egli precisa che, prendendo in considerazione la circostanza che l'attività del ricorrente sia stata caratterizzata da un uso costante del rachide e degli arti superiori, interessati non solo nella costruzione ma anche nello spostamento di carichi e al mantenimento di particolari posture – circostanza peraltro acclarata dalle testimonianze escusse (cfr. “Si deve stare per forza piegato”, “ci si doveva piegare anche o rannicchiare” – esponendolo così ad un surplus funzionale, possa ben dirsi che è ravvisabile nel lavoro svolto un ruolo concausale efficiente e determinante, sia anche nei termini di anticipata evoluzione peggiorativa dei processi involutivi ovvero in quelli di una più grave estrinsecazione degli stessi per quanto riguarda l'articolazione scapolo-omerale destra ed il rachide lombare.
Ed ancora, con riferimento alla quantificazione del danno biologico corrispondente, egli ha precisato di quantificare il predetto danno nella percentuale complessiva del 10% (di cui 6% per la sofferenza della cuffia dei rotatori e 4% per la lomboartrosi con discopatie multiple).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (cfr. Cass. 12703/2015).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti.
4 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7152/2023, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento della prestazione dovuta CP_1 in base al grado di invalidità riconosciuta (10%), oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali e le liquida in euro 1900,00, oltre CP_1 spese forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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