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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 09.10.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7504/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità
T R A nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Mastantuono, 1, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pasquarella e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
21.10.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva che, in data 04.09.2020, presentava domanda alla sede di competenza domanda per ottenere il beneficio dell'assegno CP_1
ordinario d'invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante delle patologie, consistenti in
“cardiopatia sclerotico-ipertensiva in assenza di segni di scompenso emodinamico;
artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale;
rilievi spirometrici di deficit ventilatorio misto a prevalenza ostruttivo a carico delle piccole vie aeree in assenza di ipossiemia (SatO2 99% in A.A.); esiti di remota tiroidectomia parziale in trattamento sostitutivo;
note d'ansia reattiva” (cfr. perizia redatta in sede di ATP), da intendersi qui integralmente trascritte, le quali, tuttavia, all'esito di una valutazione complessiva, valutate con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3.
Ed, invero, il CTU, con riferimento alle patologie oggetto di valutazione, analiticamente osserva che “Fatte queste doverose precisazioni, si rappresenta alla S.V.I. come il sig. Parte_1 sia un soggetto di 64 anni, le cui occupazioni confacenti le proprie attitudini, alla luce del
[...] titolo di studio (licenza media) e della tipologia di lavoro che l'istante ha riferito di espletare ancora
(coltivatore diretto), siano da ritenersi a carattere prettamente manuale. Lo stesso esaminato, opportunamente interrogato, ha riferito di non possedere patenti di categoria superiore, attestati di corsi professionalizzanti, corsi di PC, di lingue ecc. Sulla base delle infermità sopra diagnosticate, che presentano francamente delle lievi ripercussioni sul piano funzionale per le motivazioni sopra descritte (cfr. esame obiettivo mirato), è possibile affermare come il grado complessivo di invalidità sia tale da NON determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. Parte_1
a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, sia da considerarsi
[...]
NON soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della
Legge 222/84) ai fini del riconoscimento dell'Assegno ordinario di invalidità. Pertanto, è possibile affermare come il grado complessivo di invalidità sia tale da NON determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. a meno di un terzo in occupazioni Parte_1 confacenti alle sue attitudini e, pertanto, sia da considerarsi NON soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità” (cfr. perizia).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dal ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni della CTU, va osservato che unico motivo di opposizione è la valutazione di tutte le patologie da cui il ricorrente assume di essere affetto, consistenti in “gastrite cronica con episodio di anemia sideropenica;
ipertrofia prostatica;
varicocele di II grado;
dolicosigma; steatosi epatica;
polipo del colon asportato per via endoscopica;
MILD con difficoltà alla memoria breve ed a quella di lavoro” (cfr. ricorso).
Va, tuttavia, evidenziato che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, nel valutare le patologie da cui è affetto l'istante, all'esito della visita e come riscontrate all'esame obiettivo, nell'ambito della perizia, abbia considerato tutta la certificazione medica prodotta nell'ambito del presente giudizio (cfr. da pagina 3 a 7 della perizia), senza trascurare alcuna patologia.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 09.10.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 09.10.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7504/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità
T R A nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Mastantuono, 1, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pasquarella e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
21.10.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva che, in data 04.09.2020, presentava domanda alla sede di competenza domanda per ottenere il beneficio dell'assegno CP_1
ordinario d'invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante delle patologie, consistenti in
“cardiopatia sclerotico-ipertensiva in assenza di segni di scompenso emodinamico;
artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale;
rilievi spirometrici di deficit ventilatorio misto a prevalenza ostruttivo a carico delle piccole vie aeree in assenza di ipossiemia (SatO2 99% in A.A.); esiti di remota tiroidectomia parziale in trattamento sostitutivo;
note d'ansia reattiva” (cfr. perizia redatta in sede di ATP), da intendersi qui integralmente trascritte, le quali, tuttavia, all'esito di una valutazione complessiva, valutate con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3.
Ed, invero, il CTU, con riferimento alle patologie oggetto di valutazione, analiticamente osserva che “Fatte queste doverose precisazioni, si rappresenta alla S.V.I. come il sig. Parte_1 sia un soggetto di 64 anni, le cui occupazioni confacenti le proprie attitudini, alla luce del
[...] titolo di studio (licenza media) e della tipologia di lavoro che l'istante ha riferito di espletare ancora
(coltivatore diretto), siano da ritenersi a carattere prettamente manuale. Lo stesso esaminato, opportunamente interrogato, ha riferito di non possedere patenti di categoria superiore, attestati di corsi professionalizzanti, corsi di PC, di lingue ecc. Sulla base delle infermità sopra diagnosticate, che presentano francamente delle lievi ripercussioni sul piano funzionale per le motivazioni sopra descritte (cfr. esame obiettivo mirato), è possibile affermare come il grado complessivo di invalidità sia tale da NON determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. Parte_1
a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, sia da considerarsi
[...]
NON soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della
Legge 222/84) ai fini del riconoscimento dell'Assegno ordinario di invalidità. Pertanto, è possibile affermare come il grado complessivo di invalidità sia tale da NON determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. a meno di un terzo in occupazioni Parte_1 confacenti alle sue attitudini e, pertanto, sia da considerarsi NON soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità” (cfr. perizia).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dal ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni della CTU, va osservato che unico motivo di opposizione è la valutazione di tutte le patologie da cui il ricorrente assume di essere affetto, consistenti in “gastrite cronica con episodio di anemia sideropenica;
ipertrofia prostatica;
varicocele di II grado;
dolicosigma; steatosi epatica;
polipo del colon asportato per via endoscopica;
MILD con difficoltà alla memoria breve ed a quella di lavoro” (cfr. ricorso).
Va, tuttavia, evidenziato che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, nel valutare le patologie da cui è affetto l'istante, all'esito della visita e come riscontrate all'esame obiettivo, nell'ambito della perizia, abbia considerato tutta la certificazione medica prodotta nell'ambito del presente giudizio (cfr. da pagina 3 a 7 della perizia), senza trascurare alcuna patologia.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 09.10.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico