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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 730/2018 tra
Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
e
RATO - PISTOIA Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per tutti i ricorrenti, l'avv. BALLATI FRANCO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCA MARINI
Per , Controparte_2 la dott.ssa Persona_1
Le parti danno atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, e chiedono dunque che la causa sia definita in tal senso. Con L'avv. Marini insiste per la condanna alle spese dell' alle spese di lite, evidenziando che le OI impugnate si fondano su un verbale unico dia accertamento che ha interpretato il rapporto lavorativo tra i ricorrenti e il sig. sulla base di una dichiarazione dalla moglie di quest'ultimo per cui CP_4 CP_5 il marito sarebbe stato l'uomo di fiducia del legale rappresentante della società ricorrente, ma in Con assenza di verifica dei requisiti che qualificano il rapporto di subordinazione, e dunque l' avrebbe avuto elementi per non emettere sin dall'inizio queste OI.
La dott.ssa si oppone alla condanna alle spese dell' in quanto lo stesso ha provveduto a Per_1 CP_6 revocare le OI impugnate, che erano state emesse in ragione delle pronunce penali e della pronuncia del Tribunale di Pistoia sez. Lavoro che avevano ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato: chiede dunque la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 13.05 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730/2018 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BALLATI Parte_1 P.IVA_1
FRANCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BALLATI FRANCO, Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BALLATI FRANCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F.: , con il patrocinio del dott. , della dott.ssa P.IVA_2 Controparte_7 [...]
e del dott. elettivamente domiciliato come in atti Per_1 Persona_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, e la Parte_2 Parte_2 Parte_1
Con hanno convenuto in giudizio l' – sede territoriale di Prato-Pistoia, proponendo
[...] opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 3136/2018 e l'ordinanza ingiunzione 3742/2018, tutte del
25 gennaio 2018, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, sospendere preliminarmente, ed inaudita altera parte, l'esecutività a) dell'Ordinanza Ingiunzione dell di Controparte_2 CP_2
, n. 31–36/2018, del 25 gennaio 2018 notificata, in data 05.02.2018, al sig. , in CP_2 Parte_2 qualità di obbligato principale, ed in pari data alla società Immobiliare S.Agostino S.p.A., quale obbligato in solido;
b) nonché dell'Ordinanza Ingiunzione emessa dallo stesso Ente, n. 37– 42/2018, del 25 gennaio 2018, notificata, in data 07.02.2018, al sig. in qualità di socio e Parte_2 trasgressore di fatto, ed in data 05.02.2018 alla società Immobiliare Sant'Agostino quale obbligato in solido;
• preliminarmente, dichiarare prescritto ogni sanzione comminata per decorrenza del termine di 5 anni tra il fatto e la notifica dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 28 della L 689/1981;
• inoltre, in via preliminare, dichiarare prescritta ogni sanzione comminata essendo decorsi più di 5 anni dal fatto alla notifica delle ordinanze ingiunzioni;
• nel merito, in caso di accoglimento del giudizio di appello promosso contro la sentenza n. 155/2017 del Tribunale di Pistoia nella causa n. 734/2011, dichiarare non dovute le somme richieste nelle ordinanze ingiunzioni sopra citate, con conseguente annullamento delle ordinane ingiunzioni impugnate;
• con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. In particolare, hanno dedotto che le opposte ordinanze ingiunzione erano state emesse dall' CP_6
convenuto richiamando la sentenza di questo Ufficio n. 155/2017 del 28 dicembre 2017 che aveva rigettato il ricorso per accertamento negativo della contro il verbale unico di Parte_1
accertamento e notificazione e contro la quale i ricorrenti avevano presentato ricorso in appello. Hanno eccepito la prescrizione quinquennale del potere sanzionatorio essendo intercorsi più di cinque anni dal fatto che aveva cagionato l'emissione delle OI opposte;
nel merito, hanno evidenziato, inter alia, la pregiudizialità della definizione del giudizio di appello pendente rispetto alla valutazione della legittimità o meno del potere sanzionatorio esercitato dall' . CP_2
Con L' ha provveduto con memoria del 6.12.2018 a depositare gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione, come intimato dal giudice nel decreto di fissazione.
All'udienza del 18.12.2018 è stato rappresentato da parte ricorrente che la Corte territoriale fiorentina, con sent. n. 839/2018, aveva accolto il ricorso in appello e riformato totalmente la sentenza
Con n. 155/2017 pronunciata da questo Ufficio, e che avverso la sentenza di seconde cure, l' aveva proposto ricorso per cassazione. All'esito di una serie di rinvii, con ordinanza del 12 marzo 2023 è stata dunque disposta la sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione definitiva della Suprema
Corte sulla causa pregiudiziale.
Con ricorso in riassunzione, i ricorrenti hanno dato atto della definizione del procedimento pendente innanzi alla Suprema Corte con ordinanza n. 3806/2024 pubblicata il 16.9.2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall , con passaggio in giudicato della sentenza CP_2
della Corte d'Appello di Firenze, che aveva ritenuto insussistenti i fatti posti a base del verbale unico di accertamento e notificazione sulla cui scorta erano state emesse le ordinanze ingiunzione opposte in questo giudizio. Hanno dunque chiesto che venisse fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno la causa di sospensione.
L' si è costituito con nuovo difensore riferendo che, in conseguenza della intervenuta CP_2
Con definitività della sentenza della Corte territoriale, l' ha proceduto alla revoca in autotutela delle
OO.II. n. 31-36/2018 e 37-42/2018, archiviando gli atti ex art. 7 legge n. 689/1981. Ha dunque chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ragione della revoca delle opposte ordinanze ingiunzione. Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Le spese di lite vengono compensate integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda, posto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, sia in sede penale sia all'esito del primo grado di giudizio dinanzi al GdL era stata ritenuta sussistente la violazione della cui sanzione qui
Con si discute, e che sulla scorta di tali accertamenti l' aveva emesso le ordinanze ingiunzione sub iudice, da ultimo revocate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 730/2018 tra
Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
e
RATO - PISTOIA Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per tutti i ricorrenti, l'avv. BALLATI FRANCO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCA MARINI
Per , Controparte_2 la dott.ssa Persona_1
Le parti danno atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, e chiedono dunque che la causa sia definita in tal senso. Con L'avv. Marini insiste per la condanna alle spese dell' alle spese di lite, evidenziando che le OI impugnate si fondano su un verbale unico dia accertamento che ha interpretato il rapporto lavorativo tra i ricorrenti e il sig. sulla base di una dichiarazione dalla moglie di quest'ultimo per cui CP_4 CP_5 il marito sarebbe stato l'uomo di fiducia del legale rappresentante della società ricorrente, ma in Con assenza di verifica dei requisiti che qualificano il rapporto di subordinazione, e dunque l' avrebbe avuto elementi per non emettere sin dall'inizio queste OI.
La dott.ssa si oppone alla condanna alle spese dell' in quanto lo stesso ha provveduto a Per_1 CP_6 revocare le OI impugnate, che erano state emesse in ragione delle pronunce penali e della pronuncia del Tribunale di Pistoia sez. Lavoro che avevano ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato: chiede dunque la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 13.05 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730/2018 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BALLATI Parte_1 P.IVA_1
FRANCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BALLATI FRANCO, Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BALLATI FRANCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F.: , con il patrocinio del dott. , della dott.ssa P.IVA_2 Controparte_7 [...]
e del dott. elettivamente domiciliato come in atti Per_1 Persona_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, e la Parte_2 Parte_2 Parte_1
Con hanno convenuto in giudizio l' – sede territoriale di Prato-Pistoia, proponendo
[...] opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 3136/2018 e l'ordinanza ingiunzione 3742/2018, tutte del
25 gennaio 2018, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, sospendere preliminarmente, ed inaudita altera parte, l'esecutività a) dell'Ordinanza Ingiunzione dell di Controparte_2 CP_2
, n. 31–36/2018, del 25 gennaio 2018 notificata, in data 05.02.2018, al sig. , in CP_2 Parte_2 qualità di obbligato principale, ed in pari data alla società Immobiliare S.Agostino S.p.A., quale obbligato in solido;
b) nonché dell'Ordinanza Ingiunzione emessa dallo stesso Ente, n. 37– 42/2018, del 25 gennaio 2018, notificata, in data 07.02.2018, al sig. in qualità di socio e Parte_2 trasgressore di fatto, ed in data 05.02.2018 alla società Immobiliare Sant'Agostino quale obbligato in solido;
• preliminarmente, dichiarare prescritto ogni sanzione comminata per decorrenza del termine di 5 anni tra il fatto e la notifica dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 28 della L 689/1981;
• inoltre, in via preliminare, dichiarare prescritta ogni sanzione comminata essendo decorsi più di 5 anni dal fatto alla notifica delle ordinanze ingiunzioni;
• nel merito, in caso di accoglimento del giudizio di appello promosso contro la sentenza n. 155/2017 del Tribunale di Pistoia nella causa n. 734/2011, dichiarare non dovute le somme richieste nelle ordinanze ingiunzioni sopra citate, con conseguente annullamento delle ordinane ingiunzioni impugnate;
• con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. In particolare, hanno dedotto che le opposte ordinanze ingiunzione erano state emesse dall' CP_6
convenuto richiamando la sentenza di questo Ufficio n. 155/2017 del 28 dicembre 2017 che aveva rigettato il ricorso per accertamento negativo della contro il verbale unico di Parte_1
accertamento e notificazione e contro la quale i ricorrenti avevano presentato ricorso in appello. Hanno eccepito la prescrizione quinquennale del potere sanzionatorio essendo intercorsi più di cinque anni dal fatto che aveva cagionato l'emissione delle OI opposte;
nel merito, hanno evidenziato, inter alia, la pregiudizialità della definizione del giudizio di appello pendente rispetto alla valutazione della legittimità o meno del potere sanzionatorio esercitato dall' . CP_2
Con L' ha provveduto con memoria del 6.12.2018 a depositare gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione, come intimato dal giudice nel decreto di fissazione.
All'udienza del 18.12.2018 è stato rappresentato da parte ricorrente che la Corte territoriale fiorentina, con sent. n. 839/2018, aveva accolto il ricorso in appello e riformato totalmente la sentenza
Con n. 155/2017 pronunciata da questo Ufficio, e che avverso la sentenza di seconde cure, l' aveva proposto ricorso per cassazione. All'esito di una serie di rinvii, con ordinanza del 12 marzo 2023 è stata dunque disposta la sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione definitiva della Suprema
Corte sulla causa pregiudiziale.
Con ricorso in riassunzione, i ricorrenti hanno dato atto della definizione del procedimento pendente innanzi alla Suprema Corte con ordinanza n. 3806/2024 pubblicata il 16.9.2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall , con passaggio in giudicato della sentenza CP_2
della Corte d'Appello di Firenze, che aveva ritenuto insussistenti i fatti posti a base del verbale unico di accertamento e notificazione sulla cui scorta erano state emesse le ordinanze ingiunzione opposte in questo giudizio. Hanno dunque chiesto che venisse fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno la causa di sospensione.
L' si è costituito con nuovo difensore riferendo che, in conseguenza della intervenuta CP_2
Con definitività della sentenza della Corte territoriale, l' ha proceduto alla revoca in autotutela delle
OO.II. n. 31-36/2018 e 37-42/2018, archiviando gli atti ex art. 7 legge n. 689/1981. Ha dunque chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ragione della revoca delle opposte ordinanze ingiunzione. Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Le spese di lite vengono compensate integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda, posto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, sia in sede penale sia all'esito del primo grado di giudizio dinanzi al GdL era stata ritenuta sussistente la violazione della cui sanzione qui
Con si discute, e che sulla scorta di tali accertamenti l' aveva emesso le ordinanze ingiunzione sub iudice, da ultimo revocate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.