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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11230 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13266/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.10.2025 con i termini ex art. 473 bis n. 28 cpc, avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...]5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Parte_1 Michele Gentile e Marco Gentile, congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Controparte_1 Carandente e dall'avv. Alessandro Cacchione, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di PO,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 23.10.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti. Il PM ha chiesto pronunciarsi la separazione con conferma delle statuizioni in atto per il minore Per_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.6.2023, il sign. – premesso che dal matrimonio con la sign.ra Parte_1 del 19.3.1998 sono nati 22.7.1998), (17.7.2001), (6.12.2005) e Controparte_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_1 (29.6.2009) – esponeva che dal settembre 2022, a causa delle incomprensioni sorte tra loro, i coniugi hanno cessato la loro convivenza, ed il ricorrente si è trasferito ad Aprilia, ove abita in via Carducci 71, con le figlie e Per_3
mentre la moglie è rimasta nel domicilio coniugale a Pozzuoli, Per_4 ove abita in via De Curtis 46, con i figli e Da quella data i coniugi non hanno più ripreso la Per_1 Per_2 convivenza, pur mantenendo rapporti civili e favorendo, il marito, costantemente i rapporti con e tra i loro figli, tutti studenti. Il ricorrente ha deciso di formalizzare tale situazione ed ha invitato la moglie ad una separazione consensuale attraverso la forma della negoziazione assistita, ma non ha avuto alcuna risposta, per cui si rende necessaria la forma giudiziale. Il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 1.700,00 euro mensili, per 13 mensilità, mentre la moglie percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 1.400,00 euro mensili, per 13 mensilità. Dall'inizio della separazione di fatto ognuno dei coniugi ha provveduto al proprio mantenimento ed a quello dei due figli rimasti a convivere, essendo in possesso di redditi pressoché uguali, tenuto conto del fatto che i costi di abitazione e di vita sostenuti dalla moglie a Pozzuoli sono inferiori a quelli sostenuti dal marito. Ha chiesto: pronunciarsi la separazione dei coniugi;
assegnarsi alla moglie il domicilio coniugale di Pozzuoli, via De Curtis 46; disporsi che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento dei figli conviventi;
ha chiesto, altresì, l'affido di al padre ed il figlio ancora minore alla madre prevedendo che ciascuno dei coniugi potrà Per_4 Per_1 vedere e tenere con sé i figli minori secondo gli accordi che di volta in volta prenderanno.
All'esito della prima udienza del 21.11.2023, dichiarata la contumacia della resistente, il Gi, sentito il Guida, ha statuito come di seguito: Co (…) Il autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e reciproco obbligo di comunicarsi eventuali variazioni dei rispettivi domicili e/ o residenze;
assegna la casa coniugale sita in Pozzuoli alla via A.De Curtis 46, alla resistente, come peraltro richiesto dal , Pt_1 avuto riguardo alle modalità di affido dei minori, atteso che vive presso il padre in Aprilia e risiede Per_4 Per_1 presso la madre a Pozzuoli, non essendovi motivi, allo stato, per derogare alle modalità di affido condiviso, dispone l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
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circa le modalità di visita di con la madre e di con il padre, atteso che , per quanto riguarda la Per_4 Per_1 ragazza – che si reca talvolta a Pozzuoli e va a dormire presso la madre, - atteso che la stessa sta per compiere 18 anni, possono essere senz'altro stabilite visite libere con la madre;
per tenuto conto di quanto dichiarato dal padre, appare necessario attivare i Ss di Pozzuoli che vorranno – Per_1 con particolare celerità – provvedere ad effettuare una visita domiciliare presso la residenza della madre sita in via A.De Curtis 46 ed accertare le condizioni di vita del minore, che ascolteranno circa il suo rapporto con il padre, e daranno contezza delle condizioni socio-ambientali del nucleo. Adotteranno, inoltre, ogni necessaria informazione anche presso la scuola frequentata dal minore e sentiranno la madre circa i suoi rapporti con che vive ad Per_4 Aprilia con il padre;
per manda alla cancelleria per acquisire dai SS di Aprilia, informazioni utili sul nucleo di Per_4 [...]
, residente in [...], dando contezza sulle condizioni socio ambientali dello stesso e Parte_1 dando ogni informazione utile;
i SS ascolteranno in ordine ai suoi rapporti con i genitori;
Per_4 si riserva ogni altra valutazione, non esclusa la nomina di un curatore speciale per i minori;
avuto riguardo ai provvedimenti economici, tenuto conto della contumacia della resistente e della circostanza che, come riferito dal padre, i genitori stanno provvedendo temporaneamente al mantenimento dei figli che vivono presso di sé ( e con il padre e con la madre), non adotta, allo stato, alcuna determinazione, in Per_4 Per_3 Per_2 Per_1 attesa della relazione dei SS. Onera il ricorrente a depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché il contratto di locazione della casa nella quale abita ad Aprilia e la documentazione attestante le spese di istruzione sostenute per le figlie che vivono presso di sé ed ogni altra documentazione utile, nell'ottica dei principi ispiratori della riforma Cartabia (art. 473 bis- 18 cpc). Riserva di adottare i provvedimenti economici – rispettivi oneri di mantenimento per i figli a carico dei genitori – all'esito della relazione dei SS di Pozzuoli e di Aprilia. (…)
Si è costituita tardivamente la resistente la quale, non opponendosi alla separazione, ha proposto in riconvenzionale domanda di addebito al marito. Ha, inoltre, dedotto: Del tutto condivisibile è il provvedimento interinale emesso in sede di udienza presidenziale di assegnazione della casa coniugale sita in Pozzuoli alla via A. De Curtis 46 alla sig.ra che senz'altro potrà essere confermato con la CP_1 definizione del giudizio. Parimenti condivisibile è il provvedimento interinale emesso in sede di udienza presidenziale nella parte in cui ha disposto che il mantenimento a carico dei figli maggiorenni – tutti non ancora economicamente autosufficienti - ricadesse a carico di ciascuno dei genitori effettivamente collocatari e quindi a carico del padre per e Per_4
ed a carico della madre per Anche detto provvedimento potrà essere confermato con il provvedimento Per_3 Per_2 decisorio definitivo. Per converso, va disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti del figlio , per il mantenimento del Persona_5 quale andrà posto un assegno a carico del padre, anche in ragione dell'evidente disparità di redditi sussistente tra le parti, artatamente taciuta dall'odierno ricorrente, come si evidenzierà di seguito. Sul punto va preliminarmente posto in evidenza quanto accertato dai i Servizi Sociali di Pozzuoli che, nella loro relazione depositata in atti di causa il 22.01.2024, hanno evidenziato che allo stato non sussiste alcun rapporto tra il piccolo ed il padre a causa del totale disinteresse, sia in termini di frequentazione che in termini di Per_1 sostentamento economico, univocamente determinato dal sig. che si è trasferito ad Aprilia ed ha interrotto ogni Pt_1 frequentazione con il figlio dal mese di dicembre del 2022. Inoltre, unicamente per un fine vessatorio nei confronti della moglie, il sig. non ha prestato assenso al percorso Pt_1 di supporto psicologico che la madre aveva avviato in favore del piccolo fortemente traumatizzato dalla Per_1 condotta violenta tenuta dal padre nei confronti della madre nel corso della convivenza matrimoniale anche egli assistito reiteratamente ad episodi di violenza perpetrati in danno della madre. Parimenti, per mero spirito vessatorio nei confronti della sig.ra il Guida non ha prestato i necessari consensi CP_1 affinché potesse iscriversi tempestivamente alla scuola superiore. Ciò nonostante, la sig.ra auspica il Per_1 CP_1 graduale recupero di un ordinario rapporto genitoriale tra e suo padre, anche per il tramite dell'ausilio del Per_1 percorso di supporto psico-fisico indicato dai Servizi Sociali di Pozzuoli nella richiamata relazione. A seguito del predetto percorso di supporto, dunque, ben potrà disciplinarsi il diritto di visita del padre nei confronti del figlio da calendarizzare in perlomeno 3 pomeriggi a settimana, week end alternati e 15 giorni durante il periodo estivo, oltre alla festività pasquali e natalizie alternate. Si rende pertanto necessario sollecitare l'Ill.mo Giudice Istruttore ad ammonire il padre sull'importanza delle frequentazioni padre/figlio, in quanto, come accertato dai Servizi Sociali, a far data dal dicembre 2022 il sig. ha unilateralmente interrotto ogni contatto col minore, pregiudicando Pt_1 notevolmente l'integrità psico-fisica dello stesso. In ordine al mantenimento del piccolo il padre dovrà essere onerato a contribuirvi in misura non inferiore ad Per_1 euro 600,00 mensili in ragione delle esigenze del ragazzo e della evidente sproporzione dei redditi sussistente tra i coniugi e di seguito evidenziata.
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Peraltro, del tutto inopinatamente, il sig. continua ad incassare l'assegno unico corrisposto dall'INPS per il Pt_1 figlio sebbene questi non conviva più con lui oramai da oltre un anno, come peraltro riconosce espressamente Per_1 lo stesso ricorrente. In maniera artata e forviante il sig. ha rappresentato di percepire redditi in misura equivalente rispetto alla Pt_1 moglie. A sostegno di tale fasulla rappresentazione il ricorrente ha depositato, a corredo del ricorso introduttivo, solo i tre frontespizi dei modelli 730 per le annualità 2020 / 2021 / 2022 dove non è indicato nessun reddito. Solo a seguito dell'ordinanza presidenziale del 27.11.2023 in cui è stato espressamente ordinato al Guida di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il ricorrente ha prodotto in atti un'unica dichiarazione reddituale, relativa all'anno 2022, da cui si evince che il ricorrente percepisce un reddito annuo di quasi 29.000,00 euro e quindi di oltre 2.400/00 euro mensili, a cui vanno assommati gli assegni unici erogati dall'INPS per i figli minori, tanto da assommare un reddito mensile ben superiore a quello dichiarato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. Per converso, come risulta provato dalla documentazione reddituale dell'ultimo triennio che si deposita in atti, la sig.ra nel 2020 ha prodotto redditi da lavoro dipendente per complessivi euro 15.852,29, nel 2021 per CP_1 complessivi euro 19.116,27 e nel 2022 per complessivi euro 17.537,69. Risulta oggettiva e comprovata, dunque, la disparità di redditi esistente tra le parti tanto che il sig. percepisce un reddito annuo quasi doppio rispetto alla Pt_1 moglie.
Ha chiesto: modificare il provvedimento presidenziale del 27.11.2023, quanto meno in ordine all'assegno di mantenimento da porre a carico del padre ed in favore del figlio da determinare in misura non inferiore ad euro
Per_1 600,00 mensili, oltre la corresponsione dell'assegno unico sino ad oggi indebitamente percepito dal ricorrente. Nel merito, dichiarare la separazione legale dei coniugi con addebito a carico del sig. confermando Parte_1 l'autorizzazione alle parti a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla moglie e che sarà abitata unitamente al figlio minore ed alla figlia aggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
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Per_1 Per_2 Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente
Per_1 presso la madre, disciplinando il diritto di visita a favore del padre ed ammonendo quest'ultimo sulla necessità di esercizio di tale diritto nel preminente interesse del minore;
- Determinare in via definitiva il contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura non inferiore ad euro €
Per_1 Parte_1 600,00 mensili, oltre la corresponsione dell'assegno unico incassato dal dicembre 2022 ad oggi.
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'attivazione dei SS di Pozzuoli, dell'ascolto del minore e del libero Per_1 interrogatorio delle parti più volte disposto alla luce dei continui mutamenti delle residenze delle figlie, la causa è stata riservata in decisione.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. Co La domanda di addebito formulata dalla è stata dichiarata inammissibile dal n quanto la stessa si è CP_1 costituita tardivamente in giudizio.
Nulla va disposto circa l'affido di divenuta maggiorenne. Per_4
Circa l'affido di (nato [...]) , le parti hanno concordato sull'affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre in Pozzuoli, alla quale, va pertanto, confermata l'assegnazione della casa coniugale. Atteso, inoltre, che erano stati prospettate criticità nei rapporti con il padre, è stato ascoltato all'udienza del Per_1 20.12.2024 il quale ha dichiarato: ho 15 anni e frequento la II superiore alla scuola alberghiera a Pozzuoli. Sono sereno e nessuno mi ha condizionato. Io vivo con mamma, e entre vive con papà. è rimasta con noi dopo che è venuta Per_4 Per_2 Per_3 Per_4 dopo il mio compleanno a giugno ed ha deciso di rimanere perché ha trovato un posto da Pandora. Devo dire che ormai sono grande abbastanza per gestire i miei incontri con mio padre in piena libertà. Quando non ho impegni scolastici – il che è molto raro perché sto studiando molto – lo chiamo e vado a stare un paio di giorni con lui che non necessariamente sono nel week-end. Mi scoccia un po' il viaggio che dura due ore e quando arrivo a Roma devo prendere un treno che mi porta ad Aprilia e poi mi padre mi prende alla stazione. MI farebbe piacere che mio padre venisse a Pozzuoli qualche volta ma capisco che poi lui starebbe a casa dei suoi parenti nei pressi del Centro
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Direzionale e saremmo comunque lontani. Quando vado a casa sua – dove c'è – mi scoccio un po' perché Per_3
va all'università e mio padre lavora e torna il pomeriggio tardi per cui io sto praticamente solo tutta la Per_3 giornata. Mio padre lavora anche il sabato. Ad agosto scorso mi sono un po' arrabbiato perché quando sono andato il 15 e sono rimasto fino al 3 settembre, praticamente non ho fatto niente perché mio padre ha lavorato tutto il tempo.
quest'estate doveva lavorare per cui non siamo riusciti ad andare al mare insieme. Ho solo i miei zii materni ad Per_3 Aprilia e qualche volta sono stato con zio , ma niente di più. Se fossi rimasto qui sarei andato al mare con gli CP_3 amici. Ad Aprilia non ho amici e non conosco nessuno. A Natale non vado perché mi sono già organizzato con mia nonna materna. Non so se andrò dopo Natale. Mi rendo conto che lui si può dispiacere ma io sono grande e vorrei un po' di tranquillità. In ogni caso sento mio padre tutti i giorni e non ho difficoltà a dirgli le cose. I coniugi, pertanto, preso atto delle dichiarazioni del figlio, hanno concordato sulla liberalizzazione delle e modalità di visita con il padre, stante l'età del ragazzo. Il Collegio, ritenuto che tali modalità siano conformi all'interesse di ormai “grande minore”, conferma tali Per_1 modalità libere: sarà il ragazzo ad accordarsi con il padre quando vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di studio, di sport e di svago.
Resta, quindi, da provvedere circa la domanda relativa al mantenimento dei figli. Va, preliminarmente evidenziato che i coniugi, - sentiti più volte dal Giudice che ha tentato, invano, di far raggiungere loro un accordo tenuto conto delle continue modifiche delle ragazze (fatta eccezione per in ordine alla scelta Per_1 della residenza privilegiata delle stesse, - non hanno mai inteso raggiungere una soluzione concordata. All'udienza del 20.12.2024, la aveva dichiarato di poter accettare la somma di € 400,00 per e CP_1 Per_1 Per_3 ma successivamente, in sede di atti difensivi finali, la stessa ha dichiarato che ormai tutti i figli,( sia le maggiorenni che vivono stabilmente presso di lei, avendo anche le ragazze scelto di lasciare la casa del padre in Aprilia per Per_1 trasferirsi presso di lei a Pozzuoli, ed ha chiesto, quindi, di porre a carico del un congruo contributo per il loro Pt_1 mantenimento. Il ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni, ha dedotto: (…) Ci riferiamo alla disponibilità del sig. ad elevare il contributo al mantenimento dei figli ad euro 400.000,00 Pt_1 mensili, con affidamento condiviso del minore che rimane ad abitare, finché lo vorrà, con la madre. Le altre figlie della coppia sono alla vigilia dell'autonomia, dopo che in questi tre anni, dopo la separazione di fatto dei genitori, hanno vissuto due con il padre - le più grandi, di 27 e 24 anni - e due con la madre - di 20 e 16 anni. studia Per_3 all'Università, ed il sig. si dichiara pronto a sostenere per la metà tuti i costi che la figlia dovrà affrontare per la Pt_1 prosecuzione degli studi, quali tasse universitarie, libri e viaggi a Roma per esami e frequenza alle lezioni: ovviamente se dovesse rimanere a Roma per qualche giorno sarà ospite del padre. Il minore, va ancora a scuola, mentre Per_1 le altre hanno un lavoro che consente loro una certa autonomia: lavora ormai da tempo presso un negozio Per_4 Con della catena Pandora, avora presso la E' vero che si tratta di lavori non a tempo indeterminato, ma è Per_2 anche vero che si protraggono ormai da lungo tempo e che non vi è motivo di prevedere che vengano a cessare: se così fosse, si può rivedere la condizione economica tra i coniugi, così come si può rivedere in occasione di qualsiasi mutamento delle condizioni odierne.
Orbene, ai fini che occupano giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
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E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
- Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare
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un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, il Collegio - avuto riguardo a – che Per_2 Per_4 oramai sono entrate nel mondo del lavoro, - nulla dispone per il loro mantenimento in quanto le ragazze, che vivono presso la madre, possono essere ritenute ormai autonome e non più titolari del diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Per quanto riguarda, invece (di anni 21) che studia all'Università (circostanza non contestata dal padre) e Per_3 (16 anni), che vivono presso la madre, va senz'altro determinato il mantenimento a carico del Guida, Per_1 contribuendo la madre al loro mantenimento in via diretta con il suo lavoro e con l'accudimento domestico. La attuale condizione economica del ricorrente – che non è mutata dall'inizio del giudizio - è quella di lavoratore dipendente della Gasoltermica Laurentina s.p.a., a Roma, come guardiano di un cantiere edilizio.
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Dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente (2022 e 2023) è emerso che lo stesso percepisce un reddito annuo di € 28.851, 00 per 13 mensilità; sostiene il canone della casa nella quale abita ad Aprilia che è di circa 550,00 euro mensili (come da contratto allegato agli atti). La sig.ra che lavora come magazziniera in una farmacia, ha un reddito lordo oscillante tra i 15.800,00 annui CP_1 ed i 19.000,00 annui;
sostiene un canone di circa 50 euro per la casa popolare dove risiede con i figli.
Orbene, per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Il Collegio, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria svolta, della circostanza che sia che vivono Per_1 Per_3 con la madre (circostanza non contestata), valutata la documentazione agli atti, pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 350,00 mensili per con decorrenza dalla pronuncia e Per_1 rivalutazione annuale da novembre 2026 e per la somma di € 250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e Per_3 rivalutazione annuale da novembre 2026.
L'assegno unico per – che vive stabilmente presso la madre – in Per_1 ragione della recente ordinanza della C. di Cassazione n. 4672/2025, sarà percepito per intero dalla madre.
I coniugi sosterranno il 50% delle spese straordinarie per e come indicate nel Protocollo di Intesa tra Per_3 Per_1 Coa PO e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Sulla casa coniugale. La casa coniugale sita in Pozzuoli va assegnata alla sign. in ragione della convivenza dei figli. CP_1
Le spese processuali, - tenuto conto del parziale raggiungimento di accordi, della non opposizione alla separazione da parte della resistente e dell'esito del giudizio, - possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 comma 1° c.c;
3- affida il figlio minore ad entrambi i genitori e disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte Per_1 motiva;
4- assegna la casa coniugale alla sign. CP_1
5- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il Parte_1 mantenimento di nella misura di € 350,00 mensili e di € 250,00 mensili per con decorrenza dalla Per_1 Per_3 pronuncia e rivalutazione annuale da novembre 2026;
6- pone a carico di entrambi i coniugi il 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - per i figli;
7- rigetta la domanda di mantenimento per;
Per_2 Per_4
8- autorizza a percepire per intero l'assegno unico per Controparte_5 Per_1
9 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21 parte II s. A Registro atti di matrimonio anno 1998); Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del 31.10.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13266/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.10.2025 con i termini ex art. 473 bis n. 28 cpc, avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...]5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Parte_1 Michele Gentile e Marco Gentile, congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Controparte_1 Carandente e dall'avv. Alessandro Cacchione, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di PO,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 23.10.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti. Il PM ha chiesto pronunciarsi la separazione con conferma delle statuizioni in atto per il minore Per_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.6.2023, il sign. – premesso che dal matrimonio con la sign.ra Parte_1 del 19.3.1998 sono nati 22.7.1998), (17.7.2001), (6.12.2005) e Controparte_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_1 (29.6.2009) – esponeva che dal settembre 2022, a causa delle incomprensioni sorte tra loro, i coniugi hanno cessato la loro convivenza, ed il ricorrente si è trasferito ad Aprilia, ove abita in via Carducci 71, con le figlie e Per_3
mentre la moglie è rimasta nel domicilio coniugale a Pozzuoli, Per_4 ove abita in via De Curtis 46, con i figli e Da quella data i coniugi non hanno più ripreso la Per_1 Per_2 convivenza, pur mantenendo rapporti civili e favorendo, il marito, costantemente i rapporti con e tra i loro figli, tutti studenti. Il ricorrente ha deciso di formalizzare tale situazione ed ha invitato la moglie ad una separazione consensuale attraverso la forma della negoziazione assistita, ma non ha avuto alcuna risposta, per cui si rende necessaria la forma giudiziale. Il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 1.700,00 euro mensili, per 13 mensilità, mentre la moglie percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 1.400,00 euro mensili, per 13 mensilità. Dall'inizio della separazione di fatto ognuno dei coniugi ha provveduto al proprio mantenimento ed a quello dei due figli rimasti a convivere, essendo in possesso di redditi pressoché uguali, tenuto conto del fatto che i costi di abitazione e di vita sostenuti dalla moglie a Pozzuoli sono inferiori a quelli sostenuti dal marito. Ha chiesto: pronunciarsi la separazione dei coniugi;
assegnarsi alla moglie il domicilio coniugale di Pozzuoli, via De Curtis 46; disporsi che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento dei figli conviventi;
ha chiesto, altresì, l'affido di al padre ed il figlio ancora minore alla madre prevedendo che ciascuno dei coniugi potrà Per_4 Per_1 vedere e tenere con sé i figli minori secondo gli accordi che di volta in volta prenderanno.
All'esito della prima udienza del 21.11.2023, dichiarata la contumacia della resistente, il Gi, sentito il Guida, ha statuito come di seguito: Co (…) Il autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e reciproco obbligo di comunicarsi eventuali variazioni dei rispettivi domicili e/ o residenze;
assegna la casa coniugale sita in Pozzuoli alla via A.De Curtis 46, alla resistente, come peraltro richiesto dal , Pt_1 avuto riguardo alle modalità di affido dei minori, atteso che vive presso il padre in Aprilia e risiede Per_4 Per_1 presso la madre a Pozzuoli, non essendovi motivi, allo stato, per derogare alle modalità di affido condiviso, dispone l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
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circa le modalità di visita di con la madre e di con il padre, atteso che , per quanto riguarda la Per_4 Per_1 ragazza – che si reca talvolta a Pozzuoli e va a dormire presso la madre, - atteso che la stessa sta per compiere 18 anni, possono essere senz'altro stabilite visite libere con la madre;
per tenuto conto di quanto dichiarato dal padre, appare necessario attivare i Ss di Pozzuoli che vorranno – Per_1 con particolare celerità – provvedere ad effettuare una visita domiciliare presso la residenza della madre sita in via A.De Curtis 46 ed accertare le condizioni di vita del minore, che ascolteranno circa il suo rapporto con il padre, e daranno contezza delle condizioni socio-ambientali del nucleo. Adotteranno, inoltre, ogni necessaria informazione anche presso la scuola frequentata dal minore e sentiranno la madre circa i suoi rapporti con che vive ad Per_4 Aprilia con il padre;
per manda alla cancelleria per acquisire dai SS di Aprilia, informazioni utili sul nucleo di Per_4 [...]
, residente in [...], dando contezza sulle condizioni socio ambientali dello stesso e Parte_1 dando ogni informazione utile;
i SS ascolteranno in ordine ai suoi rapporti con i genitori;
Per_4 si riserva ogni altra valutazione, non esclusa la nomina di un curatore speciale per i minori;
avuto riguardo ai provvedimenti economici, tenuto conto della contumacia della resistente e della circostanza che, come riferito dal padre, i genitori stanno provvedendo temporaneamente al mantenimento dei figli che vivono presso di sé ( e con il padre e con la madre), non adotta, allo stato, alcuna determinazione, in Per_4 Per_3 Per_2 Per_1 attesa della relazione dei SS. Onera il ricorrente a depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché il contratto di locazione della casa nella quale abita ad Aprilia e la documentazione attestante le spese di istruzione sostenute per le figlie che vivono presso di sé ed ogni altra documentazione utile, nell'ottica dei principi ispiratori della riforma Cartabia (art. 473 bis- 18 cpc). Riserva di adottare i provvedimenti economici – rispettivi oneri di mantenimento per i figli a carico dei genitori – all'esito della relazione dei SS di Pozzuoli e di Aprilia. (…)
Si è costituita tardivamente la resistente la quale, non opponendosi alla separazione, ha proposto in riconvenzionale domanda di addebito al marito. Ha, inoltre, dedotto: Del tutto condivisibile è il provvedimento interinale emesso in sede di udienza presidenziale di assegnazione della casa coniugale sita in Pozzuoli alla via A. De Curtis 46 alla sig.ra che senz'altro potrà essere confermato con la CP_1 definizione del giudizio. Parimenti condivisibile è il provvedimento interinale emesso in sede di udienza presidenziale nella parte in cui ha disposto che il mantenimento a carico dei figli maggiorenni – tutti non ancora economicamente autosufficienti - ricadesse a carico di ciascuno dei genitori effettivamente collocatari e quindi a carico del padre per e Per_4
ed a carico della madre per Anche detto provvedimento potrà essere confermato con il provvedimento Per_3 Per_2 decisorio definitivo. Per converso, va disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti del figlio , per il mantenimento del Persona_5 quale andrà posto un assegno a carico del padre, anche in ragione dell'evidente disparità di redditi sussistente tra le parti, artatamente taciuta dall'odierno ricorrente, come si evidenzierà di seguito. Sul punto va preliminarmente posto in evidenza quanto accertato dai i Servizi Sociali di Pozzuoli che, nella loro relazione depositata in atti di causa il 22.01.2024, hanno evidenziato che allo stato non sussiste alcun rapporto tra il piccolo ed il padre a causa del totale disinteresse, sia in termini di frequentazione che in termini di Per_1 sostentamento economico, univocamente determinato dal sig. che si è trasferito ad Aprilia ed ha interrotto ogni Pt_1 frequentazione con il figlio dal mese di dicembre del 2022. Inoltre, unicamente per un fine vessatorio nei confronti della moglie, il sig. non ha prestato assenso al percorso Pt_1 di supporto psicologico che la madre aveva avviato in favore del piccolo fortemente traumatizzato dalla Per_1 condotta violenta tenuta dal padre nei confronti della madre nel corso della convivenza matrimoniale anche egli assistito reiteratamente ad episodi di violenza perpetrati in danno della madre. Parimenti, per mero spirito vessatorio nei confronti della sig.ra il Guida non ha prestato i necessari consensi CP_1 affinché potesse iscriversi tempestivamente alla scuola superiore. Ciò nonostante, la sig.ra auspica il Per_1 CP_1 graduale recupero di un ordinario rapporto genitoriale tra e suo padre, anche per il tramite dell'ausilio del Per_1 percorso di supporto psico-fisico indicato dai Servizi Sociali di Pozzuoli nella richiamata relazione. A seguito del predetto percorso di supporto, dunque, ben potrà disciplinarsi il diritto di visita del padre nei confronti del figlio da calendarizzare in perlomeno 3 pomeriggi a settimana, week end alternati e 15 giorni durante il periodo estivo, oltre alla festività pasquali e natalizie alternate. Si rende pertanto necessario sollecitare l'Ill.mo Giudice Istruttore ad ammonire il padre sull'importanza delle frequentazioni padre/figlio, in quanto, come accertato dai Servizi Sociali, a far data dal dicembre 2022 il sig. ha unilateralmente interrotto ogni contatto col minore, pregiudicando Pt_1 notevolmente l'integrità psico-fisica dello stesso. In ordine al mantenimento del piccolo il padre dovrà essere onerato a contribuirvi in misura non inferiore ad Per_1 euro 600,00 mensili in ragione delle esigenze del ragazzo e della evidente sproporzione dei redditi sussistente tra i coniugi e di seguito evidenziata.
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Peraltro, del tutto inopinatamente, il sig. continua ad incassare l'assegno unico corrisposto dall'INPS per il Pt_1 figlio sebbene questi non conviva più con lui oramai da oltre un anno, come peraltro riconosce espressamente Per_1 lo stesso ricorrente. In maniera artata e forviante il sig. ha rappresentato di percepire redditi in misura equivalente rispetto alla Pt_1 moglie. A sostegno di tale fasulla rappresentazione il ricorrente ha depositato, a corredo del ricorso introduttivo, solo i tre frontespizi dei modelli 730 per le annualità 2020 / 2021 / 2022 dove non è indicato nessun reddito. Solo a seguito dell'ordinanza presidenziale del 27.11.2023 in cui è stato espressamente ordinato al Guida di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il ricorrente ha prodotto in atti un'unica dichiarazione reddituale, relativa all'anno 2022, da cui si evince che il ricorrente percepisce un reddito annuo di quasi 29.000,00 euro e quindi di oltre 2.400/00 euro mensili, a cui vanno assommati gli assegni unici erogati dall'INPS per i figli minori, tanto da assommare un reddito mensile ben superiore a quello dichiarato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. Per converso, come risulta provato dalla documentazione reddituale dell'ultimo triennio che si deposita in atti, la sig.ra nel 2020 ha prodotto redditi da lavoro dipendente per complessivi euro 15.852,29, nel 2021 per CP_1 complessivi euro 19.116,27 e nel 2022 per complessivi euro 17.537,69. Risulta oggettiva e comprovata, dunque, la disparità di redditi esistente tra le parti tanto che il sig. percepisce un reddito annuo quasi doppio rispetto alla Pt_1 moglie.
Ha chiesto: modificare il provvedimento presidenziale del 27.11.2023, quanto meno in ordine all'assegno di mantenimento da porre a carico del padre ed in favore del figlio da determinare in misura non inferiore ad euro
Per_1 600,00 mensili, oltre la corresponsione dell'assegno unico sino ad oggi indebitamente percepito dal ricorrente. Nel merito, dichiarare la separazione legale dei coniugi con addebito a carico del sig. confermando Parte_1 l'autorizzazione alle parti a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla moglie e che sarà abitata unitamente al figlio minore ed alla figlia aggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
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Per_1 Per_2 Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente
Per_1 presso la madre, disciplinando il diritto di visita a favore del padre ed ammonendo quest'ultimo sulla necessità di esercizio di tale diritto nel preminente interesse del minore;
- Determinare in via definitiva il contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura non inferiore ad euro €
Per_1 Parte_1 600,00 mensili, oltre la corresponsione dell'assegno unico incassato dal dicembre 2022 ad oggi.
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'attivazione dei SS di Pozzuoli, dell'ascolto del minore e del libero Per_1 interrogatorio delle parti più volte disposto alla luce dei continui mutamenti delle residenze delle figlie, la causa è stata riservata in decisione.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. Co La domanda di addebito formulata dalla è stata dichiarata inammissibile dal n quanto la stessa si è CP_1 costituita tardivamente in giudizio.
Nulla va disposto circa l'affido di divenuta maggiorenne. Per_4
Circa l'affido di (nato [...]) , le parti hanno concordato sull'affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre in Pozzuoli, alla quale, va pertanto, confermata l'assegnazione della casa coniugale. Atteso, inoltre, che erano stati prospettate criticità nei rapporti con il padre, è stato ascoltato all'udienza del Per_1 20.12.2024 il quale ha dichiarato: ho 15 anni e frequento la II superiore alla scuola alberghiera a Pozzuoli. Sono sereno e nessuno mi ha condizionato. Io vivo con mamma, e entre vive con papà. è rimasta con noi dopo che è venuta Per_4 Per_2 Per_3 Per_4 dopo il mio compleanno a giugno ed ha deciso di rimanere perché ha trovato un posto da Pandora. Devo dire che ormai sono grande abbastanza per gestire i miei incontri con mio padre in piena libertà. Quando non ho impegni scolastici – il che è molto raro perché sto studiando molto – lo chiamo e vado a stare un paio di giorni con lui che non necessariamente sono nel week-end. Mi scoccia un po' il viaggio che dura due ore e quando arrivo a Roma devo prendere un treno che mi porta ad Aprilia e poi mi padre mi prende alla stazione. MI farebbe piacere che mio padre venisse a Pozzuoli qualche volta ma capisco che poi lui starebbe a casa dei suoi parenti nei pressi del Centro
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Direzionale e saremmo comunque lontani. Quando vado a casa sua – dove c'è – mi scoccio un po' perché Per_3
va all'università e mio padre lavora e torna il pomeriggio tardi per cui io sto praticamente solo tutta la Per_3 giornata. Mio padre lavora anche il sabato. Ad agosto scorso mi sono un po' arrabbiato perché quando sono andato il 15 e sono rimasto fino al 3 settembre, praticamente non ho fatto niente perché mio padre ha lavorato tutto il tempo.
quest'estate doveva lavorare per cui non siamo riusciti ad andare al mare insieme. Ho solo i miei zii materni ad Per_3 Aprilia e qualche volta sono stato con zio , ma niente di più. Se fossi rimasto qui sarei andato al mare con gli CP_3 amici. Ad Aprilia non ho amici e non conosco nessuno. A Natale non vado perché mi sono già organizzato con mia nonna materna. Non so se andrò dopo Natale. Mi rendo conto che lui si può dispiacere ma io sono grande e vorrei un po' di tranquillità. In ogni caso sento mio padre tutti i giorni e non ho difficoltà a dirgli le cose. I coniugi, pertanto, preso atto delle dichiarazioni del figlio, hanno concordato sulla liberalizzazione delle e modalità di visita con il padre, stante l'età del ragazzo. Il Collegio, ritenuto che tali modalità siano conformi all'interesse di ormai “grande minore”, conferma tali Per_1 modalità libere: sarà il ragazzo ad accordarsi con il padre quando vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di studio, di sport e di svago.
Resta, quindi, da provvedere circa la domanda relativa al mantenimento dei figli. Va, preliminarmente evidenziato che i coniugi, - sentiti più volte dal Giudice che ha tentato, invano, di far raggiungere loro un accordo tenuto conto delle continue modifiche delle ragazze (fatta eccezione per in ordine alla scelta Per_1 della residenza privilegiata delle stesse, - non hanno mai inteso raggiungere una soluzione concordata. All'udienza del 20.12.2024, la aveva dichiarato di poter accettare la somma di € 400,00 per e CP_1 Per_1 Per_3 ma successivamente, in sede di atti difensivi finali, la stessa ha dichiarato che ormai tutti i figli,( sia le maggiorenni che vivono stabilmente presso di lei, avendo anche le ragazze scelto di lasciare la casa del padre in Aprilia per Per_1 trasferirsi presso di lei a Pozzuoli, ed ha chiesto, quindi, di porre a carico del un congruo contributo per il loro Pt_1 mantenimento. Il ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni, ha dedotto: (…) Ci riferiamo alla disponibilità del sig. ad elevare il contributo al mantenimento dei figli ad euro 400.000,00 Pt_1 mensili, con affidamento condiviso del minore che rimane ad abitare, finché lo vorrà, con la madre. Le altre figlie della coppia sono alla vigilia dell'autonomia, dopo che in questi tre anni, dopo la separazione di fatto dei genitori, hanno vissuto due con il padre - le più grandi, di 27 e 24 anni - e due con la madre - di 20 e 16 anni. studia Per_3 all'Università, ed il sig. si dichiara pronto a sostenere per la metà tuti i costi che la figlia dovrà affrontare per la Pt_1 prosecuzione degli studi, quali tasse universitarie, libri e viaggi a Roma per esami e frequenza alle lezioni: ovviamente se dovesse rimanere a Roma per qualche giorno sarà ospite del padre. Il minore, va ancora a scuola, mentre Per_1 le altre hanno un lavoro che consente loro una certa autonomia: lavora ormai da tempo presso un negozio Per_4 Con della catena Pandora, avora presso la E' vero che si tratta di lavori non a tempo indeterminato, ma è Per_2 anche vero che si protraggono ormai da lungo tempo e che non vi è motivo di prevedere che vengano a cessare: se così fosse, si può rivedere la condizione economica tra i coniugi, così come si può rivedere in occasione di qualsiasi mutamento delle condizioni odierne.
Orbene, ai fini che occupano giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
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E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
- Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare
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un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, il Collegio - avuto riguardo a – che Per_2 Per_4 oramai sono entrate nel mondo del lavoro, - nulla dispone per il loro mantenimento in quanto le ragazze, che vivono presso la madre, possono essere ritenute ormai autonome e non più titolari del diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Per quanto riguarda, invece (di anni 21) che studia all'Università (circostanza non contestata dal padre) e Per_3 (16 anni), che vivono presso la madre, va senz'altro determinato il mantenimento a carico del Guida, Per_1 contribuendo la madre al loro mantenimento in via diretta con il suo lavoro e con l'accudimento domestico. La attuale condizione economica del ricorrente – che non è mutata dall'inizio del giudizio - è quella di lavoratore dipendente della Gasoltermica Laurentina s.p.a., a Roma, come guardiano di un cantiere edilizio.
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Dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente (2022 e 2023) è emerso che lo stesso percepisce un reddito annuo di € 28.851, 00 per 13 mensilità; sostiene il canone della casa nella quale abita ad Aprilia che è di circa 550,00 euro mensili (come da contratto allegato agli atti). La sig.ra che lavora come magazziniera in una farmacia, ha un reddito lordo oscillante tra i 15.800,00 annui CP_1 ed i 19.000,00 annui;
sostiene un canone di circa 50 euro per la casa popolare dove risiede con i figli.
Orbene, per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Il Collegio, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria svolta, della circostanza che sia che vivono Per_1 Per_3 con la madre (circostanza non contestata), valutata la documentazione agli atti, pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 350,00 mensili per con decorrenza dalla pronuncia e Per_1 rivalutazione annuale da novembre 2026 e per la somma di € 250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e Per_3 rivalutazione annuale da novembre 2026.
L'assegno unico per – che vive stabilmente presso la madre – in Per_1 ragione della recente ordinanza della C. di Cassazione n. 4672/2025, sarà percepito per intero dalla madre.
I coniugi sosterranno il 50% delle spese straordinarie per e come indicate nel Protocollo di Intesa tra Per_3 Per_1 Coa PO e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Sulla casa coniugale. La casa coniugale sita in Pozzuoli va assegnata alla sign. in ragione della convivenza dei figli. CP_1
Le spese processuali, - tenuto conto del parziale raggiungimento di accordi, della non opposizione alla separazione da parte della resistente e dell'esito del giudizio, - possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 comma 1° c.c;
3- affida il figlio minore ad entrambi i genitori e disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte Per_1 motiva;
4- assegna la casa coniugale alla sign. CP_1
5- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il Parte_1 mantenimento di nella misura di € 350,00 mensili e di € 250,00 mensili per con decorrenza dalla Per_1 Per_3 pronuncia e rivalutazione annuale da novembre 2026;
6- pone a carico di entrambi i coniugi il 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - per i figli;
7- rigetta la domanda di mantenimento per;
Per_2 Per_4
8- autorizza a percepire per intero l'assegno unico per Controparte_5 Per_1
9 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21 parte II s. A Registro atti di matrimonio anno 1998); Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del 31.10.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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