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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3250/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180054246702001 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, il sig. Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 06820180054246702001, notificata il 29 aprile 2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento dell'imposta di registro, per complessivi euro 49.486,57, iscritta a ruolo in relazione alla sentenza del Tribunale di RGNR_1Taranto n. . A fondamento della pretesa impositiva vi era l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, con cui era stata richiesta l'imposta di registro nella misura del 3% sulla somma di euro 1.500.000,00, oggetto di condanna risarcitoria pronunciata dal Tribunale Resistente_1di Taranto a carico, tra gli altri, del sig. , in via solidale. Il contribuente deduceva la non debenza delle somme iscritte a ruolo, evidenziando che la sentenza n. RGNR_1 era stata integralmente riformata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Lecce – Sentenza_1Sezione distaccata di Taranto con sentenza n. del 14 aprile 2020, la quale aveva rigettato le domande risarcitorie proposte nei suoi confronti, e che tale decisione era divenuta definitiva a seguito Ordinanza_1del rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. , pubblicata il 27 marzo 2023. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la cartella era stata preceduta da avviso di liquidazione non impugnato, divenuto definitivo;
deduceva, inoltre, l'inammissibilità delle censure di merito relative alla pretesa impositiva per violazione dell'art. 21 del medesimo decreto, e nel merito sosteneva la correttezza del proprio operato alla luce degli artt. 37 e 77 del d.P.R. n. 131/1986. Con sentenza n. 1509/16/24, depositata il 9 aprile 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo che, essendo stata integralmente riformata la sentenza oggetto di registrazione con decisione passata in giudicato anteriormente alla notifica della cartella, il credito azionato dovesse ritenersi estinto, con conseguente carenza di titolo della cartella stessa. Le spese venivano compensate. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, deducendo la violazione degli artt. 37 e 77 del d.P.R. n. 131/1986. L'Ufficio sosteneva che la riforma della sentenza civile non incidesse sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, costituendo semmai autonomo titolo per l'eventuale rimborso dell'imposta, da esercitare ai sensi dell'art. 77 del TUR;
evidenziava che il titolo della cartella fosse l'avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione e non la sentenza civile, e richiamava consolidata giurisprudenza di legittimità in tal senso. Chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilità o comunque rigetto del ricorso introduttivo e condanna alle spese. Resistente_1Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che la definitiva riforma della sentenza avesse determinato la sopravvenuta carenza del presupposto impositivo e l'illegittimità della cartella notificata quando ormai era definitivamente accertata l'insussistenza della sua responsabilità. Richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 37 del TUR non può essere interpretato nel senso di imporre il pagamento di un'imposta ormai non più dovuta per effetto della definitiva riforma dell'atto giudiziario tassato. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio La controversia ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa per il recupero RGNR_1dell'imposta di registro liquidata in relazione alla sentenza del Tribunale di Taranto n. , nei confronti dell'ing. Resistente_1 , condannato in primo grado al pagamento di una somma risarcitoria, successivamente integralmente riformata nei suoi confronti con sentenza d'appello n. Appello_1, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. Ordinanza_1. È pacifico in atti che la cartella sia stata notificata il 29 aprile 2023, dunque successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione (27 marzo 2023), con la quale è divenuta definitiva la riforma della sentenza di primo grado nei confronti del contribuente.
2. Sulle eccezioni di inammissibilità L'Ufficio deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione, divenuto definitivo, nonché per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. L'eccezione non è fondata. È vero che la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri quando sia stata preceduta da un atto impositivo definitivo. Tuttavia, nel caso di specie, la censura del contribuente non investe la legittimità originaria dell'avviso di liquidazione, bensì deduce la sopravvenuta carenza del presupposto impositivo e, dunque, l'insussistenza attuale del credito al momento della notifica della cartella. Non si tratta, pertanto, di rimettere in discussione la fondatezza dell'avviso sotto il profilo originario, bensì di verificare se, al momento dell'azione esattiva, sussistesse ancora un credito azionabile.
3. Nel merito: rapporto tra artt. 37 e 77 del d.P.R. n. 131/1986 L'art. 37 del TUR stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a registrazione anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dall'Ufficio, ha affermato che la riforma della sentenza non incide sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, ma integra titolo autonomo per l'esercizio del diritto al rimborso ex art. 77 TUR. Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con la concreta fattispecie in esame. Nel caso oggetto del presente giudizio:
• la sentenza di primo grado è stata integralmente riformata nei confronti del contribuente;
• la riforma è divenuta definitiva prima della notifica della cartella;
• al momento dell'azione esattiva era già accertata in via definitiva l'insussistenza della responsabilità del contribuente e, quindi, del presupposto della sua obbligazione solidale. L'art. 37 del TUR giustifica la tassazione immediata della sentenza, anche se impugnata, in ragione dell'esigenza di assicurare tempestività e certezza al gettito. Tuttavia, una volta intervenuto il giudicato che elimina definitivamente la condanna, l'imposta non può più ritenersi dovuta nei confronti del soggetto la cui responsabilità sia stata esclusa. La tesi dell'Ufficio, secondo cui il contribuente avrebbe dovuto comunque pagare e poi attivare la procedura di rimborso, non appare coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza dell'azione amministrativa, quando l'azione esecutiva venga intrapresa in un momento in cui l'insussistenza del presupposto sia già definitivamente accertata. Diversamente opinando, si imporrebbe un pagamento privo di causa attuale, destinato ad essere immediatamente restituito, con aggravio procedimentale contrario ai principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione. La cartella di pagamento, quale atto prodromico all'esecuzione, presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Nel caso di specie, al momento della notifica, il credito nei confronti dell'ing. Resistente_1 non sussisteva più, essendo venuto meno in via definitiva il titolo giudiziale che ne costituiva il presupposto sostanziale. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la cartella per sopravvenuta carenza del credito azionato.
4. Conclusioni L'appello deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Tenuto conto dell'esito del giudizio, è conseguente la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, secondo soccombenza, a rifondere all'appellato Resistente_1 le spese del grado d'appello nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata;
Resistente_12) condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3250/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180054246702001 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, il sig. Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 06820180054246702001, notificata il 29 aprile 2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento dell'imposta di registro, per complessivi euro 49.486,57, iscritta a ruolo in relazione alla sentenza del Tribunale di RGNR_1Taranto n. . A fondamento della pretesa impositiva vi era l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, con cui era stata richiesta l'imposta di registro nella misura del 3% sulla somma di euro 1.500.000,00, oggetto di condanna risarcitoria pronunciata dal Tribunale Resistente_1di Taranto a carico, tra gli altri, del sig. , in via solidale. Il contribuente deduceva la non debenza delle somme iscritte a ruolo, evidenziando che la sentenza n. RGNR_1 era stata integralmente riformata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Lecce – Sentenza_1Sezione distaccata di Taranto con sentenza n. del 14 aprile 2020, la quale aveva rigettato le domande risarcitorie proposte nei suoi confronti, e che tale decisione era divenuta definitiva a seguito Ordinanza_1del rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. , pubblicata il 27 marzo 2023. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la cartella era stata preceduta da avviso di liquidazione non impugnato, divenuto definitivo;
deduceva, inoltre, l'inammissibilità delle censure di merito relative alla pretesa impositiva per violazione dell'art. 21 del medesimo decreto, e nel merito sosteneva la correttezza del proprio operato alla luce degli artt. 37 e 77 del d.P.R. n. 131/1986. Con sentenza n. 1509/16/24, depositata il 9 aprile 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo che, essendo stata integralmente riformata la sentenza oggetto di registrazione con decisione passata in giudicato anteriormente alla notifica della cartella, il credito azionato dovesse ritenersi estinto, con conseguente carenza di titolo della cartella stessa. Le spese venivano compensate. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, deducendo la violazione degli artt. 37 e 77 del d.P.R. n. 131/1986. L'Ufficio sosteneva che la riforma della sentenza civile non incidesse sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, costituendo semmai autonomo titolo per l'eventuale rimborso dell'imposta, da esercitare ai sensi dell'art. 77 del TUR;
evidenziava che il titolo della cartella fosse l'avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione e non la sentenza civile, e richiamava consolidata giurisprudenza di legittimità in tal senso. Chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilità o comunque rigetto del ricorso introduttivo e condanna alle spese. Resistente_1Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che la definitiva riforma della sentenza avesse determinato la sopravvenuta carenza del presupposto impositivo e l'illegittimità della cartella notificata quando ormai era definitivamente accertata l'insussistenza della sua responsabilità. Richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 37 del TUR non può essere interpretato nel senso di imporre il pagamento di un'imposta ormai non più dovuta per effetto della definitiva riforma dell'atto giudiziario tassato. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio La controversia ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa per il recupero RGNR_1dell'imposta di registro liquidata in relazione alla sentenza del Tribunale di Taranto n. , nei confronti dell'ing. Resistente_1 , condannato in primo grado al pagamento di una somma risarcitoria, successivamente integralmente riformata nei suoi confronti con sentenza d'appello n. Appello_1, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. Ordinanza_1. È pacifico in atti che la cartella sia stata notificata il 29 aprile 2023, dunque successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione (27 marzo 2023), con la quale è divenuta definitiva la riforma della sentenza di primo grado nei confronti del contribuente.
2. Sulle eccezioni di inammissibilità L'Ufficio deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione, divenuto definitivo, nonché per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. L'eccezione non è fondata. È vero che la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri quando sia stata preceduta da un atto impositivo definitivo. Tuttavia, nel caso di specie, la censura del contribuente non investe la legittimità originaria dell'avviso di liquidazione, bensì deduce la sopravvenuta carenza del presupposto impositivo e, dunque, l'insussistenza attuale del credito al momento della notifica della cartella. Non si tratta, pertanto, di rimettere in discussione la fondatezza dell'avviso sotto il profilo originario, bensì di verificare se, al momento dell'azione esattiva, sussistesse ancora un credito azionabile.
3. Nel merito: rapporto tra artt. 37 e 77 del d.P.R. n. 131/1986 L'art. 37 del TUR stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a registrazione anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dall'Ufficio, ha affermato che la riforma della sentenza non incide sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, ma integra titolo autonomo per l'esercizio del diritto al rimborso ex art. 77 TUR. Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con la concreta fattispecie in esame. Nel caso oggetto del presente giudizio:
• la sentenza di primo grado è stata integralmente riformata nei confronti del contribuente;
• la riforma è divenuta definitiva prima della notifica della cartella;
• al momento dell'azione esattiva era già accertata in via definitiva l'insussistenza della responsabilità del contribuente e, quindi, del presupposto della sua obbligazione solidale. L'art. 37 del TUR giustifica la tassazione immediata della sentenza, anche se impugnata, in ragione dell'esigenza di assicurare tempestività e certezza al gettito. Tuttavia, una volta intervenuto il giudicato che elimina definitivamente la condanna, l'imposta non può più ritenersi dovuta nei confronti del soggetto la cui responsabilità sia stata esclusa. La tesi dell'Ufficio, secondo cui il contribuente avrebbe dovuto comunque pagare e poi attivare la procedura di rimborso, non appare coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza dell'azione amministrativa, quando l'azione esecutiva venga intrapresa in un momento in cui l'insussistenza del presupposto sia già definitivamente accertata. Diversamente opinando, si imporrebbe un pagamento privo di causa attuale, destinato ad essere immediatamente restituito, con aggravio procedimentale contrario ai principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione. La cartella di pagamento, quale atto prodromico all'esecuzione, presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Nel caso di specie, al momento della notifica, il credito nei confronti dell'ing. Resistente_1 non sussisteva più, essendo venuto meno in via definitiva il titolo giudiziale che ne costituiva il presupposto sostanziale. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la cartella per sopravvenuta carenza del credito azionato.
4. Conclusioni L'appello deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Tenuto conto dell'esito del giudizio, è conseguente la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, secondo soccombenza, a rifondere all'appellato Resistente_1 le spese del grado d'appello nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata;
Resistente_12) condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)