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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/05/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore - pec: Email_1
RICORRENTE
Contro
(P.I.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p.t.;
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio
Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del pagina 1 di 7 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge
107/2015, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 Agosto (supplenza annuale) o al 30
Giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto; 2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il Controparte_1
a riconoscere in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 2.000, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
, con la qualifica di docente supplente, per i seguenti periodi: Controparte_1
1) Anno scolastico 2019/2020: dal 20.09.2019 al 31.08.2020;
2) Anno scolastico 2020/2021: dal 30.09.2020 al 31.08.2021;
3) Anno scolastico 2021/2022: dal 10.09.2021 al 31.08.2022;
4) Anno scolastico 2022/2023: dal 09.09.2022 al 31.08.2023;
5) Anno scolastico 2023/2024: dal 08.09.2023 al 31.08.2024.
Che alla data del presente ricorso è docente con contratto a tempo determinato e l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito
Tribunale.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e pagina 2 di 7 richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Il resistente non si è costituito in causa. CP_1
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito di discussione all'udienza del
28 maggio 2024 come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla pagina 3 di 7 prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
"criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n.
4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative pagina 4 di 7 alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è CP_1
dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
punto 49). Organizzazione_1
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal pagina 5 di 7 momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al
31.08).
Per l'effetto, al docente, titolare di incarico sino al 31.08.2024, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore
(ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, con distrazione al procuratore antistatario, come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna il convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla pagina 6 di 7 Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, liquidate in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore
Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 28 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore - pec: Email_1
RICORRENTE
Contro
(P.I.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p.t.;
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio
Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del pagina 1 di 7 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge
107/2015, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 Agosto (supplenza annuale) o al 30
Giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto; 2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il Controparte_1
a riconoscere in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 2.000, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
, con la qualifica di docente supplente, per i seguenti periodi: Controparte_1
1) Anno scolastico 2019/2020: dal 20.09.2019 al 31.08.2020;
2) Anno scolastico 2020/2021: dal 30.09.2020 al 31.08.2021;
3) Anno scolastico 2021/2022: dal 10.09.2021 al 31.08.2022;
4) Anno scolastico 2022/2023: dal 09.09.2022 al 31.08.2023;
5) Anno scolastico 2023/2024: dal 08.09.2023 al 31.08.2024.
Che alla data del presente ricorso è docente con contratto a tempo determinato e l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito
Tribunale.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e pagina 2 di 7 richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Il resistente non si è costituito in causa. CP_1
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito di discussione all'udienza del
28 maggio 2024 come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla pagina 3 di 7 prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
"criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n.
4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative pagina 4 di 7 alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è CP_1
dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
punto 49). Organizzazione_1
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal pagina 5 di 7 momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al
31.08).
Per l'effetto, al docente, titolare di incarico sino al 31.08.2024, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore
(ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, con distrazione al procuratore antistatario, come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna il convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla pagina 6 di 7 Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, liquidate in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore
Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 28 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
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