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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 689/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 689/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante Avv. Chiara Maria Parte_1
GL nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione Legale della Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati con domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
contro di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dall'Avv. Marilena Mecchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Pilo Albertelli
n.1 , indirizzo di posta elettronica: Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad
OGGETTO:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) – impugnazione della sentenza del Tribunale di
Perugia n. 1619/2023 pubblicata il 26.10.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che, sulla Parte_1
domanda con riferimento al conto corrente n. 27900 di accertamento di Parte_2
illegittima applicazione di tassi di interesse debitori in misura ultra-legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, di anticipazione e postergazione delle valute ed altri addebiti, così ha deciso:
-in parziale accoglimento della domanda attorea condanna a restituire Parte_1
a , la somma di euro 78.321,07, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_1
L'appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello per nullità della citazione in appello per omesso avvertimento previsto al numero 7 art. 183 c.p.c. e perché anche in caso di rinnovazione dell'atto di appello le decadenze maturate resterebbero salve ex art. 164 quinto comma c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appello è infondata.
La Cassazione ha reiteratamente stabilito che (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022) l'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non
è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
pagina 2 di 8 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'azione avversa di condanna e non di mero accertamento, dando per provata la chiusura del conto corrente. Lamenta che nessuna prova, validamente formata, vi era agli atti del processo.
Il motivo è infondato.
La aveva pacificamente convenuto sulla circostanza che il conto fosse chiuso (pur se Pt_1
riferendosi alla diversa data inizialmente indicata per errore dall'attore). Il conto effettivamente, alla data del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., era chiuso: indipendentemente dalla produzione dei documenti da parte dell'attore, con memoria autorizzata depositata il 20.09.2022, in seguito al provvedimento del giudice reso ex art. 101, comma 2, c.p.c. il 20.08.2022, la norma richiamata ha il precipuo fine di garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa, e la regola in essa contenuta deve trovare applicazione a prescindere dallo stato di avanzamento del processo. In occasione del contraddittorio così sollecitato dal Giudice, l'allegazione della intervenuta chiusura riferita anche dalla è stata meglio Pt_1
circostanziata dall'attore con l'indicazione di una differente data, che dava conto dell'esistenza in atti di estratti conto anche successivi alla data inizialmente indicata, il che ha consentito di superare l'elemento contraddittorio rilevato in atti dal Giudice (che, se non circostanziato dalla parte, avrebbe impedito di ritenere esistente il presupposto della domanda) e di dare nuovamente rilievo alla mancata contestazione dell'allegazione di parte.
Quindi, anche senza voler tener conto della documentazione, all'esito della sollecitazione del Giudice il ricorrente ha chiarito il disguido e indicato la corretta data di chiusura, confermando il dato di fatto pacifico (la convenuta che ha cambiato opinione solo dopo il provvedimento emanato ex art. Pt_1
101, comma 2, c.p.c.) della intervenuta chiusura del conto prima della introduzione del ricorso.
Il conto corrente risulta quindi estinto prima dell'avvio del giudizio.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che “in mancanza della prova di una specifica pattuizione scritta in ordina alla capitalizzazione degli interessi conforme alla delibera CICR 9/2/2000, l'anatocismo deve essere espunto per tutta la durata del rapporto”. Lamenta che il giudice di primo grado ha considerato illegittima la capitalizzazione applicata in quanto comunicata solamente con l'estratto conto e con la pubblicazione in G.U., adempimenti ritenuti dal giudice non sufficienti perché la capitalizzazione applicata si considera peggiorativa per il cliente senza che, di fatto, sia stata effettuata alcuna analisi del caso concreto.
pagina 3 di 8 La Suprema Corte ha chiarito (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020) che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Questa impostazione, secondo l'appellante, non sarebbe condivisibile in quanto i singoli aspetti contrattuali e contabili devono essere esaminati nel dettaglio poiché ciascun rapporto bancario ha la propria specificità. Inoltre, controparte non ha mai eccepito, né tanto meno dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche a cavallo dell'introduzione della Delibera CICR
090.02.2000, nei termini delle preclusioni assertive ed istruttorie. Infine, deduce che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha ritenuto che quanto contenuto negli estratti conto può valere pacificamente come una legittima proposta di modifica unilaterale del contratto, in via preventiva rispetto alla sua esecuzione. Il perito avrebbe dovuto mantenere la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 30.06.2000.
L'appellante, tuttavia, non porta elementi convincenti a sostegno di una diversa lettura della questione relativa alla impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n.
342/1999.
L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. Circostanza che non risulta provata né l'appellante ha individuato elementi volti a dimostrare l'esistenza di una pattuizione scritta in tal senso.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'avversa eccezione di difetto di pattuizione scritta, nonché di determinatezza, della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca, sul presupposto secondo cui la banca non avrebbe svolto alcuna specifica deduzione in ordine ai costi eventualmente resi pubblici durante la durata del pagina 4 di 8 rapporto e che i successivi contratti disciplinanti l'apertura di credito del 25.07.2005, del 7.09.2006 e del 1.02.2007, prevedendo una C.M.S. indicata solo nella misura percentuale e non anche nel meccanismo di funzionamento.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato che, allegato al contratto del 25.07.2005, vi sarebbe il documento di sintesi che indica espressamente l'aliquota della commissione del 1,14% da applicare trimestralmente al massimo scoperto del periodo, con esplicita ed analitica indicazione di tutte le componenti sulla base delle quali doveva essere conteggiata la commissione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La C.m.s. non è sufficientemente determinata in quanto non è specificato il metodo di calcolo, ad esempio se l'aliquota è applicata sull'importo massimo utilizzato anziché sull'affidato. Le modalità di calcolo risultano pertanto generiche e la relativa clausola è nulla per indeterminatezza. In ogni caso,
l'appellante non ha puntualmente contestato il rilievo svolto dal giudice secondo cui i contratti del
25.07.2005, del 7.09.2006 e del 1.02.2007, successivi all'apertura del conto oggetto di giudizio, disciplinano unicamente l'apertura di credito e non anche il conto corrente.
Con il quarto motivo l'appellante impugna le modalità di ricalcolo del saldo del conto corrente anche ai fini della prescrizione e della prova circa l'esistenza di aperture di credito ritenendo violata la normativa in tema di onere della prova. Contesta che il Giudice ha ritenuto che la carenza di estratti conto nei periodi intermedi non potesse ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda di ripetizione;
sostiene che in assenza di produzione integrale degli estratti conto vi sarebbe una ricostruzione fittizia in quanto nei periodi non coperti da e/c vi potrebbero essere storni relativi agli interessi indebiti, che non dovrebbero quindi considerarsi appunto indebiti. Ritiene, quindi, inutilizzabile la CTU in quanto il Perito, per ovviare a tali carenze documentali “ipotizza” delle poste contabili, al solo fine di riconciliare quelle intermedie (inesistenti), mentre il correntista avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto al fine di dimostrare che gli interessi considerati indebiti non sono mai stati stornati nei periodi temporali non coperti;
per l'effetto, come dato di partenza per il ricalcolo si sarebbe dovuto considerare il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti.
Contesta altresì la ritenuta esistenza di un affidamento, accertato attraverso elementi di fatto complessivamente considerati e che ha influito sull'eccezione di prescrizione proposta (prescrizione riconosciuta dal giudice di primo grado con riferimento al periodo e agli importi anteriori alla data del pagina 5 di 8 08.07.2004), lamentando che, poiché la controparte non avrebbe assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di affidamento, l'importo del fido sarebbe pari a zero, quindi tutte le rimesse affluite nel conto corrente per far fronte agli addebitati interessi prima del 08.07.2004 dovrebbero considerarsi solutorie e, conseguentemente, prescritte.
Con riguardo al ricalcolo del conto, l'eccezione è infondata.
Deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. Sez. 1, 29.2.2024 Ord. n. 5369; 2 maggio 2019, n. 11543; Cass 4 aprile 2019, n.
9526), in particolare potendo il giudice, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016,
n. 5091; nel medesimo senso anche, fra le molte, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 19 maggio
2020, 9140). Si è ancora precisato come, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare – avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. 7 dicembre 2022, n.35979). In tal caso, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare Pt_1
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr, nella motivazione, Cass. 6 novembre 2023, n. 30789; Cass. 15 maggio 2023, n.13231; Cass. 27 dicembre 2022, n. 37800; Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, il giudice sulla base della c.t.u. espletata, ha quindi fatto corretta applicazione dei principi richiamati.
Non vi è infatti ragione per negare che il ricalcolo del dare – avere, depurato degli illegittimi addebiti dedotti dall'attore, possa partire dal primo saldo degli estratti conto acquisiti in giudizio.
Restano, naturalmente, a carico dell'attore le conseguenze negative della eventuale produzione non integrale degli estratti, ma solo nel senso che, per il periodo non coperto dalla produzione, mancherà la pagina 6 di 8 prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare non potrà dunque essere dedotto dal dovuto come indicato dalla banca nel primo degli estratti stessi;
non potrà invece farsi scaturire da tale mancata produzione l'integrale rigetto della domanda, come invece preteso dal motivo.
In ordine alla censura afferente alla ritenuta natura affidata del conto, per l'assenza di un contratto scritto e perché l'accertamento è stato svolto dal giudice sulla base dei conteggi del C.t.u., per cui il fido non emergerebbe dagli estratti conto, ma sarebbe la risultante di un'operazione contabile, si osserva che, in primo luogo, l'esistenza di un affidamento di fatto è configurabile e può essere provato anche senza una specifica prova scritta ma tramite indici sintomatici gravi, precisi e concordanti. Tanto è desumibile dagli estratti conto dai quali risulti l'applicazione di tassi differenziati, dalla previsione della commissione di massimo scoperto;
dalle informazioni della Centrale Rischi;
dal comportamento delle banca. Pertanto, l'affidamento di fatto è, già in astratto configurabile.
Nel caso in esame, la natura affidata del conto per la presenza del fido è stata ritenuta sulla base dell'applicazione di tassi differenziati entro fido ed extra fido. In particolare, il c.t.u. ha rilevato che la prima apertura di credito reca data 09.02.93 e successivamente a tale data è stato sistematicamente individuato un tasso debitore entro l'apertura di credito ed un tasso per supero di fido. Il ctu ha poi confrontato i dati contabili risultanti dagli estratti conto con le risultanze della Banca d'Italia, giungendo a determinare, quantomeno in via presuntiva, gli importi dell'affidamento concesso di fatto dalla banca.
In secondo luogo, si deve evidenziare che la motivazione fornita dal giudice è solo genericamente censurata, limitandosi l'appellante ha svolgere le stesse osservazioni già esposte in primo grado, senza puntualmente contestare le argomentazioni fornite, in proposito, in modo specifico dal giudice di prime cure secondo cui: “quanto al conto corrente su cui operava l'affidamento, … da un lato, la Centrale Rischi indica specificamente i rapporti intercorrenti con le singole banche, e dall'altro lato la banca convenuta non solo non ha dimostrato, ma non ha neppure dedotto quale sarebbe
l'eventuale diverso rapporto di conto corrente su cui avrebbe regolato l'affidamento concesso” e
“Quanto all'eventuale superamento dell'affidamento nel corso del mese, la censura è del tutto infondata, atteso che, se anche non è possibile evincere un eventuale superamento dell'affidamento della Centrale Rischi, è ben possibile individuare tale dato dagli estratti conto e dagli estratti scalari, che invece indicano ciascuna operazione e descrivono nel dettaglio l'evoluzione del saldo del conto corrente”.
pagina 7 di 8 Quanto all'applicazione del criterio del saldo rettificato ai fini della verifica della prescrizione, la
Cassazione ha più volte enunciato il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito ( a partire da Cass.
9141/2020; v. da ultimo Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7721 del 16.03.2023).
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 7.548,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), I.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge,
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 6.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 689/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante Avv. Chiara Maria Parte_1
GL nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione Legale della Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati con domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
contro di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dall'Avv. Marilena Mecchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Pilo Albertelli
n.1 , indirizzo di posta elettronica: Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad
OGGETTO:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) – impugnazione della sentenza del Tribunale di
Perugia n. 1619/2023 pubblicata il 26.10.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che, sulla Parte_1
domanda con riferimento al conto corrente n. 27900 di accertamento di Parte_2
illegittima applicazione di tassi di interesse debitori in misura ultra-legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, di anticipazione e postergazione delle valute ed altri addebiti, così ha deciso:
-in parziale accoglimento della domanda attorea condanna a restituire Parte_1
a , la somma di euro 78.321,07, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_1
L'appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello per nullità della citazione in appello per omesso avvertimento previsto al numero 7 art. 183 c.p.c. e perché anche in caso di rinnovazione dell'atto di appello le decadenze maturate resterebbero salve ex art. 164 quinto comma c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appello è infondata.
La Cassazione ha reiteratamente stabilito che (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022) l'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non
è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
pagina 2 di 8 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'azione avversa di condanna e non di mero accertamento, dando per provata la chiusura del conto corrente. Lamenta che nessuna prova, validamente formata, vi era agli atti del processo.
Il motivo è infondato.
La aveva pacificamente convenuto sulla circostanza che il conto fosse chiuso (pur se Pt_1
riferendosi alla diversa data inizialmente indicata per errore dall'attore). Il conto effettivamente, alla data del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., era chiuso: indipendentemente dalla produzione dei documenti da parte dell'attore, con memoria autorizzata depositata il 20.09.2022, in seguito al provvedimento del giudice reso ex art. 101, comma 2, c.p.c. il 20.08.2022, la norma richiamata ha il precipuo fine di garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa, e la regola in essa contenuta deve trovare applicazione a prescindere dallo stato di avanzamento del processo. In occasione del contraddittorio così sollecitato dal Giudice, l'allegazione della intervenuta chiusura riferita anche dalla è stata meglio Pt_1
circostanziata dall'attore con l'indicazione di una differente data, che dava conto dell'esistenza in atti di estratti conto anche successivi alla data inizialmente indicata, il che ha consentito di superare l'elemento contraddittorio rilevato in atti dal Giudice (che, se non circostanziato dalla parte, avrebbe impedito di ritenere esistente il presupposto della domanda) e di dare nuovamente rilievo alla mancata contestazione dell'allegazione di parte.
Quindi, anche senza voler tener conto della documentazione, all'esito della sollecitazione del Giudice il ricorrente ha chiarito il disguido e indicato la corretta data di chiusura, confermando il dato di fatto pacifico (la convenuta che ha cambiato opinione solo dopo il provvedimento emanato ex art. Pt_1
101, comma 2, c.p.c.) della intervenuta chiusura del conto prima della introduzione del ricorso.
Il conto corrente risulta quindi estinto prima dell'avvio del giudizio.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che “in mancanza della prova di una specifica pattuizione scritta in ordina alla capitalizzazione degli interessi conforme alla delibera CICR 9/2/2000, l'anatocismo deve essere espunto per tutta la durata del rapporto”. Lamenta che il giudice di primo grado ha considerato illegittima la capitalizzazione applicata in quanto comunicata solamente con l'estratto conto e con la pubblicazione in G.U., adempimenti ritenuti dal giudice non sufficienti perché la capitalizzazione applicata si considera peggiorativa per il cliente senza che, di fatto, sia stata effettuata alcuna analisi del caso concreto.
pagina 3 di 8 La Suprema Corte ha chiarito (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020) che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Questa impostazione, secondo l'appellante, non sarebbe condivisibile in quanto i singoli aspetti contrattuali e contabili devono essere esaminati nel dettaglio poiché ciascun rapporto bancario ha la propria specificità. Inoltre, controparte non ha mai eccepito, né tanto meno dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche a cavallo dell'introduzione della Delibera CICR
090.02.2000, nei termini delle preclusioni assertive ed istruttorie. Infine, deduce che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha ritenuto che quanto contenuto negli estratti conto può valere pacificamente come una legittima proposta di modifica unilaterale del contratto, in via preventiva rispetto alla sua esecuzione. Il perito avrebbe dovuto mantenere la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 30.06.2000.
L'appellante, tuttavia, non porta elementi convincenti a sostegno di una diversa lettura della questione relativa alla impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n.
342/1999.
L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. Circostanza che non risulta provata né l'appellante ha individuato elementi volti a dimostrare l'esistenza di una pattuizione scritta in tal senso.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'avversa eccezione di difetto di pattuizione scritta, nonché di determinatezza, della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca, sul presupposto secondo cui la banca non avrebbe svolto alcuna specifica deduzione in ordine ai costi eventualmente resi pubblici durante la durata del pagina 4 di 8 rapporto e che i successivi contratti disciplinanti l'apertura di credito del 25.07.2005, del 7.09.2006 e del 1.02.2007, prevedendo una C.M.S. indicata solo nella misura percentuale e non anche nel meccanismo di funzionamento.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato che, allegato al contratto del 25.07.2005, vi sarebbe il documento di sintesi che indica espressamente l'aliquota della commissione del 1,14% da applicare trimestralmente al massimo scoperto del periodo, con esplicita ed analitica indicazione di tutte le componenti sulla base delle quali doveva essere conteggiata la commissione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La C.m.s. non è sufficientemente determinata in quanto non è specificato il metodo di calcolo, ad esempio se l'aliquota è applicata sull'importo massimo utilizzato anziché sull'affidato. Le modalità di calcolo risultano pertanto generiche e la relativa clausola è nulla per indeterminatezza. In ogni caso,
l'appellante non ha puntualmente contestato il rilievo svolto dal giudice secondo cui i contratti del
25.07.2005, del 7.09.2006 e del 1.02.2007, successivi all'apertura del conto oggetto di giudizio, disciplinano unicamente l'apertura di credito e non anche il conto corrente.
Con il quarto motivo l'appellante impugna le modalità di ricalcolo del saldo del conto corrente anche ai fini della prescrizione e della prova circa l'esistenza di aperture di credito ritenendo violata la normativa in tema di onere della prova. Contesta che il Giudice ha ritenuto che la carenza di estratti conto nei periodi intermedi non potesse ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda di ripetizione;
sostiene che in assenza di produzione integrale degli estratti conto vi sarebbe una ricostruzione fittizia in quanto nei periodi non coperti da e/c vi potrebbero essere storni relativi agli interessi indebiti, che non dovrebbero quindi considerarsi appunto indebiti. Ritiene, quindi, inutilizzabile la CTU in quanto il Perito, per ovviare a tali carenze documentali “ipotizza” delle poste contabili, al solo fine di riconciliare quelle intermedie (inesistenti), mentre il correntista avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto al fine di dimostrare che gli interessi considerati indebiti non sono mai stati stornati nei periodi temporali non coperti;
per l'effetto, come dato di partenza per il ricalcolo si sarebbe dovuto considerare il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti.
Contesta altresì la ritenuta esistenza di un affidamento, accertato attraverso elementi di fatto complessivamente considerati e che ha influito sull'eccezione di prescrizione proposta (prescrizione riconosciuta dal giudice di primo grado con riferimento al periodo e agli importi anteriori alla data del pagina 5 di 8 08.07.2004), lamentando che, poiché la controparte non avrebbe assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di affidamento, l'importo del fido sarebbe pari a zero, quindi tutte le rimesse affluite nel conto corrente per far fronte agli addebitati interessi prima del 08.07.2004 dovrebbero considerarsi solutorie e, conseguentemente, prescritte.
Con riguardo al ricalcolo del conto, l'eccezione è infondata.
Deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. Sez. 1, 29.2.2024 Ord. n. 5369; 2 maggio 2019, n. 11543; Cass 4 aprile 2019, n.
9526), in particolare potendo il giudice, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016,
n. 5091; nel medesimo senso anche, fra le molte, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 19 maggio
2020, 9140). Si è ancora precisato come, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare – avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. 7 dicembre 2022, n.35979). In tal caso, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare Pt_1
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr, nella motivazione, Cass. 6 novembre 2023, n. 30789; Cass. 15 maggio 2023, n.13231; Cass. 27 dicembre 2022, n. 37800; Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, il giudice sulla base della c.t.u. espletata, ha quindi fatto corretta applicazione dei principi richiamati.
Non vi è infatti ragione per negare che il ricalcolo del dare – avere, depurato degli illegittimi addebiti dedotti dall'attore, possa partire dal primo saldo degli estratti conto acquisiti in giudizio.
Restano, naturalmente, a carico dell'attore le conseguenze negative della eventuale produzione non integrale degli estratti, ma solo nel senso che, per il periodo non coperto dalla produzione, mancherà la pagina 6 di 8 prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare non potrà dunque essere dedotto dal dovuto come indicato dalla banca nel primo degli estratti stessi;
non potrà invece farsi scaturire da tale mancata produzione l'integrale rigetto della domanda, come invece preteso dal motivo.
In ordine alla censura afferente alla ritenuta natura affidata del conto, per l'assenza di un contratto scritto e perché l'accertamento è stato svolto dal giudice sulla base dei conteggi del C.t.u., per cui il fido non emergerebbe dagli estratti conto, ma sarebbe la risultante di un'operazione contabile, si osserva che, in primo luogo, l'esistenza di un affidamento di fatto è configurabile e può essere provato anche senza una specifica prova scritta ma tramite indici sintomatici gravi, precisi e concordanti. Tanto è desumibile dagli estratti conto dai quali risulti l'applicazione di tassi differenziati, dalla previsione della commissione di massimo scoperto;
dalle informazioni della Centrale Rischi;
dal comportamento delle banca. Pertanto, l'affidamento di fatto è, già in astratto configurabile.
Nel caso in esame, la natura affidata del conto per la presenza del fido è stata ritenuta sulla base dell'applicazione di tassi differenziati entro fido ed extra fido. In particolare, il c.t.u. ha rilevato che la prima apertura di credito reca data 09.02.93 e successivamente a tale data è stato sistematicamente individuato un tasso debitore entro l'apertura di credito ed un tasso per supero di fido. Il ctu ha poi confrontato i dati contabili risultanti dagli estratti conto con le risultanze della Banca d'Italia, giungendo a determinare, quantomeno in via presuntiva, gli importi dell'affidamento concesso di fatto dalla banca.
In secondo luogo, si deve evidenziare che la motivazione fornita dal giudice è solo genericamente censurata, limitandosi l'appellante ha svolgere le stesse osservazioni già esposte in primo grado, senza puntualmente contestare le argomentazioni fornite, in proposito, in modo specifico dal giudice di prime cure secondo cui: “quanto al conto corrente su cui operava l'affidamento, … da un lato, la Centrale Rischi indica specificamente i rapporti intercorrenti con le singole banche, e dall'altro lato la banca convenuta non solo non ha dimostrato, ma non ha neppure dedotto quale sarebbe
l'eventuale diverso rapporto di conto corrente su cui avrebbe regolato l'affidamento concesso” e
“Quanto all'eventuale superamento dell'affidamento nel corso del mese, la censura è del tutto infondata, atteso che, se anche non è possibile evincere un eventuale superamento dell'affidamento della Centrale Rischi, è ben possibile individuare tale dato dagli estratti conto e dagli estratti scalari, che invece indicano ciascuna operazione e descrivono nel dettaglio l'evoluzione del saldo del conto corrente”.
pagina 7 di 8 Quanto all'applicazione del criterio del saldo rettificato ai fini della verifica della prescrizione, la
Cassazione ha più volte enunciato il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito ( a partire da Cass.
9141/2020; v. da ultimo Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7721 del 16.03.2023).
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 7.548,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), I.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge,
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 6.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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