Art. 4. ((Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.
Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15))
La spesa sara' quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell' articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 .
Il contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovra' dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.
I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla costruzione della nuova unita' immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unita' immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.
Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme
stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.
Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15))
La spesa sara' quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell' articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 .
Il contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovra' dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.
I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla costruzione della nuova unita' immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unita' immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.
Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme
stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.