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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 748 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Aventaggiato, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Borlizzi, come da mandato in atti
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
[...]
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.1.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione del 30.4.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 05920190030130226000, notificatagli dal ed inerente la intimazione di pagamento del Controparte_3
canone Cosap per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, in favore del CP_1
per l'occupazione di suolo pubblico, compiuta mediante installazione di
[...] un'impalcatura accanto all'immobile, sito in alla via Licchetta. CP_1
In particolare, l'opponente ha affermato che non vi fossero i presupposti per poter procedere alla riscossione coatta, dal momento che il Comune aveva provveduto ad iscrivere a ruolo i canoni Cosap senza munirsi preventivamente di un idoneo titolo esecutivo, così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 26 febbraio
1999 n. 46; ha proseguito affermando che la cartella esattoriale era, in ogni caso, da ritenere illegittima per carenza di motivazione dovuta alla mancata indicazione degli elementi fatturali e di diritto sottesi alla emissione nonché alla mancata indicazione del processo di determinazione degli interessi moratori”
(cfr. atto di citazione in 1°grado di ). Parte_1
Ha, poi, concluso chiedendo, in ogni caso, l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, anche per violazione del dovere di buona fede ex art. 1175 c.c. da parte dell'ente comunale “essendo stata la impalcatura installata per eseguire i lavori resisi dovuti per colpa dell'Amministrazione” pertanto “la richiesta di pagamento per l'occupazione del suolo da parte della impalcatura appare frutto di un maldestro tentativo del di trarne un indebito CP_1 profitto” (cfr. atto di citazione in 1° grado di ). Parte_1
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda.
pag. 2/8 non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1970 del 25.06.2021 ha rigettato l'opposizione proposta da , Parte_1
compensando interamente le spese di lite tra le parti.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha innanzitutto accertato che “Dalla documentazione in atti si evince che in data 29.12.17 sono stati notificati al n.4 avvisi di accertamento, tutti Pt_1
recanti la data del 18.12.2017, contenenti anche l'ingiunzione di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, delle somme negli stessi indicate, nonché
l'avviso che contro l'accertamento era possibile ricorrere al Giudice
Ordinario competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica e che in difetto lo stesso verbale di accertamento sarebbe divenuto titolo esecutivo per la riscossione coattiva, secondo le disposizioni del DPR 28.1.1988 n. 443
[n.d.r. rectius 43] e successive modifiche.
Al riguardo si veda: prot. n. 742/PM (all.7 del fascicolo del convenuto) relativi al periodo 9.11.14-31.12.14, per una somma dovuta di €.1.848, 79
(di cui €.920,08 per canone COSAP, €.920,08 per sanzione amministrativa per omesso pagamento ed €.8,63 per interessi legali sul solo canone maturati al 18.12.17); prot. n. 743/PM (all.8 del fascicolo del convenuto) relativi al periodo 1.1.15-31.12.15, per una somma dovuta di €.12.723,13 (di cui
€.6.336,40 per canone COSAP;
€.6.336,40 per sanzione amministrativa per omesso pagamento ed €.50,33 per interessi legali sul solo canone maturati al
18.12.17); prot. n. 744/PM (all.9 del fascicolo del convenuto) relativi al periodo 1.1.16-31.12.16, per una somma dovuta di €.12.691,49 (di cui
€.6.336,40 per canone COSAP;
€.6.336,40 per sanzione amministrativa per omesso pagamento ed €.18,69 per interessi legali sul solo canone maturati al
18.12.17); prot. n. 745/PM (all.10 del fascicolo del convenuto) relativi al
pag. 3/8 periodo 1.1.17-30.9.17, per una somma dovuta di €.9.483,05 (di cui
€.4.739,28 per canone COSAP, €.4.739,28 per sanzione amministrativa”
- ciò premesso, il tribunale ha ritenuto che “la mancata opposizione nei modi e termini degli avvisi di accertamento ed ingiunzione di pagamento ha reso gli stessi idonei titoli esecutivi per la redazione del ruolo di riscossione coattiva
e conseguente emissione della cartella di pagamento non impugnabile nel merito” (cfr. sent. 1° grado).
§ 2
Avverso la sentenza n. 1970/2021 del tribunale di Lecce, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata e Parte_1
previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per poter procedere alla riscossione coatta, e, in ogni caso l'insussistenza della pretesa creditoria dell'ente e per l'effetto, fosse annullata e/o dichiarata nulla la cartella di pagamento opposta;
in via subordinata, ha chiesto che - ove ritenuta fondata la pretesa creditoria del
- fosse almeno rideterminato l'importo portato dalla cartella, Controparte_1
epurandolo da interessi e sanzioni.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
seppur regolarmente citata, non si è Controparte_2
costituita nel giudizio di appello.
In data 21.2.2024, a seguito di trattazione scritta la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in sei motivi.
§ 3.1
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, ha dedotto che Parte_1
pag. 4/8 avrebbe errato il giudice di prime cure “nel ritenere l'opposizione non tempestiva” ed a qualificarla come “opposizione volta ad accertare la
(ir)regolarità formale del titolo” laddove invece “con l'atto di citazione proposto 'anche ai sensi del comma 1 dell'art. 615' dinanzi al Tribunale, il dott.
ha contestato sia l'esistenza che la validità del titolo esecutivo azionato” Pt_1
(così testualmente a pag. 5 dell'atto di appello).
Parte appellante ha inoltre precisato che “Nel caso in esame, dunque, atteso che il giudizio in essere impinge il rapporto sostanziale tra l'Amministrazione ed il privato e mira a contestare la fondatezza della pretesa del , Controparte_1
l'impugnazione della cartella di pagamento ha investito tutti gli atti del procedimento, tra cui proprio gli avvisi di accertamento. Si rileva, inoltre, che la mancata opposizione degli avvisi di accertamento non comporta, come erroneamente statuito dal Tribunale, alcun tipo di decadenza ai fini della successiva impugnazione della cartella esattoriale, applicandosi, pertanto, solo il termine decennale di prescrizione”.
Il motivo è infondato .
E' incontestato che, in seguito all'esproprio per pubblica utilità di una porzione dell'immobile di proprietà di , sito in alla via Licchetta, Parte_1 CP_1
tra le parti siano sorte una serie di controversie: con separato giudizio, Pt_1
ha chiesto ed ottenuto di essere risarcito dal per i danni cagionati
[...] CP_1 alla propria abitazione dalla parziale demolizione dell'immobile; è stato anche autorizzato dall'autorità giudiziaria ad eseguire i lavori di consolidamento, in danno dell'ente pubblico;
nel 2012 ha avanzato richiesta di rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza, ma non ha rimosso l'impalcatura collocata su suolo pubblico, continuando - di fatto - ad occupare sine titulo un'area di 28 mq, sino al settembre 2017.
Vi è prova documentale in atti, che il , prima di iscrivere a Controparte_1 ruolo il credito e di trasmettere gli atti all'agente della riscossione, per la successiva emissione della cartella esattoriale (opposta nel giudizio di primo grado), abbia notificato ad i seguenti atti: Parte_1
pag. 5/8 - l'invito alla rimozione del ponteggio su Via Licchetta ed al pagamento del relativo canone (notificato in data 7.4.2015);
- la nota del 5.10.2017 prot. n.638, con la quale gli è stato contestato che con il suddetto ponteggio erano stati occupati 28 mq. di area pubblica per il periodo dal 9.11.14 al 30.9.17 e che pertanto doveva la complessiva somma di €.
18.332,16 a titolo di canone COSAP, da pagare entro 30 giorni dalla notifica e con l'avvertimento che decorso detto termine si sarebbe attivata la procedura di accertamento (notificato il 7.10.2017);
- n. 4 avvisi di accertamento, tutti recanti la data del 18.12.2017, contenenti anche l'ingiunzione di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, delle somme negli stessi indicate, nonché l'avviso che contro l'accertamento era possibile ricorrere al Giudice Ordinario competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica e che in difetto lo stesso verbale di accertamento sarebbe divenuto titolo esecutivo per la riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 28.1.1988 n. 43 (per errore materiale indicato in n. 443) e successive modifiche (tutti notificati il 29.12.2017).
Nessuno dei 4 avvisi è stato opposto, sicchè il ha iscritto a ruolo (n. CP_1
3402/2019) il proprio credito e lo ha trasmesso all'agenzia delle entrate- riscossione che ha emesso la cartella di pagamento n. 059 2019 00301302 26
000.
In proposito, la suprema corte ha affermato che “La cartella esattoriale di pagamento, quando fa seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. […omissis…] la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.
Ne consegue che i vizi dell'accertamento non possono essere fatti valere con
l'impugnazione della cartella una volta che l'avviso sia divenuto definitivo perché non impugnato o con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, per la prima volta, solo con la notificazione della cartella”. (cass.civ.sez.V n. 2944/2018).
pag. 6/8 Non vi è spazio, pertanto, per le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria del (ribadite in questa sede con il quinto e sesto Controparte_1 motivo d'appello).
Per completezza, la corte osserva che, nel caso concreto non trova applicazione il disposto dell'art. 21 d.l.vo n° 46/99 secondo cui “le entrate previste dall'art.17
(dello stesso d.l.vo) aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; non risulta, infatti, che l'amministrazione abbia iscritto il credito a ruolo, trascurando di munirsi previamente di titolo esecutivo.
Vero è, piuttosto, che l'iscrizione a ruolo, è seguita ad una duplice ed infruttuosa richiesta di pagamento.
Opera, pertanto, il disposto dell'art.1 comma 274 della legge n° 311/04 secondo cui “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notifica da parte dell del demanio ovvero degli enti gestori, della CP_3
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Nella specie, le somme pretese dal sono pacificamente CP_1 CP_1 legate all'utilizzo di immobili di proprietà dell'ente pubblico (tale deve senz'altro ritenersi la sede stradale) - utilizzo rispetto al quale la norma non opera alcuna distinzione, con riferimento al titolo sul quale lo stesso è fondato.
Come detto, è documentata in atti la notifica di due richieste di pagamento ed è certamente decorso il termine di 90 tra la seconda richiesta di pagamento e la riscossione mediante ruolo (dalla cartella di pagamento risulta che l'iscrizione a ruolo n. 3402 risale al 2019).
Così scrutinate le ragioni di gravame inerenti alla formazione del ruolo, ed al merito della pretesa creditoria, restano da esaminare le censure mosse dall'opponente alla cartella esattoriale, per vizi propri, e non esaminate dal tribunale.
§ 3.2
pag. 7/8 Con il terzo e quarto motivo d'appello, ha riproposto la denuncia Parte_1
di nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione, in generale, e con particolare riferimento alla mancata indicazione della modalità di calcolo della quantificazione degli interessi, argomento di cui la sentenza impugnata non si era occupata.
Il motivo è infondato.
La cartella di pagamento n. 05920190030130226000 (in atti), accuratamente redatta su modulo meccanico predisposto dall'agente della riscossione, contiene tutte le indicazioni necessarie a comprendere le ragioni della pretesa creditoria del . Controparte_1
§ 4.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna , al pagamento in favore del , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 748 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Aventaggiato, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Borlizzi, come da mandato in atti
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
[...]
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.1.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione del 30.4.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 05920190030130226000, notificatagli dal ed inerente la intimazione di pagamento del Controparte_3
canone Cosap per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, in favore del CP_1
per l'occupazione di suolo pubblico, compiuta mediante installazione di
[...] un'impalcatura accanto all'immobile, sito in alla via Licchetta. CP_1
In particolare, l'opponente ha affermato che non vi fossero i presupposti per poter procedere alla riscossione coatta, dal momento che il Comune aveva provveduto ad iscrivere a ruolo i canoni Cosap senza munirsi preventivamente di un idoneo titolo esecutivo, così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 26 febbraio
1999 n. 46; ha proseguito affermando che la cartella esattoriale era, in ogni caso, da ritenere illegittima per carenza di motivazione dovuta alla mancata indicazione degli elementi fatturali e di diritto sottesi alla emissione nonché alla mancata indicazione del processo di determinazione degli interessi moratori”
(cfr. atto di citazione in 1°grado di ). Parte_1
Ha, poi, concluso chiedendo, in ogni caso, l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, anche per violazione del dovere di buona fede ex art. 1175 c.c. da parte dell'ente comunale “essendo stata la impalcatura installata per eseguire i lavori resisi dovuti per colpa dell'Amministrazione” pertanto “la richiesta di pagamento per l'occupazione del suolo da parte della impalcatura appare frutto di un maldestro tentativo del di trarne un indebito CP_1 profitto” (cfr. atto di citazione in 1° grado di ). Parte_1
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda.
pag. 2/8 non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1970 del 25.06.2021 ha rigettato l'opposizione proposta da , Parte_1
compensando interamente le spese di lite tra le parti.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha innanzitutto accertato che “Dalla documentazione in atti si evince che in data 29.12.17 sono stati notificati al n.4 avvisi di accertamento, tutti Pt_1
recanti la data del 18.12.2017, contenenti anche l'ingiunzione di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, delle somme negli stessi indicate, nonché
l'avviso che contro l'accertamento era possibile ricorrere al Giudice
Ordinario competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica e che in difetto lo stesso verbale di accertamento sarebbe divenuto titolo esecutivo per la riscossione coattiva, secondo le disposizioni del DPR 28.1.1988 n. 443
[n.d.r. rectius 43] e successive modifiche.
Al riguardo si veda: prot. n. 742/PM (all.7 del fascicolo del convenuto) relativi al periodo 9.11.14-31.12.14, per una somma dovuta di €.1.848, 79
(di cui €.920,08 per canone COSAP, €.920,08 per sanzione amministrativa per omesso pagamento ed €.8,63 per interessi legali sul solo canone maturati al 18.12.17); prot. n. 743/PM (all.8 del fascicolo del convenuto) relativi al periodo 1.1.15-31.12.15, per una somma dovuta di €.12.723,13 (di cui
€.6.336,40 per canone COSAP;
€.6.336,40 per sanzione amministrativa per omesso pagamento ed €.50,33 per interessi legali sul solo canone maturati al
18.12.17); prot. n. 744/PM (all.9 del fascicolo del convenuto) relativi al periodo 1.1.16-31.12.16, per una somma dovuta di €.12.691,49 (di cui
€.6.336,40 per canone COSAP;
€.6.336,40 per sanzione amministrativa per omesso pagamento ed €.18,69 per interessi legali sul solo canone maturati al
18.12.17); prot. n. 745/PM (all.10 del fascicolo del convenuto) relativi al
pag. 3/8 periodo 1.1.17-30.9.17, per una somma dovuta di €.9.483,05 (di cui
€.4.739,28 per canone COSAP, €.4.739,28 per sanzione amministrativa”
- ciò premesso, il tribunale ha ritenuto che “la mancata opposizione nei modi e termini degli avvisi di accertamento ed ingiunzione di pagamento ha reso gli stessi idonei titoli esecutivi per la redazione del ruolo di riscossione coattiva
e conseguente emissione della cartella di pagamento non impugnabile nel merito” (cfr. sent. 1° grado).
§ 2
Avverso la sentenza n. 1970/2021 del tribunale di Lecce, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata e Parte_1
previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per poter procedere alla riscossione coatta, e, in ogni caso l'insussistenza della pretesa creditoria dell'ente e per l'effetto, fosse annullata e/o dichiarata nulla la cartella di pagamento opposta;
in via subordinata, ha chiesto che - ove ritenuta fondata la pretesa creditoria del
- fosse almeno rideterminato l'importo portato dalla cartella, Controparte_1
epurandolo da interessi e sanzioni.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
seppur regolarmente citata, non si è Controparte_2
costituita nel giudizio di appello.
In data 21.2.2024, a seguito di trattazione scritta la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in sei motivi.
§ 3.1
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, ha dedotto che Parte_1
pag. 4/8 avrebbe errato il giudice di prime cure “nel ritenere l'opposizione non tempestiva” ed a qualificarla come “opposizione volta ad accertare la
(ir)regolarità formale del titolo” laddove invece “con l'atto di citazione proposto 'anche ai sensi del comma 1 dell'art. 615' dinanzi al Tribunale, il dott.
ha contestato sia l'esistenza che la validità del titolo esecutivo azionato” Pt_1
(così testualmente a pag. 5 dell'atto di appello).
Parte appellante ha inoltre precisato che “Nel caso in esame, dunque, atteso che il giudizio in essere impinge il rapporto sostanziale tra l'Amministrazione ed il privato e mira a contestare la fondatezza della pretesa del , Controparte_1
l'impugnazione della cartella di pagamento ha investito tutti gli atti del procedimento, tra cui proprio gli avvisi di accertamento. Si rileva, inoltre, che la mancata opposizione degli avvisi di accertamento non comporta, come erroneamente statuito dal Tribunale, alcun tipo di decadenza ai fini della successiva impugnazione della cartella esattoriale, applicandosi, pertanto, solo il termine decennale di prescrizione”.
Il motivo è infondato .
E' incontestato che, in seguito all'esproprio per pubblica utilità di una porzione dell'immobile di proprietà di , sito in alla via Licchetta, Parte_1 CP_1
tra le parti siano sorte una serie di controversie: con separato giudizio, Pt_1
ha chiesto ed ottenuto di essere risarcito dal per i danni cagionati
[...] CP_1 alla propria abitazione dalla parziale demolizione dell'immobile; è stato anche autorizzato dall'autorità giudiziaria ad eseguire i lavori di consolidamento, in danno dell'ente pubblico;
nel 2012 ha avanzato richiesta di rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza, ma non ha rimosso l'impalcatura collocata su suolo pubblico, continuando - di fatto - ad occupare sine titulo un'area di 28 mq, sino al settembre 2017.
Vi è prova documentale in atti, che il , prima di iscrivere a Controparte_1 ruolo il credito e di trasmettere gli atti all'agente della riscossione, per la successiva emissione della cartella esattoriale (opposta nel giudizio di primo grado), abbia notificato ad i seguenti atti: Parte_1
pag. 5/8 - l'invito alla rimozione del ponteggio su Via Licchetta ed al pagamento del relativo canone (notificato in data 7.4.2015);
- la nota del 5.10.2017 prot. n.638, con la quale gli è stato contestato che con il suddetto ponteggio erano stati occupati 28 mq. di area pubblica per il periodo dal 9.11.14 al 30.9.17 e che pertanto doveva la complessiva somma di €.
18.332,16 a titolo di canone COSAP, da pagare entro 30 giorni dalla notifica e con l'avvertimento che decorso detto termine si sarebbe attivata la procedura di accertamento (notificato il 7.10.2017);
- n. 4 avvisi di accertamento, tutti recanti la data del 18.12.2017, contenenti anche l'ingiunzione di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, delle somme negli stessi indicate, nonché l'avviso che contro l'accertamento era possibile ricorrere al Giudice Ordinario competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica e che in difetto lo stesso verbale di accertamento sarebbe divenuto titolo esecutivo per la riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 28.1.1988 n. 43 (per errore materiale indicato in n. 443) e successive modifiche (tutti notificati il 29.12.2017).
Nessuno dei 4 avvisi è stato opposto, sicchè il ha iscritto a ruolo (n. CP_1
3402/2019) il proprio credito e lo ha trasmesso all'agenzia delle entrate- riscossione che ha emesso la cartella di pagamento n. 059 2019 00301302 26
000.
In proposito, la suprema corte ha affermato che “La cartella esattoriale di pagamento, quando fa seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. […omissis…] la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.
Ne consegue che i vizi dell'accertamento non possono essere fatti valere con
l'impugnazione della cartella una volta che l'avviso sia divenuto definitivo perché non impugnato o con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, per la prima volta, solo con la notificazione della cartella”. (cass.civ.sez.V n. 2944/2018).
pag. 6/8 Non vi è spazio, pertanto, per le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria del (ribadite in questa sede con il quinto e sesto Controparte_1 motivo d'appello).
Per completezza, la corte osserva che, nel caso concreto non trova applicazione il disposto dell'art. 21 d.l.vo n° 46/99 secondo cui “le entrate previste dall'art.17
(dello stesso d.l.vo) aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; non risulta, infatti, che l'amministrazione abbia iscritto il credito a ruolo, trascurando di munirsi previamente di titolo esecutivo.
Vero è, piuttosto, che l'iscrizione a ruolo, è seguita ad una duplice ed infruttuosa richiesta di pagamento.
Opera, pertanto, il disposto dell'art.1 comma 274 della legge n° 311/04 secondo cui “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notifica da parte dell del demanio ovvero degli enti gestori, della CP_3
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Nella specie, le somme pretese dal sono pacificamente CP_1 CP_1 legate all'utilizzo di immobili di proprietà dell'ente pubblico (tale deve senz'altro ritenersi la sede stradale) - utilizzo rispetto al quale la norma non opera alcuna distinzione, con riferimento al titolo sul quale lo stesso è fondato.
Come detto, è documentata in atti la notifica di due richieste di pagamento ed è certamente decorso il termine di 90 tra la seconda richiesta di pagamento e la riscossione mediante ruolo (dalla cartella di pagamento risulta che l'iscrizione a ruolo n. 3402 risale al 2019).
Così scrutinate le ragioni di gravame inerenti alla formazione del ruolo, ed al merito della pretesa creditoria, restano da esaminare le censure mosse dall'opponente alla cartella esattoriale, per vizi propri, e non esaminate dal tribunale.
§ 3.2
pag. 7/8 Con il terzo e quarto motivo d'appello, ha riproposto la denuncia Parte_1
di nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione, in generale, e con particolare riferimento alla mancata indicazione della modalità di calcolo della quantificazione degli interessi, argomento di cui la sentenza impugnata non si era occupata.
Il motivo è infondato.
La cartella di pagamento n. 05920190030130226000 (in atti), accuratamente redatta su modulo meccanico predisposto dall'agente della riscossione, contiene tutte le indicazioni necessarie a comprendere le ragioni della pretesa creditoria del . Controparte_1
§ 4.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna , al pagamento in favore del , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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