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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2679/2019 di Ruolo Generale
t r a
( ) - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PACORIG PAOLO ( ) con domicilio eletto presso Via Percoto C.F._2
23 - 33100 UDINE;
parte attrice
e
Controparte_1
GIÀ
[...] [...]
) – rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SANTINI FRANCESCO ( con domicilio eletto presso Via del C.F._3
Maglio 2 - 33170 PORDENONE;
parte convenuta
Oggetto: Risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 06.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a. accertata la responsabilità della Controparte_2
(già nella causazione
[...] Controparte_2
del sinistro di data 23.04.2011, condannarsi la stessa a pagare a , a titolo di Parte_1 risarcimento per i danni subiti dallo stesso e descritti in atti, l'importo complessivo di €
23.197,99.- (ventitremilacentonovantasette/99), oltre ad € 800,00 (ottocento/00) a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dall'attore nella fase stragiudiziale e così complessivamente € 23.997,99 (ventitremilanovecentonovantasette/99) ovvero la maggiore/minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria (se dovuta) dal dì del dovuto al saldo.
b. Spese di lite rifuse.
Il patrocinio di parte attrice alla luce della condotta processuale tenuta da parte avversa la quale sia in sede di comparsa di costituzione e risposta, che nell'ambito della memoria ex art 183, VI comma n. 1) c.p.c ha richiesto il solo rigetto delle domande azionate dal sig. con condanna dello stesso ex art 96 c.p.c. per lite temeraria, Pt_1
nonché in considerazione del fatto che le deduzioni difensive avversarie non hanno trovato riscontro in tutta la fase istruttoria, chiede che si valuti la condotta di parte ex art. 96 c.p.c. con eventuale condanna di quest'ultima alla somma da erogare all'attore nella misura ritenuta di giustizia.
Per parte convenuta:
- nel merito: rigettare le domande ex adverso azionate. Porre le spese di lite e di C.T.U. integralmente a carico della parte attrice, anche nell'ipotesi - comunque denegata - di accoglimento della domanda attorea in misura “limitrofa” all'offerta avanzata formalmente dalla scrivente difesa all'udienza del 27 gennaio 2020.
Spese di lite in ogni caso rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti e dinamica dell'evento
In data 23.04.2011, il sig. si trovava seduto su uno sgabello posto nel Parte_1 cortile di pertinenza dell'agriturismo quando la seduta si rompeva facendolo CP_1
cadere a terra.
Secondo la ricostruzione di parte attrice la caduta sarebbe stata causata dalla rottura improvvisa di uno sgabello difettoso.
Secondo la ricostruzione di parte convenuta l'evento sarebbe stato provocato da un comportamento imprudente del sig. . Pt_1
Le deposizioni testimoniali di parte attrice hanno offerto riscontro attendibile circa la rottura spontanea dello sgabello mentre le deposizioni di parte convenuta si sono rivelate vaghe o riferite de relato.
2 In data 19.11.2020 compariva la ST per parte attrice che riferiva fra Tes_1
l'altro “…ci siamo trovati lì con che era lì tranquillo al tavolo fuori;
stava Pt_1
bevendo un caffè; è successo che gli abbiamo chiesto se beveva un aperitivo con noi e ci ha detto di no perché aveva ancora il caffè in bocca;
poi, stando lì, parlava tranquillamente e a un certo punto si spacca lo sgabello e cade a terra. Pt_1
Eravamo io, con mio marito, le mie figlie e;
eravamo tutti Persona_1 presenti alla caduta;
è stata una bella botta…preciso che era seduto composto Pt_1
sullo sgabello e ad un certo punto lo sgabello si è spaccato e è caduto battendo Pt_1
il sedere e successivamente, cadendo, è andato indietro con la schiena e ha sbattuto la testa, ho sentito un bel botto…dopo la caduta si è alzato;
io gli avevo detto di non alzarsi ma lui, lì per lì, a caldo non ha pensato, poi è stato fermo lì e si è lamentato, era dolorante la schiena dove ha preso una bella botta…”.
All'udienza del 25.2.2021 il ST per parte attrice confermava Parte_2 che “…è arrivato , abbiamo ordinato l'aperitivo e poi c'è stato quello che c'è Pt_1
stato; praticamente noi eravamo già seduti al tavolo, al bancone fuori, nella parte esterna dove ci sono delle botti e ha preso lo sgabello. Si è posizionato vicino a Pt_1 me e il tempo di sedersi praticamente l'ho visto a terra, cadere, perché lo sgabello si è aperto in due, proprio a metà, praticamente…stava per sedersi cioè è stata la prima mossa quella che ha fatto di sedersi e appena si è appoggiato con le chiappe Pt_1
sullo sgabello, si è aperto in due lo sgabello e è caduto di peso sul suolo e ha Pt_1 sbattuto con la parte posteriore;
io ho visto proprio la caduta…ho visto cadere di Pt_1
peso, non so se ha sbattuto anche la testa, ma il primo impatto è stato sul fondo schiena, poi si era sdraiato e non ho notato se avesse sbattuto anche la testa…BI ha detto 'che botta' e io gli ho consigliato di farsi accompagnare all'Ospedale perché lo sgabello è alto…”.
I testi di parte convenuta nulla aggiungevano.
La ST lavoratrice presso l'agriturismo, riferiva “io non ho visto Testimone_2 cadere ero presente”. Persona_2
Anche la ST , cameriera nell'agriturismo, riferiva di non ricordare se Tes_3 fosse stata al lavoro nel giorno dell'evento e di non ricordare se avesse assistito alla caduta.
3 La ST , barista presso l'azienda riferiva “…ho sentito che è Testimone_4 Pt_1 caduto;
non l'ho visto cadere…ho sentito dai clienti che era caduto…”. Pt_1
Dalle testimonianze assunte risulta provato che l'evento lesivo sia riconducibile alla rottura dello sgabello di proprietà della convenuta e non anche ad un comportamento incauto dell'odierno attore.
Inoltre, il ST ha affermato che “nella foto 42 si vede una sbarra [...] Parte_2
sotto la seduta della sedia, come un filo di ferro tra le due gambe della sedia che è stata messa su tutte le sedie dopo quanto accaduto al sig. ”. Pt_1
Dunque, dopo il sinistro accaduto al sig. , la convenuta ha rinforzato le sedute con Pt_1
una sorta di cerchio di ferro tra i piedi degli sgabelli, adottando misure idonee ad evitare rischi futuri.
2. Valutazione delle condizioni cliniche
Dalla copiosa documentazione prodotta da parte attorea relativa alle visite, e connesse terapie, effettuate dal sig. , nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal Pt_1 dott. risulta accertato che l'attore, a seguito dell'incidente occorso, abbia Per_3
riportato:
- Un trauma contusivo al rachide lombo sacrale con limitazioni funzionali e sintomatologia dolorosa
- Un trauma cranico minore
- Un lieve disturbo dell'adattamento cronico con componente ansioso depressiva.
Il Sig. , sostiene che l'evento gli abbia causato una sindrome ansioso-depressiva e Pt_1 la diagnosi di disturbo dell'adattamento risulta confermata dagli accertamenti clinici e strumentali dello psichiatra dott. e della psicologa dott.ssa in sede CP_3 Per_4
di ctu.
Il dott. nella sua relazione fatta a circa 8 mesi dall'evento, descriveva la Per_5
presenza di un significativo risentimento psico-emotivo, con ansia, depressione e disagio. Successivamente il prof. nella sua valutazione a 5 anni dall'evento, Per_6 definiva in essere la patologia “disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e umore depresso misti, di gravità lieve-moderata”.
Nonostante le suddette valutazioni siano state fatte ad una notevole distanza dall'evento traumatico, afferma il dott. che “è possibile ammettere che l'evento, anche in Per_3
maniera indipendente dalla sua potenzialità lesiva concreta, vera ed efficace, sia stato
4 in grado di generare nel Sig. , funzionalmente alla sua personale percezione Pt_1
soggettiva (giusta o sbagliata che fosse), alterazioni ansiose e depressive, sino a generare un disturbo dell'adattamento. Si trattava però, con tutta evidenza, di una patologia lieve”.
Ed in effetti, non vi è stato alcun percorso documentato di trattamento.
Risulta, invece, escluso il nesso causale tra l'incidente e i lamentati problemi di cefalee e disfunzione erettile.
Secondo il CTU incaricato “la lamentata disfunzione erettile non può essere in alcun modo correlata al trauma per il quale si procede;
viene infatti menzionata per la prima volta in data 2/7/2013, più di due anni dopo l'evento, e peraltro dallo specialista andrologo ritenuta di origine psicogena” (pag. 33 relazione tecnica).
2.1. Stato di salute fisica e psicologica preesistente
Il sig. , già prima dell'incidente di cui è causa, risultava affetto da una discopatia Pt_1
multipla lombare, una condizione degenerativa vertebrale idonea a determinare una vulnerabilità che ha facilitato l'aggravamento della condizione clinica post trauma.
Riporta il dott. “il trauma contusivo, come spesso si osserva nella corrente Per_3
pratica medico legale e traumatologica, peggiorava lo stato pregresso, caratterizzato
(come da esauriente risonanza magnetica del 21/5/2012) da preesistenze degenerative, assolutamente non banali, anzi nel complesso importanti, e presenti in forma di artrosi, di restringimento del canale vertebrale, e di discopatie protrusivo erniarie plurime”
(pag. 32 relazione tecnica).
Dal punto di vista dell'assetto psico-emotivo, è ipotizzabile una sofferenza ed una fragilità antecedenti all'infortunio, riferibili ad un vissuto familiare problematico: un padre deceduto quando era solo un bambino, una madre ed un fratello entrambi gravi disabili 'certificati' (invalidi al 100% con indennità di accompagnamento e in amministrazione di sostegno) bisognosi di assistenza, ai quali il Sig. provvede. Pt_1
3. Capacità lavorativa residua
Stando alla perizia del CTU, il sig. risulterebbe idoneo a svolgere attività saltuaria Pt_1
come cameriere, non essendo emersi impedimenti funzionali direttamente ricollegabili al trauma per cui è causa.
Riferisce il dott. “in esito agli esiti lesivi il Sig. ancora potrebbe Per_3 Pt_1
svolgere il lavoro di cameriere;
se non può farlo, o se non si sente di farlo, questo
5 dipende dagli esiti delle sue patologie vertebrali preesistenti al trauma” (pag. 56 relazione ctu).
4. Quantum del danno
Dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. i danni subiti dal sig. Per_3 Pt_1
a seguito dell'incidente vengono quantificati in:
- Danno biologico permanente del 5% (3% per danno organico e 2% per danno psichico)
- Inabilità temporanea biologica: 20 giorni al 50% e 70 giorni al 25% (per un complessivo periodo di malattia di 90 giorni)
Non è stata fornita la prova dell'esistenza di un danno aggiuntivo, inteso come conseguenze anomali e peculiari derivanti dall'incidente, che giustifichi la concessione della personalizzazione.
Ad analoga conclusione si dovrà giungere con riferimento al risarcimento richiesto per l'impossibilità di lavorare con mansione di cameriere presso la , Parte_3
considerato che il documento n. 28, citato da parte attrice nella memoria conclusionale, non dà alcuna indicazione sugli importi percepiti a tale titolo negli anni 2010 e 2011.
Di seguito i conteggi derivanti dall'applicazione delle Tabelle di Milano.
Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 9.198,00
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 20) € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni 70) € 2.012,50
Totale danno biologico temporaneo € 3.162,50
Totale generale: € 12.360,50
Applicando i criteri delle Tabelle di Milano, e tenuto conto delle valutazioni della CTU,
l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno è pari ad euro 12.360,50, oltre al rimborso delle spese mediche documentate quindi € 13.446,93.
Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712, ma la medesima posizione è
6 stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà dunque corrispondere a parte attrice la somma di € 13.446,93 devalutata al 23.04.2011(importi cioè corrispondenti a quelli risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 20.07.2021, quale momento dell'evento, di quello testé liquidato all'attualità), oltre agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno, a partire dal 20.07.2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, oltre agli interessi nella misura di legge dalla decisione al saldo.
Rispetto alla spese per l'assistenza stragiudiziale si osserva che il Tribunale investito della relativa richiesta risarcitoria è chiamato, caso per caso, a valutare se le spese
7 stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni mosse da controparte (Cass. n. 3266 del 2016).
A ciò si aggiunga che l'art. 20 d.m. n. 55 del 2014 dispone che «l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella».
Ebbene, nel caso in esame, le attività di assistenza stragiudiziale rese dal difensore attoreo risultano descritte e allegate nell'atto di citazione notificato e sono consistite, in particolare, nello scambio di missive.
Dovrà quindi essere riconosciuto l'importo di 800,00 € richiesto dall'attore.
Considerato che la domanda attorea è stata accolta parzialmente, le spese di lite e di
Ctu devono essere compensate per la quota di 1/3, e per la restante parte poste a carico di parte convenuta, e sono liquidate come in dispositivo secondo l'effettivo scaglione di pertinenza della lite.
Non si ravvisano i presupposti per riconoscere la lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2679/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea,
2. condanna la al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_2 somma complessiva di euro € 13.446,93 a titolo di risarcimento del danno, devalutata al 23.04.2011, (importi cioè corrispondenti a quelli risultanti dalla
"devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 23.04.2011, quale momento dell'evento, di quello testé liquidato all'attualità), oltre agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno,
a partire dal 23.04.2011 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, oltre agli interessi nella misura di legge dalla decisione al saldo;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu per la quota di
2/3 e a carico di parte attrice per la quota di 1/3;
4. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore di due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in euro 3.384,00, oltre spese forfetarie, IVA, CPA come
8 per legge, nonché delle spese per l'assistenza stragiudiziale pari ad € 800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Udine, il 26/05/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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