TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/09/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 138/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 138/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SILVIA CLARICE AB e dell'avv. RIOMMI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SILVIA CLARICE AB
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ELISA GABBRIELLI SALVADORI e dell'avv. MANGOGNA PIERLUIGI
( ) Indirizzo Telematico;
giusta mandato a margine della C.F._3 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ELISA GABBRIELLI SALVADORI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che ha prestato la Controparte_2 propria attività lavorativa in qualità di Operatore Socio Sanitario;
che durante il rapporto di lavoro ha ricoperto un orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere;
che l'odierna resistente non ha mai provveduto al riconoscimento del diritto alla mensa o del servizio sostitutivo, la convenuta non ha mai provveduto a riconoscere alla medesima il servizio di mensa o il servizio sostitutivo dopo le sei ore consecutive di prestazione lavorativa.
Sulla scia di tali apporti, conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1 pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume in particolare che il ricorrente avrebbe violato il divieto di frazionamento del credito, stante la pendenza del giudizio in Corte d'Appello sulla pretesa già avanzata del riconoscimento del diritto alla mensa per i turni svolti in un periodo diverso da quello oggetto del presente ricorso;
che la domanda sarebbe inammissibile per il periodo dal 1 agosto 2023 al 31 dicembre
2024 in quanto è già stata oggetto di altro giudizio destinato a concludersi con un giudicato di merito e/o comunque di legittimità; che la domanda avanzata per il periodo antecedente al 16.12.2021 sarebbe inammissibile o nulla in quanto si riferisce al periodo precedente l'entrata in vigore delle “Modalità operative di accesso al servizio mensa aziendale e di fruizione dei pasti con modalità sostitutive” adottate dall con nota prot. n. 0543020 del Parte_2
16/12/2021; che tenuto conto della disciplina di tale Istituto così come prevista dagli artt. 8 e 17 D.lgs. 66/2003, il diritto alla pausa mensa non si applica ai lavoratori turnisti e pertanto nemmeno al ricorrente nel caso di specie, in quanto lo stesso svolge un'attività di lavoro suddivisa su tre tipi di turni (turno mattutino, nella fascia oraria 7,15-13,15, un turno pomeridiano nella fascia oraria
13,15-20,15 ed un turno notturno, nella fascia oraria 20,15-7,15); che il presupposto per la fruizione del servizio mensa è che la prestazione lavorativa ecceda le sei ore e che sia previsto un intervallo nella stessa;
che la domanda di risarcimento del danno sarebbe infondata in quanto sfornita di qualsivoglia prova in riferimento all'an e al quantum.
2 Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
È necessario partire dalla considerazione già fatta propria dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 33137 del 28.11.2019 secondo cui “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. … Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile
1999, a tenore del quale: 1. le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti”.
In particolare, proprio dal comma 3 dell'art. 29 CCNL integrativo
20.9.2001 (“il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti) si ricava che “la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il
3 lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1.3.2021 n.
5547; Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 9206 del 3.4.2023; Cass. civ. sez. lav. n.
21484 del 31.7.2024).
Il diritto del lavoratore alla pausa e, conseguentemente, il connesso diritto alla mensa o alla modalità di questa sostitutiva, trova infatti puntuale disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e all'art. 29 CCNL. L'art. 27, comma 4, CCNL 2018 e 2022
– diversamente da quanto sostenuto da parte resistente – non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Né si riscontra alcuna deroga (che, in caso, dovrebbe essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito dal citato art. 8, il cui secondo comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti.
Un chiaro indice della connessione tra diritto alla mensa o al buono pasto e diritto alla pausa si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29
CCNL, a tenore del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro
4 ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – deve collocarsi nell'ambito di un intervallo di tempo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, com'è invece previsto dalla contrattazione collettiva. Si può dunque da quanto detto dedurre che la
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” cui la norma in esame si riferisce e subordina il diritto di mensa di tutti i dipendenti sia quella collegata al godimento, da parte del lavoratore, di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.lgs. 66/2003, ai sensi del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Anche nella normativa in parola, dunque, la fruizione del pasto è collegata alla pausa di lavoro. E ciò “indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 04/06/2021 n. 15629).
La giurisprudenza di legittimità resa in materia esclude, infatti, “che l'art.
29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie
“normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 5547; Cass. n.
32113/2022; Cass. n. 9206/2023; Cass n. 25622/2023; ordinanza 31/07/2024,
n. 21440).
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.
649/2024, al lavoratore turnista deve applicarsi non l'art. 27, (che si limita a disciplinare la pausa dei lavoratori non in turno), bensì l'art. 29 CCNL, il quale, diversamente, individua nei trenta minuti il termine massimo della pausa.
5 Non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente sulla presunta violazione del divieto di frazionamento del credito. Infatti, è pur vero che il , nell'ottobre del 2023, ha promosso nei confronti Pt_1 dell'Azienda domanda risarcitoria avente il medesimo oggetto di quella odierna, ma si riferiva a periodi di turnazione di lavoro diversi (dal 23 maggio 2018 al 31 luglio 2023), in quanto si conformava al limite di prescrizione quinquennale indicato dalla legge.
Così, soltanto a seguito dell'Ordinanza n. 20250 del 22.7.2024 la
Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che :“il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art 2087 CC.”
Pertanto, solo ed esclusivamente per tale motivo il ha richiesto Pt_1
il risarcimento del danno tenendo conto della prescrizione decennale nonché dei periodi successivi a quelli oggetto di causa, tra l'altro non avendo riconosciuto la
Corte di Appello il generale diritto alla mensa dopo 6 ore di servizio anche per il futuro (cfr. dispositivo Corte Appello Firenze sent. n. 649/24 “in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza di primo grado, dichiara il diritto dell'appellante ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, la notte e durante i festivi per il periodo 22-
052018-31.07.2023 e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento dell'importo di €. 2.478,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione;
- respinge l'appello nella residua parte”).
Per la medesima ragione appare infondata l'eccezione di continenza.
Infatti, seppur vi sia tra l'odierna causa e quella decisa dalla Corte di appello identità di parti e di causa petendi, differenti sono i petitum e la documentazione probatoria prodotta (cartellini), con la conseguenza che nel presente giudizio la domanda del di specifico riconoscimento del danno per i turni dal Pt_1
22.5.2013 al 22.5.2018 e dal 1.8.2023 al 31.12.2024 con produzione dei relativi
6 cartellini marcatempo, non è contenuta nella domanda relativa alla causa decisa dalla Corte di appello, nella quale l'odierno ricorrente chiedeva il riconoscimento del generale diritto alla mensa dopo 6 ore di servizio anche per il futuro, domanda peraltro respinta dalla Corte di Appello di Firenze.
Accertato, quindi, in ordine all'an il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul quantum della pretesa risarcitoria richiesto per il mancato riconoscimento e godimento del diritto alla pausa, si rileva che le somme richieste non sono state specificatamente contestate nel quantum dall' resistente. CP_1
È infatti principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cfr. Cass. Civ. sez. lav. 12 agosto 2019, n. 21302).
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cfr.
Cass. civ. sez. lav. n. 20844 del 15.10.2015).
Pertanto, “i ricorrenti, il cui lavoro è articolato in turni che impediscono loro di usufruire del pasto, hanno diritto al risarcimento del danno subito.
Quest'ultimo va quantificato, alla luce del quarto comma dell'art. 33 del D.P.R.
n. 270/1987 nella formulazione vigente dal 1990, in Euro 4,13 per ciascun giorno utile ad usufruire del diritto di mensa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 marzo 2021 n. 5547 e Trib. Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 9368/2018 del
30.01.2019).
7 Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della resistente al pagamento – in favore dei ricorrenti – dei danni subiti così come quantificati in ricorso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Tutto quanto sin qui esposto induce a ritenere che parte ricorrente deve essere risarcita nella misura richiesta in ricorso.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio e durante la notte e, per l'effetto
2. CONDANNA al Controparte_2
riconoscimento in favore del ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, durante la notte e durante i festivi;
3. CONDANNA al pagamento – Controparte_2
in favore del ricorrente – dei danni subiti per la mancata attribuzione del diritto alla mensa durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore continuative, così come quantificati in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4. CONDANNA al pagamento – Controparte_2 in favore di parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se
8 dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 138/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SILVIA CLARICE AB e dell'avv. RIOMMI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SILVIA CLARICE AB
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ELISA GABBRIELLI SALVADORI e dell'avv. MANGOGNA PIERLUIGI
( ) Indirizzo Telematico;
giusta mandato a margine della C.F._3 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ELISA GABBRIELLI SALVADORI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che ha prestato la Controparte_2 propria attività lavorativa in qualità di Operatore Socio Sanitario;
che durante il rapporto di lavoro ha ricoperto un orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere;
che l'odierna resistente non ha mai provveduto al riconoscimento del diritto alla mensa o del servizio sostitutivo, la convenuta non ha mai provveduto a riconoscere alla medesima il servizio di mensa o il servizio sostitutivo dopo le sei ore consecutive di prestazione lavorativa.
Sulla scia di tali apporti, conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1 pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume in particolare che il ricorrente avrebbe violato il divieto di frazionamento del credito, stante la pendenza del giudizio in Corte d'Appello sulla pretesa già avanzata del riconoscimento del diritto alla mensa per i turni svolti in un periodo diverso da quello oggetto del presente ricorso;
che la domanda sarebbe inammissibile per il periodo dal 1 agosto 2023 al 31 dicembre
2024 in quanto è già stata oggetto di altro giudizio destinato a concludersi con un giudicato di merito e/o comunque di legittimità; che la domanda avanzata per il periodo antecedente al 16.12.2021 sarebbe inammissibile o nulla in quanto si riferisce al periodo precedente l'entrata in vigore delle “Modalità operative di accesso al servizio mensa aziendale e di fruizione dei pasti con modalità sostitutive” adottate dall con nota prot. n. 0543020 del Parte_2
16/12/2021; che tenuto conto della disciplina di tale Istituto così come prevista dagli artt. 8 e 17 D.lgs. 66/2003, il diritto alla pausa mensa non si applica ai lavoratori turnisti e pertanto nemmeno al ricorrente nel caso di specie, in quanto lo stesso svolge un'attività di lavoro suddivisa su tre tipi di turni (turno mattutino, nella fascia oraria 7,15-13,15, un turno pomeridiano nella fascia oraria
13,15-20,15 ed un turno notturno, nella fascia oraria 20,15-7,15); che il presupposto per la fruizione del servizio mensa è che la prestazione lavorativa ecceda le sei ore e che sia previsto un intervallo nella stessa;
che la domanda di risarcimento del danno sarebbe infondata in quanto sfornita di qualsivoglia prova in riferimento all'an e al quantum.
2 Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
È necessario partire dalla considerazione già fatta propria dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 33137 del 28.11.2019 secondo cui “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. … Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile
1999, a tenore del quale: 1. le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti”.
In particolare, proprio dal comma 3 dell'art. 29 CCNL integrativo
20.9.2001 (“il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti) si ricava che “la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il
3 lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1.3.2021 n.
5547; Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 9206 del 3.4.2023; Cass. civ. sez. lav. n.
21484 del 31.7.2024).
Il diritto del lavoratore alla pausa e, conseguentemente, il connesso diritto alla mensa o alla modalità di questa sostitutiva, trova infatti puntuale disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e all'art. 29 CCNL. L'art. 27, comma 4, CCNL 2018 e 2022
– diversamente da quanto sostenuto da parte resistente – non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Né si riscontra alcuna deroga (che, in caso, dovrebbe essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito dal citato art. 8, il cui secondo comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti.
Un chiaro indice della connessione tra diritto alla mensa o al buono pasto e diritto alla pausa si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29
CCNL, a tenore del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro
4 ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – deve collocarsi nell'ambito di un intervallo di tempo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, com'è invece previsto dalla contrattazione collettiva. Si può dunque da quanto detto dedurre che la
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” cui la norma in esame si riferisce e subordina il diritto di mensa di tutti i dipendenti sia quella collegata al godimento, da parte del lavoratore, di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.lgs. 66/2003, ai sensi del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Anche nella normativa in parola, dunque, la fruizione del pasto è collegata alla pausa di lavoro. E ciò “indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 04/06/2021 n. 15629).
La giurisprudenza di legittimità resa in materia esclude, infatti, “che l'art.
29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie
“normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 5547; Cass. n.
32113/2022; Cass. n. 9206/2023; Cass n. 25622/2023; ordinanza 31/07/2024,
n. 21440).
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.
649/2024, al lavoratore turnista deve applicarsi non l'art. 27, (che si limita a disciplinare la pausa dei lavoratori non in turno), bensì l'art. 29 CCNL, il quale, diversamente, individua nei trenta minuti il termine massimo della pausa.
5 Non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente sulla presunta violazione del divieto di frazionamento del credito. Infatti, è pur vero che il , nell'ottobre del 2023, ha promosso nei confronti Pt_1 dell'Azienda domanda risarcitoria avente il medesimo oggetto di quella odierna, ma si riferiva a periodi di turnazione di lavoro diversi (dal 23 maggio 2018 al 31 luglio 2023), in quanto si conformava al limite di prescrizione quinquennale indicato dalla legge.
Così, soltanto a seguito dell'Ordinanza n. 20250 del 22.7.2024 la
Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che :“il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art 2087 CC.”
Pertanto, solo ed esclusivamente per tale motivo il ha richiesto Pt_1
il risarcimento del danno tenendo conto della prescrizione decennale nonché dei periodi successivi a quelli oggetto di causa, tra l'altro non avendo riconosciuto la
Corte di Appello il generale diritto alla mensa dopo 6 ore di servizio anche per il futuro (cfr. dispositivo Corte Appello Firenze sent. n. 649/24 “in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza di primo grado, dichiara il diritto dell'appellante ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, la notte e durante i festivi per il periodo 22-
052018-31.07.2023 e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento dell'importo di €. 2.478,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione;
- respinge l'appello nella residua parte”).
Per la medesima ragione appare infondata l'eccezione di continenza.
Infatti, seppur vi sia tra l'odierna causa e quella decisa dalla Corte di appello identità di parti e di causa petendi, differenti sono i petitum e la documentazione probatoria prodotta (cartellini), con la conseguenza che nel presente giudizio la domanda del di specifico riconoscimento del danno per i turni dal Pt_1
22.5.2013 al 22.5.2018 e dal 1.8.2023 al 31.12.2024 con produzione dei relativi
6 cartellini marcatempo, non è contenuta nella domanda relativa alla causa decisa dalla Corte di appello, nella quale l'odierno ricorrente chiedeva il riconoscimento del generale diritto alla mensa dopo 6 ore di servizio anche per il futuro, domanda peraltro respinta dalla Corte di Appello di Firenze.
Accertato, quindi, in ordine all'an il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul quantum della pretesa risarcitoria richiesto per il mancato riconoscimento e godimento del diritto alla pausa, si rileva che le somme richieste non sono state specificatamente contestate nel quantum dall' resistente. CP_1
È infatti principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cfr. Cass. Civ. sez. lav. 12 agosto 2019, n. 21302).
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cfr.
Cass. civ. sez. lav. n. 20844 del 15.10.2015).
Pertanto, “i ricorrenti, il cui lavoro è articolato in turni che impediscono loro di usufruire del pasto, hanno diritto al risarcimento del danno subito.
Quest'ultimo va quantificato, alla luce del quarto comma dell'art. 33 del D.P.R.
n. 270/1987 nella formulazione vigente dal 1990, in Euro 4,13 per ciascun giorno utile ad usufruire del diritto di mensa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 marzo 2021 n. 5547 e Trib. Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 9368/2018 del
30.01.2019).
7 Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della resistente al pagamento – in favore dei ricorrenti – dei danni subiti così come quantificati in ricorso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Tutto quanto sin qui esposto induce a ritenere che parte ricorrente deve essere risarcita nella misura richiesta in ricorso.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio e durante la notte e, per l'effetto
2. CONDANNA al Controparte_2
riconoscimento in favore del ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, durante la notte e durante i festivi;
3. CONDANNA al pagamento – Controparte_2
in favore del ricorrente – dei danni subiti per la mancata attribuzione del diritto alla mensa durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore continuative, così come quantificati in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4. CONDANNA al pagamento – Controparte_2 in favore di parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se
8 dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
9