Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.463 / 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 463 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione in data 19 novembre 2024, e vertente
TRA nata il [...] a [...] e residente a [...]di AL _1
(PU), in Via Nazionale n. 18, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea
Monsagrati
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
(PU) in Via Nazionale n. 18, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pratelli
Michele e Silvia Zini,
Resistente
Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08 agosto 2022 ritualmente notificato, la sig.ra Pt_1
rappresentava:
[...]
- di aver contratto matrimonio in data 19/1072024 con il sig. , trascritto al Controparte_1
N. 180, p. II s. A sez. A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Napoli;
06.11.2013, la figlia;
Persona_2
- che i coniugi sono comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, della casa familiare di
GA di AL (PU) sita in Via Nazionale n. 18;
- di aver denunciato il marito per continue e ripetute violenze e prevaricazioni e per problematiche rappresentate dall'abuso di alcol e che, a seguito della denuncia effettuata, la
SI.ra e le due figlie sono state, immediatamente, condotte in una casa protetta Pt_1
mentre, al marito di questa, è stata notificata la misura cautelare del GIP presso il Tribunale di Urbino con la quale è stato disposto il suo allontanamento dalla casa familiare;
- che la situazione familiare è dal mese di settembre 2021, quando il SI. , a causa CP_1
di una lesione al polso, è stato costretto a restare a casa, per malattia, sino allo scorso maggio 2022;
- che, nonostante in questi anni il SI. non abbia mai usato violenza sulle figlie, CP_1
queste ultime hanno comunque assistito a diversi episodi di violenza e maltrattamenti;
- di lavorare per la “GF Service” di Montecchio di AL (PU), una ditta di pulizie, per un totale di otto ore settimanali (salvo qualche straordinario) percependo, comunque, una retribuzione allo stato inferiore ad €. 300,00;
- di essere proprietaria, per il 50%, dell'immobile costituente la casa familiare, e di non possedere risparmi di alcun genere avendo il marito sempre gestito, in via esclusiva, i suoi soldi quale titolare del libretto su cui confluivano le magre entrate della ricorrente;
- che il SI. lavora dal 06.04.2005 presso la società Controparte_1 Controparte_2
con la qualifica di operaio specializzato e nell'anno 2021 ha dichiarato un reddito lordo di euro 25.124,00 che corrisponde a un reddito netto mensile medio di €. 1.914,25 cui si aggiungono gli “straordinari” che la paga, spesso, in buoni pasto accreditati su una CP_2
carta prepagata, carta che veniva utilizzata dalla famiglia per gli acquisti presso il supermercato Conad di AL (PU);
- che la suddetta dichiarazione dei redditi – l'unica nella disponibilità della SI.ra Pt_1
perché dimenticata a casa dal marito al momento dell'allontanamento - non rispecchia l'effettiva capacità reddituale del SI. atteso che, dal settembre del 2021 Controparte_1
al maggio del 2022, lo stesso è stato in malattia percependo, quindi, uno stipendio inferiore alla media;
- che il resistente è proprietario per il 50% della casa coniugale sulla quale non gravano mutui di sorta e, a quanto è stato riferito alla SI.ra , attualmente, il SI. sta Pt_1 CP_1
anche facendo degli extra come cameriere presso il prestigioso Riviera Golf Resort di San
Giovanni in Marignano (RN) con redditi però non conosciuti;
- che il fallimento dell'unione deve essere addebitato esclusivamente al sig.
[...]
. CP_1
Tanto premesso, ha domandato all'adito Tribunale:
“ Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Urbino, ai sensi degli artt. 150 e 151 cod. civ, visto l'art. 706 c.p.c, Voglia fissare l'udienza per la comparizione personale dei coniugi e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni ed in particolare:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Disporre che la casa coniugale, sita in GA di AL (PU), in Via Nazionale n.
18, di proprietà di entrambi i coniugi, con l'arredamento in essa ricompreso, sia assegnata alla SI.ra che continuerà a viverci unitamente alle figlie minori;
_1
3) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento della moglie, Controparte_1
SI.ra , con un assegno mensile non inferiore ad € 200,00, da rivalutarsi _1
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e al mantenimento delle due figlie minori, con un assegno mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pesaro; 4) Disporre, per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, l'affidamento
“super esclusivo” delle figlie minori e alla madre, SI.ra Per_1 Persona_2 Pt_1
con collocazione delle stesse presso la casa familiare di GA di AL
[...]
(PU), Via Nazionale n.18;
5) Disporre che il padre possa vedere le minori, almeno inizialmente, attraverso incontri protetti o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale di Urbino riterrà più opportune, e previa sottoposizione dello stesso ad un percorso riabilitativo per la dipendenza da sostanze alcoliche e di sostegno alla genitorialità;
6) Rimettere le parti dinanzi al Giudice Istruttore che l'ill.mo Presidente vorrà designare per la prosecuzione del giudizio affinché il Tribunale di Urbino voglia così provvedere: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. _1 [...]
, con addebito di colpa a quest'ultimo; CP_1
2) Disporre che la casa coniugale sita in GA di AL (PU), Via Nazionale n. 18, di proprietà di entrambi i coniugi, con l'arredamento in essa ricompreso, sia assegnata alla
SI.ra che continuerà a viverci unitamente alle figlie minori;
_1
3) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento della moglie, Controparte_1
SI.ra , con un assegno mensile non inferiore ad € 200,00, da rivalutarsi _1
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi, in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, e al mantenimento delle due figlie minori con un assegno mensile di almeno € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi, in via anticipata, entro il 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste e stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pesaro;
4) Disporre, per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, l'affidamento “super esclusivo” delle figlie minori e alla madre, SI.ra , Per_1 Persona_2 _1
con collocazione delle stesse presso la medesima nella casa familiare di GA di
AL (PU), in Via Nazionale n.18;
5) Stabilire che il padre possa vedere le minori, almeno inizialmente, attraverso incontri protetti, o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più opportune, e previa sottoposizione dello stesso ad un percorso riabilitativo per la dipendenza da sostanze alcoliche e di sostegno alla genitorialità”.
Con memoria del 04 novembre 2022 si costituiva in giudizio il sig. che, Controparte_1
nel contestare la ricostruzione di fatti fornita dalla ricorrente e nell'opporsi alle domande da quest'ultima avanzate, precisava:
- che il rapporto coniugale si è incrinato nell'estate del 2021 allorquando la sig.ra Pt_1
si assentava da casa frequentemente - a suo dire - per andare a lavorare, mentre il sig.
si trovava a casa in convalescenza per un infortunio;
CP_1
- che la stessa nel corso dell'incidente probatorio del 15/ 9/2022 avrebbe Pt_1
confermato la risalenza, al 2021, di una frequentazione con tale sig. e Per_3
conseguentemente i rapporti tra i coniugi sono diventati tesi tanto che la moglie ha chiesto reiteratamente al marito di andarsene di casa, stante la fine del loro rapporto sentimentale;
- che di lì a qualche settimana la ricorrente avrebbe scelto la soluzione della denuncia penale per maltrattamenti per troncare la relazione sentimentale;
- di non aver mai sofferto di dipendenza da alcool, consumandone una modesta quantità giornaliera (2/3 bicchieri);
- di essersi sottoposto in data 31/10/2022 a visita specialistica per valutare la propria condizione psicologica, ed all' esito è risultato in condizione di assoluta normalità sotto tale profilo pur attraversando un momento esistenziale certamente difficile;
- di aver provveduto al mantenimento delle figlie nei mesi allontanamento da casa e di essersi interessato alle stesse;
- che dal mese di agosto del 2022 la sig.ra lavora con regolare contratto presso Pt_1
l'Hotel Blu Arena di Montecchio percependo uno stipendio mensile di circa €700,00;
- che esso resistente percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1 .500,00 in quanto gravato dalla cessione di 1/5 e che inoltre a seguito dell'allontanamento dalla casa di abitazione della famiglia ha dovuto reperire un altro alloggio per il quale versa un canone di affitto mensile di euro 500,00 e provvede al mantenimento delle figlie con un assegno di euro 500,00 mensili, somme che riesce ad esborsare grazie all' assegno unico INPS;
- che il fallimento dell'unione deve essere addebitato esclusivamente alla sig.ra Pt_1
la quale deve inoltre rimborsarlo della somma di euro 16.000,00 pari al 50% della
[...]
somma versata da esso resistente per tacitare la creditrice Banca Intesa San Paolo nella procedura esecutiva immobiliare n. 45/2017 RGE del Tribunale di Urbino.
Tanto premesso domandava:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ex art. 708 c.p.c. , adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti : 1) rigettare la richiesta addebito della separazione al coniuge resistente in quanto infondata;
2) accogliere la richiesta di assegnazione alla ricorrente dell'abitazione già di residenza della famiglia;
3) rigettare la richiesta di affidamento super esclusivo alla madre difettandone i presupposti;
4) Rigettare la richiesta di onerare il padre al mantenimento della coniuge, in quanto inammissibile e/o infondata, accogliendo l 'istanza di affidamento condiviso con le modalità di visita indicate nella presente comparsa di costituzione;
5) Rigettare la richiesta di stabilire che l 'assegno a carico del padre per il mantenimento delle figlie sia di €300,00 per ciascuna anziché per gli at tuali €250,00 per ciascuna;
5) In accoglimento della domanda riconvenzionale: addebitare la separazione alla coniuge;
condannare la coniuge al rimborso della somma di € 16.000,00 quale quota parte della somma versata . Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
Con provvedimento del 19/01/2023 reso a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14.11.2022 all'esito dell'audizione della figlia minore , il Presidente, dava atto Per_1
che le indagini condotte sul comportamento dei coniugi e sulle rispettive capacità genitoriali da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, su incarico della Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona, non avevano riscontrato una grave carenza nella capacità genitoriale delle parti, pur sottolineando alcune criticità nel comportamento del resistente. Per tale ragione, tenuto conto della natura urgente dei provvedimenti adottabili ex art. 708 c.p.c. e della cognizione “sommaria” riservata a tale sede processuale, veniva disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla ricorrente con diritto di visita del padre, quanto meno nei confronti della figlia minore in Per_2
considerazione della tenera età della bambina e si disponeva l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, con incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio – già interessati dalla Procura per i Minorenni di Ancona – di elaborare uno specifico programma di incontri con il padre, eventualmente anche protette, nei riguardi della figlia minore (e, se del caso, anche della figlia fino al raggiungimento della Per_2 Per_1
maggiore età), con indicazione per le parti di sottoporsi a interventi di sostegno psicoterapeutico per consentire la realizzazione del supporto educativo-domiciliare e psicologico delle minori.
Sulle richieste di parte ricorrente di un contributo a titolo di mantenimento a proprio favore e nei confronti delle figlie, si disponeva il pagamento da parte del resistente, con versamento diretto al beneficiario da parte del datore di lavoro all'obbligato, della somma di euro
500,00 mensili in favore della ricorrente e nell'interesse delle figlie, ritenendosi congrua la quantificazione operata dal GIP del Tribunale di Urbino con ordinanza ex art. 282 bis c.p.p. pronunciata in data 16.06.2022
A seguito di reclamo ex art. 708 c.p.c. proposto da avanti alla Corte di _1
Appello di Ancona, l'assegno di mantenimento a carico di veniva Controparte_1
aumentato a complessivi € 600,00 (€ 200,00 in favore della moglie ed € 200,00 per ciascuna figlia), giusto decreto del 04/05/2023 (RG. n. 79/2023), per poi essere ridotto a complessivi
€ 450,00, giusto provvedimento del 05-08/06/2024, a seguito di istanza ex art. 709 ult. co.
c.p.c. proposta da stesso avanti al Giudice della separazione. CP_1 Nel corso della fase istruttoria del procedimento, prima ancora di giungere all'udienza del
27/09/2024 fissata per il prosieguo dell'assunzione delle prove testimoniali, in data
07/08/2024, le parti davano atto di aver raggiunto, con l'ausilio dei rispettivi difensori, un accordo complessivo circa tutte le questioni costituenti oggetto del contendere alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2. I coniugi concordano di adottare il regime di affidamento condiviso della figlia minore
, con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
3. La frequentazione del padre con la figlia rimarrà regolata come è allo stato. Per_2
Dunque, quanto ai giorni feriali, il padre trascorrerà con la figlia:
- il giovedì pomeriggio, dalle ore 17,30 alle ore 21,30, quando la riaccompagnerà presso la madre, con la precisazione che dalle 18,00 alle 19,30 sarà presente anche un'educatrice all'uopo incaricata dai Servizi Sociali;
- il sabato pomeriggio, dalle ore 13,00, quando il padre andrà a prelevarla presso l'istituto scolastico, sino alle 22,30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Quanto alle festività natalizie, pasquali ed ai periodi di ferie estive, il padre trascorrerà con la figlia:
- di anno in anno, alternativamente, il giorno della Vigilia di Natale (24/12) e quello di
Natale (25/12), nonché sempre alternativamente quello del 31/12 e del 01/01, senza pernottamento sin quando non lo richiederà espressamente;
Per_2
- di anno in anno, alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, senza pernottamento sin quando non lo richiederà espressamente;
Per_2
- nel periodo delle ferie estive, una settimana consecutiva da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e nel rispetto dei rispettivi impegni, senza pernottamento, di talchè il padre ogni sera riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna, ciò sino a quando non richiederà espressamente di pernottare presso di lui. Per_2
A beneficio del rapporto di con , si impegna a Controparte_1 Per_2 _1
garantire una volta al giorno, nei giorni in cui il padre non frequenta la figlia, un contatto telefonico tra i due, indicativamente intorno alle ore 18,00, come già di norma avviene.
La frequentazione invece del padre con la figlia , nelle more della separazione Per_1
divenuta maggiorenne, sarà libera, nel rispetto degli impegni personali e dei desideri della stessa.
4. I coniugi si dichiarano indipendenti ed economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione tra loro di qualsivoglia somma a titolo di assegno di mantenimento, con espressa rinuncia da parte di entrambi alle rispettive di domande di addebito.
5. a far data dal mese di ottobre 2024, corrisponderà a Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento delle figlie , oggi maggiorenne ma non ancora
[...] Per_1
economicamente autosufficiente, e , oggi minorenne, un assegno complessivo di € Per_2
400,00 mensili, di cui € 50,00 per la prima ed € 350,00 per la seconda. Tale somma, così come è ora, continuerà ad essere corrisposta direttamente dalla entro il giorno 10 CP_2
di ogni mese.
6. I coniugi contribuiranno in via paritetica (50% ciascuno) alle spese straordinarie in favore delle figlie, regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro in data
10/07/2024. 7. L'assegno unico universale, in aggiunta all'assegno di mantenimento, verrà attribuito al 100% a . _1
8. La casa familiare, sita in GA di AL (PU), Via Nazionale n. 18, di proprietà comune dei coniugi nella misura del 50% ciascuno rimane assegnata nelle more del perfezionamento dell'accordo di cui al successivo punto 9 a , la quale ivi _1
risiederà insieme con le figlie, assumendosi ogni onere e spesa a questa collegata.
9. In merito all'immobile coniugale ed alle relative pertinenze (identificate catastalmente, salvo errori od omissioni, come segue: Catasto Fabbricati del Comune di AL, foglio
1 part. 18 sub. 3 e foglio 1 part. 195 e Catasto Terreni del predetto Comune foglio 1 part. 197), i impegna a trasferire in favore delle figlie e , Controparte_1 Per_1 Per_2
mediante atto notarile, la nuda proprietà del 50% dell'immobile predetto e delle relative pertinenze, con contestuale costituzione di usufrutto in favore di ZZ NI vita natural durante.
Nello specifico, ai fini della definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, nonché a titolo di tombale risarcimento in favore di , e di indennizzo in _1
favore di e rispetto alle questioni oggetto del procedimento penale a carico di Per_1 Per_2
n. 584/2022 RGNR (n. 540/2022 RG GIP) conclusosi in primo grado Controparte_1
con Sentenza n. 130/2023 del 18/10/2023 (depositata il 4/1/2024), Controparte_1
procederà al trasferimento in favore delle figlie e della propria quota indivisa Per_1 Per_2
(pari al 50% dell'immobile predetto) della casa familiare e delle relative pertinenze ed accessori - abitazione sopra catastalmente meglio individuata sita in GA di AL
(PU), Via Nazionale n. 18 - concedendo, contestualmente, a il relativo _1
usufrutto vita natural durante, secondo le due seguenti opzioni, alternative tra loro e dipendenti dalla tempestività del decreto di omologa della separazione consensuale:
- a seguito dell'intervenuta omologa della separazione consensuale, il trasferimento della nuda proprietà del 50% dell'immobile coniugale (e delle relative pertinenze) in favore di e , nonché la costituzione dell'usufrutto in favore di , Persona_1 Per_2 _1
avverrà mediante atto notarile in esecuzione per l'appunto del decreto di omologa;
- nell'eventualità invece in cui l'omologa della separazione consensuale dovesse tardare, essendo interesse delle Parti quello di giungere il prima possibile al perfezionamento reale dell'accordo, il trasferimento immobiliare e la costituzione del diritto di usufrutto di cui sopra avverranno mediante due atti notarili, formalmente di donazione, che costituiranno adempimento da parte di agli accordi raggiunti con la moglie”. Controparte_1
In data 03/09/2024, la AST di Pesaro-Urbino depositava relazione dalla riportando quanto segue: “In relazione alla situazione di permanente conflittualità ormai in essere da anni tra i due ex coniugi, i Servizi scriventi hanno ritenuto essere utile programmare la presenza di un'educatrice durante i momenti di relazione tra e il padre. Pertanto il signor Per_2
incontra liberamente la bambina nella giornata del sabato, mentre il giovedì CP_1
pomeriggio è presente una figura educativa. Il signor è stato incontrato dai Servizi CP_1
scriventi in data 23/07/2024. Si dichiara contento della presenza dell'educatrice, con cui entrambi hanno instaurato una buona relazione. Riferisce una situazione di maggiore tranquillità con la ex moglie, secondo quanto riportato, ciò deriverebbe da un accordo proposto alle parti dagli avvocati che li rappresentano. L'accordo, non ancora siglato, prevede la donazione da parte del signor della sua parte della ex casa familiare a CP_1
e , la prima figlia ormai maggiorenne. Sarebbe inoltre previsto il passaggio da Per_2 Per_1
affido esclusivo ad affido condiviso e la corrispondenza da parte del signor di 350€ CP_1
mensili di mantenimento per la figlia e 50€ mensili per la figlia (fino a che Per_2 Per_1
quest'ultima non sarà economicamente indipendente). In riferimento a , il padre Per_2
riferisce che la bambina è stata iscritta dalla madre alla scuola media 'Von Gaudiano” di
Pesaro e si dice contento di tale scelta: crede infatti che si potrà fare delle amiche Per_2
che abitano nella zona, e che quindi lui avrà la possibilità, sempre in accordo con la madre, di vederla e sentirla di più. Dichiara inoltre, palesemente felice, di aver ricevuto un messaggio dalla figlia dopo tanti mesi in cui non si sentivano. La ragazza avendo Per_1
iniziato a lavorare in una gelateria a Pesaro ha chiesto al padre la disponibilità, qualora ne avesse necessità, di pernottare da lui. Il signor riferisce di avere una compagna, CP_1
che frequenta nelle giornate in cui non vede la figlia in quanto pare che non accetti la Per_2
presenza di un'altra donna, di conseguenza il padre preferisce non farle incontrare.
La signora è stata incontrata dai Servizi in data 23/08/2024, in seguito ad un Pt_1
primo colloquio saltato a causa di questione di salute della signora, che si è prontamente prodigata a riprogrammare il colloquio. La signora conferma l'accordo posto in Pt_1
essere con il padre delle figlie che secondo quanto riferito dalla signora, è stato siglato i primi di agosto. Rispetto al contenuto è in linea con ciò che era stato dichiarato dal signor
. La signora conferma un riavvicinamento della figlia maggiorenne al CP_1 Per_1
signor , affermando di averla sostenuta in questa scelta. La signora CP_1 Pt_1
dichiara infatti di sentirsi più sicura a far rimanere dal padre nelle giornate in cui il Per_1
turno lavorativo della ragazza termina intorno all'una di notte. Conferma inoltre di aver iscritto la figlia alla scuola media ~Don Gaudiano” a Pesaro, per una questione Per_2
connessa prevalentemente all'organizzazione lavorativa. La signora infatti gestisce un bar che si trova vicino alla scuola. Attualmente l'attività è chiusa per ferie. La signora appare visibilmente più serena. Riferisce di essere soddisfatta dell'accordo prodotto e che si sta impegnando ad “allentare la presa” sull'ex marito, cercando di avere- una maggiore tolleranza nei suoi confronti finalizzata al benessere delle figlie.”
A tale documento veniva allegata anche la relazione prodotta dall'educatrice presente durante gli incontri padre-figli che rilevava quanto segue:
“Il servizio di educativa domiciliare con la minore è iniziato il 20 Giugno Persona_2
2024, si svolge regolarmente con incontri della durata di un'ora e mezzo, una volta alla settimana. La minore ha frequentato l'ultimo anno di Scuola Primaria, vive a GA, una frazione di AL, con la madre e la sorella di 18 anni. Le educative si svolgono a casa del padre che abita a Pesaro. Gli incontri con sono stati pochi ma l'ho subito Per_2
percepita come una bambina creativa e molto sensibile. Il rapporto che la minore ha con il padre è buono, sono molto complici, lui cerca di soddisfare ogni suo desiderio (le chiede il giorno prima cosa vorrebbe mangiare la sera che sta con lui, il papà le compra l'occorrente che le serve per l'attività che ha deciso di fare il giorno in cui ci vediamo). Il padre è una persona semplice, cerca di fare del suo meglio per andare incontro alle esigenze della figlia alla quale dice sempre si. Nell'ultima educativa svolta, è stato affrontato il discorso che a breve ci sarà l'incontro tra i genitori e l'assistente sociale e ho visto negli occhi di un disagio, come una sensazione cli frustrazione. La bimba si Per_2
mostra sempre allegra, gioca, scherza ma credo che utilizzi questa modalità per mascherare una sofferenza interiore, che ad oggi non è emersa chiaramente”.
All'udienza dell' 08/10/2024, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori delle parti si riportavano alle note depositate in atti, precisando di aver indicato nelle conclusioni anche l'intervento dell'educativa domiciliare solo in quanto attualmente presente, non avendo invero le parti, alcuna necessità di mantenerla.
Con provvedimento dell'08/10/2024 reso a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, si disponeva che i Servizi già incaricati depositassero una relazione in ordine all'opportunità di mantenere o attivare interventi a sostegno della genitorialità e/o della minore nonché in ordine alla rispondenza all'interesse della minore delle modalità di Per_2
frequentazione concordate dalle parti .
In data 15/11/2024 la AST di Pesaro Urbino depositava la relazione richiesta nella quale si dava atto delle seguenti positive circostanze:
“Le hanno incontrato il signor in data 30/10/2024. In particolare, Parte_2 CP_1
l'incontro era finalizzato ad avere un ritorno dal signor relativo alla sospensione CP_1
della presenza dell'educatrice durante gli incontri protetti. Si intendeva quindi indagare come avesse reagito la piccola e se fosse stata tutelata attraverso tale scelta. La Per_2
minore e il padre si incontrano regolarmente nelle giornate di mercoledì e sabato, in quanto ha quasi tutti i pomeriggi impegnati: il martedì catechismo, il mercoledì ed il venerdì Per_2
attività sportiva, il giovedì pomeriggio controlli dell'apparecchio dal dentista. Nella giornata di mercoledì, il aspetta la bambina all'uscita di scuola (Don Parte_3
Gaudiano, piazza del Monte, Pesaro) la accompagna all'attività sportiva (AL) e l'attende per un paio d'ore. Terminata la lezione, alle 19.30 si recano presso l'abitazione del sig. per cenare insieme, dopodiché, intorno alle 22, il papà riaccompagna CP_1
a casa. Poiché il tempo effettivo speso con la bambina è piuttosto limitato, il signor Per_2
rende eventualmente disponibile ad aggiungere un incontro infrasettimanale nella CP_3
giornata di giovedì, quando la bambina non si recherà dal dentista. Secondo il signor senza la figura educativa si sente più tranquilla e rilassata. Ha contatti CP_1 Per_2
regolari con il padre, chiamandolo o mandandogli un messaggio. Il signor Silenzio evidenzia alle Scriventi che da accordi la signora dovrebbe venire a riprendere la Pt_1
bambina presso il bar “Caffè della Fortuna” sito a Morciola di AL.il sig. silenzio riferisce che nelle ultime due settimane la signora sarebbe stata oppositiva rispetto a tale accordo, rifiutandosi di andare a prendere . La signora chiederebbe a Per_2 Pt_1
di accompagnare la bambina a Colbordolo, di fronte alla casa del suo nuovo CP_1
compagno: il sig. riferisce di non voler scendere a patti in merito a questo, in CP_1
quanto non si sente tutelato a recarsi nei pressi della nuova abitazione della Pt_1
(avrebbe ricevuto in passato denunce relative al fatto che girovagava proprio nei pressi ditale abitazione). Il signor ha comunque riferito che, dopo qualche insistenza CP_1
della bambina, la madre comunque viene a prenderla. Il signor sembra anche aver CP_1
ricucito il rapporto con la figlia diciottenne, : la ragazza lavora in una gelateria a Per_1
Pesaro, e quando fa il turno serale non avendo la macchina si ferma a dormire 2/3 volte a settimana dal padre. A volte , che ha il giorno libero il mercoledì, passa questa Per_1
giornata con ed il padre. Il signorSilenzio riferisce inoltre che anche i rapporti con la Per_2
ex moglie si sono rasserenati e che entrambi stiano attendendo la ratifica dell'accordo tra le parti che prevedrà da parte del sig. la donazione della casa familiare alle CP_1
figlie e da parte della sig.ra il ritiro di alcune denunce. La signora è stata Pt_1 Pt_1
incontrata dalla dott.ssa in data 05/11/2024. La signora si dice disponibile a fare Per_4
incontrare ed il padre un giorno in più durante la settimana, eventualmente nelle Per_2
giornate di lunedì e giovedì. La signora comunque sottolinea che la bambina ha numerosi impegni, che la gestione del tempo non è facile e che per questo desirerebbe che avesse almeno un pomeriggio a settimana dedicato al riposo. Secondo la sig.ra se ne potrà Pt_1
comunque parlare con per conoscere la sua opinione a riguardo. Sempre in merito Per_2
all'organizzazione, la signora chiede ai Servizi una mediazione relativa al Pt_1
richiedere al signor se , mercolecii subito dopo il rientro scolastico, possa CP_1 Per_2
recarsi a casa del padre con la propria bicicletta e aspettarlo che rientri dal lavoro. In merito al fatto che il sig. si rifiuti di accompagnare la figlia a Colbordolo CP_1
lasciandola invece di fronte al bar “Caffè della Fortuna'~ la sigra vive ciò come Pt_1
una presa di posizione da parte dell'ex marito, una rigidità connessa al fatto che lui non accetterebbe la sua nuova relazione. La sigra è comunque favorevole Pt_1
all'interruzione del servizio di educativa domiciliare, in quanto vede la figlia più serena
“più simile agli altri bambini”, che hanno relazioni non mediate con i loro genitori. Contattato telefonicamente, il signor riferisce di non sentirsi sicuro a lasciare CP_1
in casa da sola, in quanto teme che la sua ex moglie possa denunciarlo, come fatto in Per_2
passato, in questo caso per “abbandono di minore”. In conclusione, dagli elementi emersi, si conferma una stabilizzazione della situazione familiare, caratterizzata da un buon equilibrio nel percorso evolutivo della minore e da un miglioramento dei rapporti fra genitori.
Per questi motivi
, si richiede a Codesta A.G. l'opportunità di valutare l'archiviazione del presente procedimento.”
All'udienza del 19/11/2024, le parti si riportavano alle conclusioni congiuntamente depositate in data 07/08/2024 come modificate all'udienza dell'08/10/2024 e la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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La domanda di separazione personale deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c.
Inoltre, vista anche la relazione della AST di Pesaro-Urbino del 15/11/2024 conclusasi con la conferma della stabilizzazione della situazione familiare, caratterizzata da un buon equilibrio nel percorso evolutivo della minore e da un miglioramento dei rapporti fra genitori, senza la necessità di mantenere il servizio di educativa domiciliare in atto, non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nell'istanza del 07/08/2024, come modificate all'udienza dell'08/10/2024 .
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_2
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse;
conforme ai principi regolatori della materia, infatti, appare il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per_2
Anche le condizioni pattuite dalle parti in relazione al mantenimento della figlia maggiorenne appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima. Per_1
La natura delle questioni trattate e il deposito di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ata il _1
07.04.1978 a Napoli e , nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni stabilite dalle parti e integralmente riportate in parte motiva con la precisazione che l'ausilio dell'educativa domiciliare non è più necessaria;
prende atto degli ulteriori accordi economici/patrimoniali intercorsi tra le parti, con la precisazione della efficacia meramente obbligatoria degli stessi;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 15.01.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone