TAR Napoli, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 107
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erronea qualificazione giuridica delle opere edilizie (trasformazione locali primo piano)

    Il Tribunale ha ritenuto che la destinazione d'uso residenziale dell'immobile non è mutata e che gli interventi contestati non configurano una ristrutturazione edilizia "pesante" tale da giustificare l'applicazione dell'art. 33 del DPR 380/2001. La violazione delle altezze interne, sebbene contestata, non è di per sé sufficiente a qualificare l'intervento come ristrutturazione edilizia e la sua applicabilità temporale non è stata adeguatamente considerata dal Comune.

  • Accolto
    Erronea qualificazione giuridica delle opere edilizie (rifacimento pavimentazione giardino e fioriere)

    Il Tribunale ha accolto la doglianza, ritenendo che le opere di pavimentazione di spazi esterni e la realizzazione di fioriere rientrino espressamente nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter) e e-quinquies) del DPR 380/2001 e del Glossario dell'edilizia libera.

  • Altro
    Violazione art. 38 L. 47/1985 (procedimento di condono edilizio pendente)

    Il Tribunale ha ritenuto assorbita tale censura dall'accoglimento dei motivi precedenti, pur prendendo atto che il procedimento di condono era pendente al momento dell'adozione dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 107
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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