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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 10314/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PAPA ALESSANDRO e MUSCOLO ADELAIDE
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
[...]
Controparte_1
(C.F./ P.I. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
BATTAGLIESE ROSA
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, iscritto a ruolo in data 15 11 2022,
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata carcinoma papillare della tiroide con conseguente asportazione integrale della tiroide, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per
l'effetto,
B) Condannare l a corrispondere al ricorrente la relativa CP_2
prestazione economica ex Dlgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo”; con vittoria di spese.
Si costituiva l Controparte_1
, con il deposito di articolata memoria,
[...]
con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, acquisita nuova documentazione anche a seguito di ordine di esibizione, assunta la prova per testimoni, svolta CTU medico legale con nomina anche di ausiliario, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza di discussione, i procuratori,
2/3 discussa la causa, concludevano come da verbale di udienza. In quest'ultimo si legge quanto segue:
“I difensori delle parti chiedono congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alla luce della CTU in atti. Con riguardo alle spese di lite, parte ricorrente chiede la compensazione integrale delle stesse, mentre si rimette alla valutazione della Giudice. La parte CP_2
ricorrente si dichiara disponibile a farsi carico in via definitiva delle spese di Ctu di cui al decreto del 27 3 2025”.
Le ragioni che precedono e la richiesta congiunta dei procuratori delle parti impongono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti del presente giudizio, dovendosi dare atto che l'esito della consulenza medico legale svolta era sfavorevole al ricorrente.
Con riguardo al pagamento delle spese processuali, deve essere dichiarata la compensazione integrale delle stesse, alla luce del comportamento processuale di parte ricorrente, che si dichiarava disponibile a farsi carico delle spese di CTU e che per prima proponeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Occorre considerare anche la complessità della causa e la qualità delle parti, argomenti ulteriori che depongono per la necessità di compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di Ctu, liquidate in via provvisoria a carico solidale delle parti nel decreto del 27 3 2025, devono essere poste in via definitiva a carico di parte ricorrente, stante la dichiarazione di cui all'odierna udienza.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 28/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
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