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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 512/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Sciacca Via Giuseppe Raso n. 29, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Esposito, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._2
Piazza Scarabelli n.11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Miriam Cozzolino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-
RICORRENTI-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.9.1993, nel Comune di Caltanissetta, trascritto
1 nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 322, anno 1993, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi definita, con decreto di omologa di questo Tribunale il 21.11.2014.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli: il 18.5.1994, e , Per_1 Per_2 il 4.9.1996, che, nelle more della separazione, sono divenuti economicamente autosufficienti e rispetto ai quali il contributo per il loro mantenimento previsto nella sede della separazione a carico del padre ed in favore della madre deve intendersi come revocato, avendo le parti, per il resto, dichiarato di avere regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 17.3.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13 settembre 1993, in Caltanissetta, tra e come Parte_1 Parte_2 sopra generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 322, parte II, serie A, anno
1993.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 17.3.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 maggio 2025.
Il Presidente
2 Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 512/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Sciacca Via Giuseppe Raso n. 29, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Esposito, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._2
Piazza Scarabelli n.11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Miriam Cozzolino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
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RICORRENTI-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.9.1993, nel Comune di Caltanissetta, trascritto
1 nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 322, anno 1993, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi definita, con decreto di omologa di questo Tribunale il 21.11.2014.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli: il 18.5.1994, e , Per_1 Per_2 il 4.9.1996, che, nelle more della separazione, sono divenuti economicamente autosufficienti e rispetto ai quali il contributo per il loro mantenimento previsto nella sede della separazione a carico del padre ed in favore della madre deve intendersi come revocato, avendo le parti, per il resto, dichiarato di avere regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 17.3.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13 settembre 1993, in Caltanissetta, tra e come Parte_1 Parte_2 sopra generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 322, parte II, serie A, anno
1993.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 17.3.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 maggio 2025.
Il Presidente
2 Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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