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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/04/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 12115/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Edilizia Residenziale Pubblica-decadenza assegnazione alloggio”
VERTENTE
TRA
rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Emanuele Rindori e Agostino Zanelli Quarantini
-Attori- E
COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cappelletti e Chiara
Canuti
-Convenuto-
CP_1
-Convenuta contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10
[...]
e evocavano in giudizio innanzi a questo Pt_1 Parte_2
Tribunale il COMUNE di FIRENZE e chiedendo, previa CP_1
disapplicazione, ove necessaria, del provvedimento di decadenza del nucleo familiare dall'assegnazione dell'alloggio ERP di cui erano assegnatari, che venisse accertato il proprio diritto al mantenimento dell'unità abitativa.
Premettevano gli attori, a fondamento della propria domanda, di essere assegnatari dell'alloggio di ERP sito in Firenze alla via in A. Canova n. 25/5, ove risiedono da diversi anni in forza di contratto di locazione a seguito di assegnazione stipulato in data 5 Marzo 1981 ai sensi della legge 5 Dicembre
1972 n. 1035.
Aggiungevano che a seguito di controlli eseguiti da Ente Gestore del CP_1
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per il Comune di Firenze, il
Comune di Firenze, con nota del 7 Ottobre 2021, aveva loro comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dall'alloggio ERP per perdita dei requisiti di permanenza previsti all'art. 38, comma 3, lettere n), o) e p), L.R.T.
n. 2/2019 che prevedono la decadenza dall'assegnazione nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora si disponga, rispettivamente, quanto alla lettera n) «di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per diversi livelli di partecipazione finanziaria ... pari a € 36.151,98”, quanto alla lettera o) «di un patrimonio mobiliare il cui valore ... sia superiore a 75.000 euro», nonché, quanto alla lettera p) «di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a
100.000 euro”
Tanto premesso, esponevano che con Provvedimento Dirigenziale
DD/2022/052729 del 28 Luglio 2022 del Comune di Firenze, era stato concluso il procedimento con dichiarazione di decadenza del nucleo familiare dall'assegnazione dell'alloggio sito in Firenze alla via Canova, e tanto ai sensi delle lettere n) e p) del citato articolo 38, cui erano conseguite la risoluzione del pagina 2 di 10 contratto e la intimazione del rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dalla data dell'atto atto di decadenza.
Lamentavano l'erroneità e la illegittimità del predetto provvedimento poiché
l'amministrazione aveva conferito rilevanza al patrimonio mobiliare dell'assegnatario sebbene questo non costituisse elemento ostativo, in forza di una interpretazione sistematica della disposizione transitoria di cui all'art. 40 della citata LR Toscana n. 2/2019, al mantenimento dell'alloggio.
Ed invero, proseguivano gli attori, Legge Regionale Toscana n. 2/2019 aveva introdotto criteri più rigidi, rispetto alla previgente legge regionale del 1996, per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di edilizia popolare ma, nel disporre tali limiti, si era preoccupata di salvaguardare le situazioni giuridiche già consolidatesi prima dell'entrata in vigore della norma in favore di quei soggetti che risultavano possedere i requisiti stabiliti dalla precedente normativa.
Infatti, il predetto art. 40 testualmente stabilisce che «Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni».
La LR antecedente alla n. 41/2015 era la n. n. 96/1996 il cui impianto normativo prevedeva quali requisiti, ai fini dell'assegnazione e del mantenimento dell'alloggio, e per quel che riguarda la presente fattispecie, quelli della capacità reddituale e della non titolarità di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ma non era menzionato quale elemento ostativo all'assegnazione e al mantenimento quello del patrimonio mobiliare dell'assegnatario, introdotto invece solo dalla LR n. 2/2019.
Pertanto, proseguiva parte attrice, la sanzione più mite dell'adeguamento del canone, prevista esclusivamente per i casi di decadenza menzionati dalle lettere pagina 3 di 10 m) ed o) della LR n. 2/2019, avrebbe dovuto applicarsi, proprio in forza della richiesta interpretazione sistematica, anche ai casi di decadenza contestati all'attore, pena la incostituzionalità della legge.
Sotto tale profilo, infatti, risultava irrazionale che il requisito delle giacenze mobiliari non fosse ostativo per la permanenza di chi, in regola con i requisiti di cui alla LR Toscana n. 96/1996, si fosse ritrovato con un patrimonio mobiliare superiore ad € 75.000, caso appunto previsto dalla lettera o), mentre il medesimo requisito della consistenza patrimoniale venisse in rilievo per i casi di cui alle lettere n) e p), contestati all'attore, e cioè il superamento del limite
ISEE di cui alla lettera n), ed una possidenza mobiliare ed immobiliare superiore ad € 100.000 di cui alla lettera p), determinandone la decadenza dall'assegnazione.
Difatti, quanto alla lettera n) il requisito della giacenza mobiliare viene in rilievo quale componente per la determinazione dell'ISEE, quanto alla lettera p) quale fattore che, sommato alla possidenza immobiliare, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
La norma transitoria di cui all'art. 40 della LR n. 2/2019, tendente a tutelare situazioni giuridiche già consolidatesi in favore di quei soggetti che sono in regola con i requisiti previsti dalla precedente LR n. 96/1996, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nella parte in cui non estende la sua applicazione in tutti i casi in cui le nuove disposizioni ostative incidono su posizioni giuridiche consolidate in base alla norma previgente, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il diritto di parte attrice alla permanenza nell'alloggio di cui erano stati assegnatari e, in subordine, l'accertamento del diritto alla rideterminazione del canone di locazione.
pagina 4 di 10 Si costituiva il COMUNE di FIRENZE il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sosteneva che l'unica eccezione prevista dalla disciplina regionale transitoria di cui alla LR Toscana n. 2/2019 era rappresentata dall'art. 40 comma 2 che prevede la rideterminazione del canone per ipotesi diverse da quelle in cui si erano ritrovati gli attori.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Non si costituiva della quale pertanto veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dagli attori, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Si parta dal dato normativo.
L'art. 40 della LR Toscana n. 2/2019 prevede testualmente che «Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni».
A sua volta l'art. 38 co 3 della citata Legge Regionale stabilisce una serie di ipotesi di decadenza dall'assegnazione.
pagina 5 di 10 Tra le ipotesi di decadenza vi sono quelle di cui alla lettera m), e cioè
l'evenienza in cui il nucleo familiare «sia divenuto titolare di un diritto di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4», ed o), ovvero quando il nucleo familiare «disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera
e1), sia superiore a 75.000 euro».
Tali fattispecie- lettere m) ed o)- consentono la rideterminazione del canone ai sensi del citato art. 40.
Altre ipotesi di decadenza- a fronte delle quali, invece, non è prevista alcuna sanatoria(i.e., rideterminazione del canone)- sono previste, per quel che interessa la presente controversia, delle lettere n) e p) dell'art 38.
La lettera n) riguarda il nucleo familiare che «disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidita' riconosciuta al cento per cento. Tale limite e' soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per
l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE.
Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, puo' disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredita', o altro, ciascun comune puo' valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il comune e' tenuto ad assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5».
pagina 6 di 10 La lettera p), invece, si riferisce al nucleo familiare che «disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro»;
Ora, dal provvedimento di decadenza dall'assegnazione adottato dal Comune di Firenze in data 28 Luglio 2022 emerge che «- il citato indicatore Isee non è l'unico parametro superato, questo Servizio ha acquisito agli atti anche le attestazioni ISEE del nucleo familiare assegnatario relative agli anni 2021 e 2022, dalle quali si evince che i valori dell'indicatore ISEE e del patrimonio mobiliare non sono rientrati all'interno dei parametri di mantenimento dell'assegnazione di cui alla L.R.T. 2/2019: infatti per il
2021 l'ISEE è pari ad € 63.312,89 ed il patrimonio mobiliare … risulta di €
199.243,31, mentre per il 2022 l'ISEE ammonta ad € 51.480,91 ed il patrimonio mobiliare … ad € 143.762,42; - nel corso dell'istruttoria, peraltro, è emerso che il Sig.
è proprietario per il 100% di un immobile cat. A/4 sito nel Parte_1
Comune di Orvieto, il cui valore in base ai parametri IMU ammonta ad € 45.550,40; tale circostanza, contestata agli assegnatari nella nota prot. 362745 del 11/11/2021, comporta che sia ragionevole ritenere che il valore ISEE reale sia superiore a quanto dichiarato in sede di presentazione della DSU, confermando, a maggior ragione, l'integrazione della fattispecie di decadenza sub lett. n), art. 38 citato” e come “… nel caso in cui il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare possa concorrere a determinare il valore della situazione economica equivalente (ISEE) in superamento del limite stabilito dall'art. 38, comma 3, lett. n) … si applica comunque il disposto dell'art. 38, comma 3, lettera n) con l'avvio del procedimento di decadenza ..”; inoltre, per quanto riguarda “...il riferimento specifico
(dell'art. 40) alla lettera o) del comma 3 dell'articolo 38, si chiarisce che il legislatore ha inteso sì tutelare “i soggetti già assegnatari”, titolari di un patrimonio mobiliare anche superiore al limite ivi stabilito, proprio perché la normativa previgente alla L.R. 41/2015
(la L.R. 96/1996) non prevedeva alcuna limitazione in merito, ma ciò comunque non oltre il limite stabilito per il patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, dalla successiva lettera p)».
pagina 7 di 10 La decadenza è stata quindi disposta per il superamento sia del valore ISEE di cui alla lettera n) nonché del limite di cui alla lettera p) relativo al patrimonio complessivo, mobiliare ed immobiliare.
Si rammenta che il limite legislativamente previsto ai fini ISEE era pari ad €
36.151,98- mentre il nucleo familiare per il 2021 ha fatto registrare un ISEE pari ad € 63.312,89 e di € 51.480,91 per il 2022, superando ampiamente il predetto limite-e che il tetto massimo ai fini del patrimonio complessivo, mobiliare ed immobiliare di cui alla lettera p), era pari ad € 100.000- mentre per il nucleo familiare degli attori, di solo patrimonio mobiliare, è stato accertato un importo di € 199.243,31 per il 2021 e di € 143.762,42 per il 2022- superando, anche in questo caso ampiamente, il tetto massimo di € 100.000 previsto cumulativamente per patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Le risultanze degli accertamenti relativi agli importi come sopra accertati non sono state contestate dagli attori- e quindi devono ritenersi provate- e tanto comporta, sotto il profilo formale e fattuale, la legittimità del provvedimento opposto.
D'altra parte gli attori, ai fini della loro domanda, non hanno contestato il dato fattuale, ma hanno appuntato le loro doglianze sulla irrazionalità della
[...]
che non estende anche alle ipotesi di decadenza diverse da Parte_3
quelle previste dall'art. 38 lettere m) ed o) il più mite trattamento dell'adeguamento del canone, ancorché tali fattispecie- appunto, quelle già citate delle lettere n) e p) contestate agli attori e che hanno condotto al provvedimento di decadenza- contengano al loro interno, quale parametro ostativo all'assegnazione e determinativo della decadenza, le medesime giacenze mobiliari che, invece, per le ipotesi di cui alle lettere m) ed o), non sono ostative alla permanenza nell'alloggio.
Il motivo non può essere accolto.
E' senza dubbio esatto quanto affermato dagli attori, e cioè che la componente patrimoniale- che va ad incidere sulla determinazione dell'ISEE e che, pagina 8 di 10 unitamente alla componente immobiliare, va calcolata al fine di accertare il superamento del tetto massimo di € 100.000- non era prevista dalla LR
Toscana n. 96/1996 e che, di conseguenza, rispetto a tale legge gli assegnatari erano del tutto in regola con i requisiti ivi previsti;
così come è indubbiamente esatto che il legislatore regionale, con la L. n. 2/2019, ha introdotto criteri maggiormente restrittivi ai fini della assegnazione e della decadenza degli alloggi.
Ma tanto non determina alcuna irrazionalità dell'impianto normativo in quanto
«poiché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è un rapporto di durata, trova ad esso applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo;
ne deriva che legittimamente l'amministrazione comunale - in applicazione della sopravvenuta legge regionale che, nello stabilire un'ulteriore condizione per l'assegnazione, costituita dalla non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello
Stato, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, prevede la decadenza allorché detta titolarità sussista - dichiara la decadenza dall'assegnazione ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo il nuovo requisito»(Cass. n. 3385/2001).
In definitiva, e per quanto concerne il presente contenzioso, il legislatore regionale, con l'introduzione di nuovi criteri di assegnazione e decadenza, ha inteso, del tutto legittimamente, evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno: introducendo il criterio dell'ISEE(peraltro già previsto dalla LR Toscana del 2015), determinato anche dalla componente patrimoniale, pagina 9 di 10 e quello del cumulo tra possidenze mobiliari e immobiliari, il cui ammontare non può superare il limite di € 100.000.
Si tratta si 'soglie di tolleranza' oltre le quali la Regione Toscana non ha inteso continuare a tutelare nuclei familiari che quelle soglie abbiano oltrepassato.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Attesa l'assoluta novità della questione, a fronte della quale non si rinvengono precedenti di legittimità, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da e nei confronti del COMUNE di Parte_1 Parte_2
FIRENZE e e compensa tra le parti le spese processuali. CP_1
Firenze, 4.IV.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 10 di 10