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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1429/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. CARATTOLI FRANCESCO in sostituzioen dell'avv. CHICHIARELLI STEFANO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. CARATTOLI dà atto che tra le parti è intervenuta transazione. Chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Verificata la regolarità del contraddittorio, dichiara la contumacia dei CP_1
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1429/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Chichiarelli
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/04/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
ricorrente, della somma di Euro 16.093,82 a titolo di differenze retributive, indennità di
Pag. 2 di 3 maternità obbligatoria, indennità sostitutiva delle festività non godute, gratifica natalizia e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) in via meramente subordinata, accertare e determinare il compenso spettante alla Sig.ra condannando la in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa, anche mediante eventuale CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Stefano Chichiarelli quale difensore antistatario ex art.
93 c.p.c., oltre rimborso spese generali ex L.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
che pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne è CP_1
stata dichiarata la contumacia;
che, all'udienza odierna, parte ricorrente ha dichiarato essere intervenuta tra le parti transazione satisfattiva delle pretese oggetto dell'odierna controversia, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
che attesa la composizione della lite in via transattiva anteriormente alla prima udienza e la mancata costituzione in giudizio della resistente sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1429/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. CARATTOLI FRANCESCO in sostituzioen dell'avv. CHICHIARELLI STEFANO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. CARATTOLI dà atto che tra le parti è intervenuta transazione. Chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Verificata la regolarità del contraddittorio, dichiara la contumacia dei CP_1
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1429/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Chichiarelli
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/04/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
ricorrente, della somma di Euro 16.093,82 a titolo di differenze retributive, indennità di
Pag. 2 di 3 maternità obbligatoria, indennità sostitutiva delle festività non godute, gratifica natalizia e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) in via meramente subordinata, accertare e determinare il compenso spettante alla Sig.ra condannando la in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa, anche mediante eventuale CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Stefano Chichiarelli quale difensore antistatario ex art.
93 c.p.c., oltre rimborso spese generali ex L.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
che pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne è CP_1
stata dichiarata la contumacia;
che, all'udienza odierna, parte ricorrente ha dichiarato essere intervenuta tra le parti transazione satisfattiva delle pretese oggetto dell'odierna controversia, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
che attesa la composizione della lite in via transattiva anteriormente alla prima udienza e la mancata costituzione in giudizio della resistente sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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