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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/08/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 170/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
14.5.2024 da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE, domiciliataria, pec:
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CESARE TAPPARO, presso il cui studio in Udine, via Mercatovecchio n. 28, risulta elettivamente domiciliata, per procura a margine del ricorso in primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il
4.4.2024 e notificata il 16.4.2024 – “altri istituti e leggi speciali”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate l'11.3.2025, e quindi: “Voglia l'adita Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado:
Alternativamente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA ovvero infondata in fatto e in diritto la domanda avversaria confermando la correttezza della compensazione operata da Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: come da note depositate il 31.3.2025, e quindi:
“In via preliminare di rito: Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 c.p.c.
Nel merito in via principale: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e domanda, previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove deduzioni e produzioni documentali allegate all'atto di appello, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, e quindi, Pt_1
respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e in diritto, confermandosi la sentenza n.437/24 emessa dal Tribunale di Udine e quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, per le causali esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, condannare in persona del Presidente p.t. a pagare alla società ricorrente la capital Pt_1 somma di € 65.268,77 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. Spese onorari di causa integralmente rifusi
In via Istruttoria: In punto situazione compensabilità e quantum contributi comunitari non pagati in favore del ricorrente, e su tutte le circostanze in narrativa da intendersi prefissate da “vero che” si indica come testimone il Signor Testimone_1
Spese e onorari di causa integralmente rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. presentato il 4.10.2023 al Tribunale di Udine,
agendo quale erede del padre - titolare dell'omonima Controparte_1 Persona_1 azienda agricola, esponeva che quest'ultimo, pur avendo visto accolte le domande per l'erogazione dei contributi comunitari denominati PAC ai sensi del Regolamento CE
n.1782/2003, per gli anni 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, per un totale di Euro 65.268,77, non aveva ottenuto la relativa liquidazione, in quanto ne aveva Pt_1
illegittimamente disposto la compensazione con presunti debiti per “quote latte”, come emergeva dal , aggiornato con dati provenienti Controparte_2
esclusivamente dalla stessa Argomentava la non compensabilità tra il credito liquido, Pt_1 certo e esigibile quale quello per il contributo PAC dell'agricoltore, e il preteso credito per un prelievo supplementare afferente campagne lattiere passate, richiamando inoltre il divieto, previsto dall'art. 3, comma 5 duodecies, D. L. 182/2005, come convertito con modifiche in
L. n. 231/2005, di sequestro, pignoramento e soggezione a provvedimenti cautelari dei contributi dovuti ai singoli in attuazione di politiche comunitarie, nonché la non compensabilità dei crediti dichiarati impignorabili ai sensi dell'art. 1246, I comma, n. 3 c.c..
Ciò esposto, la ricorrente chiedeva quindi la condanna di al pagamento della somma Pt_1 di Euro 65.268,77, oltre agli interessi legali.
2. Si costituiva , la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice adito in favore di quello amministrativo.
Nel merito, deduceva la legittimità della compensazione atecnica, allorquando i crediti a titolo di recuperi PAC siano, come nella specie, certi, liquidi ed esigibili, risultando inoltre il meccanismo della compensazione previsto espressamente dall'art. 5-ter del Regolamento
(CE) n. 885 del 2006, introdotto dal Regolamento del 21.10.2008, n. 1034 quale forma e modalità di recupero del prelievo supplementare nell'ambito del medesimo rapporto tra agricoltore ed Unione europea.
Concludeva per il rigetto della domanda.
3. Con sentenza n. 437/2024, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando Pt_1 al pagamento della somma di Euro 65.268,77, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice rilevava che, avendo la ricorrente contestato “in modo non manifestamente pretestuoso” (pag. 2) i controcrediti di non sussistevano i presupposti per la Pt_1
compensazione impropria, non potendo inoltre costituire prova sufficiente dell'esistenza dei CP_ predetti controcrediti la mera iscrizione delle poste contabili nel . Evidenziava inoltre che i crediti per contributi comunitari in agricoltura, non essendo pignorabili, né sequestrabili ai sensi dell'art. 3, comma 5-duodecies, D.L. 182/2005, non erano neppure compensabili ex art. 1246, co. 1, n. 3 c.c..
4. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base di un unico, complesso, motivo. Pt_1 ha censurato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda attrice sulla base di Pt_1
contestazioni del tutto generiche e infondate, in antitesi con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che ritiene legittima la compensazione atecnica (e non invocabile il divieto di cui all'art. 1246, co. 1, n. 3 c.c.), prevista espressamente dall'art. 5 ter del Regolamento
(CE) n. 885/2006, in presenza di un controcredito a titolo di prelievo supplementare per quote latte che sia certo, liquido ed esigibile, caratteri ricorrenti nella specie.
Ha, in particolare, precisato che i provvedimenti impositivi aventi a oggetto i prelievi supplementari erano divenuti definitivi, essendo stati respinti o dichiarati improcedibili o perenti da pronunce del TAR del pari definitive i ricorsi promossi dal produttore avverso le imputazioni di prelievo supplementare per le campagne lattiere interessate.
Immotivatamente, quindi, il giudice di primo grado aveva disatteso le risultanze del registro CP_
, attestanti la definitività delle imputazioni. ha quindi insistito, in riforma della sentenza appellata, per il difetto di giurisdizione in Pt_1 favore del GA e, nel merito, per il rigetto della domanda avversaria.
5. Ha resistito Controparte_1
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità delle doglianze e omessa confutazione delle motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Ha altresì eccepito la violazione degli articoli 345 e 281 undecies c.p.c., in quanto aveva, Pt_1
per la prima volta in appello, contestato il quantum azionato e allegato alcune sentenze del
TAR, peraltro perlopiù di mero rito, produzione da cui era decaduta.
Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello, rilevando sia che la mera iscrizione nel CP_ Registro non è sufficiente a soddisfare il requisito della definitività del controcredito invocato da avendo essa mera efficacia ai fini esecutivi, sia che anche la c.d. Pt_1
compensazione atecnica o impropria è subordinata al requisito della certezza del credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243, co. 2 c.c., certezza da accertarsi in giudizio CP_ e non ricavabile dal mero richiamo dell'iscrizione a ruolo nel . E tale requisito Pt_1 aveva omesso di provare in primo grado, attesa l'inidoneità della documentazione prodotta in quella sede, priva dell'indicazione del titolo delle compensazioni, del tutto genericamente indicate, tanto da non essere individuabili.
Infine, ha sostenuto che l'art. 5 ter del Regolamento (CE) n. 885/2006 si limiterebbe a prevedere una facoltà, non imponendo quindi un obbligo, per gli Stati membri di effettuare la trattenuta del contributo dovuto per la Pac, e in ipotesi – diverse da quella di cui è causa – di importi erroneamente corrisposti o versati ad allevatori o agricoltori in base a vizi o errori materiali di procedure o di liquidazione.
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
3.6.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, l'impugnazione non si limita a riproporre i temi defensionali già svolti in primo grado (ribaditi alle pagine da 2 a 5 dell'atto di appello), ma contiene – nella parte successiva dell'atto - specifiche censure rivolte alla sentenza appellata, consistenti nell'avere disatteso l'eccezione di compensazione impropria (v. pag. 6),
e accolto quindi la domanda avversaria, nonostante la genericità e infondatezza delle contestazioni della in merito, e pur a fronte di un consolidato orientamento CP_1 giurisprudenziale che detta compensazione ammetterebbe in presenza di un controcredito di allegato come certo, liquido ed esigibile. Pt_1
Quanto al capo della decisione di primo grado che viene impugnato, non può che essere individuato nella statuizione (la sola, unitamente a quella accessoria sulle spese di lite, contenuta nella sentenza) di accoglimento della domanda attorea, di cui è stata chiesta l'integrale riforma.
Non sussiste quindi la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. E' invece fondata l'eccezione con cui l'appellata ha rilevato il tardivo deposito dei documenti allegati da all'atto di appello sub 13 - 18, costituiti da sei decisioni (cinque Pt_1
sentenze e un decreto) con cui i TAR del Lazio e del Friuli Venezia Giulia avrebbero respinto,
o dichiarato improcedibili o perenti, i ricorsi proposti, tra gli altri, da avverso Persona_1
le comunicazioni che riportano l'indicazione degli importi di prelievo supplementare addebitati per le annate di produzione lattiera qui in contestazione.
L'art. 345, co. 3 c.p.c. preclude il deposito, in secondo grado, di nuovi documenti, salvo che ricorra una <> che ne abbia impedito la tempestiva produzione, causa nella specie neppure invocata da né invocabile, essendosi tutti i documenti allegati Pt_1
formati in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, risultando quindi producibili sin dal primo grado. 9. Prima di esaminare il merito, giova evidenziare che ha, nelle conclusioni, richiesto Pt_1
preliminarmente di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, senza peraltro proporre uno specifico motivo avverso l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sull'eccezione al riguardo sollevata.
L'eccezione, reiterata, di difetto di giurisdizione è quindi inammissibile, dovendosi in ogni caso rilevarsene l'infondatezza, sussistendo – secondo la giurisprudenza del tutto consolidata
– la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle cause tra il privato e aventi a Pt_1 oggetto il pagamento del preteso credito del primo avente a oggetto i contributi comunitari
Pac e l'accertamento del controcredito di a titolo di prelievo supplementare sulle quote Pt_1 latte (v., tra le altre, Cass., n. 12721/2023).
10. Nel merito, il giudice di primo grado ha accolto la domanda della ricorrente, respingendo l'eccezione di compensazione sollevata da in quanto il controcredito dedotto in giudizio Pt_1
dalla resistente era privo del requisito della certezza, essendo stato contestato dalla CP_1
“in modo non manifestamente pretestuoso” (pag. 2). E, in presenza di contestazione, la mera CP_ iscrizione del preteso controcredito nel registro non poteva considerarsi prova sufficiente della sua esistenza.
Ulteriore, e alternativo, elemento che ha condotto a respingere l'eccezione di è stato Pt_1
ravvisato nella non compensabilità del controcredito ai sensi dell'art. 1246, co. 1, n. 3 c.c., derivante dalla sua non pignorabilità e non sequestrabilità ex art. 3, co. 5-duodecies D.L.
182/2005 convertito in L. 231/2005.
Ai fini dell'accertamento del diritto dell'appellante al pagamento del credito, va quindi verificato se quest'ultimo risulti o no estinto per compensazione con il controcredito di Pt_1
11. Il meccanismo della compensazione, ai fini del recupero del prelievo supplementare, è previsto dall'art. 5 ter del Regolamento CE n. 885 del 2006 della Commissione, disposizione introdotta dal successivo Regolamento n. 1034 del 2008, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di dedurre < della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito>>.
Il D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, all'art. 8 ter dispone: che il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005; che ai fini dell'applicazione del Regolamento CE n. 885/2006, così come integrato dal Regolamento CE n. 1034/2008, è istituito presso l il Registro nazionale dei debiti, in cui sono Parte_1 iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
che le Regioni e le due Province autonome iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel predetto Registro, mediante i servizi del;
che CP_2 tale iscrizione equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero;
che, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il predetto Registro l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
11.1 Ciò premesso, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento in materia può dirsi consolidato, “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti
i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” (Cass. 27.12.2021, n. 41593; nello stesso senso, v. Cass. 16530/2022; Cass. 12721/2023).
Tale conclusione – precisa la sentenza n. 41593/2021 - è coerente con il meccanismo, sopra illustrato, della c.d. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, quale “effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato
e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo
e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n. 25261 del
2009…”).
La compensazione, inoltre – prosegue la medesima pronuncia - non è esclusa dall'impignorabilità dei crediti comunitari delle aziende agricole (risultando quindi errata la seconda ragione addotta nella sentenza impugnata per escludere la compensazione), dovendosi rilevare che “la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge
n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006,
n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020)”.
Peraltro, come evidenziato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 16530/2022, la compensazione comunitaria, per poter operare, “presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza
è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”. E “la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga] all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009)”; detta iscrizione, pertanto, “non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore.
In definitiva, “al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, CP_3 all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (Cass. 12721/2023).
12. Ciò posto, nella specie la ricorrente (oltre a infondatamente invocare il divieto di compensazione ex art. 1246, co. 1, n. 3 c.c.) si è limitata a contestare l'attendibilità dei dati CP_ riportati nelle liste dei recuperi, estratti dal e dal Registro Nazionale dei debitori, in considerazione del carattere “unilaterale” delle relative iscrizioni (“…il , come si può CP_2 facilmente evincere dal sito web ufficiale di (www.agea.gov.it e/o del Pt_1 [...]
viene aggiornato esclusivamente con dati provenienti da e Controparte_4 Pt_1
consultato solo ed esclusivamente da 1) utenti istituzionali, come ad es. le Regioni o 2) utenti qualificati, come i CAA”; pag. 2 del ricorso in primo grado).
12.1 Ma, come è stato autorevolmente rammentato (Cass., n. 24325/2020), “è la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8- ter, comma 4; sul punto vd. Cass., sez. un., n. 25261 del 2009)”, e prevedendo altresì, al precedente comma 2 dello stesso art. 8- ter, che nel registro nazionale dei debiti siano iscritti, <mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati>>.
Il privato non può quindi fondatamente contestare l'effettività e attendibilità dei debiti per quote latte dei produttori agricoli iscritti nel registro nazionale limitandosi a dedurre che la relativa iscrizione avviene sulla sola base di dati forniti dall'amministrazione pubblica, in quanto è la legge a prevedere che tali debiti siano accertati unilateralmente dall'amministrazione, legittimando per ciò solo la deduzione delle somme dovute a tale titolo dai produttori agricoli.
La facoltà, che è fatta salva, di contestazione del privato deve quindi investire – onde privare del requisito della certezza il controcredito di e impedire quindi la compensazione con Pt_1 il credito a titolo di contributi Pac - il titolo dello stesso controcredito, mediante l'allegazione della sua impugnazione innanzi al giudice competente, idonea a escludere la definitività del suo accertamento e quindi a privare del requisito della certezza il controcredito di e Pt_1
impedire conseguentemente la compensazione con il credito a titolo di contributi Pac (v.
Cass., n. 4313/2019 la quale ha affermato che “la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito”; nella fattispecie decisa dalla
Suprema Corte, è stata esclusa la compensazione tra le somme richieste in ripetizione per provvidenze finanziarie erogate dall' prospettate come indebite, e il credito per Pt_1
provvidenze PAC di competenza dell'operatore agricolo, stante la contestazione del controcredito vantato dall ancora oggetto di accertamento in diverso giudizio pendente Pt_1
dinanzi al TAR).
E' stato invero affermato dalla sentenza n. 24325/2020 sopra citata che “In conseguenza di detta iscrizione (l'iscrizione nel registro nazionale del debito del produttore agricolo), la contestazione del controcredito (di non può che essere affidata ad una azione Pt_1 giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PAC”. CP_ Nella specie la limitandosi a contestare genericamente le risultanze del registro , CP_1 neppure ha allegato la pendenza di un giudizio innanzi al giudice amministrativo avente a oggetto il titolo del preteso controcredito di Con la conseguenza, come rimarcato dalla Pt_1
Cassazione nella sentenza da ultimo citata (“la ricorrente non ha nemmeno allegato la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, sicché la sua contestazione del controcredito è rimasta su un piano di mera astrattezza”), che la contestazione risulta inidonea a privare di certezza il controcredito.
12.2 Né possono essere opposte le asserite genericità e cripticità (v. pag. 9 della comparsa di risposta in appello) delle operazioni di compensazione, posto che la documentazione allegata in primo grado da (doc. 3) contiene chiari e dettagliati riferimenti sia agli importi dovuti Pt_1
a titolo di prelievo in linea capitale, sia ai relativi interessi legali maturati, sia alla decorrenza di questi, sia ai recuperi effettuati sino a concorrenza del credito del privato, sia infine, e in modo analitico, alle singole campagne lattiere in questione. 12.3 Quanto, infine, al provvedimento dd. 26.3.2025, ricevuto il 23.4.2025, con il quale Pt_1
ha comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne 1995, 1996, 1997,
19998 e 1999, si osserva che si tratta di documentazione da un lato inammissibile, sia in quanto allegata alla comparsa conclusionale dell'appellata, sia in quanto quest'ultima non ha chiesto la rimessione in termini ex art. 345, co. 3 c.p.c. per la sua produzione, e dall'altro comunque inidonea a escludere il requisito della certezza del controcredito di posto che Pt_1 nella comunicazione in esame il ricalcolo operato dall'appellante è stato limitato al computo degli interessi maturati ed è stato effettuato “in ottemperanza alle pronunce del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio1 in riferimento alla data di decorrenza degli interessi per le campagne 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99”.
13. Conseguentemente, operata la compensazione tra il credito della ricorrente a titolo di contributi comunitari Pac e il controcredito di a titolo di prelievo supplementare, e Pt_1
accertata la conseguente estinzione del primo, in riforma della sentenza impugnata va respinta la domanda proposta da con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.. Controparte_1
14. Il rigetto dell'eccezione di giurisdizione sollevata da da un lato, e la presenza, nella Pt_1
giurisprudenza di merito, di orientamenti non univoci in ordine alle questioni qui dibattute dall'altro, possono integrare motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 170/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Trieste, 30 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 evidentemente sfavorevoli all'odierna appellata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 170/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
14.5.2024 da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE, domiciliataria, pec:
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CESARE TAPPARO, presso il cui studio in Udine, via Mercatovecchio n. 28, risulta elettivamente domiciliata, per procura a margine del ricorso in primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il
4.4.2024 e notificata il 16.4.2024 – “altri istituti e leggi speciali”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate l'11.3.2025, e quindi: “Voglia l'adita Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado:
Alternativamente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA ovvero infondata in fatto e in diritto la domanda avversaria confermando la correttezza della compensazione operata da Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: come da note depositate il 31.3.2025, e quindi:
“In via preliminare di rito: Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 c.p.c.
Nel merito in via principale: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e domanda, previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove deduzioni e produzioni documentali allegate all'atto di appello, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, e quindi, Pt_1
respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e in diritto, confermandosi la sentenza n.437/24 emessa dal Tribunale di Udine e quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, per le causali esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, condannare in persona del Presidente p.t. a pagare alla società ricorrente la capital Pt_1 somma di € 65.268,77 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. Spese onorari di causa integralmente rifusi
In via Istruttoria: In punto situazione compensabilità e quantum contributi comunitari non pagati in favore del ricorrente, e su tutte le circostanze in narrativa da intendersi prefissate da “vero che” si indica come testimone il Signor Testimone_1
Spese e onorari di causa integralmente rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. presentato il 4.10.2023 al Tribunale di Udine,
agendo quale erede del padre - titolare dell'omonima Controparte_1 Persona_1 azienda agricola, esponeva che quest'ultimo, pur avendo visto accolte le domande per l'erogazione dei contributi comunitari denominati PAC ai sensi del Regolamento CE
n.1782/2003, per gli anni 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, per un totale di Euro 65.268,77, non aveva ottenuto la relativa liquidazione, in quanto ne aveva Pt_1
illegittimamente disposto la compensazione con presunti debiti per “quote latte”, come emergeva dal , aggiornato con dati provenienti Controparte_2
esclusivamente dalla stessa Argomentava la non compensabilità tra il credito liquido, Pt_1 certo e esigibile quale quello per il contributo PAC dell'agricoltore, e il preteso credito per un prelievo supplementare afferente campagne lattiere passate, richiamando inoltre il divieto, previsto dall'art. 3, comma 5 duodecies, D. L. 182/2005, come convertito con modifiche in
L. n. 231/2005, di sequestro, pignoramento e soggezione a provvedimenti cautelari dei contributi dovuti ai singoli in attuazione di politiche comunitarie, nonché la non compensabilità dei crediti dichiarati impignorabili ai sensi dell'art. 1246, I comma, n. 3 c.c..
Ciò esposto, la ricorrente chiedeva quindi la condanna di al pagamento della somma Pt_1 di Euro 65.268,77, oltre agli interessi legali.
2. Si costituiva , la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice adito in favore di quello amministrativo.
Nel merito, deduceva la legittimità della compensazione atecnica, allorquando i crediti a titolo di recuperi PAC siano, come nella specie, certi, liquidi ed esigibili, risultando inoltre il meccanismo della compensazione previsto espressamente dall'art. 5-ter del Regolamento
(CE) n. 885 del 2006, introdotto dal Regolamento del 21.10.2008, n. 1034 quale forma e modalità di recupero del prelievo supplementare nell'ambito del medesimo rapporto tra agricoltore ed Unione europea.
Concludeva per il rigetto della domanda.
3. Con sentenza n. 437/2024, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando Pt_1 al pagamento della somma di Euro 65.268,77, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice rilevava che, avendo la ricorrente contestato “in modo non manifestamente pretestuoso” (pag. 2) i controcrediti di non sussistevano i presupposti per la Pt_1
compensazione impropria, non potendo inoltre costituire prova sufficiente dell'esistenza dei CP_ predetti controcrediti la mera iscrizione delle poste contabili nel . Evidenziava inoltre che i crediti per contributi comunitari in agricoltura, non essendo pignorabili, né sequestrabili ai sensi dell'art. 3, comma 5-duodecies, D.L. 182/2005, non erano neppure compensabili ex art. 1246, co. 1, n. 3 c.c..
4. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base di un unico, complesso, motivo. Pt_1 ha censurato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda attrice sulla base di Pt_1
contestazioni del tutto generiche e infondate, in antitesi con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che ritiene legittima la compensazione atecnica (e non invocabile il divieto di cui all'art. 1246, co. 1, n. 3 c.c.), prevista espressamente dall'art. 5 ter del Regolamento
(CE) n. 885/2006, in presenza di un controcredito a titolo di prelievo supplementare per quote latte che sia certo, liquido ed esigibile, caratteri ricorrenti nella specie.
Ha, in particolare, precisato che i provvedimenti impositivi aventi a oggetto i prelievi supplementari erano divenuti definitivi, essendo stati respinti o dichiarati improcedibili o perenti da pronunce del TAR del pari definitive i ricorsi promossi dal produttore avverso le imputazioni di prelievo supplementare per le campagne lattiere interessate.
Immotivatamente, quindi, il giudice di primo grado aveva disatteso le risultanze del registro CP_
, attestanti la definitività delle imputazioni. ha quindi insistito, in riforma della sentenza appellata, per il difetto di giurisdizione in Pt_1 favore del GA e, nel merito, per il rigetto della domanda avversaria.
5. Ha resistito Controparte_1
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità delle doglianze e omessa confutazione delle motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Ha altresì eccepito la violazione degli articoli 345 e 281 undecies c.p.c., in quanto aveva, Pt_1
per la prima volta in appello, contestato il quantum azionato e allegato alcune sentenze del
TAR, peraltro perlopiù di mero rito, produzione da cui era decaduta.
Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello, rilevando sia che la mera iscrizione nel CP_ Registro non è sufficiente a soddisfare il requisito della definitività del controcredito invocato da avendo essa mera efficacia ai fini esecutivi, sia che anche la c.d. Pt_1
compensazione atecnica o impropria è subordinata al requisito della certezza del credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243, co. 2 c.c., certezza da accertarsi in giudizio CP_ e non ricavabile dal mero richiamo dell'iscrizione a ruolo nel . E tale requisito Pt_1 aveva omesso di provare in primo grado, attesa l'inidoneità della documentazione prodotta in quella sede, priva dell'indicazione del titolo delle compensazioni, del tutto genericamente indicate, tanto da non essere individuabili.
Infine, ha sostenuto che l'art. 5 ter del Regolamento (CE) n. 885/2006 si limiterebbe a prevedere una facoltà, non imponendo quindi un obbligo, per gli Stati membri di effettuare la trattenuta del contributo dovuto per la Pac, e in ipotesi – diverse da quella di cui è causa – di importi erroneamente corrisposti o versati ad allevatori o agricoltori in base a vizi o errori materiali di procedure o di liquidazione.
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
3.6.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, l'impugnazione non si limita a riproporre i temi defensionali già svolti in primo grado (ribaditi alle pagine da 2 a 5 dell'atto di appello), ma contiene – nella parte successiva dell'atto - specifiche censure rivolte alla sentenza appellata, consistenti nell'avere disatteso l'eccezione di compensazione impropria (v. pag. 6),
e accolto quindi la domanda avversaria, nonostante la genericità e infondatezza delle contestazioni della in merito, e pur a fronte di un consolidato orientamento CP_1 giurisprudenziale che detta compensazione ammetterebbe in presenza di un controcredito di allegato come certo, liquido ed esigibile. Pt_1
Quanto al capo della decisione di primo grado che viene impugnato, non può che essere individuato nella statuizione (la sola, unitamente a quella accessoria sulle spese di lite, contenuta nella sentenza) di accoglimento della domanda attorea, di cui è stata chiesta l'integrale riforma.
Non sussiste quindi la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. E' invece fondata l'eccezione con cui l'appellata ha rilevato il tardivo deposito dei documenti allegati da all'atto di appello sub 13 - 18, costituiti da sei decisioni (cinque Pt_1
sentenze e un decreto) con cui i TAR del Lazio e del Friuli Venezia Giulia avrebbero respinto,
o dichiarato improcedibili o perenti, i ricorsi proposti, tra gli altri, da avverso Persona_1
le comunicazioni che riportano l'indicazione degli importi di prelievo supplementare addebitati per le annate di produzione lattiera qui in contestazione.
L'art. 345, co. 3 c.p.c. preclude il deposito, in secondo grado, di nuovi documenti, salvo che ricorra una <> che ne abbia impedito la tempestiva produzione, causa nella specie neppure invocata da né invocabile, essendosi tutti i documenti allegati Pt_1
formati in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, risultando quindi producibili sin dal primo grado. 9. Prima di esaminare il merito, giova evidenziare che ha, nelle conclusioni, richiesto Pt_1
preliminarmente di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, senza peraltro proporre uno specifico motivo avverso l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sull'eccezione al riguardo sollevata.
L'eccezione, reiterata, di difetto di giurisdizione è quindi inammissibile, dovendosi in ogni caso rilevarsene l'infondatezza, sussistendo – secondo la giurisprudenza del tutto consolidata
– la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle cause tra il privato e aventi a Pt_1 oggetto il pagamento del preteso credito del primo avente a oggetto i contributi comunitari
Pac e l'accertamento del controcredito di a titolo di prelievo supplementare sulle quote Pt_1 latte (v., tra le altre, Cass., n. 12721/2023).
10. Nel merito, il giudice di primo grado ha accolto la domanda della ricorrente, respingendo l'eccezione di compensazione sollevata da in quanto il controcredito dedotto in giudizio Pt_1
dalla resistente era privo del requisito della certezza, essendo stato contestato dalla CP_1
“in modo non manifestamente pretestuoso” (pag. 2). E, in presenza di contestazione, la mera CP_ iscrizione del preteso controcredito nel registro non poteva considerarsi prova sufficiente della sua esistenza.
Ulteriore, e alternativo, elemento che ha condotto a respingere l'eccezione di è stato Pt_1
ravvisato nella non compensabilità del controcredito ai sensi dell'art. 1246, co. 1, n. 3 c.c., derivante dalla sua non pignorabilità e non sequestrabilità ex art. 3, co. 5-duodecies D.L.
182/2005 convertito in L. 231/2005.
Ai fini dell'accertamento del diritto dell'appellante al pagamento del credito, va quindi verificato se quest'ultimo risulti o no estinto per compensazione con il controcredito di Pt_1
11. Il meccanismo della compensazione, ai fini del recupero del prelievo supplementare, è previsto dall'art. 5 ter del Regolamento CE n. 885 del 2006 della Commissione, disposizione introdotta dal successivo Regolamento n. 1034 del 2008, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di dedurre < della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito>>.
Il D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, all'art. 8 ter dispone: che il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005; che ai fini dell'applicazione del Regolamento CE n. 885/2006, così come integrato dal Regolamento CE n. 1034/2008, è istituito presso l il Registro nazionale dei debiti, in cui sono Parte_1 iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
che le Regioni e le due Province autonome iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel predetto Registro, mediante i servizi del;
che CP_2 tale iscrizione equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero;
che, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il predetto Registro l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
11.1 Ciò premesso, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento in materia può dirsi consolidato, “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti
i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” (Cass. 27.12.2021, n. 41593; nello stesso senso, v. Cass. 16530/2022; Cass. 12721/2023).
Tale conclusione – precisa la sentenza n. 41593/2021 - è coerente con il meccanismo, sopra illustrato, della c.d. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, quale “effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato
e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo
e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n. 25261 del
2009…”).
La compensazione, inoltre – prosegue la medesima pronuncia - non è esclusa dall'impignorabilità dei crediti comunitari delle aziende agricole (risultando quindi errata la seconda ragione addotta nella sentenza impugnata per escludere la compensazione), dovendosi rilevare che “la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge
n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006,
n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020)”.
Peraltro, come evidenziato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 16530/2022, la compensazione comunitaria, per poter operare, “presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza
è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”. E “la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga] all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009)”; detta iscrizione, pertanto, “non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore.
In definitiva, “al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, CP_3 all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (Cass. 12721/2023).
12. Ciò posto, nella specie la ricorrente (oltre a infondatamente invocare il divieto di compensazione ex art. 1246, co. 1, n. 3 c.c.) si è limitata a contestare l'attendibilità dei dati CP_ riportati nelle liste dei recuperi, estratti dal e dal Registro Nazionale dei debitori, in considerazione del carattere “unilaterale” delle relative iscrizioni (“…il , come si può CP_2 facilmente evincere dal sito web ufficiale di (www.agea.gov.it e/o del Pt_1 [...]
viene aggiornato esclusivamente con dati provenienti da e Controparte_4 Pt_1
consultato solo ed esclusivamente da 1) utenti istituzionali, come ad es. le Regioni o 2) utenti qualificati, come i CAA”; pag. 2 del ricorso in primo grado).
12.1 Ma, come è stato autorevolmente rammentato (Cass., n. 24325/2020), “è la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8- ter, comma 4; sul punto vd. Cass., sez. un., n. 25261 del 2009)”, e prevedendo altresì, al precedente comma 2 dello stesso art. 8- ter, che nel registro nazionale dei debiti siano iscritti, <mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati>>.
Il privato non può quindi fondatamente contestare l'effettività e attendibilità dei debiti per quote latte dei produttori agricoli iscritti nel registro nazionale limitandosi a dedurre che la relativa iscrizione avviene sulla sola base di dati forniti dall'amministrazione pubblica, in quanto è la legge a prevedere che tali debiti siano accertati unilateralmente dall'amministrazione, legittimando per ciò solo la deduzione delle somme dovute a tale titolo dai produttori agricoli.
La facoltà, che è fatta salva, di contestazione del privato deve quindi investire – onde privare del requisito della certezza il controcredito di e impedire quindi la compensazione con Pt_1 il credito a titolo di contributi Pac - il titolo dello stesso controcredito, mediante l'allegazione della sua impugnazione innanzi al giudice competente, idonea a escludere la definitività del suo accertamento e quindi a privare del requisito della certezza il controcredito di e Pt_1
impedire conseguentemente la compensazione con il credito a titolo di contributi Pac (v.
Cass., n. 4313/2019 la quale ha affermato che “la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito”; nella fattispecie decisa dalla
Suprema Corte, è stata esclusa la compensazione tra le somme richieste in ripetizione per provvidenze finanziarie erogate dall' prospettate come indebite, e il credito per Pt_1
provvidenze PAC di competenza dell'operatore agricolo, stante la contestazione del controcredito vantato dall ancora oggetto di accertamento in diverso giudizio pendente Pt_1
dinanzi al TAR).
E' stato invero affermato dalla sentenza n. 24325/2020 sopra citata che “In conseguenza di detta iscrizione (l'iscrizione nel registro nazionale del debito del produttore agricolo), la contestazione del controcredito (di non può che essere affidata ad una azione Pt_1 giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PAC”. CP_ Nella specie la limitandosi a contestare genericamente le risultanze del registro , CP_1 neppure ha allegato la pendenza di un giudizio innanzi al giudice amministrativo avente a oggetto il titolo del preteso controcredito di Con la conseguenza, come rimarcato dalla Pt_1
Cassazione nella sentenza da ultimo citata (“la ricorrente non ha nemmeno allegato la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, sicché la sua contestazione del controcredito è rimasta su un piano di mera astrattezza”), che la contestazione risulta inidonea a privare di certezza il controcredito.
12.2 Né possono essere opposte le asserite genericità e cripticità (v. pag. 9 della comparsa di risposta in appello) delle operazioni di compensazione, posto che la documentazione allegata in primo grado da (doc. 3) contiene chiari e dettagliati riferimenti sia agli importi dovuti Pt_1
a titolo di prelievo in linea capitale, sia ai relativi interessi legali maturati, sia alla decorrenza di questi, sia ai recuperi effettuati sino a concorrenza del credito del privato, sia infine, e in modo analitico, alle singole campagne lattiere in questione. 12.3 Quanto, infine, al provvedimento dd. 26.3.2025, ricevuto il 23.4.2025, con il quale Pt_1
ha comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne 1995, 1996, 1997,
19998 e 1999, si osserva che si tratta di documentazione da un lato inammissibile, sia in quanto allegata alla comparsa conclusionale dell'appellata, sia in quanto quest'ultima non ha chiesto la rimessione in termini ex art. 345, co. 3 c.p.c. per la sua produzione, e dall'altro comunque inidonea a escludere il requisito della certezza del controcredito di posto che Pt_1 nella comunicazione in esame il ricalcolo operato dall'appellante è stato limitato al computo degli interessi maturati ed è stato effettuato “in ottemperanza alle pronunce del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio1 in riferimento alla data di decorrenza degli interessi per le campagne 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99”.
13. Conseguentemente, operata la compensazione tra il credito della ricorrente a titolo di contributi comunitari Pac e il controcredito di a titolo di prelievo supplementare, e Pt_1
accertata la conseguente estinzione del primo, in riforma della sentenza impugnata va respinta la domanda proposta da con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.. Controparte_1
14. Il rigetto dell'eccezione di giurisdizione sollevata da da un lato, e la presenza, nella Pt_1
giurisprudenza di merito, di orientamenti non univoci in ordine alle questioni qui dibattute dall'altro, possono integrare motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 170/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Trieste, 30 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 evidentemente sfavorevoli all'odierna appellata