Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/1970, n. 1919
CASS
Sentenza 10 ottobre 1970

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La valutazione del requisito dell'urgenza dell'accertamento tecnico preventivo e riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, adeguatamente motivato, in ordine alla necessita di procedervi prontamente per evitare la dispersione di utili elementi di prova non e censurabile in Sede di legittimita.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie in materia di proroga di contratti agrari si estende per il testuale disposto dell'art 4 della legge 3 giugno 1950 n 392 alle cause connesse. Pertanto la Sezione agraria, adita per la risoluzione del contratto di affitto per morosita, e competente a conoscere della domanda strettamente connessa, relativa al pagamento del canone.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/1970, n. 1919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1919
    Data del deposito : 10 ottobre 1970

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