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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2116/2022 R.G. vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1 amministratore unico rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_2
Benedetto Carratelli, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
E
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Nicola Greco, per procura alle liti e in virtù di decreto dirigenziale n.11218 del 23.09.2022 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.10.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore amministratore unico ha citato in giudizio la Parte_2
al fine di sentirla condannare al risarcimento di € 10.155,31 per danni Controparte_1
1 materiali riportati dall'autoveicolo Audi, modello A6, targata FM985LL, da questi utilizzata giusto contratto di locazione finanziaria AA194952 Credem Leasing S.p.a., in conseguenza del sinistro avvenuto il 5 giugno 2021, alle ore 21,33, mentre era in marcia nel tratto SP110, direzione Montalto Uffugo (CS), con provenienza da Torano Castello, in prossimità del bivio
“Finito” causato del forte e improvviso impatto con un cinghiale che si era repentinamente immesso nella carreggiata.
L'attrice ha dedotto che l'impatto tra il veicolo e il cinghiale ha provocato l'apertura degli airbag e che immediatamente il sistema CRASH presente nell'autovettura ha segnalato il sinistro al numero 112.
Pertanto, i carabinieri intervenuti sul posto hanno accertato l'accaduto e redatto la relazione di servizio con i rilievi fotografici.
Successivamente, la vettura è stata ritirata dal carroattrezzi mentre la carcassa del cinghiale esamine è stata posta sul ciglio della strada in attesa del prelievo da parte del CP_2
L'attrice ha poi precisato di avere trasmesso alla invito alla stipula di una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita rimasta priva di riscontro.
Si è costituita la , eccependo: l'incompetenza funzionale del Tribunale ex art. 7, Controparte_1 comma 2, c.p.c., in favore del Giudice di pace in relazione al valore della controversia inerente al risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli;
la nullità della citazione per genericità dei fatti in essa rappresentati;
il difetto di titolarità del diritto azionato dall'attrice per mancato produzione del contratto di leasing nel quale accertare l'eventuale trasferimento dei rischi cui la res sarebbe potuta essere sottoposta ed in ogni caso ha ribadito che la titolarità del diritto azionato è comunque riconosciuta al rappresentante legale della società attrice e non anche alla parte personalmente;
il difetto di legittimazione passiva in quanto l'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale e l'infondatezza della domanda da qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ai sensi dell'art. 2052 c.c., per carenza di elementi probatori.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza emessa all'udienza del
23.05.2023 è stata ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., ad esclusione dei capitoli g), h), i), l), m), n), o) e p) e del capitolo n), con i testi indicati.
2 Espletata l'escussione testimoniale, all'udienza del 03.10.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di competenza funzionale di questo
Tribunale sollevata dalla per i motivi di seguito esposti. Controparte_1
La ha eccepito l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Controparte_1
Giudice di Pace, perché la fattispecie rientrerebbe in quelle di responsabilità per danni prodotti dalla circolazione dei veicoli con valore inferiore ad € 20.000,00.
Invero, occorre osservare che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Pertanto, trattandosi fattispecie di responsabilità per danni da cose in custodia la competenza funzionale appartiene al presente Tribunale.
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione per assoluta genericità sollevata dalla per le ragioni di seguito descritte. Controparte_1
È noto che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la dichiarazione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., trova la sua ratio nella necessità di garantire che il convenuto possa apprestare puntuali difese.
In tema di identificazione della causa petendi, la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 3633/2019).
Ebbene, dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata e richiamata in citazione può dirsi che le ragioni fattuali e giuridiche sono state indicate nell'atto introduttivo e rese ancora più chiare dai documenti ad esso allegati. (cfr. all. nn. 1, 2, 4 e 5).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione del difetto di titolarità del diritto azionato dall'attrice quale utilizzatrice del veicolo Audi, modello A6, targata FM985LL per i motivi di seguito descritti.
La ha dedotto: il difetto di titolarità attiva per omessa produzione del Controparte_1 contratto di leasing attraverso il quale l'attrice avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva
3 trasmissione alla stessa di tutti i rischi cui la res avrebbe potuto essere assoggettata;
il difetto di legittimazione ad agire della parte personalmente, in quanto trattandosi di società risulta unico soggetto legittimato ad agire il rappresentante legale della società.
Anzitutto, occorre rilevare che dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice è emerso che il contratto di leasing è stato depositato con le note di trattazione del 20.01.2023. (cfr. allegato).
Posto ciò, occorre rilevare che la Corte di Cassazione in merito ha precisato che: “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 21011/2010).
In un'altra pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, nel caso in cui sia stato danneggiato un bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, soprattutto nel caso in cui l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, ovvero nel caso in cui gli siano stati trasferiti, al momento della conclusione del contratto, anche tutti i rischi a cui la res sarebbe potuta esser soggetta (Cass. Civ., sez. III, 12 gennaio 2011 n, 534; Cass. Civ., 1° luglio 2002,
n. 9554).” (cfr. Cass. Civ. III Sez. sent. n. 4888/2016).
Orbene, dalla lettura del contratto di leasing è emerso che nelle condizioni generali all'art. 14 le parti hanno disposto che: “… Il concedente riconoscerà all'Utilizzatore gli indennizzi liquidabili dalla
Compagnia di assicurazione a titolo di risarcimento solo qualora le riparazioni siano state compiutamente effettuate a regola d'arte, a cure e spese del medesimo Utilizzatore, ed abbiano anche in tal caso integralmente ripristinato il Veicolo nelle condizioni preesistenti al sinistro. XII) Resta comunque convenuto che l'esistenza delle polizze di assicurazione non potrà esonerare l'Utilizzatore dalle sue responsabilità verso il Concedente e i terzi per qualsiasi evento dannoso: l'Utilizzatore stesso pertanto continuerà a rispondere indipendentemente degli indennizzi pagati dalla compagnia di assicurazione fino a quando il Concedente e/o i terzi non saranno stati integralmente risarciti dei danni subiti o sia stata soddisfatta o sia stata definita ogni pretesa di terzi nei suoi confronti….
Ancora all'art. 15) delle condizioni generali denominato “Rischi assunti dall'utilizzatore” le parti hanno convenuto che: “In relazione alla natura finanziaria dell'operazione, il Concedente non assume altri
4 rischi che quelli legati al pagamento dei canoni, restando a carico dell'utilizzatore ogni rischio derivante dal possesso, dalla detenzione e dall'uso del Veicolo, da eventuali vizi materiali o giuridici del medesimo, dalla sua inidoneità a soddisfare le sue esigenze. II) A decorrere dalla stipulazione del contratto di Compravendita,
l'Utilizzatore si assume ogni rischio di deterioramento o perimento, anche parziale, del Veicolo (pur se dovuti a caso fortuito o forza maggiore) e assume ogni responsabilità, anche nel caso di rivalsa da parte del Concedente, per tutti i danni a persone e cose causati dal Veicolo e dalla sua utilizzazione. III) Ogni rischio e responsabilità
(anche verso terzi) relativi al Veicolo e dalla detenzione, custodia, conservazione e utilizzazione, ivi compresi i rischi e responsabilità connessi con la scelta del Fornitore, anche dipendendti da causa anteriore alla stipula del contratto di locazione finanziaria e/o di compravendita, graveranno pertanto a far tempo dalla stipula del contratto di locazione finanziaria esclusivamente a carico dell'Utilizzatore. IV) L'utilizzatore solleva dunque il
Concedente da ogni responsabilità nei propri confronti (nonché nei confronti di terzi) e si impegna inoltre a tenerlo manlevato e indenne da ogni pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione e comunque a rimborsarlo di ogni spesa ed a risarcirlo di tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che possano verificarsi – in relazione ai rischi suddetti – per qualsiasi causa o motivo, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi, o altresì a titolo di responsabilità oggettiva in seguito all'acquisto della proprietà del Veicolo da parte del Concedente o alla sua detenzione, utilizzazione, custodia da parte dell'Utilizzatore o di terzi. V) In particolare, a titolo esemplificativo, saranno a completo carico dell'Utilizzatore: a) le conseguenze tutte derivanti da provvedimenti emessi da qualsiasi Autorità Pubblica o ente o soggetto preposto, inerenti l'uso del veicolo;
b) la conservazione, la manutenzione e le riparazioni anche straordinarie del Veicolo, dalla sua consegna all'utilizzatore al momento della sua riconsegna al Concedente;
…
f) i danneggiamenti e ogni riparazione o sostituzione;
g) i danni o incidenti a terzi causati (totalmente o parzialmente) ovvero derivanti dal Veicolo…
Quindi, ne discende che nella fattispecie parte attrice quale utilizzatrice del veicolo si è assunta la responsabilità dei danni causati allo stesso, disponendo che sarebbero state a suo carico le riparazioni di danneggiamenti, la manutenzione e le riparazioni anche straordinarie, assumendosi, inoltre, ogni rischio derivante dalla utilizzazione del veicolo.
Ciò, pertanto, consente di affermare che la legittimazione ad agire spetta all'utilizzatrice società
in persona del legale rappresentante pro – tempore amministratore unico Parte_1 [...]
Pt_2
Ancora in via preliminare, occorre rigettare il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla
Controparte_1
5 La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Il criterio di imputazione della responsabilità in detti casi si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della
L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1
6 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass.
6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass.
31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente
e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli CP_1 animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. in motivazione
Cass. VI Sez. Civ. Sent. n. 18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
La Corte di Cassazione, dopo avere qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., ha chiarito in relazione al regime probatorio che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato
7 l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1,
c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. in motivazione Cass. VI Sez.
Civ. Sent. n. 18454/2022).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione, ha precisato che: “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo
2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)… come è noto, nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (cfr. Cass. Sez. III Civ. Ord. n. 12714/2024).
Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie emerge che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n.
157 del 1992.
Agli atti risulta allegata la relazione sull'incidente stradale dei carabinieri della stazione di
Luzzi, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni
8 fotografiche del veicolo e del cinghiale coinvolti nel sinistro per cui è causa. (cfr. all. nn. 1 e
4)
Nello specifico dalla lettura della relazione si evince che i carabinieri della stazione di Luzzi il
5 giugno 2021 alle ore 22.00 si sono recati sulla SP110 (strada della bonifica), per un incidente stradale causato dall'investimento di un cinghiale, 37 minuti dopo l'incidente.
Dalle dichiarazioni del conducente hanno appreso: che il sinistro era avvenuto alle 21:33, orario in cui il sistema Crash ha inviato la chiamata al 112; che l'evento non ha causato danni fisici a persone;
che mentre era in marcia nella SP110 direzione Montalto Uffugo (CS), proveniente da Torano castello (CS), dopo aver passato il bivio Finito, a bordo dell'Audi A6 targata FM985LL, intestata alla società del conducente in compagnia Parte_1 della moglie, ha improvvisamente impattato contro qualcosa, provocando l'esplosione degli airbag;
che il conducente è sceso subito ed ha constatato che l'incidente era stato causato dall'attraversamento del cinghiale proveniente dalla campagna circostante, il quale dopo l'impatto ha percorso una decina di metri, accasciandosi al suolo.
Inoltre, i carabinieri hanno ricostruito la presunta dinamica, descrivendo che il veicolo Audi
A6 targato FM 985LL, era in marcia sulla strada Provinciale SP110, soprannominata “della bonifica” del Comune di Lattarico (CS) in un tratto di strada a una carreggiata a doppio senso di circolazione, non illuminata, con direzione Montalto Uffugo proveniente da Torano
Castello. Giunti nel luogo del sinistro, è stato constatato che il veicolo era stato urtato violentemente da un cinghiale selvatico sulla parte anteriore, il quale in quel momento stava attraversando repentinamente l'arteria stradale. Il cinghiale è stato rinvenuto a 14 metri di distanza dal veicolo esamine.
Infine, nella relazione è stata riportata la richiesta di intervento per il recupero della carcassa del cinghiale e la presenza sul posto del dirigente il veterinario dott. Parte_3 [...]
il quale ha chiesto l'intervento delle autorità locali per la rimozione della carcassa. Per_1
Alle ore 2:10 sul posto è giunto l'intervento della pulizia stradale, con il quale è stata sgomberata la carreggiata e la carcassa è stata adagiata sul ciglio della strada.
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto sono state confermate anche dal teste di parte attrice , moglie dell'attore, la quale dopo aver confermato l'impatto tra Testimone_1 il veicolo Audi A6 targata FM985LL, condotta da , e il cinghiale nella SP110, Parte_2 direzione Montalto Uffugo, proveniente da Torano Castello, in prossimità del bivio “Finito”,
9 ha poi dichiarato: sul capitolo C “è vero, non vi era illuminazione; Sul Capitolo D “Vero che il repentino ed improvviso attraversamento del cinghiale impediva al conducente di porre in essere manovre per evitare l'impatto con il medesimo animale selvatico, che solo dopo essere scesi dalla vettura veniva identificato”:
“ è vero. Ricordo che abbiamo solo avvertito il forte impatto;
sul capitolo e) “vero che il cinghiale, a seguito dell'impatto, percorreva in autonomia una distanza di circa 14 mt dall'autovettura, e si accasciava in quel punto: ha dichiarato: “è vero”.
Infine, a domanda della parte convenuta, la teste ha dichiarato: “io ero seduta dal lato del passeggero a fianco del guidatore;
dopo l'impatto è entrato in funzione l'airbag. Io ho visto il cinghiale allontanarsi in avanti rispetto alla macchina poi accasciarsi. Quando l'animale è caduto a terra siamo scesi dalla macchina, prima no perché avevo timore.” (v. verbale udienza del 09.11.2023).
Diversamente, la non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito Controparte_1 né ha provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
Invero, la teste ha confermato che al momento del sinistro la strada non era illuminata e che il cinghiale ha attraversato improvvisamente la strada da loro percorsa, impedendo qualsiasi manovra volta ad evitare l'impatto con il cinghiale, il quale prima di cadere esamine sul manto stradale si era portato in avanti rispetto alla macchina.
Le dichiarazioni assunte non sono del resto in contrasto con la dinamica ricostruita dai carabinieri i quali hanno accertato che il veicolo è stato urtato violentemente dal cinghiale, il quale aveva attraversato repentinamente il tratto stradale (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione).
Non persuade l'assunto della secondo cui non pare che i danni denunciati Controparte_1 siano compatibili con un urto avvenuto alla velocità prescritta dalla legge, ma lasciano immediatamente ipotizzare che il sinistro sia avvenuto ad una velocità sicuramente più elevata, a tal punto che il conducente non abbia avuto neanche la possibilità e la prontezza di tentare l'arresto del veicolo.
In realtà, non vi è alcuna prova che la macchina viaggiasse ad elevata velocità e comunque oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Anzi, sussistono elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale, l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica, il tratto stradale privo di illuminazione, la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore notturne.
10 Quindi non può rimproverarsi a parte attrice di non essere riuscito ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era buio, non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici
Inoltre, la non ha provato di avere adottato le misure necessarie per evitare Controparte_1
l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Accertata l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attrice si può Controparte_1 proseguire in merito al quantum risarcitorio.
Ebbene, attraverso la testimonianza resa dal teste titolare Testimone_2 dell'autocarrozzeria che ha riparato l'autovettura dell'attrice è stato accertato il CP_3 quantum del danno subito sull'Audi A6 targata FM985LL.
Nello specifico, il teste interrogato sul capito q) della memoria ex art. 183, Testimone_2
VI comma, c.p.c. “Vero che la vettura prima e dopo l'intervento di riparazione si presentava nelle condizioni di cui alle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e che si mostrano in visione”; ha dichiarato: “è vero.”; sul capitolo r) “Vero che per la riparazione del veicolo si rendeva necessario
l'acquisto ed il montaggio dei pezzi di cui alle fatture allegate al fascicolo di parte attrice e che si mostrano in visione.”, ha affermato: “è vero, confermo la fattura da me emessa e pagata dal in qualità di Pt_2 titolare della e confermo di aver sostituito i pezzi di ricambio di cui alla Parte_1 fattura. Il teste contrassegna con una X le fatture relative ai pezzi di ricambio da lui sostituiti.”. (v. verbale udienza del 09.11.2023).
Pertanto, il danno patrimoniale subito deve quantificarsi nella somma complessiva data dalle fatturazioni contrassegnate dal teste che ha eseguito la riparazione fatture n. 216fw002147 del 13.12.2021 emessa dall' di € 640,00, n. 1241/EL/2021 del Parte_4
30.11.2021, di € 247,33 emessa dalla Carhouse S.r.l., n. 1/1853 del 07.09.2021 di € 3.000,00 emessa dalla Real Ricambi S.r.l., n. 216FM001380 del 15.10.2021 di € 665,00, emessa da n. 216FM001471 del 04.11.2021 di € 2.299,00 emessa da Parte_5 [...]
e dalla fattura da lui emessa (Autocarrozzeria M&E S.r.l.) n. FPR Parte_5
15/21 di € 2.013,00. (v. all. n. 2 all'atto di citazione). A detta somma devalutata alla data del sinistro e di poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno aggiunti gli interessi legali al tasso pro – tempore vigente
11 fino alla pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza della CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- accoglie la domanda avanzata da in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 tempore amministratore unico e per l'effetto, accertata la responsabilità della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore ai sensi dell'art. 2052 c.c., Controparte_1 condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento Controparte_1 dei danni patrimoniali pari alle somme indicate nelle fatturazioni n. 216fw002147 del
13.12.2021 emessa dall' di € 640,00, n. 1241/EL/2021 del Parte_4
30.11.2021, di € 247,33 emessa dalla Carhouse S.r.l., n. 1/1853 del 07.09.2021 di €
3.000,00 emessa dalla Real Ricambi S.r.l., n. 216FM001380 del 15.10.2021 di € 665,00, emessa da n. 216FM001471 del 04.11.2021 di € 2.299,00 Parte_5 emessa da e dalla fattura da lui emessa (Autocarrozzeria Parte_5
M&E S.r.l.) n. FPR 15/21 di € 2.013,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento Controparte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro – tempore amministratore Parte_1 unico delle spese di lite in favore liquida in € 237,00 ed € 27,00 per esborsi Parte_2 ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2116/2022 R.G. vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1 amministratore unico rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_2
Benedetto Carratelli, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
E
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Nicola Greco, per procura alle liti e in virtù di decreto dirigenziale n.11218 del 23.09.2022 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.10.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore amministratore unico ha citato in giudizio la Parte_2
al fine di sentirla condannare al risarcimento di € 10.155,31 per danni Controparte_1
1 materiali riportati dall'autoveicolo Audi, modello A6, targata FM985LL, da questi utilizzata giusto contratto di locazione finanziaria AA194952 Credem Leasing S.p.a., in conseguenza del sinistro avvenuto il 5 giugno 2021, alle ore 21,33, mentre era in marcia nel tratto SP110, direzione Montalto Uffugo (CS), con provenienza da Torano Castello, in prossimità del bivio
“Finito” causato del forte e improvviso impatto con un cinghiale che si era repentinamente immesso nella carreggiata.
L'attrice ha dedotto che l'impatto tra il veicolo e il cinghiale ha provocato l'apertura degli airbag e che immediatamente il sistema CRASH presente nell'autovettura ha segnalato il sinistro al numero 112.
Pertanto, i carabinieri intervenuti sul posto hanno accertato l'accaduto e redatto la relazione di servizio con i rilievi fotografici.
Successivamente, la vettura è stata ritirata dal carroattrezzi mentre la carcassa del cinghiale esamine è stata posta sul ciglio della strada in attesa del prelievo da parte del CP_2
L'attrice ha poi precisato di avere trasmesso alla invito alla stipula di una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita rimasta priva di riscontro.
Si è costituita la , eccependo: l'incompetenza funzionale del Tribunale ex art. 7, Controparte_1 comma 2, c.p.c., in favore del Giudice di pace in relazione al valore della controversia inerente al risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli;
la nullità della citazione per genericità dei fatti in essa rappresentati;
il difetto di titolarità del diritto azionato dall'attrice per mancato produzione del contratto di leasing nel quale accertare l'eventuale trasferimento dei rischi cui la res sarebbe potuta essere sottoposta ed in ogni caso ha ribadito che la titolarità del diritto azionato è comunque riconosciuta al rappresentante legale della società attrice e non anche alla parte personalmente;
il difetto di legittimazione passiva in quanto l'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale e l'infondatezza della domanda da qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ai sensi dell'art. 2052 c.c., per carenza di elementi probatori.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza emessa all'udienza del
23.05.2023 è stata ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., ad esclusione dei capitoli g), h), i), l), m), n), o) e p) e del capitolo n), con i testi indicati.
2 Espletata l'escussione testimoniale, all'udienza del 03.10.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di competenza funzionale di questo
Tribunale sollevata dalla per i motivi di seguito esposti. Controparte_1
La ha eccepito l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Controparte_1
Giudice di Pace, perché la fattispecie rientrerebbe in quelle di responsabilità per danni prodotti dalla circolazione dei veicoli con valore inferiore ad € 20.000,00.
Invero, occorre osservare che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Pertanto, trattandosi fattispecie di responsabilità per danni da cose in custodia la competenza funzionale appartiene al presente Tribunale.
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione per assoluta genericità sollevata dalla per le ragioni di seguito descritte. Controparte_1
È noto che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la dichiarazione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., trova la sua ratio nella necessità di garantire che il convenuto possa apprestare puntuali difese.
In tema di identificazione della causa petendi, la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 3633/2019).
Ebbene, dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata e richiamata in citazione può dirsi che le ragioni fattuali e giuridiche sono state indicate nell'atto introduttivo e rese ancora più chiare dai documenti ad esso allegati. (cfr. all. nn. 1, 2, 4 e 5).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione del difetto di titolarità del diritto azionato dall'attrice quale utilizzatrice del veicolo Audi, modello A6, targata FM985LL per i motivi di seguito descritti.
La ha dedotto: il difetto di titolarità attiva per omessa produzione del Controparte_1 contratto di leasing attraverso il quale l'attrice avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva
3 trasmissione alla stessa di tutti i rischi cui la res avrebbe potuto essere assoggettata;
il difetto di legittimazione ad agire della parte personalmente, in quanto trattandosi di società risulta unico soggetto legittimato ad agire il rappresentante legale della società.
Anzitutto, occorre rilevare che dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice è emerso che il contratto di leasing è stato depositato con le note di trattazione del 20.01.2023. (cfr. allegato).
Posto ciò, occorre rilevare che la Corte di Cassazione in merito ha precisato che: “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 21011/2010).
In un'altra pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, nel caso in cui sia stato danneggiato un bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, soprattutto nel caso in cui l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, ovvero nel caso in cui gli siano stati trasferiti, al momento della conclusione del contratto, anche tutti i rischi a cui la res sarebbe potuta esser soggetta (Cass. Civ., sez. III, 12 gennaio 2011 n, 534; Cass. Civ., 1° luglio 2002,
n. 9554).” (cfr. Cass. Civ. III Sez. sent. n. 4888/2016).
Orbene, dalla lettura del contratto di leasing è emerso che nelle condizioni generali all'art. 14 le parti hanno disposto che: “… Il concedente riconoscerà all'Utilizzatore gli indennizzi liquidabili dalla
Compagnia di assicurazione a titolo di risarcimento solo qualora le riparazioni siano state compiutamente effettuate a regola d'arte, a cure e spese del medesimo Utilizzatore, ed abbiano anche in tal caso integralmente ripristinato il Veicolo nelle condizioni preesistenti al sinistro. XII) Resta comunque convenuto che l'esistenza delle polizze di assicurazione non potrà esonerare l'Utilizzatore dalle sue responsabilità verso il Concedente e i terzi per qualsiasi evento dannoso: l'Utilizzatore stesso pertanto continuerà a rispondere indipendentemente degli indennizzi pagati dalla compagnia di assicurazione fino a quando il Concedente e/o i terzi non saranno stati integralmente risarciti dei danni subiti o sia stata soddisfatta o sia stata definita ogni pretesa di terzi nei suoi confronti….
Ancora all'art. 15) delle condizioni generali denominato “Rischi assunti dall'utilizzatore” le parti hanno convenuto che: “In relazione alla natura finanziaria dell'operazione, il Concedente non assume altri
4 rischi che quelli legati al pagamento dei canoni, restando a carico dell'utilizzatore ogni rischio derivante dal possesso, dalla detenzione e dall'uso del Veicolo, da eventuali vizi materiali o giuridici del medesimo, dalla sua inidoneità a soddisfare le sue esigenze. II) A decorrere dalla stipulazione del contratto di Compravendita,
l'Utilizzatore si assume ogni rischio di deterioramento o perimento, anche parziale, del Veicolo (pur se dovuti a caso fortuito o forza maggiore) e assume ogni responsabilità, anche nel caso di rivalsa da parte del Concedente, per tutti i danni a persone e cose causati dal Veicolo e dalla sua utilizzazione. III) Ogni rischio e responsabilità
(anche verso terzi) relativi al Veicolo e dalla detenzione, custodia, conservazione e utilizzazione, ivi compresi i rischi e responsabilità connessi con la scelta del Fornitore, anche dipendendti da causa anteriore alla stipula del contratto di locazione finanziaria e/o di compravendita, graveranno pertanto a far tempo dalla stipula del contratto di locazione finanziaria esclusivamente a carico dell'Utilizzatore. IV) L'utilizzatore solleva dunque il
Concedente da ogni responsabilità nei propri confronti (nonché nei confronti di terzi) e si impegna inoltre a tenerlo manlevato e indenne da ogni pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione e comunque a rimborsarlo di ogni spesa ed a risarcirlo di tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che possano verificarsi – in relazione ai rischi suddetti – per qualsiasi causa o motivo, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi, o altresì a titolo di responsabilità oggettiva in seguito all'acquisto della proprietà del Veicolo da parte del Concedente o alla sua detenzione, utilizzazione, custodia da parte dell'Utilizzatore o di terzi. V) In particolare, a titolo esemplificativo, saranno a completo carico dell'Utilizzatore: a) le conseguenze tutte derivanti da provvedimenti emessi da qualsiasi Autorità Pubblica o ente o soggetto preposto, inerenti l'uso del veicolo;
b) la conservazione, la manutenzione e le riparazioni anche straordinarie del Veicolo, dalla sua consegna all'utilizzatore al momento della sua riconsegna al Concedente;
…
f) i danneggiamenti e ogni riparazione o sostituzione;
g) i danni o incidenti a terzi causati (totalmente o parzialmente) ovvero derivanti dal Veicolo…
Quindi, ne discende che nella fattispecie parte attrice quale utilizzatrice del veicolo si è assunta la responsabilità dei danni causati allo stesso, disponendo che sarebbero state a suo carico le riparazioni di danneggiamenti, la manutenzione e le riparazioni anche straordinarie, assumendosi, inoltre, ogni rischio derivante dalla utilizzazione del veicolo.
Ciò, pertanto, consente di affermare che la legittimazione ad agire spetta all'utilizzatrice società
in persona del legale rappresentante pro – tempore amministratore unico Parte_1 [...]
Pt_2
Ancora in via preliminare, occorre rigettare il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla
Controparte_1
5 La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Il criterio di imputazione della responsabilità in detti casi si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della
L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1
6 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass.
6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass.
31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente
e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli CP_1 animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. in motivazione
Cass. VI Sez. Civ. Sent. n. 18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
La Corte di Cassazione, dopo avere qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., ha chiarito in relazione al regime probatorio che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato
7 l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1,
c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. in motivazione Cass. VI Sez.
Civ. Sent. n. 18454/2022).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione, ha precisato che: “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo
2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)… come è noto, nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (cfr. Cass. Sez. III Civ. Ord. n. 12714/2024).
Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie emerge che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n.
157 del 1992.
Agli atti risulta allegata la relazione sull'incidente stradale dei carabinieri della stazione di
Luzzi, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni
8 fotografiche del veicolo e del cinghiale coinvolti nel sinistro per cui è causa. (cfr. all. nn. 1 e
4)
Nello specifico dalla lettura della relazione si evince che i carabinieri della stazione di Luzzi il
5 giugno 2021 alle ore 22.00 si sono recati sulla SP110 (strada della bonifica), per un incidente stradale causato dall'investimento di un cinghiale, 37 minuti dopo l'incidente.
Dalle dichiarazioni del conducente hanno appreso: che il sinistro era avvenuto alle 21:33, orario in cui il sistema Crash ha inviato la chiamata al 112; che l'evento non ha causato danni fisici a persone;
che mentre era in marcia nella SP110 direzione Montalto Uffugo (CS), proveniente da Torano castello (CS), dopo aver passato il bivio Finito, a bordo dell'Audi A6 targata FM985LL, intestata alla società del conducente in compagnia Parte_1 della moglie, ha improvvisamente impattato contro qualcosa, provocando l'esplosione degli airbag;
che il conducente è sceso subito ed ha constatato che l'incidente era stato causato dall'attraversamento del cinghiale proveniente dalla campagna circostante, il quale dopo l'impatto ha percorso una decina di metri, accasciandosi al suolo.
Inoltre, i carabinieri hanno ricostruito la presunta dinamica, descrivendo che il veicolo Audi
A6 targato FM 985LL, era in marcia sulla strada Provinciale SP110, soprannominata “della bonifica” del Comune di Lattarico (CS) in un tratto di strada a una carreggiata a doppio senso di circolazione, non illuminata, con direzione Montalto Uffugo proveniente da Torano
Castello. Giunti nel luogo del sinistro, è stato constatato che il veicolo era stato urtato violentemente da un cinghiale selvatico sulla parte anteriore, il quale in quel momento stava attraversando repentinamente l'arteria stradale. Il cinghiale è stato rinvenuto a 14 metri di distanza dal veicolo esamine.
Infine, nella relazione è stata riportata la richiesta di intervento per il recupero della carcassa del cinghiale e la presenza sul posto del dirigente il veterinario dott. Parte_3 [...]
il quale ha chiesto l'intervento delle autorità locali per la rimozione della carcassa. Per_1
Alle ore 2:10 sul posto è giunto l'intervento della pulizia stradale, con il quale è stata sgomberata la carreggiata e la carcassa è stata adagiata sul ciglio della strada.
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto sono state confermate anche dal teste di parte attrice , moglie dell'attore, la quale dopo aver confermato l'impatto tra Testimone_1 il veicolo Audi A6 targata FM985LL, condotta da , e il cinghiale nella SP110, Parte_2 direzione Montalto Uffugo, proveniente da Torano Castello, in prossimità del bivio “Finito”,
9 ha poi dichiarato: sul capitolo C “è vero, non vi era illuminazione; Sul Capitolo D “Vero che il repentino ed improvviso attraversamento del cinghiale impediva al conducente di porre in essere manovre per evitare l'impatto con il medesimo animale selvatico, che solo dopo essere scesi dalla vettura veniva identificato”:
“ è vero. Ricordo che abbiamo solo avvertito il forte impatto;
sul capitolo e) “vero che il cinghiale, a seguito dell'impatto, percorreva in autonomia una distanza di circa 14 mt dall'autovettura, e si accasciava in quel punto: ha dichiarato: “è vero”.
Infine, a domanda della parte convenuta, la teste ha dichiarato: “io ero seduta dal lato del passeggero a fianco del guidatore;
dopo l'impatto è entrato in funzione l'airbag. Io ho visto il cinghiale allontanarsi in avanti rispetto alla macchina poi accasciarsi. Quando l'animale è caduto a terra siamo scesi dalla macchina, prima no perché avevo timore.” (v. verbale udienza del 09.11.2023).
Diversamente, la non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito Controparte_1 né ha provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
Invero, la teste ha confermato che al momento del sinistro la strada non era illuminata e che il cinghiale ha attraversato improvvisamente la strada da loro percorsa, impedendo qualsiasi manovra volta ad evitare l'impatto con il cinghiale, il quale prima di cadere esamine sul manto stradale si era portato in avanti rispetto alla macchina.
Le dichiarazioni assunte non sono del resto in contrasto con la dinamica ricostruita dai carabinieri i quali hanno accertato che il veicolo è stato urtato violentemente dal cinghiale, il quale aveva attraversato repentinamente il tratto stradale (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione).
Non persuade l'assunto della secondo cui non pare che i danni denunciati Controparte_1 siano compatibili con un urto avvenuto alla velocità prescritta dalla legge, ma lasciano immediatamente ipotizzare che il sinistro sia avvenuto ad una velocità sicuramente più elevata, a tal punto che il conducente non abbia avuto neanche la possibilità e la prontezza di tentare l'arresto del veicolo.
In realtà, non vi è alcuna prova che la macchina viaggiasse ad elevata velocità e comunque oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Anzi, sussistono elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale, l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica, il tratto stradale privo di illuminazione, la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore notturne.
10 Quindi non può rimproverarsi a parte attrice di non essere riuscito ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era buio, non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici
Inoltre, la non ha provato di avere adottato le misure necessarie per evitare Controparte_1
l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Accertata l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attrice si può Controparte_1 proseguire in merito al quantum risarcitorio.
Ebbene, attraverso la testimonianza resa dal teste titolare Testimone_2 dell'autocarrozzeria che ha riparato l'autovettura dell'attrice è stato accertato il CP_3 quantum del danno subito sull'Audi A6 targata FM985LL.
Nello specifico, il teste interrogato sul capito q) della memoria ex art. 183, Testimone_2
VI comma, c.p.c. “Vero che la vettura prima e dopo l'intervento di riparazione si presentava nelle condizioni di cui alle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e che si mostrano in visione”; ha dichiarato: “è vero.”; sul capitolo r) “Vero che per la riparazione del veicolo si rendeva necessario
l'acquisto ed il montaggio dei pezzi di cui alle fatture allegate al fascicolo di parte attrice e che si mostrano in visione.”, ha affermato: “è vero, confermo la fattura da me emessa e pagata dal in qualità di Pt_2 titolare della e confermo di aver sostituito i pezzi di ricambio di cui alla Parte_1 fattura. Il teste contrassegna con una X le fatture relative ai pezzi di ricambio da lui sostituiti.”. (v. verbale udienza del 09.11.2023).
Pertanto, il danno patrimoniale subito deve quantificarsi nella somma complessiva data dalle fatturazioni contrassegnate dal teste che ha eseguito la riparazione fatture n. 216fw002147 del 13.12.2021 emessa dall' di € 640,00, n. 1241/EL/2021 del Parte_4
30.11.2021, di € 247,33 emessa dalla Carhouse S.r.l., n. 1/1853 del 07.09.2021 di € 3.000,00 emessa dalla Real Ricambi S.r.l., n. 216FM001380 del 15.10.2021 di € 665,00, emessa da n. 216FM001471 del 04.11.2021 di € 2.299,00 emessa da Parte_5 [...]
e dalla fattura da lui emessa (Autocarrozzeria M&E S.r.l.) n. FPR Parte_5
15/21 di € 2.013,00. (v. all. n. 2 all'atto di citazione). A detta somma devalutata alla data del sinistro e di poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno aggiunti gli interessi legali al tasso pro – tempore vigente
11 fino alla pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza della CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- accoglie la domanda avanzata da in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 tempore amministratore unico e per l'effetto, accertata la responsabilità della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore ai sensi dell'art. 2052 c.c., Controparte_1 condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento Controparte_1 dei danni patrimoniali pari alle somme indicate nelle fatturazioni n. 216fw002147 del
13.12.2021 emessa dall' di € 640,00, n. 1241/EL/2021 del Parte_4
30.11.2021, di € 247,33 emessa dalla Carhouse S.r.l., n. 1/1853 del 07.09.2021 di €
3.000,00 emessa dalla Real Ricambi S.r.l., n. 216FM001380 del 15.10.2021 di € 665,00, emessa da n. 216FM001471 del 04.11.2021 di € 2.299,00 Parte_5 emessa da e dalla fattura da lui emessa (Autocarrozzeria Parte_5
M&E S.r.l.) n. FPR 15/21 di € 2.013,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento Controparte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro – tempore amministratore Parte_1 unico delle spese di lite in favore liquida in € 237,00 ed € 27,00 per esborsi Parte_2 ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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