Articolo 582 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 567Articolo 583
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9 ottobre 2010
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15 agosto 2012
Art. 582. Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate 1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unita' dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:
a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; d) per l'anno 2012: ((403.330.620,21)) ; e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilita' quantifica, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
Entrata in vigore il 15 agosto 2012
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