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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2025
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 462/2025 promossa da:
(C.P.F.: ), cittadino brasiliano, nato il 25 Parte_1 C.F._1 marzo 1953 a Campo Grande, in Brasile e residente in [...]
n. 224 (Brasile),
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Colombino, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in c.so Francesco Ferrucci n° 46, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
Ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di Controparte_1
1 cittadino italiano iure matrimonii, deducendo di essere sposato con Controparte_2
nata il [...] a [...] – Brasile (Cfr.
[...]
Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 03) e cittadina italiana iure sanguinis, riconosciuta con decreto sindacale emesso dal Comune di Palizzi (RC) in data 22 giugno 2016 e recante protocollo n° 2548 (Cfr. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Palizzi il 25 luglio 2019 – doc. in atti n° 04).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
In particolare, sull'interesse ad agire, il ricorrente ha argomentato che, vantando il diritto alla cittadinanza iure matrimonii, ha tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il Consolato italiano a San Paolo – Brasile, competente per residenza (Cfr. screenshot dei tentativi di prenotazioni - docc. in atti nn° 01 e 07).
Tuttavia, ha motivato la sussistenza dell'interesse ad agire in giudizio, evidenziando
“la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, considerato la perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal ”. Talché, Parte_2 sempre secondo il ricorrente, “dalle informazioni desumibili dalla pagina web del
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza negli anni 2016- 2017 e che è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore agli anni 7” (Cfr. informativa consolare del 13 luglio 2024 – doc. n atti n° 03) e, pertanto, la condotta omissiva dell'apparato ammnistrativo, fondata sul decorso di un lasso di tempo irragionevole, avrebbe determinato l'interesse ad agire in giudizio, al fine di accertare il proprio diritto soggettivo.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 12 agosto 2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire del ricorrente, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo il ricorrente dedotto di avere mai presentato la relativa domanda, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova
2 della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice
Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla
Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo CP_1 italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
All'udienza del 2 ottobre 2025, la difesa del ricorrente impugnava e contestava le eccezioni di controparte e insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice, a seguito della discussione orale, riservava la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso specifico, occorre precisare che l'accertamento del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è disciplinato ai sensi dell'art. 5 della legge
91/1992.
Talché, secondo la Suprema Corte, “in tema di acquisto della cittadinanza italiana
"iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art.
4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza
3 dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (Cass. civ. S.U., sent. 27 gennaio 1995, n. 1000, Rv. 490049 – 01).
Sul punto, si precisa che l'unica causa preclusiva, demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett.
c), L. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica" precisando che, per giurisprudenza costate, la pretesa di un diritto soggettivo risulterà affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la causa va instaurata dinanzi al giudice civile.
Si precisa, altresì, che l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, in base a tale disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché è necessario l'intervento formalmente espresso da parte dell'amministrazione, la quale dovrà verificare il concorso di tali requisiti, che dovranno essere non valutati, ma semplicemente accertati. Va da sé che l'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che ostino al riconoscimento della cittadinanza. Solo nel momento in cui la predetta procedura verrà avviata e la pubblica amministrazione risulterà silente alla legittima richiesta della parte interessata, ci sarà la violazione di un diritto soggettivo facendo sorgere, così, un interesse ad agire per la via giudiziaria.
Con riferimento al richiesto riconoscimento iure matrimonii della cittadinanza italiana nei confronti del ricorrente nato il [...] a [...] Parte_1
Grande, in quanto coniuge di , nata il 16 Controparte_2 febbraio 1958 a Campo Grande – Brasile (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 03) e cittadina italiana iure sanguinis, riconosciuta con decreto sindacale emesso dal Comune di Palizzi (RC) in data 22 giugno 2016 e recante protocollo n°
2548 (Cfr. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Palizzi il 25 luglio 2019 – doc. in atti n° 04), non ricorrono i presupposti per l'accoglimento, mancando in capo al ricorrente l'interesse ad agire.
4 Nella specie, non è dimostrato che il ricorrente abbia, adito preliminarmente la via amministrativa, inoltrando la propria richiesta alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del . Controparte_1
Egli, infatti, si è limitato ad allegare alcuni screenshot che indicano, in lingua portoghese, l'inserimento in una lista di attesa che non chiarisce quale sia l'oggetto della domanda, né quale procedura telematica abbia seguito e, allo stesso modo, ha allegato in atti una schermata riferibile al Consolato d'Italia a San Paolo – Brasile, la quale, a novembre 2024, indicava dei tempi stimati per l'evasione delle partiche di cittadinanza pari a sette anni, nulla chiarendo riguardo al tipo di domanda presentata.
A tal proposito, va precisato che la procedura per l'ottenimento della cittadinanza iure matrimonii è diversa da quella dello ius sanguinis, anche se colui che risiede all'estero
(come nel caso de quo) deve presentare la propria richiesta all'autorità consolare competente.
Giova rilevare che le richieste di naturalizzazione per matrimonio devono essere presentate esclusivamente per via telematica (sul portale del “Ministero dell'Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti
Civili, la Cittadinanza e le Minoranze”) da parte dei richiedenti i cui coniugi siano regolarmente iscritti all' e il cui matrimonio, se avvenuto all'estero, sia stato CP_3 trascritto presso il Comune italiano di appartenenza e dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del matrimonio, oppure un anno e mezzo in caso di presenza di figli della coppia.
In conclusione, non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata come omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e
5 diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che il ricorrente, non avendo dato prova di avere tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza per matrimonio da parte
6 del Consolato d'Italia a San Paolo in Brasile sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata, per le motivazioni già esposte.
In definitiva, considerata l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai termini previsti dalla legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Inoltre, solo per completezza espositiva si rammenta che per presentare la domanda è necessario che ricorrano i seguenti ed ulteriori requisiti: 1) la residenza legale, continuativa e ininterrotta;
2) la conoscenza della lingua italiana provata da uno titolo valido – come richiesto dalla legge di conversione n. 132/2018 del D.L. n. 113/2018 – ;
3) il matrimonio o unione civile se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza;
4) al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere, quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
Una volta incardinato il procedimento amministrativo così come previsto per legge, la pubblica amministrazione potrà rigettare la domanda oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica o in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' 6 della n. 91/1992.
Infatti, per legge la richiesta della parte dovrà essere preliminarmente vagliata ed evasa in via amministrativa, anche circa il profilo della non sussistenza di comprovati motivi di sicurezza, allegando alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria, così come richiesta dalla legislazione italiana. Documentazione, quest'ultima, che nell'ambito del presente procedimento non è stata allegata, così come risultano essere mancanti le prova della conoscenza della lingua italiana e la persistenza del vincolo matrimoniale, essendo stati esclusivamente prodotti i seguenti documenti: certificati di nascita dei coniugi;
certificato di cittadinanza italiana della coniuge;
certificato di matrimonio celebrato in Brasile, rilasciato dal Comune di Palizzi (RC) il 25 luglio
2019.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e CP_1 rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
1.453,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 4.11.2025.
La Giudice
RI HE
8
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 462/2025 promossa da:
(C.P.F.: ), cittadino brasiliano, nato il 25 Parte_1 C.F._1 marzo 1953 a Campo Grande, in Brasile e residente in [...]
n. 224 (Brasile),
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Colombino, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in c.so Francesco Ferrucci n° 46, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
Ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di Controparte_1
1 cittadino italiano iure matrimonii, deducendo di essere sposato con Controparte_2
nata il [...] a [...] – Brasile (Cfr.
[...]
Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 03) e cittadina italiana iure sanguinis, riconosciuta con decreto sindacale emesso dal Comune di Palizzi (RC) in data 22 giugno 2016 e recante protocollo n° 2548 (Cfr. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Palizzi il 25 luglio 2019 – doc. in atti n° 04).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
In particolare, sull'interesse ad agire, il ricorrente ha argomentato che, vantando il diritto alla cittadinanza iure matrimonii, ha tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il Consolato italiano a San Paolo – Brasile, competente per residenza (Cfr. screenshot dei tentativi di prenotazioni - docc. in atti nn° 01 e 07).
Tuttavia, ha motivato la sussistenza dell'interesse ad agire in giudizio, evidenziando
“la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, considerato la perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal ”. Talché, Parte_2 sempre secondo il ricorrente, “dalle informazioni desumibili dalla pagina web del
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza negli anni 2016- 2017 e che è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore agli anni 7” (Cfr. informativa consolare del 13 luglio 2024 – doc. n atti n° 03) e, pertanto, la condotta omissiva dell'apparato ammnistrativo, fondata sul decorso di un lasso di tempo irragionevole, avrebbe determinato l'interesse ad agire in giudizio, al fine di accertare il proprio diritto soggettivo.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 12 agosto 2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire del ricorrente, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo il ricorrente dedotto di avere mai presentato la relativa domanda, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova
2 della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice
Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla
Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo CP_1 italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
All'udienza del 2 ottobre 2025, la difesa del ricorrente impugnava e contestava le eccezioni di controparte e insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice, a seguito della discussione orale, riservava la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso specifico, occorre precisare che l'accertamento del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è disciplinato ai sensi dell'art. 5 della legge
91/1992.
Talché, secondo la Suprema Corte, “in tema di acquisto della cittadinanza italiana
"iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art.
4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza
3 dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (Cass. civ. S.U., sent. 27 gennaio 1995, n. 1000, Rv. 490049 – 01).
Sul punto, si precisa che l'unica causa preclusiva, demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett.
c), L. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica" precisando che, per giurisprudenza costate, la pretesa di un diritto soggettivo risulterà affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la causa va instaurata dinanzi al giudice civile.
Si precisa, altresì, che l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, in base a tale disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché è necessario l'intervento formalmente espresso da parte dell'amministrazione, la quale dovrà verificare il concorso di tali requisiti, che dovranno essere non valutati, ma semplicemente accertati. Va da sé che l'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che ostino al riconoscimento della cittadinanza. Solo nel momento in cui la predetta procedura verrà avviata e la pubblica amministrazione risulterà silente alla legittima richiesta della parte interessata, ci sarà la violazione di un diritto soggettivo facendo sorgere, così, un interesse ad agire per la via giudiziaria.
Con riferimento al richiesto riconoscimento iure matrimonii della cittadinanza italiana nei confronti del ricorrente nato il [...] a [...] Parte_1
Grande, in quanto coniuge di , nata il 16 Controparte_2 febbraio 1958 a Campo Grande – Brasile (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 03) e cittadina italiana iure sanguinis, riconosciuta con decreto sindacale emesso dal Comune di Palizzi (RC) in data 22 giugno 2016 e recante protocollo n°
2548 (Cfr. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di Palizzi il 25 luglio 2019 – doc. in atti n° 04), non ricorrono i presupposti per l'accoglimento, mancando in capo al ricorrente l'interesse ad agire.
4 Nella specie, non è dimostrato che il ricorrente abbia, adito preliminarmente la via amministrativa, inoltrando la propria richiesta alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del . Controparte_1
Egli, infatti, si è limitato ad allegare alcuni screenshot che indicano, in lingua portoghese, l'inserimento in una lista di attesa che non chiarisce quale sia l'oggetto della domanda, né quale procedura telematica abbia seguito e, allo stesso modo, ha allegato in atti una schermata riferibile al Consolato d'Italia a San Paolo – Brasile, la quale, a novembre 2024, indicava dei tempi stimati per l'evasione delle partiche di cittadinanza pari a sette anni, nulla chiarendo riguardo al tipo di domanda presentata.
A tal proposito, va precisato che la procedura per l'ottenimento della cittadinanza iure matrimonii è diversa da quella dello ius sanguinis, anche se colui che risiede all'estero
(come nel caso de quo) deve presentare la propria richiesta all'autorità consolare competente.
Giova rilevare che le richieste di naturalizzazione per matrimonio devono essere presentate esclusivamente per via telematica (sul portale del “Ministero dell'Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti
Civili, la Cittadinanza e le Minoranze”) da parte dei richiedenti i cui coniugi siano regolarmente iscritti all' e il cui matrimonio, se avvenuto all'estero, sia stato CP_3 trascritto presso il Comune italiano di appartenenza e dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del matrimonio, oppure un anno e mezzo in caso di presenza di figli della coppia.
In conclusione, non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata come omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e
5 diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che il ricorrente, non avendo dato prova di avere tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza per matrimonio da parte
6 del Consolato d'Italia a San Paolo in Brasile sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata, per le motivazioni già esposte.
In definitiva, considerata l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai termini previsti dalla legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Inoltre, solo per completezza espositiva si rammenta che per presentare la domanda è necessario che ricorrano i seguenti ed ulteriori requisiti: 1) la residenza legale, continuativa e ininterrotta;
2) la conoscenza della lingua italiana provata da uno titolo valido – come richiesto dalla legge di conversione n. 132/2018 del D.L. n. 113/2018 – ;
3) il matrimonio o unione civile se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza;
4) al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere, quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
Una volta incardinato il procedimento amministrativo così come previsto per legge, la pubblica amministrazione potrà rigettare la domanda oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica o in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' 6 della n. 91/1992.
Infatti, per legge la richiesta della parte dovrà essere preliminarmente vagliata ed evasa in via amministrativa, anche circa il profilo della non sussistenza di comprovati motivi di sicurezza, allegando alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria, così come richiesta dalla legislazione italiana. Documentazione, quest'ultima, che nell'ambito del presente procedimento non è stata allegata, così come risultano essere mancanti le prova della conoscenza della lingua italiana e la persistenza del vincolo matrimoniale, essendo stati esclusivamente prodotti i seguenti documenti: certificati di nascita dei coniugi;
certificato di cittadinanza italiana della coniuge;
certificato di matrimonio celebrato in Brasile, rilasciato dal Comune di Palizzi (RC) il 25 luglio
2019.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e CP_1 rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
1.453,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 4.11.2025.
La Giudice
RI HE
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