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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 860/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CASTELLANO MARCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano che le ha intimato il pagamento della somma di euro
20.925,61, in solido con , richiesta per l'omesso versamento della CP_2
contribuzione dovuta al FPLD dell' per il periodo da 7/2020 al 6/2021, in CP_1
relazione all'attività svolta dalla società Laboratorio B.B. Wash Snc di RI
AR e . CP_2
La ricorrente ha esposto che detta società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 26 del 13.2.2022 e i crediti contributivi erano stati insinuati da e ammessi dalla procedura. CP_1 Quest'ultima è stata successivamente chiusa con decreto 20.7.2023 per ripartizione dell'attivo, ma il credito rimaneva insoddisfatto;
conseguentemente l CP_1 Pt_2
ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
Parte opponente ha dato atto di aver chiesto ed ottenuto l'esdebitazione di crediti concorsuali, con decreto che con certificazione della Corte d'Appello è passato in giudicato in quanto non opposto da alcuno dei creditori concorsuali.
Alla luce dei fatti sopra riportati nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di CP_1
rinunciare al diritto oggetto del decreto ingiuntivo e allo stesso decreto ingiuntivo opposto, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Va, al riguardo, osservato che se la parte opponente a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo da parte di avesse segnalato all'ente l'intervenuto passaggio CP_1
in giudicato del decreto di esdebitazione ottenuto, con rinuncia al reclamo da parte di tutti i creditori concorsuali – come sarebbe stato suo interesse e onere fare – non sarebbe stato necessario incardinare alcun giudizio di opposizione. Pertanto preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n.860/2025, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia di al decreto CP_1
ingiuntivo nr. 33/2025emesso da Tribunale di Milano;
compensa le spese di lite.
Milano, 10.4.2025
Il Giudice Francesca Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 860/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CASTELLANO MARCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano che le ha intimato il pagamento della somma di euro
20.925,61, in solido con , richiesta per l'omesso versamento della CP_2
contribuzione dovuta al FPLD dell' per il periodo da 7/2020 al 6/2021, in CP_1
relazione all'attività svolta dalla società Laboratorio B.B. Wash Snc di RI
AR e . CP_2
La ricorrente ha esposto che detta società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 26 del 13.2.2022 e i crediti contributivi erano stati insinuati da e ammessi dalla procedura. CP_1 Quest'ultima è stata successivamente chiusa con decreto 20.7.2023 per ripartizione dell'attivo, ma il credito rimaneva insoddisfatto;
conseguentemente l CP_1 Pt_2
ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
Parte opponente ha dato atto di aver chiesto ed ottenuto l'esdebitazione di crediti concorsuali, con decreto che con certificazione della Corte d'Appello è passato in giudicato in quanto non opposto da alcuno dei creditori concorsuali.
Alla luce dei fatti sopra riportati nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di CP_1
rinunciare al diritto oggetto del decreto ingiuntivo e allo stesso decreto ingiuntivo opposto, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Va, al riguardo, osservato che se la parte opponente a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo da parte di avesse segnalato all'ente l'intervenuto passaggio CP_1
in giudicato del decreto di esdebitazione ottenuto, con rinuncia al reclamo da parte di tutti i creditori concorsuali – come sarebbe stato suo interesse e onere fare – non sarebbe stato necessario incardinare alcun giudizio di opposizione. Pertanto preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n.860/2025, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia di al decreto CP_1
ingiuntivo nr. 33/2025emesso da Tribunale di Milano;
compensa le spese di lite.
Milano, 10.4.2025
Il Giudice Francesca Capelli