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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 10525/2024 R.G.L promossa
D A
Avv. Mario Miceli C.F. nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
Gratteri, C/da Rapputi, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitale, per mandato in atti;
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella
Paterniti per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 27.3.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 29620160107772359000
già annullata con sentenza del Tribunale di Palermo-sezione lavoro- n. 2852/2023;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.7.2024, l'odierno istante chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.° 29620249023414030/000, notificata a mezzo pec in data
21/05/2024, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 29620170039902558000 e n.
29620160107772359000, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi professionali alla per gli anni 2010 e 2012. CP_3
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva preliminarmente la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'illegittimità della cartella n. 29620160107772359000 in quanto già
annullata con sentenza n. 2852/2023 del Tribunale di Palermo-sezione lavoro (RG 4385/2022),
passata in giudicato;
l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento per decorso del termine quinquennale, trattandosi di contributi dovuti alla per l' anno CP_3
2010-2012, antecedenti all'entrata in vigore della prescrizione decennale prevista dall'art. 66
della l.n. 247/2012.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando la domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento, la sospensione delle somme portate dalla cartella n. 29620160107772359000, effettuata a seguito della sentenza n. 2852/2023,
l'inesistenza della prescrizione per avere notificato atti interruttivi e tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
27.3.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente vanno dichiarate non dovute le somme portate dalla cartella n.
29620160107772359000 atteso che la stessa risulta già annullata con la sentenza n. 2852/2023
del Tribunale di Palermo-sezione lavoro- pubblicata in data 07/09/2023 e passata in giudicato.
Ciò posto in ordine alla cartella n.29620170039902558000 occorre innanzitutto esaminare la regolarità della notifica e il decorso del termine quinquennale di prescrizione posto che il ricorrente ha contestato di non avere mai ricevuto atti interruttivi. Ora dalla documentazione allegata in atti da risulta la regolare notifica dell'atto CP_2
impositivo effettuata a mezzo pec in data 21.12.2017.
In merito si osserva che i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m.,
che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Ne consegue che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di cui al Dlgs
17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord.
n. 26101del 2-11-2017).
Ciò posto, con riguardo al periodo successivo alla notificazione, anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Invero emerge dalla documentazione in atti che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, veniva notificata in data 28.06.2023, ai fini interruttivi, l'intimazione di pagamento n. 29620239012363627000 di cui la ricorrente ha contestato la regolarità perché effettuata da un indirizzo pec non rinvenibile nei pubblici registri
Sul punto la Suprema Corte si è pronunciata in merito stabilendo che “In ossequio ai principi di
cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., la notifica telematica di un atto tributario da un indirizzo
PEC, ancorché non risultante dai pubblici elenchi o da questi non risultante, deve ritenersi
ugualmente valida, se sia in grado di consentire il riconoscimento del mittente e se indirizzata
alla casella PEC "ufficiale" della contribuente destinataria.” (cfr. Cass. Tributaria 6015/2023).
Nel caso di specie, pertanto, la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, ed indirizzata alla casella PEC "ufficiale" della contribuente destinataria, deve considerarsi valida. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il ricorrente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Pertanto, tenuto conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura
Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe
n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (9/04/2024) nessuna prescrizione risulta maturata.
In conclusione, all'esito del giudizio, vanno dichiarate non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 29620160107772359000 mentre va rigettato per il resto il ricorso.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 10525/2024 R.G.L promossa
D A
Avv. Mario Miceli C.F. nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
Gratteri, C/da Rapputi, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitale, per mandato in atti;
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella
Paterniti per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 27.3.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 29620160107772359000
già annullata con sentenza del Tribunale di Palermo-sezione lavoro- n. 2852/2023;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.7.2024, l'odierno istante chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.° 29620249023414030/000, notificata a mezzo pec in data
21/05/2024, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 29620170039902558000 e n.
29620160107772359000, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi professionali alla per gli anni 2010 e 2012. CP_3
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva preliminarmente la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'illegittimità della cartella n. 29620160107772359000 in quanto già
annullata con sentenza n. 2852/2023 del Tribunale di Palermo-sezione lavoro (RG 4385/2022),
passata in giudicato;
l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento per decorso del termine quinquennale, trattandosi di contributi dovuti alla per l' anno CP_3
2010-2012, antecedenti all'entrata in vigore della prescrizione decennale prevista dall'art. 66
della l.n. 247/2012.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando la domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento, la sospensione delle somme portate dalla cartella n. 29620160107772359000, effettuata a seguito della sentenza n. 2852/2023,
l'inesistenza della prescrizione per avere notificato atti interruttivi e tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
27.3.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente vanno dichiarate non dovute le somme portate dalla cartella n.
29620160107772359000 atteso che la stessa risulta già annullata con la sentenza n. 2852/2023
del Tribunale di Palermo-sezione lavoro- pubblicata in data 07/09/2023 e passata in giudicato.
Ciò posto in ordine alla cartella n.29620170039902558000 occorre innanzitutto esaminare la regolarità della notifica e il decorso del termine quinquennale di prescrizione posto che il ricorrente ha contestato di non avere mai ricevuto atti interruttivi. Ora dalla documentazione allegata in atti da risulta la regolare notifica dell'atto CP_2
impositivo effettuata a mezzo pec in data 21.12.2017.
In merito si osserva che i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m.,
che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Ne consegue che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di cui al Dlgs
17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord.
n. 26101del 2-11-2017).
Ciò posto, con riguardo al periodo successivo alla notificazione, anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Invero emerge dalla documentazione in atti che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, veniva notificata in data 28.06.2023, ai fini interruttivi, l'intimazione di pagamento n. 29620239012363627000 di cui la ricorrente ha contestato la regolarità perché effettuata da un indirizzo pec non rinvenibile nei pubblici registri
Sul punto la Suprema Corte si è pronunciata in merito stabilendo che “In ossequio ai principi di
cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., la notifica telematica di un atto tributario da un indirizzo
PEC, ancorché non risultante dai pubblici elenchi o da questi non risultante, deve ritenersi
ugualmente valida, se sia in grado di consentire il riconoscimento del mittente e se indirizzata
alla casella PEC "ufficiale" della contribuente destinataria.” (cfr. Cass. Tributaria 6015/2023).
Nel caso di specie, pertanto, la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, ed indirizzata alla casella PEC "ufficiale" della contribuente destinataria, deve considerarsi valida. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il ricorrente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Pertanto, tenuto conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura
Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe
n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (9/04/2024) nessuna prescrizione risulta maturata.
In conclusione, all'esito del giudizio, vanno dichiarate non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 29620160107772359000 mentre va rigettato per il resto il ricorso.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile