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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23829/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23829/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 9.40 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Alberto Ruggeri in sostituzione dell'avv. Parte_1 Parte_1
chiede accogliersi le conclusioni di cui al foglio depositato in via telematica.
[...]
Per nessuno è presente Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23829/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
a norma dell'art. 86 c.p.c. con elezione di domicilio in VIA C. Parte_1
BATTISTI, 23 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
Ricorrente
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
Resistente
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio depositato in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. – art. 14 d.lgs 150/2011 l'avv. ha agito nei Parte_1
confronti di per ottenere il pagamento della somma di euro 6.253,09 o di quella Controparte_1 diversa di giustizia , oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. e rivalutazione monetaria del credito, a titolo di compensi professionali per le prestazioni di assistenza giudiziale rese in ambito civile nelle cause in primo grado avanti il Giudice di Pace di Milano ed in secondo grado avanti il Tribunale di Milano.
Ha quantificato i compensi nella somma, comprensiva di spese generali ed accessori di legge, di euro
3.223,05 per il primo grado del giudizio ed in euro 3.030,04 per il giudizio di secondo grado. pagina 2 di 3 Il convenuto, cui è stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, è rimasto contumace.
La domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Risulta provato lo svolgimento dell'attività professionale ( cfr doc. da 1 a 8 del fascicolo della parte ricorrente ): il difensore ha assistito il cliente in entrambi i gradi del giudizio.
Spettano i compensi nella misura richiesta che corrispondono, quanto al giudizio avanti il Giudice di
Pace, ai compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per le quattro fasi del giudizio ( scaglione tariffario 5.200/26.000 ) e, quanto al giudizio di appello, ai valori minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico del convenuto le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna il convenuto a pagare all'attore avv. a titolo di Controparte_1 Parte_1
compensi professionali, la somma complessiva di euro 6.253,09, comprensiva di spese generali ed accessori di legge, maggiorata degli interessi al tasso previsto dall' art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo, condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23829/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 9.40 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Alberto Ruggeri in sostituzione dell'avv. Parte_1 Parte_1
chiede accogliersi le conclusioni di cui al foglio depositato in via telematica.
[...]
Per nessuno è presente Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23829/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
a norma dell'art. 86 c.p.c. con elezione di domicilio in VIA C. Parte_1
BATTISTI, 23 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
Ricorrente
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
Resistente
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio depositato in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. – art. 14 d.lgs 150/2011 l'avv. ha agito nei Parte_1
confronti di per ottenere il pagamento della somma di euro 6.253,09 o di quella Controparte_1 diversa di giustizia , oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. e rivalutazione monetaria del credito, a titolo di compensi professionali per le prestazioni di assistenza giudiziale rese in ambito civile nelle cause in primo grado avanti il Giudice di Pace di Milano ed in secondo grado avanti il Tribunale di Milano.
Ha quantificato i compensi nella somma, comprensiva di spese generali ed accessori di legge, di euro
3.223,05 per il primo grado del giudizio ed in euro 3.030,04 per il giudizio di secondo grado. pagina 2 di 3 Il convenuto, cui è stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, è rimasto contumace.
La domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Risulta provato lo svolgimento dell'attività professionale ( cfr doc. da 1 a 8 del fascicolo della parte ricorrente ): il difensore ha assistito il cliente in entrambi i gradi del giudizio.
Spettano i compensi nella misura richiesta che corrispondono, quanto al giudizio avanti il Giudice di
Pace, ai compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per le quattro fasi del giudizio ( scaglione tariffario 5.200/26.000 ) e, quanto al giudizio di appello, ai valori minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico del convenuto le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna il convenuto a pagare all'attore avv. a titolo di Controparte_1 Parte_1
compensi professionali, la somma complessiva di euro 6.253,09, comprensiva di spese generali ed accessori di legge, maggiorata degli interessi al tasso previsto dall' art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo, condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 3 di 3