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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 619/2024 R.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/4/1983, residente a San Salvo (CH), ivi elettivamente domiciliata alla via San Rocco n. 24/E, presso lo studio dell'avv. CLEMENTINA
DE VIRGILIIS che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARMINE PETRUCCI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica regolamentazione condizioni mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo di recepire le condizioni di
1 cui alla proposta del Giudice. Il P.M., con nota del 6/2/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento delle figlie minori alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2/8/2024 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di “modificare le condizioni recepite nel provvedimento n. 3300/2021 del 16.07.2021, reso all'esito del procedimento iscritto al n.ro 273/2021 R.V.G., con cui il Tribunale di Vasto ha disciplinato le modalità di affidamento delle minori
, e , nei termini che Persona_1 Persona_2 Persona_3 seguono: Disporre l'affidamento esclusivo delle minori _1
, e alla madre, con
[...] Persona_2 Persona_3 possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé secondo le modalità che l'On. Tribunale riterrà più opportune, anche alla luce delle gravi carenze genitoriali poste in essere dallo stesso;
disporre un aumento del contributo di mantenimento attualmente versato dal , disponendo che lo stesso corrisponda alla _1 [...]
per il mantenimento delle figlie minori un assegno di Pt_1 mantenimento mensile pari ad € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
confermare le restanti statuizioni adottate nel provvedimento del Tribunale di Vasto n. 3300/2021 del
16.07.2021. Con vittoria di spese e spettanze di lite.”.
Con memoria di costituzione del 2/12/2024 il resistente
[...]
ha chiesto di “1) per i motivi esposti, rigettare il ricorso CP_1 introduttivo, poiché inammissibile e/o infondato;
2) per le ragioni esposte, accogliere la domanda riconvenzionale del resistente, e, per l'effetto, a modifica e/o integrazione del provvedimento oggetto del presente giudizio reso dal Tribunale di Vasto nel procedimento
n. 273/2021 il 16.7.2021, disporre come segue: - a modifica della lettera b) del detto provvedimento, stabilire i giorni e gli orari esatti dei 2 incontri settimanali tra padre e prole, e la loro durata in almeno 3 ore;
- ad integrazione della lettera b) del detto provvedimento, stabilire che gli incontri avvengano mediante
2 consegna da parte del genitore che li ha con sé, al genitore che li deve ricevere in consegna, presso la abitazione di quest'ultimo; - ad integrazione del detto provvedimento, inserire la lettera k) seguente: “l'assegno unico familiare viene equamente ripartito tra
i due genitori, che quindi ne usufruiranno per metà ciascuno”. 3) spese di giudizio a carico della parte soccombente, ed in caso di condanna della ricorrente ad esse, la loro liquidazione avvenga direttamente in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi antistatario”.
All'udienza di comparizione delle parti, il Giudice, dopo l'interrogatorio libero delle stesse, ha tentato la conciliazione formulando alla parti la seguente proposta: “modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori come segue: affidamento condiviso delle figlie minori;
corresponsione da parte del resistente alla ricorrente della somma di euro 600,00 al mese, a titolo di mantenimento delle tre figlie (euro 200,00 al mese ciascuna); assegno unico come per legge (ripartito al 50% tra le parti); spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”.
Alla successiva udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, domandando, quindi, al Tribunale di recepire le condizioni concordate.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori , e _1 Per_2 Persona_3
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle predette minori.
3 Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori e _1 Per_2 Per_3
, fissate dal Tribunale di Vasto con ordinanza n. 3300/2021,
[...] secondo le conclusioni sopra riportate;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 619/2024 R.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/4/1983, residente a San Salvo (CH), ivi elettivamente domiciliata alla via San Rocco n. 24/E, presso lo studio dell'avv. CLEMENTINA
DE VIRGILIIS che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARMINE PETRUCCI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica regolamentazione condizioni mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo di recepire le condizioni di
1 cui alla proposta del Giudice. Il P.M., con nota del 6/2/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento delle figlie minori alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2/8/2024 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di “modificare le condizioni recepite nel provvedimento n. 3300/2021 del 16.07.2021, reso all'esito del procedimento iscritto al n.ro 273/2021 R.V.G., con cui il Tribunale di Vasto ha disciplinato le modalità di affidamento delle minori
, e , nei termini che Persona_1 Persona_2 Persona_3 seguono: Disporre l'affidamento esclusivo delle minori _1
, e alla madre, con
[...] Persona_2 Persona_3 possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé secondo le modalità che l'On. Tribunale riterrà più opportune, anche alla luce delle gravi carenze genitoriali poste in essere dallo stesso;
disporre un aumento del contributo di mantenimento attualmente versato dal , disponendo che lo stesso corrisponda alla _1 [...]
per il mantenimento delle figlie minori un assegno di Pt_1 mantenimento mensile pari ad € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
confermare le restanti statuizioni adottate nel provvedimento del Tribunale di Vasto n. 3300/2021 del
16.07.2021. Con vittoria di spese e spettanze di lite.”.
Con memoria di costituzione del 2/12/2024 il resistente
[...]
ha chiesto di “1) per i motivi esposti, rigettare il ricorso CP_1 introduttivo, poiché inammissibile e/o infondato;
2) per le ragioni esposte, accogliere la domanda riconvenzionale del resistente, e, per l'effetto, a modifica e/o integrazione del provvedimento oggetto del presente giudizio reso dal Tribunale di Vasto nel procedimento
n. 273/2021 il 16.7.2021, disporre come segue: - a modifica della lettera b) del detto provvedimento, stabilire i giorni e gli orari esatti dei 2 incontri settimanali tra padre e prole, e la loro durata in almeno 3 ore;
- ad integrazione della lettera b) del detto provvedimento, stabilire che gli incontri avvengano mediante
2 consegna da parte del genitore che li ha con sé, al genitore che li deve ricevere in consegna, presso la abitazione di quest'ultimo; - ad integrazione del detto provvedimento, inserire la lettera k) seguente: “l'assegno unico familiare viene equamente ripartito tra
i due genitori, che quindi ne usufruiranno per metà ciascuno”. 3) spese di giudizio a carico della parte soccombente, ed in caso di condanna della ricorrente ad esse, la loro liquidazione avvenga direttamente in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi antistatario”.
All'udienza di comparizione delle parti, il Giudice, dopo l'interrogatorio libero delle stesse, ha tentato la conciliazione formulando alla parti la seguente proposta: “modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori come segue: affidamento condiviso delle figlie minori;
corresponsione da parte del resistente alla ricorrente della somma di euro 600,00 al mese, a titolo di mantenimento delle tre figlie (euro 200,00 al mese ciascuna); assegno unico come per legge (ripartito al 50% tra le parti); spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”.
Alla successiva udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, domandando, quindi, al Tribunale di recepire le condizioni concordate.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori , e _1 Per_2 Persona_3
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle predette minori.
3 Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori e _1 Per_2 Per_3
, fissate dal Tribunale di Vasto con ordinanza n. 3300/2021,
[...] secondo le conclusioni sopra riportate;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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