TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1181/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
CF: - nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1970 e residente ivi alla via Giuseppe Cosenza n° 153, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Coppola, C.F.: , giusta procura allegata C.F._2 agli atti, elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Castellammare di AB alla via Pietro Carrese 28, pec: Email_1
E
, C.F: - nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
31/10/1967 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Bianca Vanacore C.F.: in virtù di procura che si C.F._4 allega, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castellammare di AB alla via Raiola n. 19, pec: Email_2
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 21.10.2025 i procuratori delle parti si sono riportati agli accordi di cui al ricorso chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi stabilite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09.06.2025, e Parte_1 CP_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio
[...] concordatario contratto in data 20/12/1997, nel Comune di Castellammare di AB (NA) - Atto n. 508, Parte Il, Serie A, anno 1997. I coniugi sceglievano il regime di comunione dei beni e fissavano la residenza coniugale in Castellammare di AB alla via Giuseppe Cosenza n° 153. A sostegno della domanda deducevano:
1. che dalla loro unione erano nate due figlie: - C.F.: Persona_1
- nata il [...] a [...], C.F._5 maggiorenne, studentessa non ancora economicamente autosufficiente e Parte_2
- C.F.: - nata il [...] a [...]
[...] C.F._6
AB, maggiorenne, studentessa non ancora economicamente autosufficiente;
2. il svolge la libera professione di odontoiatra con studio in Controparte_1
C/Mare di AB alla via F. Petrarca n° 65, mentre è insegnate Parte_1 di ruolo presso il Liceo Scientifico “F. Severi” di C.mare di AB e, quindi, le parti sono entrambe economicamente autosufficienti;
3. la casa coniugale di via Giuseppe Cosenza n° 153 di Castellammare di AB è in comproprietà tra la parti;
4. i coniugi istanti si sono separati in data 05.11.2021 con convenzione di negoziazione assistita, ritualmente annotata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellammare di AB in data 01.12.2021;
Nelle more anche la seconda figlia è diventata maggiorenne e le parti hanno concordemente convenuto di alienare l'immobile già destinato a casa coniugale sito in Castellammare di AB alla via Giuseppe Cosenza n° 153 e di dividere, al netto del mutuo ipotecario che andrà estinto, il ricavato della vendita nella misura del 50%; all'uopo hanno già sottoscritto, in data 10.03.2025, preliminare di vendita ed il termine per l'atto definitivo di trasferimento è fissato per il prossimo 30.06.2025.
Tanto premesso, poiché dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno, sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e pertanto gli istanti.
All'udienza del 21.10.2025, il G.I., letti gli atti di causa, viste le dichiarazioni rese dai coniugi ed esaminata la documentazione prodotta, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'accordo di separazione ritualmente annotata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellammare di AB (05.11.2021) e annotato in data 01.12.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi all'udienza del 21.10.2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. In tale sede, le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale dichiarando che non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro.
Invero, hanno affermato che la casa coniugale sita in Castellammare di AB alla via Giuseppe Cosenza n° 153 è stata alienata a terzi ed il ricavato della vendita, al netto del mutuo ipotecario che è stato estinto, è stato distribuito tra le parti nella misura del 50%; il mobilio che arredava la casa è rimasto nella esclusiva disponibilità dalla . Ancora, il conto corrente cointestato acceso Parte_1 sulla Banca Credem, sul quale veniva addebitato il mutuo, all'esito della estinzione dello stesso è stato chiuso ed il saldo attivo è rimasto nella disponibilità della
. Parte_1
Pertanto, hanno insistito per la pronuncia di divorzio con la sola previsione delle statuizioni di carattere economico in favore delle figlie maggiorenni.
Le condizioni pattuite, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e alla proposizione congiunta del ricorso, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 09.06.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 20/12/1997, nel Comune di Castellammare
[...] Parte_1 di AB (NA) - Atto n. 508, Parte Il, Serie A, anno 1997;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone che il sig. verserà alla moglie a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e , maggiorenni Per_1 Pt_2 ma non ancora economicamente autosufficienti, la somma di € 750,00 mensili (€ 375,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata a far data dal mese successivo al deposito della sentenza di divorzio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Detta somma sarà versata sul C/C Credem Torre Annunziata, intestato alla alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...];
4. entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le figlie, previamente concordate e documentate, come analiticamente indicate nel vigente Protocollo d'intesa in applicazione presso il Tribunale di Torre Annunziata;
per le sole spese universitarie la quota di contribuzione sarà del 60% a carico del e del 40% a carico della Controparte_1
Parte_1
5. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 04-11-2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Meo Giovanna Dott.ssa Lopiano Marianna
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1181/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
CF: - nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1970 e residente ivi alla via Giuseppe Cosenza n° 153, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Coppola, C.F.: , giusta procura allegata C.F._2 agli atti, elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Castellammare di AB alla via Pietro Carrese 28, pec: Email_1
E
, C.F: - nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
31/10/1967 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Bianca Vanacore C.F.: in virtù di procura che si C.F._4 allega, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castellammare di AB alla via Raiola n. 19, pec: Email_2
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 21.10.2025 i procuratori delle parti si sono riportati agli accordi di cui al ricorso chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi stabilite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09.06.2025, e Parte_1 CP_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio
[...] concordatario contratto in data 20/12/1997, nel Comune di Castellammare di AB (NA) - Atto n. 508, Parte Il, Serie A, anno 1997. I coniugi sceglievano il regime di comunione dei beni e fissavano la residenza coniugale in Castellammare di AB alla via Giuseppe Cosenza n° 153. A sostegno della domanda deducevano:
1. che dalla loro unione erano nate due figlie: - C.F.: Persona_1
- nata il [...] a [...], C.F._5 maggiorenne, studentessa non ancora economicamente autosufficiente e Parte_2
- C.F.: - nata il [...] a [...]
[...] C.F._6
AB, maggiorenne, studentessa non ancora economicamente autosufficiente;
2. il svolge la libera professione di odontoiatra con studio in Controparte_1
C/Mare di AB alla via F. Petrarca n° 65, mentre è insegnate Parte_1 di ruolo presso il Liceo Scientifico “F. Severi” di C.mare di AB e, quindi, le parti sono entrambe economicamente autosufficienti;
3. la casa coniugale di via Giuseppe Cosenza n° 153 di Castellammare di AB è in comproprietà tra la parti;
4. i coniugi istanti si sono separati in data 05.11.2021 con convenzione di negoziazione assistita, ritualmente annotata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellammare di AB in data 01.12.2021;
Nelle more anche la seconda figlia è diventata maggiorenne e le parti hanno concordemente convenuto di alienare l'immobile già destinato a casa coniugale sito in Castellammare di AB alla via Giuseppe Cosenza n° 153 e di dividere, al netto del mutuo ipotecario che andrà estinto, il ricavato della vendita nella misura del 50%; all'uopo hanno già sottoscritto, in data 10.03.2025, preliminare di vendita ed il termine per l'atto definitivo di trasferimento è fissato per il prossimo 30.06.2025.
Tanto premesso, poiché dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno, sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e pertanto gli istanti.
All'udienza del 21.10.2025, il G.I., letti gli atti di causa, viste le dichiarazioni rese dai coniugi ed esaminata la documentazione prodotta, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'accordo di separazione ritualmente annotata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellammare di AB (05.11.2021) e annotato in data 01.12.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi all'udienza del 21.10.2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. In tale sede, le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale dichiarando che non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro.
Invero, hanno affermato che la casa coniugale sita in Castellammare di AB alla via Giuseppe Cosenza n° 153 è stata alienata a terzi ed il ricavato della vendita, al netto del mutuo ipotecario che è stato estinto, è stato distribuito tra le parti nella misura del 50%; il mobilio che arredava la casa è rimasto nella esclusiva disponibilità dalla . Ancora, il conto corrente cointestato acceso Parte_1 sulla Banca Credem, sul quale veniva addebitato il mutuo, all'esito della estinzione dello stesso è stato chiuso ed il saldo attivo è rimasto nella disponibilità della
. Parte_1
Pertanto, hanno insistito per la pronuncia di divorzio con la sola previsione delle statuizioni di carattere economico in favore delle figlie maggiorenni.
Le condizioni pattuite, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e alla proposizione congiunta del ricorso, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 09.06.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 20/12/1997, nel Comune di Castellammare
[...] Parte_1 di AB (NA) - Atto n. 508, Parte Il, Serie A, anno 1997;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone che il sig. verserà alla moglie a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e , maggiorenni Per_1 Pt_2 ma non ancora economicamente autosufficienti, la somma di € 750,00 mensili (€ 375,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata a far data dal mese successivo al deposito della sentenza di divorzio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Detta somma sarà versata sul C/C Credem Torre Annunziata, intestato alla alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...];
4. entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le figlie, previamente concordate e documentate, come analiticamente indicate nel vigente Protocollo d'intesa in applicazione presso il Tribunale di Torre Annunziata;
per le sole spese universitarie la quota di contribuzione sarà del 60% a carico del e del 40% a carico della Controparte_1
Parte_1
5. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 04-11-2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Meo Giovanna Dott.ssa Lopiano Marianna