Articolo 594 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 583Articolo 589 bis
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9 ottobre 2010
Art. 594. Indennita' di lungo servizio all'estero 1. All'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennita' speciale eventualmente riconosciuta, di cui all'articolo 1808, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010