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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4311/2022
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE E
CONTESTUALE DECISIONE AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 8 maggio 2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Simona Maria Cipitì, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 4311/2022
R.G. vertente tra
, Parte_1 Parte_2
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti
- l'Avv. STEFANO BENTIVEGNA in sostituzione dell'Avv GIUSEPPE TURCO per gli opponenti;
- l'Avv. ANTONIA SIINO in sostituzione dell'Avv. IRENE VITALE per
[...]
CP_1
Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni, e discute la causa oralmente insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate con tutti i propri scritti difensivi. Insiste in particolare nella eccepita nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione, con conseguente inopponibilità del credito vantato da parte opposta. Chiede, conseguentemente, la revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite.
Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni e discute la causa oralmente, riportandosi integralmente a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, nonché alle richieste istruttorie e di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ivi svolte. Contesta le difese e richieste avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto;
chiede il rigetto della proposta opposizione.
Il GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, pone la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
All'esito Il Tribunale pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza dei procuratori delle parti, nelle more allontanatisi.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì 1 R.G. n. 4311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simona
Maria Cipiti', all'udienza del 8/05/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4311 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
); , nato a [...] il C.F._1 Parte_1
31.1.1959 (C.F. ) e , C.F._2 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), tutti residenti C.F._3
a Palazzo Adriano (PA), in Via Vittorio Emanuele II n. 4, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Turco (PEC: Fax 091 Email_1
6260388) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Palermo, Viale Francesco Scaduto n. 2/D, giusta procura alle liti in atti
- opponenti contro
(C.F. e P. IVA , già Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 giusta atto di variazione sociale a rogito Notaio Rep. Persona_1
14763 Racc. 7869), con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.
19), in persona del procuratore Dott. , in nome e per conto di CP_4
(C.F. e P. IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale pro tempore con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1
- opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 R.G. n. 4311/2022
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Pt_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 25/2022 (R.G. n. 15448/2021), emesso nei loro confronti dal Tribunale di Palermo il 04.01.2022 ad istanza di in Controparte_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale mandataria, notificato l'08.02.2022, con il quale è Controparte_5 stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della complessiva somma di
Euro 594.734,88 oltre interessi come da domanda e spese del giudizio monitorio.
La contestazione mossa dagli attori alla pretesa creditoria esercitata dalla è affidata ai seguenti motivi di opposizione: i) nullità CP_1 parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti in favore dell'Istituto di credito cessionario, con particolare riguardo alle pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8 del regolamento contrattuale, poiché contrarie alla normativa antitrust, e, più precisamente, all'art. 2 l. 287/90, nella parte in cui prevedono che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni credito, senza che l'Istituto di credito sia tenuto ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi, o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c., poiché riproduttive dello schema contrattuale predisposto, nel corso del 2002, dall' censurato dal provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'IT CP_6 che ne ha per l'appunto dichiarato la contrarietà alla predetta normativa untitrust, che sanziona gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni di associazioni di imprese ed altri organismi similari le quali, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, hanno l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e che dispone, al successivo comma 3, la loro nullità; ii) il conseguente inserimento automatico, ai sensi dell'art. 1419 c.c., in sostituzione della clausola nulla, del disposto di cui all'art. 1957 c.c. che prevede che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"; iii) per l'effetto, la decadenza del creditore dalla proposizione dell'azione nei confronti dei fideiussori, atteso che nel caso di specie la creditrice ha agito nei confronti del debitore principale ben oltre i sei mesi dalla scadenza del contratto di apertura di credito, avendo infatti diffidato
3 R.G. n. 4311/2022
il debitore al pagamento delle somme dovute soltanto in data 22.11.2011, nonostante il contratto fosse scaduto il 15.01.2010; iv) carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, poiché fondato esclusivamente sull'estratto di saldaconto, di cui all'art. 50 T.U.B., la cui valenza probatoria è circoscritta alla fase monitoria del procedimento d'ingiunzione, nessuna valenza potendosi riconnettere a tale certificazione nel successivo giudizio a cognizione piena;
v) contestazione relativa al quantum del credito ingiunto sia con riguardo alla quantificazione della somma capitale, sia con riferimento all'ammontare dei interessi richiesti.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni gli attori hanno chiesto in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, ne hanno chiesto la revoca integrale.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, parte creditrice ha chiesto il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto.
Nel dettaglio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'assunto secondo cui l'accertamento della nullità dell'intesa anticoncorrenziale, determini per ciò solo la nullità ed il travolgimento del contratto a valle che non è collegato in senso tecnico, eccependo viceversa, che un comportamento scorretto, che precede la conclusione di un contratto individuale, non determina per ciò solo la nullità del medesimo, ma dà luogo ad un illecito tipico della fase precontrattuale, a cui l'ordinamento risponde attribuendo al danneggiato apposita azione risarcitoria. A confutazione dell'eccezione avversaria concernente il difetto di certezza del credito vantato in giudizio, parte opposta ha inoltre depositato gli estratti conti bancari relativi al rapporto principale dalla data di aperura del credito sino al passaggio in sofferenza del rapporto;
nonché il conteggio redatto ai sensi dell'art. 2855 c.c. in vista della predisposizione del progetto definitivo di riparto nell'ambito della procedura esecutiva n.
201/2015 R.G.E. avviata in danno della debitrice principale.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva assegnata al decreto opposto, avanzata da parte opposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; assegnati alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta dell'istruttoria documentale svolta, in assenza di richieste di prove costituende;
ritenuti altresì non necessari i sollecitati accertamenti tecnici d'ufficio, la causa è stata rinviata
4 R.G. n. 4311/2022
all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con contestuale decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
****
L'opposizione proposta dagli attori è fondata con riferimento all'eccepita decadenza del creditore dall'azione fondata sulle fideiussioni stipulate dai primi.
Giova premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004; Cass.
5055/1999).
In esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del credito incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi allegati (Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Nel caso di specie, parte opponente ha assolto all'onere di fornire la prova dei fatti estintivi allegati.
A riguardo, parte attrice - opponente ha eccepito la nullità parziale dei contratti di fideiussione stipulati in data 30.06.2008 con l'Istituto creditore cessionario ( ) in quanto redatti in Controparte_7 conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza, avuto particolare riguardo alla clausola di cui all'art. 6 (rubricata “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore”) che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., prevede che: “l'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della NC verso il debitore principale, senza che la NC debba escutere il debitore principale medesimo, o il fideiussore, o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. In particolare parte attrice deduce e documenta che detta clausola riproduce pedissequamente la corrispondente clausola contenuta nello schema di contratto predisposto
5 R.G. n. 4311/2022
dall'ABI giudicata illecita perché limitativa della libera concorrenza dalla
NC d'IT in funzione di Garante della Concorrenza e del Mercato.
A sostegno della propria prospettazione, parte opponente ha infatti richiamato e prodotto copia del provvedimento 55/2005 della NC
d'IT (si veda allegato n. 7 alla memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. di parte convenuta), allora Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato relativamente all'attività bancaria, con la quale
è stata accertata l'illegittimità di tre clausole inserite del modello ABI relativo alla fideiussione omnibus.
Le tre clausole sono rispettivamente: - la clausola “di reviviscenza”, grazie alla quale il fideiussore è vincolato alla restituzione all'istituto delle somme che dallo stesso fossero state incassate in pagamento per obbligazioni garantite, restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca degli stessi pagamenti;
- la clausola c.d. “di sopravvivenza”, in virtù della quale si prevede la sussistenza della fideiussione nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide: - e la clausola (art. 6)
c.d. “di deroga”, mediante la quale il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art. 1957, comma 1, c.c.
Sul punto deve premettersi che, come statuito dalla Suprema Corte
(cfr. C. Cass. 13846/19), il provvedimento dell'Autorità Garante possiede
“un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale” ancorché superabile da prova contraria;
sul presupposto che i contratti a valle tra imprenditore e consumatore costituiscono il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, ovvero il mezzo della sua realizzazione;
dovendo al riguardo il Giudice valutare se le disposizioni convenute nel contratto individuale coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.
Orbene, la perfetta coincidenza tra la clausola n. 6 dei contratti di fideiussione posti da parte creditrice a fondamento della domanda di ingiunzione, e quella contenuta nello schema di contratto di fideiussione predisposto dall'ABI (nel corso nel 2002 e trasmesso alla NC di IT con lettera del 7 marzo 2003; prodotta in copia da parte opponente come allegato n. 5 dell'atto di citazione) ritenuta anticorrenziale, proprio nelle misura in cui venga applicata a valle, non è neanche contestato da parte opponente.
6 R.G. n. 4311/2022
Al pari, non è stato oggetto di specifica contestazione il valore probatorio di tale accertamento;
né sono rinvenibili in atti elementi probatori che portino ad inficiare l'esito di tale accertamento.
Non è del resto rilevante che le fideiussioni per cui è causa siano state stipulate nel 2008 a fronte di un accertamento svolto dall'Autorità
Garante considerando gli anni 2002/2005.
Non vi sono invero elementi che portino a ritenere che l'intesa avesse un termine, che sia in qualche modo venuta meno o che sia stata superata da successivi diversi accordi leciti la cui prospettazione è, peraltro, scarsamente plausibile a fronte della riproposizione nei contratti in esame delle stesse clausole censurate. Vieppiù nel caso di specie con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma Vi n. 2 c.p.c. parte attrice ha prodotto una serie di contratti di fideiussione in favore di diversi istituti bancari, stipulati tra il 2005 ed il 2009, riproduttivi della medesima clausola, a dimostrazione della sua persistente, all'epoca della sottoscrizione, applicazione uniforme e conseguente idoneità ad integrare un'intesa anticoncorrenziale.
Pertanto, la clausola derogativa del disposto di cui all'art. 1957 c.c. sopra richiamata, inserita nei contratti di fideiussione omnibus prodotti da parte creditrice devono ritenersi nulle alla luce dell'esito dell'accertamento della NC d'IT effettuato sulla corrispondente clausola dello schema generale ABI, sopra richiamato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, secondo principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, e dunque nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnatagli dall'ordinamento, i contratti di fideiussione omnibus conformi al modello
ABI suddetto sono affetti da nullità seppure non totale, essendo nulle le sole clausole pattuite in violazione della concorrenza. Come specificato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. (cfr. C. Cass. S.U. 41994/2021).
7 R.G. n. 4311/2022
Tale interpretazione risulta conforme al principio, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel sistema del codice civile la conservazione del negozio giuridico costituisce la regola, sicché la deroga a tale principio non può che essere relegata a quelle ipotesi sporadiche, nelle quali -secondo un giudizio di “volontà ipotetica” - risulti che le parti con avrebbero avuto interesse alla conclusione del contratto senza le clausole nulle” (cfr. Cassazione Civile 41994/2021).
Accertato, pertanto, che la nullità deve ritenersi limitata alle singole clausole che ripropongono le clausole censurate, in forza del meccanismo divisato all'art. 1419 comma II c.c., e più in generale in ragione dell'integrazione della disciplina negoziale con quella legale, la suddetta clausola nulla è sostituita di diritto dalla disposizione legale che regola, in assenza di diversa disciplina negoziale, la durata dell'obbligazione fideiussoria, e dunque dall'art. 1957 c.c. a mente del quale: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Su tale fondamento normativo, parte attrice ha eccepito la decadenza del creditore dalla facoltà di agire nei confronti dei fideiussori.
L'eccezione di decadenza risulta fondata.
Il credito garantito dai contratti di fideiussione del 30/06/2008 per cui è causa, posto espressamente da parte creditrice a fondamento della domanda monitoria è costituito dal saldo passivo del contratto di apertura di credito ipotecaria stipulato dall'Istituto di credito cessionario in favore della società per un valore di euro 700.000,00, con CP_8 scadenza al 15 gennaio 2010, come da successivo atto di rettifica del
17.07.2008.
Orbene, non soltanto risulta documentalmente che la prima diffida ad adempiere è stata notificata alla parte debitrice in data 22.11.2011 e dunque oltre sei mesi dalla scadenza del contratto;
vieppiù, poiché, come noto, l'istanza contro il debitore idonea a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. è solo quella giudiziale, e la procedura esecutiva promossa da parte creditrice nei confronti della società debitrice principale CP_8
risulta avviata solo nel corso del 2015 (come si evince dal relativo
[...] anno di iscrizione a ruolo); parte opposta deve ritenersi decaduta dalla garanzia di cui al contratto di fideiussione omnibus.
8 R.G. n. 4311/2022
La ritenuta fondatezza del motivo di opposizione in esame assorbe, rendendone superfluo l'esame, gli ulteriori motivi di opposizione proposti dalla creditrice.
Conseguentemente, l'opposizione proposta dalle odierne parti attrici merita accoglimento. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n.
25/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 4.01.2022 (R.G. n.
15448/2021), va revocato.
*****
In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte opposta, e sono liquidate, secondo valori tendenti ai medi
(ad eccezione delle fasi istruttoria e decisoria calcolate secondo valori tendenti ai minimi) previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022
(applicabile ratione temporis in ragione dell'epoca della decisione) in relazione allo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della controversia, dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto, in euro 870,00 per esborsi, ed
18.420,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 4.01.2022;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese dell'intero procedimento che liquida in euro
870,00 per esborsi;
ed euro 18.420,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge
Così deciso in Palermo, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
9
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE E
CONTESTUALE DECISIONE AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 8 maggio 2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Simona Maria Cipitì, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 4311/2022
R.G. vertente tra
, Parte_1 Parte_2
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti
- l'Avv. STEFANO BENTIVEGNA in sostituzione dell'Avv GIUSEPPE TURCO per gli opponenti;
- l'Avv. ANTONIA SIINO in sostituzione dell'Avv. IRENE VITALE per
[...]
CP_1
Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni, e discute la causa oralmente insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate con tutti i propri scritti difensivi. Insiste in particolare nella eccepita nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione, con conseguente inopponibilità del credito vantato da parte opposta. Chiede, conseguentemente, la revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite.
Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni e discute la causa oralmente, riportandosi integralmente a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, nonché alle richieste istruttorie e di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ivi svolte. Contesta le difese e richieste avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto;
chiede il rigetto della proposta opposizione.
Il GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, pone la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
All'esito Il Tribunale pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza dei procuratori delle parti, nelle more allontanatisi.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì 1 R.G. n. 4311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simona
Maria Cipiti', all'udienza del 8/05/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4311 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
); , nato a [...] il C.F._1 Parte_1
31.1.1959 (C.F. ) e , C.F._2 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), tutti residenti C.F._3
a Palazzo Adriano (PA), in Via Vittorio Emanuele II n. 4, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Turco (PEC: Fax 091 Email_1
6260388) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Palermo, Viale Francesco Scaduto n. 2/D, giusta procura alle liti in atti
- opponenti contro
(C.F. e P. IVA , già Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 giusta atto di variazione sociale a rogito Notaio Rep. Persona_1
14763 Racc. 7869), con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.
19), in persona del procuratore Dott. , in nome e per conto di CP_4
(C.F. e P. IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale pro tempore con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1
- opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 R.G. n. 4311/2022
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Pt_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 25/2022 (R.G. n. 15448/2021), emesso nei loro confronti dal Tribunale di Palermo il 04.01.2022 ad istanza di in Controparte_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale mandataria, notificato l'08.02.2022, con il quale è Controparte_5 stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della complessiva somma di
Euro 594.734,88 oltre interessi come da domanda e spese del giudizio monitorio.
La contestazione mossa dagli attori alla pretesa creditoria esercitata dalla è affidata ai seguenti motivi di opposizione: i) nullità CP_1 parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti in favore dell'Istituto di credito cessionario, con particolare riguardo alle pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8 del regolamento contrattuale, poiché contrarie alla normativa antitrust, e, più precisamente, all'art. 2 l. 287/90, nella parte in cui prevedono che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni credito, senza che l'Istituto di credito sia tenuto ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi, o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c., poiché riproduttive dello schema contrattuale predisposto, nel corso del 2002, dall' censurato dal provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'IT CP_6 che ne ha per l'appunto dichiarato la contrarietà alla predetta normativa untitrust, che sanziona gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni di associazioni di imprese ed altri organismi similari le quali, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, hanno l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e che dispone, al successivo comma 3, la loro nullità; ii) il conseguente inserimento automatico, ai sensi dell'art. 1419 c.c., in sostituzione della clausola nulla, del disposto di cui all'art. 1957 c.c. che prevede che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"; iii) per l'effetto, la decadenza del creditore dalla proposizione dell'azione nei confronti dei fideiussori, atteso che nel caso di specie la creditrice ha agito nei confronti del debitore principale ben oltre i sei mesi dalla scadenza del contratto di apertura di credito, avendo infatti diffidato
3 R.G. n. 4311/2022
il debitore al pagamento delle somme dovute soltanto in data 22.11.2011, nonostante il contratto fosse scaduto il 15.01.2010; iv) carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, poiché fondato esclusivamente sull'estratto di saldaconto, di cui all'art. 50 T.U.B., la cui valenza probatoria è circoscritta alla fase monitoria del procedimento d'ingiunzione, nessuna valenza potendosi riconnettere a tale certificazione nel successivo giudizio a cognizione piena;
v) contestazione relativa al quantum del credito ingiunto sia con riguardo alla quantificazione della somma capitale, sia con riferimento all'ammontare dei interessi richiesti.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni gli attori hanno chiesto in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, ne hanno chiesto la revoca integrale.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, parte creditrice ha chiesto il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto.
Nel dettaglio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'assunto secondo cui l'accertamento della nullità dell'intesa anticoncorrenziale, determini per ciò solo la nullità ed il travolgimento del contratto a valle che non è collegato in senso tecnico, eccependo viceversa, che un comportamento scorretto, che precede la conclusione di un contratto individuale, non determina per ciò solo la nullità del medesimo, ma dà luogo ad un illecito tipico della fase precontrattuale, a cui l'ordinamento risponde attribuendo al danneggiato apposita azione risarcitoria. A confutazione dell'eccezione avversaria concernente il difetto di certezza del credito vantato in giudizio, parte opposta ha inoltre depositato gli estratti conti bancari relativi al rapporto principale dalla data di aperura del credito sino al passaggio in sofferenza del rapporto;
nonché il conteggio redatto ai sensi dell'art. 2855 c.c. in vista della predisposizione del progetto definitivo di riparto nell'ambito della procedura esecutiva n.
201/2015 R.G.E. avviata in danno della debitrice principale.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva assegnata al decreto opposto, avanzata da parte opposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; assegnati alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta dell'istruttoria documentale svolta, in assenza di richieste di prove costituende;
ritenuti altresì non necessari i sollecitati accertamenti tecnici d'ufficio, la causa è stata rinviata
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all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con contestuale decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
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L'opposizione proposta dagli attori è fondata con riferimento all'eccepita decadenza del creditore dall'azione fondata sulle fideiussioni stipulate dai primi.
Giova premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004; Cass.
5055/1999).
In esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del credito incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi allegati (Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Nel caso di specie, parte opponente ha assolto all'onere di fornire la prova dei fatti estintivi allegati.
A riguardo, parte attrice - opponente ha eccepito la nullità parziale dei contratti di fideiussione stipulati in data 30.06.2008 con l'Istituto creditore cessionario ( ) in quanto redatti in Controparte_7 conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza, avuto particolare riguardo alla clausola di cui all'art. 6 (rubricata “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore”) che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., prevede che: “l'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della NC verso il debitore principale, senza che la NC debba escutere il debitore principale medesimo, o il fideiussore, o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. In particolare parte attrice deduce e documenta che detta clausola riproduce pedissequamente la corrispondente clausola contenuta nello schema di contratto predisposto
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dall'ABI giudicata illecita perché limitativa della libera concorrenza dalla
NC d'IT in funzione di Garante della Concorrenza e del Mercato.
A sostegno della propria prospettazione, parte opponente ha infatti richiamato e prodotto copia del provvedimento 55/2005 della NC
d'IT (si veda allegato n. 7 alla memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. di parte convenuta), allora Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato relativamente all'attività bancaria, con la quale
è stata accertata l'illegittimità di tre clausole inserite del modello ABI relativo alla fideiussione omnibus.
Le tre clausole sono rispettivamente: - la clausola “di reviviscenza”, grazie alla quale il fideiussore è vincolato alla restituzione all'istituto delle somme che dallo stesso fossero state incassate in pagamento per obbligazioni garantite, restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca degli stessi pagamenti;
- la clausola c.d. “di sopravvivenza”, in virtù della quale si prevede la sussistenza della fideiussione nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide: - e la clausola (art. 6)
c.d. “di deroga”, mediante la quale il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art. 1957, comma 1, c.c.
Sul punto deve premettersi che, come statuito dalla Suprema Corte
(cfr. C. Cass. 13846/19), il provvedimento dell'Autorità Garante possiede
“un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale” ancorché superabile da prova contraria;
sul presupposto che i contratti a valle tra imprenditore e consumatore costituiscono il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, ovvero il mezzo della sua realizzazione;
dovendo al riguardo il Giudice valutare se le disposizioni convenute nel contratto individuale coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.
Orbene, la perfetta coincidenza tra la clausola n. 6 dei contratti di fideiussione posti da parte creditrice a fondamento della domanda di ingiunzione, e quella contenuta nello schema di contratto di fideiussione predisposto dall'ABI (nel corso nel 2002 e trasmesso alla NC di IT con lettera del 7 marzo 2003; prodotta in copia da parte opponente come allegato n. 5 dell'atto di citazione) ritenuta anticorrenziale, proprio nelle misura in cui venga applicata a valle, non è neanche contestato da parte opponente.
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Al pari, non è stato oggetto di specifica contestazione il valore probatorio di tale accertamento;
né sono rinvenibili in atti elementi probatori che portino ad inficiare l'esito di tale accertamento.
Non è del resto rilevante che le fideiussioni per cui è causa siano state stipulate nel 2008 a fronte di un accertamento svolto dall'Autorità
Garante considerando gli anni 2002/2005.
Non vi sono invero elementi che portino a ritenere che l'intesa avesse un termine, che sia in qualche modo venuta meno o che sia stata superata da successivi diversi accordi leciti la cui prospettazione è, peraltro, scarsamente plausibile a fronte della riproposizione nei contratti in esame delle stesse clausole censurate. Vieppiù nel caso di specie con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma Vi n. 2 c.p.c. parte attrice ha prodotto una serie di contratti di fideiussione in favore di diversi istituti bancari, stipulati tra il 2005 ed il 2009, riproduttivi della medesima clausola, a dimostrazione della sua persistente, all'epoca della sottoscrizione, applicazione uniforme e conseguente idoneità ad integrare un'intesa anticoncorrenziale.
Pertanto, la clausola derogativa del disposto di cui all'art. 1957 c.c. sopra richiamata, inserita nei contratti di fideiussione omnibus prodotti da parte creditrice devono ritenersi nulle alla luce dell'esito dell'accertamento della NC d'IT effettuato sulla corrispondente clausola dello schema generale ABI, sopra richiamato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, secondo principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, e dunque nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnatagli dall'ordinamento, i contratti di fideiussione omnibus conformi al modello
ABI suddetto sono affetti da nullità seppure non totale, essendo nulle le sole clausole pattuite in violazione della concorrenza. Come specificato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. (cfr. C. Cass. S.U. 41994/2021).
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Tale interpretazione risulta conforme al principio, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel sistema del codice civile la conservazione del negozio giuridico costituisce la regola, sicché la deroga a tale principio non può che essere relegata a quelle ipotesi sporadiche, nelle quali -secondo un giudizio di “volontà ipotetica” - risulti che le parti con avrebbero avuto interesse alla conclusione del contratto senza le clausole nulle” (cfr. Cassazione Civile 41994/2021).
Accertato, pertanto, che la nullità deve ritenersi limitata alle singole clausole che ripropongono le clausole censurate, in forza del meccanismo divisato all'art. 1419 comma II c.c., e più in generale in ragione dell'integrazione della disciplina negoziale con quella legale, la suddetta clausola nulla è sostituita di diritto dalla disposizione legale che regola, in assenza di diversa disciplina negoziale, la durata dell'obbligazione fideiussoria, e dunque dall'art. 1957 c.c. a mente del quale: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Su tale fondamento normativo, parte attrice ha eccepito la decadenza del creditore dalla facoltà di agire nei confronti dei fideiussori.
L'eccezione di decadenza risulta fondata.
Il credito garantito dai contratti di fideiussione del 30/06/2008 per cui è causa, posto espressamente da parte creditrice a fondamento della domanda monitoria è costituito dal saldo passivo del contratto di apertura di credito ipotecaria stipulato dall'Istituto di credito cessionario in favore della società per un valore di euro 700.000,00, con CP_8 scadenza al 15 gennaio 2010, come da successivo atto di rettifica del
17.07.2008.
Orbene, non soltanto risulta documentalmente che la prima diffida ad adempiere è stata notificata alla parte debitrice in data 22.11.2011 e dunque oltre sei mesi dalla scadenza del contratto;
vieppiù, poiché, come noto, l'istanza contro il debitore idonea a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. è solo quella giudiziale, e la procedura esecutiva promossa da parte creditrice nei confronti della società debitrice principale CP_8
risulta avviata solo nel corso del 2015 (come si evince dal relativo
[...] anno di iscrizione a ruolo); parte opposta deve ritenersi decaduta dalla garanzia di cui al contratto di fideiussione omnibus.
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La ritenuta fondatezza del motivo di opposizione in esame assorbe, rendendone superfluo l'esame, gli ulteriori motivi di opposizione proposti dalla creditrice.
Conseguentemente, l'opposizione proposta dalle odierne parti attrici merita accoglimento. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n.
25/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 4.01.2022 (R.G. n.
15448/2021), va revocato.
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In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte opposta, e sono liquidate, secondo valori tendenti ai medi
(ad eccezione delle fasi istruttoria e decisoria calcolate secondo valori tendenti ai minimi) previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022
(applicabile ratione temporis in ragione dell'epoca della decisione) in relazione allo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della controversia, dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto, in euro 870,00 per esborsi, ed
18.420,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 4.01.2022;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese dell'intero procedimento che liquida in euro
870,00 per esborsi;
ed euro 18.420,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge
Così deciso in Palermo, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
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