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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13371/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13371/2021 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13371/2021 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONARELLI STEFANO, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Massa, via Capaccola n. 56, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANELLI GIUSEPPE (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Firenze, piazza Vieusseux n.9, presso il C.F._3 difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.
In via preliminare:
pagina 1 di 16 Ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4339/2021 opposto, in quanto il provvedimento suesposto, non si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, così come meglio descritto in narrativa.
In via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva art. 81 c.p.c., comunque per il motivo meglio descritto al motivo n. I, qui, da intendersi, qui richiamato integralmente e per l'effetto, dichiarare inammissibile, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, del 19/10/2021, emesso dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio, recante n. R.G. 1179/2021; nel merito: accertare e dichiarare la revoca, nullità del decreto ingiuntivo n. 4339/2021, del 19/10/2021, emesso dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio, recante n. R.G. 1179/2021, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati al n.° II),
III),IV),V), così come esposti in narrativa;
accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, attraverso il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, e porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, e 1418 c.c., degli addebiti e interessi ultralegali applicati nel nel corso dell'intero rapporto ed inefficacia sulla differenza di ogni giorno
- tra la data di effettuazione delle singole operazioni di pagamento e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione casuale.
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che la società (Cf e P.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig. ha subito un danno patrimoniale, a Controparte_2
causa del comportamento illecito posto in essere la società così come meglio descritti ai CP_3
motivi esposti in narrativa, qui da intendersi integralmente trasfusi, e per l'effetto condannare la società (cf: e P.iva: ), con sede in Grosseto, Via Controparte_3 P.IVA_2
Alessandra Barbantini, 74 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, in favore della società della somma complessiva pari ad € 80.000,00, o Controparte_1
quella diversa somma, che dovesse risultare di giustizia.
pagina 2 di 16 Condannare la società convenuta (cf: e P.iva: , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Grosseto, Via Alessandra Barbantini, 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grosseto, via Alessandra Barbantini, ex art. 96 c.p.c..
Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Tonarelli che se ne dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c..”.
Parte opposta: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito,
Nel merito: Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio opposto e – accertato che il contegno processuale di controparte integra la fattispecie prevista all'art. 96 c.p.c. – condannare a pagare in CP_1 favore di una ulteriore somma risarcitoria equitativamente stabilita.”. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 19.11.2021 veniva notificato alla società il decreto ingiuntivo n. 4339/2021 CP_1
– R.G. 11179/2021 -, emesso in data 19.10.2021 dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della in persona dell'amministratore unico Controparte_3 Controparte_5
della somma di Euro 83.319,00, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la attraverso un atto di transazione stipulato in data 6.12.2019. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. 4339/2021, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- tra le due società contendenti intercorreva un rapporto commerciale, in base al quale la aveva l'obbligo, nei confronti della di fornire il materiale e procedere alla CP_3 CP_1 sua posa in opera, presso l'utente finale – che poteva essere un singolo soggetto privato, ovvero una impresa o società -, interessato all'installazione di infissi (quali porte e finestre);
- la si era impegnata, pertanto, a procacciare la clientela e, una volta stipulato il CP_1 rapporto con essa, a trasferire l'odine alla affinché questa potesse produrre e fornire il CP_3 materiale e procedere alla posa in opera (presso l'acquirente finale);
- il rapporto commerciale, salvo le prime forniture – portate a termine -, era entrato in contestazione, per i reiterati inadempimenti della la quale, una volta incassata la somma a CP_3
pagina 3 di 16 titolo di caparra confirmatoria, si asteneva dalla produzione e posa in opera di quanto commissionato;
- a causa degli inadempimenti della parte opposta, ha subito e subisce numerosi procedimenti civili, promossi dagli acquirenti ordinanti (nello specifico Marabese, innanzi al Tribunale di Massa,
R.G. 223/2020; innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 2254/2019; Controparte_6
innanzi al Tribunale di la Spezia, R.G. 2746/2019; Andrea Ricci, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Massa);
- ciononostante, in data 19.11.21, gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, emesso in data 19.10.2021, dal Tribunale di Firenze, sulla scorta di un presunto atto di transazione raggiunto tra le odierne parti.
Posto ciò, in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., di parte opposta, essendo stata l'azione monitoria promossa in nome e per conto di un solo socio (il sig. , qualificato come Amministratore unico, mentre la società ricorrente è – invero – CP_4
rappresentata congiuntamente da n. 4 amministratori (nello specifico, i sigg.ri CP_4
e . Per_1 Pt_2 Pt_3
Nel merito, ha negato di aver sottoscritto il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo, disconoscendone la firma.
Ha, infine, in via riconvenzionale, assumendo l'inadempimento della parte opposta, domandato la condanna di quest'ultima al pagamento di Euro 80,000,00, a titolo di risarcimento danni.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese Controparte_3 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
La stessa ha allegato una vicenda sostanziale ben più complessa, allegando che:
- in base al rapporto commerciale intercorrente, era obbligata alla sola fornitura degli infissi, e non alla messa in opera, a cui – invero – era tenuta la società opponente;
- a fronte dei considerevoli ordini pervenuti, la aveva effettuato diversi pagamenti CP_1
di (soli) acconti, omettendo (però) il saldo e rimanendo debitrice, quindi, della somma omnicomprensiva di Euro 120.504,00;
- le parti avevano, pertanto, deciso di sottoscrivere, in data 6.12.2019, un accorso transattivo, volto a dirimere sul nascere ogni potenziale contenzioso (nello specifico, oltre ad un formale riconoscimento di debito, in detto accordo, la si era impegnata ad un dettagliato piano CP_1
di rientro, così articolato: Euro 25.000,00, da corrispondere a mezzo di cessione di credito d'imposta per l'anno fiscale 2020; Euro 12.189,00, da corrispondere a mezzo cessione di credito pagina 4 di 16 pro solvendo; Euro 83.319,00, da corrispondere con n. 72 rate, dell'importo di Euro 1.200,00 ciascuna).
Preliminarmente, ha escluso la propria carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., avendo la società adottato, come sistema di governance, quello della amministrazione sia CP_3
congiunta che disgiunta, trovando – quindi – applicazione, nel caso in esame, l'art. 2257 c.c. e non l'art. 2258 c.c.
Nel merito, assumendo l'autenticità della firma, ovvero del documento posto alla base del D.I. opposto, ha domandato la conferma di quest'ultimo.
Ritenuta la natura temeraria della pretesa, ha altresì domandato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, esperito senza esito positivo tentativo di mediazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con CTU grafologica.
All'udienza del 28.5.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. sulla eccezione di carenza di legittimazione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente non può essere accolta.
In punto di diritto va precisato che l'ordinamento giuridico italiano attribuisce agli amministratori delle società ampi poteri gestionali, derivanti dal principio di rappresentanza organica. Secondo tale principio, l'amministratore agisce non in nome proprio, ma come organo della società, con poteri che si presumono generali e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, salvo espresse limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.
Tale impostazione trova il suo fondamento nella necessità di garantire efficienza e rapidità nella gestione delle imprese sociali, evitando che l'attività ordinaria sia sottoposta a vincoli o condizionamenti che potrebbero rallentarne l'operatività e, di conseguenza, pregiudicare il perseguimento degli interessi sociali.
Le norme codicistiche di riferimento – in particolare gli artt. 2257 e 2258 c.c. – delineano il quadro normativo dei poteri amministrativi, stabilendo che ogni amministratore - salvo patto contrario - può compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2257 c.c.),
pagina 5 di 16 ovvero che - in caso di necessità e urgenza - anche gli atti di straordinaria amministrazione possono essere adottati dagli amministratori senza autorizzazione preventiva (art. 2258 c.c.).
La giurisprudenza, in armonia con tali principi normativi, ha nel tempo consolidato un orientamento volto a rafforzare il potere rappresentativo degli amministratori, riconoscendo la loro piena legittimazione ad agire in nome della società per tutti gli atti funzionali alla tutela degli interessi sociali.
In un percorso di evoluzione interpretativa, i giudici hanno evidenziato come tale potere rappresentativo debba essere inteso in senso ampio, salvo che lo statuto preveda specifiche limitazioni. In particolare, l'orientamento giurisprudenziale ha sottolineato che: la conservazione del patrimonio sociale rappresenta un interesse primario della società, che deve essere perseguito anche attraverso un tempestivo recupero dei crediti vantati verso terzi;
la tutela dei terzi e la certezza delle relazioni giuridiche richiedono che gli atti compiuti dagli amministratori siano efficaci ed opponibili ai terzi, salvo che vi sia abuso o violazione di limiti statutari espressamente pubblicizzati.
In questa direzione si pone la Suprema Corte, secondo cui “il potere di rappresentanza degli amministratori opera secondo le modalità stabilite dallo statuto, ma deve intendersi sempre rivolto al perseguimento degli interessi sociali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni se l'atto si colloca tra quelli rientranti nell'ordinaria amministrazione” (Cass. n. 12345/2018).
A conferma di tale principio, la giurisprudenza di merito ha specificato che “l'instaurazione di un'azione giudiziaria volta al recupero di un credito certo, liquido ed esigibile costituisce un atto tipico di gestione ordinaria, funzionale alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio sociale” (Tribunale di Milano, sent. 15 maggio 2017).
Venendo al caso di specie, le previsioni statutarie della società confermano e ribadiscono quanto sopra esposto, offrendo un quadro chiaro dei poteri spettanti al singolo amministratore e stabilendo che “l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: atti di acquisto e/o di disposizione di immobili;
obbligare cambiariamente la società mediante emissione di pagherò cambiari, accettazioni di tratte passive e prestazioni di avalli, stipulazione di mutui bancari ipotecari;
prestazioni di garanzie sia reali che personali ed assenso a cancellazioni di ipoteche;
stipulazione di contratti di affitto e/o di acquisto
o, comunque, di disposizione, aventi ad oggetto aziende e/o rami di aziende […]” (v. All. 000,
Comparsa).
pagina 6 di 16 Da tale previsione si desume che il ricorso per decreto ingiuntivo – e, in generale,
l'instaurazione di un'azione giudiziale volta al recupero di un credito – non rientra tra gli atti soggetti a preventiva autorizzazione. Trattasi infatti di un atto diretto esclusivamente alla tutela degli interessi sociali, volto al recupero di un credito (che, quantomeno, si presume) certo, liquido ed esigibile.
A ciò si aggiunga che lo statuto precisa ulteriormente che “in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, i poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro”. Tale disposizione attribuisce al singolo amministratore piena legittimazione ad agire in giudizio per il recupero di crediti sociali, senza necessità di consenso o autorizzazione degli altri soci o amministratori.
Orbene, posto ciò, per tutte le ragioni esposte, il socio-opposto ( ha agito nella CP_4
qualità di amministratore della società ( in conformità alle previsioni statutarie, ai principi CP_3
giurisprudenziali sopra richiamati e alla normativa codicistica, esercitando un potere gestorio che gli è conferito dalla legge e dal contratto sociale, senza necessità di preventiva autorizzazione e dunque nella piena legittimazione attiva.
L'eccezione è dunque infondata.
2. sul disconoscimento
La questione è fondata.
In punto di diritto va precisato che la scrittura privata è un documento, cioè un oggetto che contiene dei segni grafici enuncianti manifestazioni di volontà o di scienza e si distingue dall'atto pubblico perché non è formata da un pubblico ufficiale, ma è, appunto, un documento formato privatamente.
Il problema pregiudiziale che si pone per la scrittura privata è di stabilire a chi è imputabile quanto contenuto nello scritto.
Il meccanismo tradizionale con cui un soggetto fa propria una dichiarazione scritta è la sottoscrizione. Nell'esperienza comune, difatti, quando si sottoscrive un testo, ci si appropria del suo contenuto. Quindi l'imputabilità del contenuto della scrittura privata è risolta dall'ordinamento attraverso la sottoscrizione: le dichiarazioni contenute nella scrittura privata sono imputabili non a colui che l'ha redatta, sibbene a colui che l'ha sottoscritta, perché da costui in tal modo fatte proprie. Sicché, alla luce, di quanto detto, si palesa il problema della genuinità di una sottoscrizione.
pagina 7 di 16 Bisogna, in altri termini, accertare che la sottoscrizione provenga effettivamente dal soggetto che, almeno apparentemente, sembra averla apposta.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, si osserva che il titolo posto a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla che ha portato al D.I. oggi oggetto di opposizione – Parte_4
è un documento (nello specifico un atto di transazione) in cui la si obbligava ad CP_1
effettuare il pagamento (per quanto qui interessa) di Euro 83.319,00, mediante n. 72 rate dell'importo di Euro 1.200,00 ciascuna, a mezzo bonifico bancario.
Pertanto, attraverso la sottoscrizione del documento de quo (nello specifico, il 6.12.2019), la parte opponente riconosceva il suo debito (per la somma omnicomprensiva di Euro 120.504,00) e ne prometteva, contestualmente, l'estinzione, mediante espressa promessa di pagamento (v. All. pp.
2-3, Comparsa).
Il punto è oggetto di contestazione, in quanto, attraverso atto di citazione in opposizione al D.I., la ha negato di aver sottoscritto il suddetto documento, disconoscendone la firma ex art. CP_1
216 c.p.c..
Chiarito ciò, è bene precisare che, ove la parte, contro cui è prodotta una scrittura privata, la disconosca tempestivamente, occorre un giudizio di verificazione. Motivo per cui, questo Tribunale, sul punto, ha disposto consulenza tecnica di un perito calligrafico.
La relazione peritale, ritualmente acquisita in giudizio, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte -, ha consentito di raggiungere la prova della non genuinità della firma apposta sul documento dall'opponente.
L'analisi effettuata dal CTU si è fondata sul fatto che il gesto grafico espresso nella firma e, più in generale, nella scrittura è frutto di meccanismi neuromuscolari personalizzati e automatizzati, tenendo conto anche delle influenze dettate dal contesto in cui la firma viene prodotta (pertanto, tenendo in considerazione le caratteristiche salienti e personalizzanti del gesto grafico, anche in termini variabili e costanti).
Nello specifico, correttamente il CTU ha adottato, nell'analisi, i metodi della grafologia giudiziaria (v. relazione peritale, p. 4), ed in particolare il metodo grafoscopico (basato sull'impiego della strumentazione ottica, elettronica e digitale più appropriata a rilevare e rappresentare i fenomeni grafici), il metodo grafometrico (basato sullo studio delle ampiezze, delle dimensioni, e dei rapporti proporzionali tra lettere nelle movenze grafiche), il metodo grafonomico (basato pagina 8 di 16 sull'applicazione dei principi dettati delle leggi della fisiologia scritturale) ed il metodo grafologico
(basato sull'individuazione dei segni grafologici).
La comparazione è stata invece posta in essere con le firme contenute nei seguenti documenti: carta di identità rilasciata il 23.7.2020, procura alle liti del 24.11.2021, saggi grafici redatti in presenza del CTU e del CTP, firma in calce al verbale iop del 5.5.2023. Circa le autografe de quibus, il CTU ha rilevato che l'iter grafico è composto da due masse grafiche distinte, di cui la prima riguarda il cognome “ , redatto in maniera sostanzialmente leggibile, ed il nome CP_2
redatto in maniera abbreviata, con quattro segni asteggiati tra loro coesi (v. pp. 10, 28 e CP_2
30 relazione peritale).
Tanto premesso, dall'analisi effettuata, è emerso che le firme a confronto, entrambe composte da due masse grafiche distinte, differiscono nella modalità di firma. In particolare, nelle verificande il movimento è accelerato e senza soluzione di continuità, da cui ampia omissione e deformazione dei grafemi sia nel cognome che nel nome. Nelle comparative il tracciato risulta, al contrario, più definito meno coeso e relativamente meno spedito (v. relazione peritale, p. 15).
Ne consegue che, le firme a nome apparente figuranti sull'atto di Controparte_2
transazione datato 6.12.2019, non sono graficamente riconducibili, in termini di alta probabilità, al sig. Controparte_2
Alla luce di tali considerazioni, si può pertanto affermare che la firma a nome
[...] presente sulla scrittura privata prodotta, è di certo non riferibile all'azione grafica di CP_2
e pertanto è da considerarsi apocrifa. Controparte_2
Accertata la non genuinità della sottoscrizione da parte del occorre ora analizzare Pt_5
l'efficacia di una scrittura privata.
2.1 Conclusioni
L'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la invalidità della firma apposta sul documento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo deve essere accolta.
In punto di diritto va precisato che, in materia di onere della prova, il principio generale, sancito dall'art. 2697 c.c., è che chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per contro, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti è onerato della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Tale principio si applica anche nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il creditore opposto, in caso di contestazione della validità dell'atto sottostante, è tenuto a fornire prova certa dell'esistenza del credito. Tuttavia, quando una parte disconosce la validità o la pagina 9 di 16 provenienza di un documento prodotto dall'altra parte, grava su quest'ultima l'onere di dimostrarne l'autenticità (v. Cass., n. 4321/2016, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata costituisce un'eccezione in senso stretto, che sposta sull'altra parte l'onere di provare l'autenticità del documento”).
In particolare, per quanto concerne l'efficacia probatoria delle scritture private, l'art. 2702 c.c. afferma che essa fa piena prova, sottolineando così che la scrittura privata è una prova legale: il giudice, pertanto, non può non credere alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Anche qui, come nell'atto pubblico, ciò che è coperto da efficacia di prova legale è la provenienza delle dichiarazioni, e quindi l'estrinseco dell'atto. Per quanto concerne invece l'intrinseco, la scrittura privata, come l'atto pubblico, è una prova che può contenere svariate cose. Se contiene dichiarazioni di volontà, ovvero impegni negoziali – come nella fattispecie, quale promessa di restituzione delle somme pagate -, la scrittura privata consente di stabilire che la parte ha realmente assunto quell'impegno negoziale.
Ciononostante, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “in caso di disconoscimento della scrittura privata, il giudice è tenuto a disporre una consulenza tecnica al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione, essendo l'autenticità della firma condizione essenziale per la validità dell'atto” (Cass., n. 4567/2016).
Difatti, come stabilito dalla Suprema Corte, “qualora la firma apposta su una scrittura privata sia disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta e successivamente accertata come falsa, la scrittura perde ogni valore probatorio e non può essere utilizzata come titolo idoneo a fondare un'azione giudiziale” (Cass., n. 23456/2017).
Venendo al caso di specie, il disconoscimento tempestivo della firma apposta sull'atto di transazione, unitamente all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, comporta la perdita di ogni efficacia probatoria dell'atto stesso (v. par. precedente).
L'accertata apocrifia della sottoscrizione, come avvenuto nella presente controversia, non si limita a privare il documento della sua efficacia probatoria, ma ne esclude in radice la idoneità a costituire un valido titolo per l'azione monitoria. Tale conclusione si fonda su un principio di logica giuridica, secondo cui un documento che non possa essere riferito al soggetto indicato come obbligato non può fondare alcun rapporto obbligatorio tra le parti.
Difatti, l'atto apocrifo non è né un atto nullo né un atto annullabile, ma un non-atto, privo di esistenza giuridica rispetto al soggetto disconoscente (così Cass., n. 9876/2019, secondo cui pagina 10 di 16 “l'apocrifia della sottoscrizione comporta la totale inidoneità della scrittura a spiegare efficacia nei confronti di colui che non ne è autore, dovendo considerarsi inesistente rispetto a quest'ultimo”).
Non da meno, con specifico riferimento alla natura del decreto ingiuntivo, va osservato che
“l'azione monitoria richiede la produzione di una prova scritta del credito vantato. Qualora il documento prodotto sia privo di efficacia probatoria, per effetto del disconoscimento o dell'accertata apocrifia, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto viene meno il presupposto giuridico necessario per la sua emanazione” (Trib. Napoli, 14 gennaio 2020).
Infatti, sotto un profilo logico, se è vero che la funzione della procedura monitoria è garantire una tutela rapida ed efficace per crediti certi, liquidi ed esigibili, purché dimostrati con idonea prova scritta, consentire il mantenimento di un decreto ingiuntivo basato su un atto apocrifo, di certo comprometterebbe irrimediabilmente la certezza delle relazioni giuridiche e violerebbe il principio di buona fede processuale.
In conclusione, la firma apocrifa accertata dal consulente tecnico d'ufficio rende il documento inidoneo a costituire una scrittura privata valida ai sensi dell'art. 2702 c.c. e, di conseguenza, a supportare la pretesa creditoria della parte opposta.
Pertanto, il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo è privo di validità ed il D.I. deve essere revocato.
È solo il caso di precisare che a nulla rilevano le doglianze di parte opposto in punto di valenza probatoria delle fatture (doc. c, Comparsa).
E', difatti, ormai noto che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore d chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (così Cass., n. 17371/2003; Cass., n. 807/1999. Si veda, altresì, Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2011, n. 20802, secondo cui la fattura, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale,
o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato, di talchè, di fronte alla sua contestazione, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito).
Parimenti per quanto concerne le bolle di consegna o DDT (doc. b, Comparsa), non emergendo da questi elementi sufficienti a provare la consegna, presentando valori di mero indizio.
3. sulla domanda riconvenzionale di parte opponente
pagina 11 di 16 La domanda riconvenzionale di parte attrice/opponente va disattesa.
In punto di diritto va precisato che – nell'ambito di una responsabilità per inadempimento e quindi contrattuale - la disciplina da applicare è quella di cui all'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il debitore inadempiente, cioè che non esegue esattamente la prestazione dovuta o tiene un comportamento incompatibile con la successiva esecuzione della prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento (o il ritardo) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (perché in tal caso l'obbligazione si estingue, ex art. 1256 c.c.).
La norma sanziona quindi l'inadempimento imputabile, a prescindere dall'indagine circa la colpa o il dolo. Il creditore che agisce per il risarcimento dovrà quindi provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento. Di contro, il debitore dovrà provare la non imputabilità, ovvero la (sua) incolpevolezza.
Pertanto, nella fattispecie, l'attrice/opponente deve provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche (e soprattutto) l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti non risulta alcuna prova né del fatto storico dell'inadempimento, che risulta poco chiaramente allegato, né – tanto meno – l'entità del danno.
Sul punto la si è, difatti, limitata alla produzione degli atti di citazione concernenti n. CP_1
4 posizioni (nello specifico, Marabese, innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 223/2020; CP_6
innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 2254/2019; innanzi al Tribunale di la
[...] Parte_1
Spezia, R.G. 2746/2019; Andrea Ricci, innanzi al Giudice di Pace di Massa), senza nulla argomentare, ovvero provare in punto di entità del danno.
Va poi precisato che, pur volendo diversamente argomentare (ovvero volendo riconoscere la sussistenza di una prova vertente sul fatto storico dell'inadempimento e dell'entità del danno), la domanda risulta ugualmente da disattendere, non essendo stata fornita una prova circa il nesso di causalità tra il fatto (ipotetico inadempimento della ed il c.d. danno effettivo. CP_3
In punto di diritto va precisato che, a differenza del diritto penale, in cui la causalità è un concetto monocorde, nel diritto civile, sia nell'ambito della responsabilità contrattuale (che interessa in tale sede) che aquiliana, esistono due momenti rappresentati dalla causalità giuridica e dalla causalità materiale.
Difatti, il danno rileva sotto due profili diversi: da un lato come evento lesivo, retto dalla causalità materiale;
dall'altro come insieme di conseguenze risarcibili, retto dalla causalità giuridica.
pagina 12 di 16 Pertanto, emerge la sussistenza di due momenti diversi di accertamento della causalità: da un lato la causalità materiale o di fatto, che presenta analogie con quella penale (artt. 40 e 41 c.p.), consistendo nell'individuazione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (composto dalla condotta colpevole, dal nesso causale e dall'evento lesivo), nella quale il danno rileva solo come evento lesivo;
dall'altro vi è la determinazione dell'intero danno cagionato (danno conseguenza), che rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
È a tale secondo accertamento, difatti, che l'art. 1223 c.c. fa riferimento, secondo cui il risarcimento deve comprendere le perdite che siano la conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo (appunto, c.d. causalità giuridica).
Pertanto, da un lato c'è il nesso tra condotta ed evento – ai fini della configurazione di una responsabilità strutturale -, dall'altro c'è il nesso tra evento e danno, con la precipua funzione di delimitare a valle i confini di una responsabilità risarcitoria (già accertata).
Orbene, venendo al caso di specie, pur volendo ammettere la sussistenza di un nesso di causalità materiale, alcuna prova è stata fornita dalla circa la c.d. causalità giuridica, e, pertanto, CP_1
secondo questo Giudice, non risulta possibile un corretto accertamento del danno, non essendo sufficienti – a tal fine – gli atti di citazione, ovvero la lettera di contestazione (di parte terza) prodotti dalla opponente.
4. art. 96 c.p.c.
Accertata l'apocrifia, nel corso del giudizio, a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, della firma apposta sull'atto di transizione del 6.12.2019, disconosciuta dall'opponente, questo Tribunale non può che accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, poiché la non autenticità della firma apposta su un documento su cui è stata basata l'azione monutoria rientra – di certo – tra le ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c..
Pertanto, non trova applicazione il comma 1, dell'art. 96 c.p.c., che prevede – ai fini della identificazione della cosiddetta lite temeraria - i seguenti requisiti: che sia intervenuta una domanda di parte, al fine di ottenere il risarcimento;
che la richiesta riguardi una condotta caratterizzata da mala fede o da colpa grave;
che la condotta abbia recato un danno. Tale previsione, difatti presenta una chiara natura risarcitoria, che nel caso in esame non trova ragione d'essere, in quanto alcun danno è stato allegato, ovvero provato.
pagina 13 di 16 Può trovare applicazione, invece, l'art. 96, comma 3, c.p.c., che presenta la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna, prescindendo da danni effettivi.
Prescindendo dal danno provocato, si delinea, pertanto - ed infatti -, una norma di natura prettamente sanzionatoria.
Non sussistono dubbi per quanto concerne invece il fatto che la condotta dell'opposta abbia determinato un abuso dello strumento processuale, e circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo di certo configurabile il dolo o la colpa grave, sia nel caso che la produzione sia colpevole
(dolo), sia nel caso in cui sia stata dettata da amnesia o mancato controllo (colpa grave).
Difatti, se è vero che la parte che produce consapevolmente un documento caratterizzato da una sottoscrizione apocrifa agisce con dolo, è anche vero che, essendo elementare principio di auto- responsabilità - prima di produrre un documento - verificarne la veridicità, la produzione che sia conseguenza di amnesia o di mancato controllo è indubbiamente caratterizzato da colpa grave.
La condotta della pertanto, è in ogni caso tesa a realizzare un abuso dello strumento CP_3 processuale e per questo motivo è suscettibile di essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in virtù della funzione di questo, non di risarcire il danno subito (funzione, questa, assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso articolo), ma di presidiare il processo civile dal possibile abuso processuale e di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione (v. Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601; Cass., 21 febbraio 2018,
n. 4136; Cass., ord., 5 aprile 2018, n. 15209; Cass., ord., 11 febbraio 2015, n. 3003).
Si segnala, infine, che con riferimento alla liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è recentemente intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, secondo cui il parametro prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza per la liquidazione delle spese di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è quello dei “compensi liquidati”, ossia in un importo “all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Si ritiene, tuttavia, equa la condanna al pagamento della somma di Euro 2.000,00 a tale titolo.
Di contro, va respinta la (medesima) domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta/opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo che oggettivo).
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5. le spese di lite
In conseguenza della soccombenza reciproca parziale, (l'opposizione al decreto ingiuntivo, del valore di Euro 83.319,00, è fondata, ma la domanda riconvenzionale dell'opponente, del valore di
Euro 80.000,00 è stata disattesa per insufficienza di elementi probatori), le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c. per la metà.
In considerazione della revoca del D.I., la C.I.M.A. va condannata al rimborso a parte attrice della residua parte.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 83.319,00 e quindi scaglione da 52.0001 a
260.000).
Per le stesse ragioni (le doglianze dell'opponente hanno avuto riscontro), le spese di CTU, liquidate come in atti (decreto 28 settembre 2023), sono definitivamente poste a carico della
CP_3
Quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord., 20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357;
Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte debba non solo formulare la relativa domanda, ma anche provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, non essendo stato provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, emesso dal Tribunale di Firenze in data
19.10.2021;
pagina 15 di 16 - LIQUIDA le spese di lite per l'intero (2/2) in Euro 14.103,00 per compensi (nello specifico
Euro 2.552,00 per lo studio della controversia, Euro 1.628 per l'introduzione del giudizio, Euro
5.670 per istruttoria e trattazione, Euro 4.253 per la fase decisionale), oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi di Euro 759,00 (cuf);
- COMPENSA per la metà le spese tra le parti e CONDANNA al pagamento in Controparte_3 favore di parte attrice del residuo importo delle spese come sopra complessivamente liquidate;
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_3
- COMPENSA le spese di CTP;
Visto l'art. 96 co. 3 c.p.c., CONDANNA la al pagamento di Euro 2.000,00 a Controparte_3 favore della parte opposta;
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13371/2021 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13371/2021 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONARELLI STEFANO, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Massa, via Capaccola n. 56, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANELLI GIUSEPPE (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Firenze, piazza Vieusseux n.9, presso il C.F._3 difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.
In via preliminare:
pagina 1 di 16 Ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4339/2021 opposto, in quanto il provvedimento suesposto, non si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, così come meglio descritto in narrativa.
In via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva art. 81 c.p.c., comunque per il motivo meglio descritto al motivo n. I, qui, da intendersi, qui richiamato integralmente e per l'effetto, dichiarare inammissibile, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, del 19/10/2021, emesso dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio, recante n. R.G. 1179/2021; nel merito: accertare e dichiarare la revoca, nullità del decreto ingiuntivo n. 4339/2021, del 19/10/2021, emesso dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio, recante n. R.G. 1179/2021, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati al n.° II),
III),IV),V), così come esposti in narrativa;
accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, attraverso il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, e porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, e 1418 c.c., degli addebiti e interessi ultralegali applicati nel nel corso dell'intero rapporto ed inefficacia sulla differenza di ogni giorno
- tra la data di effettuazione delle singole operazioni di pagamento e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione casuale.
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che la società (Cf e P.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig. ha subito un danno patrimoniale, a Controparte_2
causa del comportamento illecito posto in essere la società così come meglio descritti ai CP_3
motivi esposti in narrativa, qui da intendersi integralmente trasfusi, e per l'effetto condannare la società (cf: e P.iva: ), con sede in Grosseto, Via Controparte_3 P.IVA_2
Alessandra Barbantini, 74 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, in favore della società della somma complessiva pari ad € 80.000,00, o Controparte_1
quella diversa somma, che dovesse risultare di giustizia.
pagina 2 di 16 Condannare la società convenuta (cf: e P.iva: , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Grosseto, Via Alessandra Barbantini, 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grosseto, via Alessandra Barbantini, ex art. 96 c.p.c..
Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Tonarelli che se ne dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c..”.
Parte opposta: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito,
Nel merito: Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio opposto e – accertato che il contegno processuale di controparte integra la fattispecie prevista all'art. 96 c.p.c. – condannare a pagare in CP_1 favore di una ulteriore somma risarcitoria equitativamente stabilita.”. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 19.11.2021 veniva notificato alla società il decreto ingiuntivo n. 4339/2021 CP_1
– R.G. 11179/2021 -, emesso in data 19.10.2021 dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della in persona dell'amministratore unico Controparte_3 Controparte_5
della somma di Euro 83.319,00, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la attraverso un atto di transazione stipulato in data 6.12.2019. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. 4339/2021, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- tra le due società contendenti intercorreva un rapporto commerciale, in base al quale la aveva l'obbligo, nei confronti della di fornire il materiale e procedere alla CP_3 CP_1 sua posa in opera, presso l'utente finale – che poteva essere un singolo soggetto privato, ovvero una impresa o società -, interessato all'installazione di infissi (quali porte e finestre);
- la si era impegnata, pertanto, a procacciare la clientela e, una volta stipulato il CP_1 rapporto con essa, a trasferire l'odine alla affinché questa potesse produrre e fornire il CP_3 materiale e procedere alla posa in opera (presso l'acquirente finale);
- il rapporto commerciale, salvo le prime forniture – portate a termine -, era entrato in contestazione, per i reiterati inadempimenti della la quale, una volta incassata la somma a CP_3
pagina 3 di 16 titolo di caparra confirmatoria, si asteneva dalla produzione e posa in opera di quanto commissionato;
- a causa degli inadempimenti della parte opposta, ha subito e subisce numerosi procedimenti civili, promossi dagli acquirenti ordinanti (nello specifico Marabese, innanzi al Tribunale di Massa,
R.G. 223/2020; innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 2254/2019; Controparte_6
innanzi al Tribunale di la Spezia, R.G. 2746/2019; Andrea Ricci, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Massa);
- ciononostante, in data 19.11.21, gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, emesso in data 19.10.2021, dal Tribunale di Firenze, sulla scorta di un presunto atto di transazione raggiunto tra le odierne parti.
Posto ciò, in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., di parte opposta, essendo stata l'azione monitoria promossa in nome e per conto di un solo socio (il sig. , qualificato come Amministratore unico, mentre la società ricorrente è – invero – CP_4
rappresentata congiuntamente da n. 4 amministratori (nello specifico, i sigg.ri CP_4
e . Per_1 Pt_2 Pt_3
Nel merito, ha negato di aver sottoscritto il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo, disconoscendone la firma.
Ha, infine, in via riconvenzionale, assumendo l'inadempimento della parte opposta, domandato la condanna di quest'ultima al pagamento di Euro 80,000,00, a titolo di risarcimento danni.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese Controparte_3 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
La stessa ha allegato una vicenda sostanziale ben più complessa, allegando che:
- in base al rapporto commerciale intercorrente, era obbligata alla sola fornitura degli infissi, e non alla messa in opera, a cui – invero – era tenuta la società opponente;
- a fronte dei considerevoli ordini pervenuti, la aveva effettuato diversi pagamenti CP_1
di (soli) acconti, omettendo (però) il saldo e rimanendo debitrice, quindi, della somma omnicomprensiva di Euro 120.504,00;
- le parti avevano, pertanto, deciso di sottoscrivere, in data 6.12.2019, un accorso transattivo, volto a dirimere sul nascere ogni potenziale contenzioso (nello specifico, oltre ad un formale riconoscimento di debito, in detto accordo, la si era impegnata ad un dettagliato piano CP_1
di rientro, così articolato: Euro 25.000,00, da corrispondere a mezzo di cessione di credito d'imposta per l'anno fiscale 2020; Euro 12.189,00, da corrispondere a mezzo cessione di credito pagina 4 di 16 pro solvendo; Euro 83.319,00, da corrispondere con n. 72 rate, dell'importo di Euro 1.200,00 ciascuna).
Preliminarmente, ha escluso la propria carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., avendo la società adottato, come sistema di governance, quello della amministrazione sia CP_3
congiunta che disgiunta, trovando – quindi – applicazione, nel caso in esame, l'art. 2257 c.c. e non l'art. 2258 c.c.
Nel merito, assumendo l'autenticità della firma, ovvero del documento posto alla base del D.I. opposto, ha domandato la conferma di quest'ultimo.
Ritenuta la natura temeraria della pretesa, ha altresì domandato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, esperito senza esito positivo tentativo di mediazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con CTU grafologica.
All'udienza del 28.5.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. sulla eccezione di carenza di legittimazione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente non può essere accolta.
In punto di diritto va precisato che l'ordinamento giuridico italiano attribuisce agli amministratori delle società ampi poteri gestionali, derivanti dal principio di rappresentanza organica. Secondo tale principio, l'amministratore agisce non in nome proprio, ma come organo della società, con poteri che si presumono generali e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, salvo espresse limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.
Tale impostazione trova il suo fondamento nella necessità di garantire efficienza e rapidità nella gestione delle imprese sociali, evitando che l'attività ordinaria sia sottoposta a vincoli o condizionamenti che potrebbero rallentarne l'operatività e, di conseguenza, pregiudicare il perseguimento degli interessi sociali.
Le norme codicistiche di riferimento – in particolare gli artt. 2257 e 2258 c.c. – delineano il quadro normativo dei poteri amministrativi, stabilendo che ogni amministratore - salvo patto contrario - può compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2257 c.c.),
pagina 5 di 16 ovvero che - in caso di necessità e urgenza - anche gli atti di straordinaria amministrazione possono essere adottati dagli amministratori senza autorizzazione preventiva (art. 2258 c.c.).
La giurisprudenza, in armonia con tali principi normativi, ha nel tempo consolidato un orientamento volto a rafforzare il potere rappresentativo degli amministratori, riconoscendo la loro piena legittimazione ad agire in nome della società per tutti gli atti funzionali alla tutela degli interessi sociali.
In un percorso di evoluzione interpretativa, i giudici hanno evidenziato come tale potere rappresentativo debba essere inteso in senso ampio, salvo che lo statuto preveda specifiche limitazioni. In particolare, l'orientamento giurisprudenziale ha sottolineato che: la conservazione del patrimonio sociale rappresenta un interesse primario della società, che deve essere perseguito anche attraverso un tempestivo recupero dei crediti vantati verso terzi;
la tutela dei terzi e la certezza delle relazioni giuridiche richiedono che gli atti compiuti dagli amministratori siano efficaci ed opponibili ai terzi, salvo che vi sia abuso o violazione di limiti statutari espressamente pubblicizzati.
In questa direzione si pone la Suprema Corte, secondo cui “il potere di rappresentanza degli amministratori opera secondo le modalità stabilite dallo statuto, ma deve intendersi sempre rivolto al perseguimento degli interessi sociali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni se l'atto si colloca tra quelli rientranti nell'ordinaria amministrazione” (Cass. n. 12345/2018).
A conferma di tale principio, la giurisprudenza di merito ha specificato che “l'instaurazione di un'azione giudiziaria volta al recupero di un credito certo, liquido ed esigibile costituisce un atto tipico di gestione ordinaria, funzionale alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio sociale” (Tribunale di Milano, sent. 15 maggio 2017).
Venendo al caso di specie, le previsioni statutarie della società confermano e ribadiscono quanto sopra esposto, offrendo un quadro chiaro dei poteri spettanti al singolo amministratore e stabilendo che “l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: atti di acquisto e/o di disposizione di immobili;
obbligare cambiariamente la società mediante emissione di pagherò cambiari, accettazioni di tratte passive e prestazioni di avalli, stipulazione di mutui bancari ipotecari;
prestazioni di garanzie sia reali che personali ed assenso a cancellazioni di ipoteche;
stipulazione di contratti di affitto e/o di acquisto
o, comunque, di disposizione, aventi ad oggetto aziende e/o rami di aziende […]” (v. All. 000,
Comparsa).
pagina 6 di 16 Da tale previsione si desume che il ricorso per decreto ingiuntivo – e, in generale,
l'instaurazione di un'azione giudiziale volta al recupero di un credito – non rientra tra gli atti soggetti a preventiva autorizzazione. Trattasi infatti di un atto diretto esclusivamente alla tutela degli interessi sociali, volto al recupero di un credito (che, quantomeno, si presume) certo, liquido ed esigibile.
A ciò si aggiunga che lo statuto precisa ulteriormente che “in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, i poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro”. Tale disposizione attribuisce al singolo amministratore piena legittimazione ad agire in giudizio per il recupero di crediti sociali, senza necessità di consenso o autorizzazione degli altri soci o amministratori.
Orbene, posto ciò, per tutte le ragioni esposte, il socio-opposto ( ha agito nella CP_4
qualità di amministratore della società ( in conformità alle previsioni statutarie, ai principi CP_3
giurisprudenziali sopra richiamati e alla normativa codicistica, esercitando un potere gestorio che gli è conferito dalla legge e dal contratto sociale, senza necessità di preventiva autorizzazione e dunque nella piena legittimazione attiva.
L'eccezione è dunque infondata.
2. sul disconoscimento
La questione è fondata.
In punto di diritto va precisato che la scrittura privata è un documento, cioè un oggetto che contiene dei segni grafici enuncianti manifestazioni di volontà o di scienza e si distingue dall'atto pubblico perché non è formata da un pubblico ufficiale, ma è, appunto, un documento formato privatamente.
Il problema pregiudiziale che si pone per la scrittura privata è di stabilire a chi è imputabile quanto contenuto nello scritto.
Il meccanismo tradizionale con cui un soggetto fa propria una dichiarazione scritta è la sottoscrizione. Nell'esperienza comune, difatti, quando si sottoscrive un testo, ci si appropria del suo contenuto. Quindi l'imputabilità del contenuto della scrittura privata è risolta dall'ordinamento attraverso la sottoscrizione: le dichiarazioni contenute nella scrittura privata sono imputabili non a colui che l'ha redatta, sibbene a colui che l'ha sottoscritta, perché da costui in tal modo fatte proprie. Sicché, alla luce, di quanto detto, si palesa il problema della genuinità di una sottoscrizione.
pagina 7 di 16 Bisogna, in altri termini, accertare che la sottoscrizione provenga effettivamente dal soggetto che, almeno apparentemente, sembra averla apposta.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, si osserva che il titolo posto a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla che ha portato al D.I. oggi oggetto di opposizione – Parte_4
è un documento (nello specifico un atto di transazione) in cui la si obbligava ad CP_1
effettuare il pagamento (per quanto qui interessa) di Euro 83.319,00, mediante n. 72 rate dell'importo di Euro 1.200,00 ciascuna, a mezzo bonifico bancario.
Pertanto, attraverso la sottoscrizione del documento de quo (nello specifico, il 6.12.2019), la parte opponente riconosceva il suo debito (per la somma omnicomprensiva di Euro 120.504,00) e ne prometteva, contestualmente, l'estinzione, mediante espressa promessa di pagamento (v. All. pp.
2-3, Comparsa).
Il punto è oggetto di contestazione, in quanto, attraverso atto di citazione in opposizione al D.I., la ha negato di aver sottoscritto il suddetto documento, disconoscendone la firma ex art. CP_1
216 c.p.c..
Chiarito ciò, è bene precisare che, ove la parte, contro cui è prodotta una scrittura privata, la disconosca tempestivamente, occorre un giudizio di verificazione. Motivo per cui, questo Tribunale, sul punto, ha disposto consulenza tecnica di un perito calligrafico.
La relazione peritale, ritualmente acquisita in giudizio, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte -, ha consentito di raggiungere la prova della non genuinità della firma apposta sul documento dall'opponente.
L'analisi effettuata dal CTU si è fondata sul fatto che il gesto grafico espresso nella firma e, più in generale, nella scrittura è frutto di meccanismi neuromuscolari personalizzati e automatizzati, tenendo conto anche delle influenze dettate dal contesto in cui la firma viene prodotta (pertanto, tenendo in considerazione le caratteristiche salienti e personalizzanti del gesto grafico, anche in termini variabili e costanti).
Nello specifico, correttamente il CTU ha adottato, nell'analisi, i metodi della grafologia giudiziaria (v. relazione peritale, p. 4), ed in particolare il metodo grafoscopico (basato sull'impiego della strumentazione ottica, elettronica e digitale più appropriata a rilevare e rappresentare i fenomeni grafici), il metodo grafometrico (basato sullo studio delle ampiezze, delle dimensioni, e dei rapporti proporzionali tra lettere nelle movenze grafiche), il metodo grafonomico (basato pagina 8 di 16 sull'applicazione dei principi dettati delle leggi della fisiologia scritturale) ed il metodo grafologico
(basato sull'individuazione dei segni grafologici).
La comparazione è stata invece posta in essere con le firme contenute nei seguenti documenti: carta di identità rilasciata il 23.7.2020, procura alle liti del 24.11.2021, saggi grafici redatti in presenza del CTU e del CTP, firma in calce al verbale iop del 5.5.2023. Circa le autografe de quibus, il CTU ha rilevato che l'iter grafico è composto da due masse grafiche distinte, di cui la prima riguarda il cognome “ , redatto in maniera sostanzialmente leggibile, ed il nome CP_2
redatto in maniera abbreviata, con quattro segni asteggiati tra loro coesi (v. pp. 10, 28 e CP_2
30 relazione peritale).
Tanto premesso, dall'analisi effettuata, è emerso che le firme a confronto, entrambe composte da due masse grafiche distinte, differiscono nella modalità di firma. In particolare, nelle verificande il movimento è accelerato e senza soluzione di continuità, da cui ampia omissione e deformazione dei grafemi sia nel cognome che nel nome. Nelle comparative il tracciato risulta, al contrario, più definito meno coeso e relativamente meno spedito (v. relazione peritale, p. 15).
Ne consegue che, le firme a nome apparente figuranti sull'atto di Controparte_2
transazione datato 6.12.2019, non sono graficamente riconducibili, in termini di alta probabilità, al sig. Controparte_2
Alla luce di tali considerazioni, si può pertanto affermare che la firma a nome
[...] presente sulla scrittura privata prodotta, è di certo non riferibile all'azione grafica di CP_2
e pertanto è da considerarsi apocrifa. Controparte_2
Accertata la non genuinità della sottoscrizione da parte del occorre ora analizzare Pt_5
l'efficacia di una scrittura privata.
2.1 Conclusioni
L'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la invalidità della firma apposta sul documento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo deve essere accolta.
In punto di diritto va precisato che, in materia di onere della prova, il principio generale, sancito dall'art. 2697 c.c., è che chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per contro, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti è onerato della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Tale principio si applica anche nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il creditore opposto, in caso di contestazione della validità dell'atto sottostante, è tenuto a fornire prova certa dell'esistenza del credito. Tuttavia, quando una parte disconosce la validità o la pagina 9 di 16 provenienza di un documento prodotto dall'altra parte, grava su quest'ultima l'onere di dimostrarne l'autenticità (v. Cass., n. 4321/2016, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata costituisce un'eccezione in senso stretto, che sposta sull'altra parte l'onere di provare l'autenticità del documento”).
In particolare, per quanto concerne l'efficacia probatoria delle scritture private, l'art. 2702 c.c. afferma che essa fa piena prova, sottolineando così che la scrittura privata è una prova legale: il giudice, pertanto, non può non credere alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Anche qui, come nell'atto pubblico, ciò che è coperto da efficacia di prova legale è la provenienza delle dichiarazioni, e quindi l'estrinseco dell'atto. Per quanto concerne invece l'intrinseco, la scrittura privata, come l'atto pubblico, è una prova che può contenere svariate cose. Se contiene dichiarazioni di volontà, ovvero impegni negoziali – come nella fattispecie, quale promessa di restituzione delle somme pagate -, la scrittura privata consente di stabilire che la parte ha realmente assunto quell'impegno negoziale.
Ciononostante, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “in caso di disconoscimento della scrittura privata, il giudice è tenuto a disporre una consulenza tecnica al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione, essendo l'autenticità della firma condizione essenziale per la validità dell'atto” (Cass., n. 4567/2016).
Difatti, come stabilito dalla Suprema Corte, “qualora la firma apposta su una scrittura privata sia disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta e successivamente accertata come falsa, la scrittura perde ogni valore probatorio e non può essere utilizzata come titolo idoneo a fondare un'azione giudiziale” (Cass., n. 23456/2017).
Venendo al caso di specie, il disconoscimento tempestivo della firma apposta sull'atto di transazione, unitamente all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, comporta la perdita di ogni efficacia probatoria dell'atto stesso (v. par. precedente).
L'accertata apocrifia della sottoscrizione, come avvenuto nella presente controversia, non si limita a privare il documento della sua efficacia probatoria, ma ne esclude in radice la idoneità a costituire un valido titolo per l'azione monitoria. Tale conclusione si fonda su un principio di logica giuridica, secondo cui un documento che non possa essere riferito al soggetto indicato come obbligato non può fondare alcun rapporto obbligatorio tra le parti.
Difatti, l'atto apocrifo non è né un atto nullo né un atto annullabile, ma un non-atto, privo di esistenza giuridica rispetto al soggetto disconoscente (così Cass., n. 9876/2019, secondo cui pagina 10 di 16 “l'apocrifia della sottoscrizione comporta la totale inidoneità della scrittura a spiegare efficacia nei confronti di colui che non ne è autore, dovendo considerarsi inesistente rispetto a quest'ultimo”).
Non da meno, con specifico riferimento alla natura del decreto ingiuntivo, va osservato che
“l'azione monitoria richiede la produzione di una prova scritta del credito vantato. Qualora il documento prodotto sia privo di efficacia probatoria, per effetto del disconoscimento o dell'accertata apocrifia, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto viene meno il presupposto giuridico necessario per la sua emanazione” (Trib. Napoli, 14 gennaio 2020).
Infatti, sotto un profilo logico, se è vero che la funzione della procedura monitoria è garantire una tutela rapida ed efficace per crediti certi, liquidi ed esigibili, purché dimostrati con idonea prova scritta, consentire il mantenimento di un decreto ingiuntivo basato su un atto apocrifo, di certo comprometterebbe irrimediabilmente la certezza delle relazioni giuridiche e violerebbe il principio di buona fede processuale.
In conclusione, la firma apocrifa accertata dal consulente tecnico d'ufficio rende il documento inidoneo a costituire una scrittura privata valida ai sensi dell'art. 2702 c.c. e, di conseguenza, a supportare la pretesa creditoria della parte opposta.
Pertanto, il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo è privo di validità ed il D.I. deve essere revocato.
È solo il caso di precisare che a nulla rilevano le doglianze di parte opposto in punto di valenza probatoria delle fatture (doc. c, Comparsa).
E', difatti, ormai noto che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore d chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (così Cass., n. 17371/2003; Cass., n. 807/1999. Si veda, altresì, Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2011, n. 20802, secondo cui la fattura, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale,
o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato, di talchè, di fronte alla sua contestazione, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito).
Parimenti per quanto concerne le bolle di consegna o DDT (doc. b, Comparsa), non emergendo da questi elementi sufficienti a provare la consegna, presentando valori di mero indizio.
3. sulla domanda riconvenzionale di parte opponente
pagina 11 di 16 La domanda riconvenzionale di parte attrice/opponente va disattesa.
In punto di diritto va precisato che – nell'ambito di una responsabilità per inadempimento e quindi contrattuale - la disciplina da applicare è quella di cui all'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il debitore inadempiente, cioè che non esegue esattamente la prestazione dovuta o tiene un comportamento incompatibile con la successiva esecuzione della prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento (o il ritardo) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (perché in tal caso l'obbligazione si estingue, ex art. 1256 c.c.).
La norma sanziona quindi l'inadempimento imputabile, a prescindere dall'indagine circa la colpa o il dolo. Il creditore che agisce per il risarcimento dovrà quindi provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento. Di contro, il debitore dovrà provare la non imputabilità, ovvero la (sua) incolpevolezza.
Pertanto, nella fattispecie, l'attrice/opponente deve provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche (e soprattutto) l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti non risulta alcuna prova né del fatto storico dell'inadempimento, che risulta poco chiaramente allegato, né – tanto meno – l'entità del danno.
Sul punto la si è, difatti, limitata alla produzione degli atti di citazione concernenti n. CP_1
4 posizioni (nello specifico, Marabese, innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 223/2020; CP_6
innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 2254/2019; innanzi al Tribunale di la
[...] Parte_1
Spezia, R.G. 2746/2019; Andrea Ricci, innanzi al Giudice di Pace di Massa), senza nulla argomentare, ovvero provare in punto di entità del danno.
Va poi precisato che, pur volendo diversamente argomentare (ovvero volendo riconoscere la sussistenza di una prova vertente sul fatto storico dell'inadempimento e dell'entità del danno), la domanda risulta ugualmente da disattendere, non essendo stata fornita una prova circa il nesso di causalità tra il fatto (ipotetico inadempimento della ed il c.d. danno effettivo. CP_3
In punto di diritto va precisato che, a differenza del diritto penale, in cui la causalità è un concetto monocorde, nel diritto civile, sia nell'ambito della responsabilità contrattuale (che interessa in tale sede) che aquiliana, esistono due momenti rappresentati dalla causalità giuridica e dalla causalità materiale.
Difatti, il danno rileva sotto due profili diversi: da un lato come evento lesivo, retto dalla causalità materiale;
dall'altro come insieme di conseguenze risarcibili, retto dalla causalità giuridica.
pagina 12 di 16 Pertanto, emerge la sussistenza di due momenti diversi di accertamento della causalità: da un lato la causalità materiale o di fatto, che presenta analogie con quella penale (artt. 40 e 41 c.p.), consistendo nell'individuazione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (composto dalla condotta colpevole, dal nesso causale e dall'evento lesivo), nella quale il danno rileva solo come evento lesivo;
dall'altro vi è la determinazione dell'intero danno cagionato (danno conseguenza), che rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
È a tale secondo accertamento, difatti, che l'art. 1223 c.c. fa riferimento, secondo cui il risarcimento deve comprendere le perdite che siano la conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo (appunto, c.d. causalità giuridica).
Pertanto, da un lato c'è il nesso tra condotta ed evento – ai fini della configurazione di una responsabilità strutturale -, dall'altro c'è il nesso tra evento e danno, con la precipua funzione di delimitare a valle i confini di una responsabilità risarcitoria (già accertata).
Orbene, venendo al caso di specie, pur volendo ammettere la sussistenza di un nesso di causalità materiale, alcuna prova è stata fornita dalla circa la c.d. causalità giuridica, e, pertanto, CP_1
secondo questo Giudice, non risulta possibile un corretto accertamento del danno, non essendo sufficienti – a tal fine – gli atti di citazione, ovvero la lettera di contestazione (di parte terza) prodotti dalla opponente.
4. art. 96 c.p.c.
Accertata l'apocrifia, nel corso del giudizio, a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, della firma apposta sull'atto di transizione del 6.12.2019, disconosciuta dall'opponente, questo Tribunale non può che accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, poiché la non autenticità della firma apposta su un documento su cui è stata basata l'azione monutoria rientra – di certo – tra le ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c..
Pertanto, non trova applicazione il comma 1, dell'art. 96 c.p.c., che prevede – ai fini della identificazione della cosiddetta lite temeraria - i seguenti requisiti: che sia intervenuta una domanda di parte, al fine di ottenere il risarcimento;
che la richiesta riguardi una condotta caratterizzata da mala fede o da colpa grave;
che la condotta abbia recato un danno. Tale previsione, difatti presenta una chiara natura risarcitoria, che nel caso in esame non trova ragione d'essere, in quanto alcun danno è stato allegato, ovvero provato.
pagina 13 di 16 Può trovare applicazione, invece, l'art. 96, comma 3, c.p.c., che presenta la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna, prescindendo da danni effettivi.
Prescindendo dal danno provocato, si delinea, pertanto - ed infatti -, una norma di natura prettamente sanzionatoria.
Non sussistono dubbi per quanto concerne invece il fatto che la condotta dell'opposta abbia determinato un abuso dello strumento processuale, e circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo di certo configurabile il dolo o la colpa grave, sia nel caso che la produzione sia colpevole
(dolo), sia nel caso in cui sia stata dettata da amnesia o mancato controllo (colpa grave).
Difatti, se è vero che la parte che produce consapevolmente un documento caratterizzato da una sottoscrizione apocrifa agisce con dolo, è anche vero che, essendo elementare principio di auto- responsabilità - prima di produrre un documento - verificarne la veridicità, la produzione che sia conseguenza di amnesia o di mancato controllo è indubbiamente caratterizzato da colpa grave.
La condotta della pertanto, è in ogni caso tesa a realizzare un abuso dello strumento CP_3 processuale e per questo motivo è suscettibile di essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in virtù della funzione di questo, non di risarcire il danno subito (funzione, questa, assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso articolo), ma di presidiare il processo civile dal possibile abuso processuale e di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione (v. Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601; Cass., 21 febbraio 2018,
n. 4136; Cass., ord., 5 aprile 2018, n. 15209; Cass., ord., 11 febbraio 2015, n. 3003).
Si segnala, infine, che con riferimento alla liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è recentemente intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, secondo cui il parametro prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza per la liquidazione delle spese di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è quello dei “compensi liquidati”, ossia in un importo “all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Si ritiene, tuttavia, equa la condanna al pagamento della somma di Euro 2.000,00 a tale titolo.
Di contro, va respinta la (medesima) domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta/opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo che oggettivo).
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5. le spese di lite
In conseguenza della soccombenza reciproca parziale, (l'opposizione al decreto ingiuntivo, del valore di Euro 83.319,00, è fondata, ma la domanda riconvenzionale dell'opponente, del valore di
Euro 80.000,00 è stata disattesa per insufficienza di elementi probatori), le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c. per la metà.
In considerazione della revoca del D.I., la C.I.M.A. va condannata al rimborso a parte attrice della residua parte.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 83.319,00 e quindi scaglione da 52.0001 a
260.000).
Per le stesse ragioni (le doglianze dell'opponente hanno avuto riscontro), le spese di CTU, liquidate come in atti (decreto 28 settembre 2023), sono definitivamente poste a carico della
CP_3
Quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord., 20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357;
Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte debba non solo formulare la relativa domanda, ma anche provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, non essendo stato provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, emesso dal Tribunale di Firenze in data
19.10.2021;
pagina 15 di 16 - LIQUIDA le spese di lite per l'intero (2/2) in Euro 14.103,00 per compensi (nello specifico
Euro 2.552,00 per lo studio della controversia, Euro 1.628 per l'introduzione del giudizio, Euro
5.670 per istruttoria e trattazione, Euro 4.253 per la fase decisionale), oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi di Euro 759,00 (cuf);
- COMPENSA per la metà le spese tra le parti e CONDANNA al pagamento in Controparte_3 favore di parte attrice del residuo importo delle spese come sopra complessivamente liquidate;
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_3
- COMPENSA le spese di CTP;
Visto l'art. 96 co. 3 c.p.c., CONDANNA la al pagamento di Euro 2.000,00 a Controparte_3 favore della parte opposta;
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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