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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/11/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE Volontaria Giurisdizione R.G. n. 791/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 22.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 791 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nata in [...] il [...], residente in [...]
PIETRO NENNI 40 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._1
PAGANO ANNA
e
(nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. PAGANO ANNA C.F._2
-ricorrenti- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 17/10/2024, Parte_1
e hanno dedotto:
[...] Controparte_1
di aver contratto matrimonio con rito religioso in Olbia il 23.11.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Olbia con atto n. 82, P.2, S.A, anno 2011, optando per il regime della comunione legale dei beni;
che dal matrimonio in data 25.3.2000 era nata la figlia;
Per_1
che, con sentenza n. 1258/2023 del 31.1.2024il Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra i medesimi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del rispetto;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi dichiarano di non avere beni immobili o beni mobili registrati cointestati”; che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto alle medesime condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 i ricorrenti hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla sentenza di separazione coniugale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione
2 senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nata a [...] il [...], residente in [...]
NENNI 40 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._2
alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del rispetto;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi dichiarano di non avere beni immobili o beni mobili registrati cointestati”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Olbia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 22.11.2024.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE Volontaria Giurisdizione R.G. n. 791/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 22.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 791 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nata in [...] il [...], residente in [...]
PIETRO NENNI 40 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._1
PAGANO ANNA
e
(nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. PAGANO ANNA C.F._2
-ricorrenti- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 17/10/2024, Parte_1
e hanno dedotto:
[...] Controparte_1
di aver contratto matrimonio con rito religioso in Olbia il 23.11.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Olbia con atto n. 82, P.2, S.A, anno 2011, optando per il regime della comunione legale dei beni;
che dal matrimonio in data 25.3.2000 era nata la figlia;
Per_1
che, con sentenza n. 1258/2023 del 31.1.2024il Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra i medesimi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del rispetto;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi dichiarano di non avere beni immobili o beni mobili registrati cointestati”; che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto alle medesime condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 i ricorrenti hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla sentenza di separazione coniugale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione
2 senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nata a [...] il [...], residente in [...]
NENNI 40 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._2
alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del rispetto;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi dichiarano di non avere beni immobili o beni mobili registrati cointestati”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Olbia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 22.11.2024.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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