Articolo 5 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 aprile 1979
Art. 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilita' e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all'articolo 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianita' di otto anni nella qualifica.
Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilita' risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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