Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 122 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 122/2023 RG
T R A
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. GERONIMO MICHELE
Appellante
E
Controparte_1
in persona del l.r.p.t.,
assistita e difesa dagli Avv.ti TRAVI RAFFAELLA e SOLLECITO COSTANZA
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 16.1.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari ha accolto parzialmente la domanda
1
per la perdita del riposo settimanale, avendo prestato attività lavorativa in pronta disponibilità nel giorno di riposo settimanale, ovvero oltre il sesto giorno consecutivo, senza mai godere di riposo compensativo.
Preliminarmente, il Tribunale di Bari, rilevato che il ha prestato attività lavorativa dal Pt_1
16.10.2009 al 31.10.2020 e che il primo atto interruttivo della prescrizione risale all'iscrizione della causa sul ruolo (21.3.2022), ha accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti derivanti da rapporto di lavoro anteriori al 21.3.2017, applicato il termine quinquennale di cui all'art 2948 c.c.
Quanto agli asseriti crediti non ricadenti nella prescrizione, il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa del lavoratore limitatamente al periodo dal 9 al 15 dicembre 2019 (7 giornate lavorative consecutive) e dal 24 al 30 agosto 2020 (7 giornate lavorative consecutive) in quanto in dette settimane non risultava che il avesse fruito del riposo. Pt_1
In relazione agli altri periodi (dal 16 al 22 ottobre 2017 e dal 17 al 23 febbraio 2020) il Tribunale ha respinto la pretesa attorea stante l'insussistenza del presupposto per riconoscere il diritto, avendo infatti rilevato dai cartellini marcatempo che il ricorrente aveva beneficiato del relativo riposo.
Quanto al criterio per determinare l'entità del danno, il giudice ha ritenuto applicabile la misura del lavoro straordinario festivo, ed ha riconosciuto pertanto al ricorrente il risarcimento del danno quantificato nel numero di giornate lavorative festive corrispondenti a quelle di riposo settimanale non goduto per il periodo 9-15 dicembre 2019 e 24-30 agosto 2020.
Ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Con ricorso del 22.2.2023, ha interposto appello, censurando la sentenza di primo grado Pt_1 quanto all'esclusione delle summenzionate settimane e chiedendo, in riforma della stessa,
l'integrale accoglimento della domanda così come articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, ha resistito l' con apposita memoria. Controparte_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo di primo grado, all'udienza del
4.2.2025 sono comparsi i procuratori delle parti, muniti di procura speciale, i quali hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa ed hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 La causa è stata, quindi, decisa allo stato degli atti, come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della controversia (cfr., ex plurimis,
Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio
2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775:
“Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice
d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto […] abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
4. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa ed hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite (v. punto 4 del verbale di conciliazione, in atti).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 22.2.2023, da
3 avverso la sentenza n. 60/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data 16.1.2023 nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_2
in riforma della impugnata sentenza dichiara cessata tra le parti la materia del contendere sulla domanda avanzata da con ricorso del 21.3.2022 anche in ordine alle spese del doppio Parte_1
grado giudizio.
Così deciso, in Bari in data 4.2.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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