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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti giudici:
1) Gaetano Catalani presidente rel.
2) Valeria La Battaglia giudice
3) Antonia Quartarella giudice esaminati gli atti del procedimento n. 1868/2024 R.G.V.G. e sciogliendo la riserva for- mulata il 12-3-2025, osserva: , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
e , quali proprietari di unità immobiliari del complesso de- CP_9 CP_10
nominato Blu Village1 di contrada Scannaturco 48 in Pisticci hanno proposto istanza di revoca dell'amministratrice (succedatasi alla socia unica Controparte_11 della stessa, precedente amministratrice), ai sensi dell'art.1129 Controparte_12
c.c., lamentando l'omessa convocazione dell'assemblea per la presentazione ed appro- vazione del rendiconto per l'anno 2023, nonché per la revoca o la nomina del nuovo amministratore. I ricorrenti hanno poi dedotto che l'amministratrice, nelle more del pro- cedimento, aveva convocato in ritardo l'assemblea dei soci per l'approvazione del ren- diconto 2023, senza porre a loro disposizione la documentazione afferente alle spese so- stenute ed ai contratti stipulati nell'interesse del condominio, rendiconto approvato dall'assemblea con il loro voto contrario ed oggetto di impugnativa.
Il costituendosi, ha contestato l'avversa pretesa, assu- Controparte_11
mendo che la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2023 era stata conseguente alla volontà espressa dall'assemblea del
7/5/2023 di posporre quella del 2022 alla conclusione dei lavori di ristrutturazione degli edifici G) ed H) e che tanto avrebbe impedito di predisporre il documento contabile re- lativo all'anno successivo, sin quando tali opere non fosse state ultimate, essendo co- munque il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1130 c.c. non perentorio. La resistente ha poi negato l'ammissibilità dei motivi aggiunti da controparte, a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2022/2023, disposta dall'assemblea dei soci con deli-
1 bera del 24/11/2024, convocata prima della notifica del ricorso, negando l'esistenza di gravi irregolarità. Inoltre, ha sostenuto che la mancata convocazione dell'assemblea per la revoca o nomina del nuovo amministratore non era censurabile, atteso che era stata nominata amministratrice solo il 7/5/2023 e che, a norma dell'art. 1129 comma decimo c.c. la durata dell'incarico doveva ritenersi prorogata per il secondo anno, non essendoci stata una richiesta in tal senso dei condomini. Infine, ha dedotto che nel corso delle as- semblee del 16/2/2025 e del 2/3/2025, da lei convocate, non era stata raggiunta la mag- gioranza necessaria per la nomina del nuovo amministratore, ragion per cui, essendo scaduto il suo mandato ed essendo in regime di prorogatio, la domanda di revoca era inammissibile;
in ogni caso, ha concluso per il rigetto dell'istanza, infondata nel merito col favore delle spese legali.
Deve preliminarmente esaminarsi la questione dell'ammissibilità dell'istanza di revoca giudiziale dell'amministratore il cui mandato sia scaduto e che sia in re- CP_13
gime di prorogatio con poteri limitati alle attività urgenti, a norma dell'art. 1129 comma settimo c.c., sino alla nomina del nuovo amministratore. Sul punto si reputa che l'amministrazione di condominio configuri incarico che rientra nel paradigma del man- dato con rappresentanza e che l'istituto della revoca giudiziale per gravi irregolarità, pur in assenza di volontà dall'assemblea condominiale, sia finalizzato esclusivamente ad impedire che l'inadempimento del mandatario rispetto agli obblighi assunti nei confron- ti dei singoli condomini possa produrre ulteriore pregiudizio, facendo in tal modo venir meno i poteri di amministrazione e rappresentativi. L'unica finalità perseguita dall'ordinamento è quindi quella di impedire il protrarsi dell'attività gestoria dell'amministratore che si ritiene avere violato gli obblighi derivanti dal conferimento del mandato, commettendo gravi irregolarità, di talché laddove -anche nelle more del procedimento- questi sia cessato per scadenza del termine, diviene superflua la revoca giudiziale dell'incarico conferitogli (cfr. Trib. Roma ord. 19/4/2023 n. 2294). Infatti, esula dal presente procedimento di volontaria giurisdizione qualunque valutazione sul pregiudizio arrecato ai singoli condomini che potrà formare oggetto di azione risarcito- ria, dovendosi verificare la correttezza della condotta dell'amministratore, al solo scopo di risolvere il rapporto con il . CP_11
Ne consegue che, in assenza di poteri gestori (se non per le attività urgenti) non vi sia spazio per la risoluzione di un contratto di mandato, relativo di un incarico cessato e che
2 competa all'assemblea condominiale deliberare sulla nomina del nuovo amministratore, salvo il potere supplettivo dell'autorità giudiziaria, in caso di inerzia o di mancata deli- berazione della maggioranza dei condomini. Sotto questo profilo non appare condivisi- bile la tesi sostenuta dai ricorrenti (anche sulla base di altri arresti giurisprudenziali) per la quale la revoca giudiziale sarebbe comunque ammissibile, poiché la mancata convo- cazione dell'assemblea per la nuova nomina potrebbe essere provocata dalla condotta omissiva dello stesso amministratore cessato per scadenza del termine dall'incarico, dal momento che tale prospettazione non ha riguardo ai poteri supplettivi riconsociuti ai singoli soci dal primo comma dell'art.1129 c.c.. Né a suffragare la fondatezza di simile diversa prospettazione concorre l'asserita necessità di un previo accertamento dell'inadempimento dell'amministratore, dovendo aversi riguardo alla limitata finalità della revoca giudiziale, ovvero non già quella di una verifica della responsabilità del mandatario in funzione di una futura azione di responsabilità nei confronti dello stesso, ma di risoluzione del rapporto contrattuale in essere. Infine, non coglie nel segno il ri- chiamo al divieto di nomina dell'amministratore revocato, stabilito dal tredicesimo comma dell'art. 1129 c.c.: infatti, tale norma intende esclusivamente negare il potere della maggioranza dei condomini, laddove la revoca giudiziale sia intervenuta nel corso della durata dell'incarico, ma non certo limitare il potere di nomina del nuovo ammini- stratore, riservato solo all'assemblea, dovendo all'uopo rimarcarsi come l'A.G. non possa ingerirsi in tale scelta, se non in funzione supplettiva ed al solo scopo di evitare la paralisi della gestione del , ferma restando la possibilità per il singolo con- CP_11
domino (in caso di conferma del precedente amministratore), di chiederne nuovamente la revoca per le gravi irregolarità commesse.
Nel caso specifico non è controverso ed è altresì documentato che il CP_14
sia in regime di prorogatio e che l'assemblea condominiale sia stata convo-
[...]
cata dalla stessa resistente, senza il raggiungimento della maggioranza necessaria per la nomina del nuovo amministratore, ciò che potrebbe integrare la fattispecie prevista dall'art.1129 primo comma c.c., ma non rende in alcun modo amminissibile la revoca giudiziale della resistente, peraltro motivata anche dall'omessa convocazione dell'assemblea per la suddetta nomina.
3 In altri termini la scadenza del mandato conferito impedisce nella fattispecie la revoca giudiziale dell'amministratrice con assorbimento degli altri motivi addotti dai ricorrenti a sostegno dell'istanza.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la definizione dello stesso per la scadenza del mandato conferito dall'assemblea dei condomini nelle more del procedi- mento si reputa di compensare le spese giudiziali, restando a carico dei ricorrenti quelle dai medesimi anticipate.
P.T.M. dichiara inammissibile l'istanza. Compensa tra le parti le spese del presente procedi- mento.
Matera, così deciso nella camera di consiglio il 2-4-2025.
Il PRESIDENTE ESTENSORE
Gaetano Catalani
4
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti giudici:
1) Gaetano Catalani presidente rel.
2) Valeria La Battaglia giudice
3) Antonia Quartarella giudice esaminati gli atti del procedimento n. 1868/2024 R.G.V.G. e sciogliendo la riserva for- mulata il 12-3-2025, osserva: , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
e , quali proprietari di unità immobiliari del complesso de- CP_9 CP_10
nominato Blu Village1 di contrada Scannaturco 48 in Pisticci hanno proposto istanza di revoca dell'amministratrice (succedatasi alla socia unica Controparte_11 della stessa, precedente amministratrice), ai sensi dell'art.1129 Controparte_12
c.c., lamentando l'omessa convocazione dell'assemblea per la presentazione ed appro- vazione del rendiconto per l'anno 2023, nonché per la revoca o la nomina del nuovo amministratore. I ricorrenti hanno poi dedotto che l'amministratrice, nelle more del pro- cedimento, aveva convocato in ritardo l'assemblea dei soci per l'approvazione del ren- diconto 2023, senza porre a loro disposizione la documentazione afferente alle spese so- stenute ed ai contratti stipulati nell'interesse del condominio, rendiconto approvato dall'assemblea con il loro voto contrario ed oggetto di impugnativa.
Il costituendosi, ha contestato l'avversa pretesa, assu- Controparte_11
mendo che la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2023 era stata conseguente alla volontà espressa dall'assemblea del
7/5/2023 di posporre quella del 2022 alla conclusione dei lavori di ristrutturazione degli edifici G) ed H) e che tanto avrebbe impedito di predisporre il documento contabile re- lativo all'anno successivo, sin quando tali opere non fosse state ultimate, essendo co- munque il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1130 c.c. non perentorio. La resistente ha poi negato l'ammissibilità dei motivi aggiunti da controparte, a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2022/2023, disposta dall'assemblea dei soci con deli-
1 bera del 24/11/2024, convocata prima della notifica del ricorso, negando l'esistenza di gravi irregolarità. Inoltre, ha sostenuto che la mancata convocazione dell'assemblea per la revoca o nomina del nuovo amministratore non era censurabile, atteso che era stata nominata amministratrice solo il 7/5/2023 e che, a norma dell'art. 1129 comma decimo c.c. la durata dell'incarico doveva ritenersi prorogata per il secondo anno, non essendoci stata una richiesta in tal senso dei condomini. Infine, ha dedotto che nel corso delle as- semblee del 16/2/2025 e del 2/3/2025, da lei convocate, non era stata raggiunta la mag- gioranza necessaria per la nomina del nuovo amministratore, ragion per cui, essendo scaduto il suo mandato ed essendo in regime di prorogatio, la domanda di revoca era inammissibile;
in ogni caso, ha concluso per il rigetto dell'istanza, infondata nel merito col favore delle spese legali.
Deve preliminarmente esaminarsi la questione dell'ammissibilità dell'istanza di revoca giudiziale dell'amministratore il cui mandato sia scaduto e che sia in re- CP_13
gime di prorogatio con poteri limitati alle attività urgenti, a norma dell'art. 1129 comma settimo c.c., sino alla nomina del nuovo amministratore. Sul punto si reputa che l'amministrazione di condominio configuri incarico che rientra nel paradigma del man- dato con rappresentanza e che l'istituto della revoca giudiziale per gravi irregolarità, pur in assenza di volontà dall'assemblea condominiale, sia finalizzato esclusivamente ad impedire che l'inadempimento del mandatario rispetto agli obblighi assunti nei confron- ti dei singoli condomini possa produrre ulteriore pregiudizio, facendo in tal modo venir meno i poteri di amministrazione e rappresentativi. L'unica finalità perseguita dall'ordinamento è quindi quella di impedire il protrarsi dell'attività gestoria dell'amministratore che si ritiene avere violato gli obblighi derivanti dal conferimento del mandato, commettendo gravi irregolarità, di talché laddove -anche nelle more del procedimento- questi sia cessato per scadenza del termine, diviene superflua la revoca giudiziale dell'incarico conferitogli (cfr. Trib. Roma ord. 19/4/2023 n. 2294). Infatti, esula dal presente procedimento di volontaria giurisdizione qualunque valutazione sul pregiudizio arrecato ai singoli condomini che potrà formare oggetto di azione risarcito- ria, dovendosi verificare la correttezza della condotta dell'amministratore, al solo scopo di risolvere il rapporto con il . CP_11
Ne consegue che, in assenza di poteri gestori (se non per le attività urgenti) non vi sia spazio per la risoluzione di un contratto di mandato, relativo di un incarico cessato e che
2 competa all'assemblea condominiale deliberare sulla nomina del nuovo amministratore, salvo il potere supplettivo dell'autorità giudiziaria, in caso di inerzia o di mancata deli- berazione della maggioranza dei condomini. Sotto questo profilo non appare condivisi- bile la tesi sostenuta dai ricorrenti (anche sulla base di altri arresti giurisprudenziali) per la quale la revoca giudiziale sarebbe comunque ammissibile, poiché la mancata convo- cazione dell'assemblea per la nuova nomina potrebbe essere provocata dalla condotta omissiva dello stesso amministratore cessato per scadenza del termine dall'incarico, dal momento che tale prospettazione non ha riguardo ai poteri supplettivi riconsociuti ai singoli soci dal primo comma dell'art.1129 c.c.. Né a suffragare la fondatezza di simile diversa prospettazione concorre l'asserita necessità di un previo accertamento dell'inadempimento dell'amministratore, dovendo aversi riguardo alla limitata finalità della revoca giudiziale, ovvero non già quella di una verifica della responsabilità del mandatario in funzione di una futura azione di responsabilità nei confronti dello stesso, ma di risoluzione del rapporto contrattuale in essere. Infine, non coglie nel segno il ri- chiamo al divieto di nomina dell'amministratore revocato, stabilito dal tredicesimo comma dell'art. 1129 c.c.: infatti, tale norma intende esclusivamente negare il potere della maggioranza dei condomini, laddove la revoca giudiziale sia intervenuta nel corso della durata dell'incarico, ma non certo limitare il potere di nomina del nuovo ammini- stratore, riservato solo all'assemblea, dovendo all'uopo rimarcarsi come l'A.G. non possa ingerirsi in tale scelta, se non in funzione supplettiva ed al solo scopo di evitare la paralisi della gestione del , ferma restando la possibilità per il singolo con- CP_11
domino (in caso di conferma del precedente amministratore), di chiederne nuovamente la revoca per le gravi irregolarità commesse.
Nel caso specifico non è controverso ed è altresì documentato che il CP_14
sia in regime di prorogatio e che l'assemblea condominiale sia stata convo-
[...]
cata dalla stessa resistente, senza il raggiungimento della maggioranza necessaria per la nomina del nuovo amministratore, ciò che potrebbe integrare la fattispecie prevista dall'art.1129 primo comma c.c., ma non rende in alcun modo amminissibile la revoca giudiziale della resistente, peraltro motivata anche dall'omessa convocazione dell'assemblea per la suddetta nomina.
3 In altri termini la scadenza del mandato conferito impedisce nella fattispecie la revoca giudiziale dell'amministratrice con assorbimento degli altri motivi addotti dai ricorrenti a sostegno dell'istanza.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la definizione dello stesso per la scadenza del mandato conferito dall'assemblea dei condomini nelle more del procedi- mento si reputa di compensare le spese giudiziali, restando a carico dei ricorrenti quelle dai medesimi anticipate.
P.T.M. dichiara inammissibile l'istanza. Compensa tra le parti le spese del presente procedi- mento.
Matera, così deciso nella camera di consiglio il 2-4-2025.
Il PRESIDENTE ESTENSORE
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