Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da NO MA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI IE Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32455 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 68200, depositato in data 12 marzo 2020, reso da RR GI (c.f. [...]), nato a [...] il 20.04.1960, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Barzazi (C.F.
[...]PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;
TA IA (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall’Avv.
AN ZZ del Foro di Venezia, con studio in Santa Croce n. 468/b, pec: gaetano.guzzardi@venezia.pecavvocati.it e domicilio ivi eletto;
ER NA (c.f. [...]), nata in [...] il 10 febbraio 1972;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del
segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e, per l’agente IA TA, l’Avv. AN ZZ, nessuno presente per gli altri agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 146 del 12 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 68200, depositato in data 12 marzo 2020, reso dagli agenti contabili GI RR, IA TA e ER NA, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 234 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30891 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva sostanzialmente regolare nonostante i subagenti avessero compilato un autonomo conto giudiziale ed avessero effettuato spese che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, avevano carattere continuativo e natura programmabile (la realizzazione di un impianto di illuminazione, la fornitura e posa in opera di un rivestimento parietale ligneo, la fornitura e posa in opera di “linee”, la demolizione di un’autoclave e le verifiche periodiche sugli impianti; erano, invece, state ritenute del tutto estranee le spese per il rinnovo del canone SKY Business e per il rimborso di spese di missione).
Veniva, inoltre, dato atto di tre operazioni con la generica causale di
“rimborso spese” eccedenti il limite di 950,00.
Tali profili di irregolarità, così come il riversamento delle somme non utilizzate oltre il termine della gestione (in data 11 gennaio 2017), in considerazione dell’assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico dell’agente e all’approvazione del conto, stante il livello di analiticità delle scritture, che aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere.
In data 16 giugno 2025 l’avv. ZZ depositava, per conto dell’agente TA, una memoria difensiva contestando, sulla base delle indicazioni operative della Regione, la sussistenza dell’obbligo di compilazione di un autonomo conto da parte dei sostituti, essendo tale adempimento posto in capo al solo agente titolare del fondo. Affermava, quindi, la regolarità del conto, escludendo che le spese ritenute inammissibili dal Magistrato delegato potessero dare origine ad una irregolarità, trattandosi di spese straordinarie di carattere occasionale, comunque inerenti, e, perciò stesso, imputabili al fondo economale. Nulla veniva dedotto in ordine alle spese per cassa eccedenti il limite.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, l’Avv.
AN ZZ per IA TA, nessuno presente per gli altri agenti, concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 68200 reso da GI RR, IA TA e NA ER, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 234 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30891 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili, indennità di missione e trasferta, altre spese per servizi amministrativi, utenze e canoni per altri servizi n.a.c., altri beni e materiali di consumo n.a.c);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la rendicontazione fa riferimento all’
ordine di accreditamento n. 15 del 6/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di € 149.000,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 6 del 20/02/2020 del Direttore dell’Area delle Risorse Strumentali di approvazione e parifica del conto; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 04/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 20 del 11/03/2020 del Direttore dell’Area delle Risorse Strumentali di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto è sottoscritto dagli agenti contabili GI RR e IA TA, che si sono avvicendati in corso di esercizio nella titolarità del fondo, in capo a GI RR fino al 30/06/2016 e dal 01/07/2016 a IA TA (DDR n. 1/2016 del Direttore dell’Area Risorse Strumentali),
come da verbale di passaggio delle consegne in atti.
Non è presente la firma della sostituta NA ER, la quale, invece, ha movimentato in via esclusiva il fondo economale ad eccezione di un’unica operazione effettuata da IA TA.
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 15/2016 di euro 149.000,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 62.481,53 di cui euro 6.890,00 per buoni di prelevamento ed euro 55.591,53 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 61.157,50 ed un fondo cassa residuo di euro 1.324,03.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 75, tutte effettuate dalla sostituta NA ER per un totale di € 62.481,53 mentre nessuna operazione di prelievo o bonifico risulta essere effettuata dagli agenti contabili “principali” RR e TA.
I pagamenti effettuati consistono in 72 operazioni di cui 71 effettuate dalla sostituta NA ER mentre una è stata posta in essere dall’agente contabile TA per un importo totale di € 61.157,50 oltre alla restituzione in Tesoreria del residuo delle anticipazioni, di cui alla reversale n. 12203 del 29/12/2017, per un importo di € 1.324,03 (quietanza n. 794 del 11/01/2017) da cui emerge la quadratura sostanziale del conto.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio.
i fatti di gestione non sono stati posti in essere dagli agenti “principali”
succedutisi nel tempo, RR e TA, ma unicamente dal “sostituto”
NA ER che, quindi, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via esclusiva rispetto a quest’ultimo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità (benchè l’agente secondario non abbia provveduto a sottoscrivere il conto, nel presente giudizio non ha avanzato alcuna contestazione in ordine all’imputazione dei fatti di gestione).
Tuttavia, come rilevato dalla stessa relazione di deferimento, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”,
sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
Quanto al rilievo della presenza di spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità -che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale- il Collegio, in considerazione della prevalente utilità per l’ente che le connota, ritiene che non sia ostativo all’approvazione del conto.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32455 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili GI RR, IA TA e VE NA in relazione al conto giudiziale n. 68200, depositato in data 12 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IE RG MA TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)