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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 148/2025 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nata in VADO LIGURE (SV) il Parte_1 C.F._1
27/02/1960 - elettivamente domiciliata presso il difensore in P.ZZA G. MAMELI, 6/6 17100
SAVONA - rappresentata e difesa dall'Avv. BRIANO FULVIO appellante nei confronti di
(COD. FISC. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100
GENOVA - rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “piaccia all'Ecc.ma TE di Appello di Genova adita, reiectis Pt_1 adversis, in riforma della impugnata sentenza n. 599/2024 pubblicata il 22 luglio 2024 dal
Tribunale di Savona, Giudice Monocratico Dott.ssa Anna Ferretti,:
- in via preliminare si reiterano e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte ai punti b) – c) ed e) ed indicati alle pagg. 11 e 12 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (nonché richiamate a pag. 27 dell'atto di appello), affinché venga
1 disposta la prova orale non ammessa in primo grado (interpello del Direttore della
Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia e per testi) nonché, se del caso,
CTU volta all'esame della documentazione raccolta e analizzata dalla Guardia di Finanza di Savona al fine di determinare la sussistenza delle operazioni rilevate quali anomale ai fini del presente giudizio.
- in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Savona per violazione degli art. 429, comma 1, e 437 c.p.c. che impongono la lettura del dispositivo in udienza, con ogni conseguente declaratoria, anche in relazione alle spese di lite liquidate in primo grado e poste a carico dell'odierna appellante;
- in via principale: in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Savona ed in accoglimento dei motivi di appello sopra formulati, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o decadenza del decreto/ordinanza di ingiunzione n. 799093/A del 29 agosto 2023 emessa dal Direttore della Parte_2 con contestuale dichiarazione di nullità e/o
[...] inefficacia e/o illegittimità di tutti gli atti prodromici al decreto/ingiunzione di pagamento impugnata
- in via subordinata: rideterminare la sanzione amministrativa nella minor somma dovuta;
- sempre in ogni caso, con vittoria di spese processuali, oneri fiscali e previdenziali di legge compresi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia codesta Ecc.ma TE: Controparte_1
- previa reiezione della domanda cautelare, respingere l'avversa impugnazione, per l'effetto confermando integralmente la sentenza impugnata .
Vinte le spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 599/2024 del 22/07/2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da , nei Parte_1 confronti di , per opporsi a ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. 799093/A del 29 agosto 2023 emessa dal Direttore della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia, così decideva:
«RESPINGE Il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA L'ordinanza ingiunzione n. 799093/A del 29 agosto 2023 emessa dal
Controparte_3 Controparte_4
2
[...] CONDANNA
al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_2 spese processuali del presente giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi e € 2.717,60= per compensi, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa TE , con Parte_1 ricorso depositato in data 20/2/2020.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Infine, le parti insistevano nelle conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 2/7/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale viene oggi depositata la presente sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) PRIMO MOTIVO _ NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER
VIOLAZIONE DEGLI ART. 429, COMMA 1, E 437 C.P.C. CHE IMPONGONO LA
LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA -
«Il Tribunale di Savona, all'udienza del 12 luglio 2024, a seguito della discussione della causa tratteneva la causa in decisione, pronunciando successivamente sentenza con pubblicazione avvenuta in data 22 luglio 2024. Gli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L.
689/1981 siano sottoposti al rito delle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto, ed anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace a tale rito, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione. Tra le norme processuali applicabili figurano, altresì, l'art. 429, comma primo, c.p.c. e l'art. 437 c.p.c., che impongono, rispettivamente per il primo ed il secondo grado, la lettura del dispositivo in udienza. In caso di omissione della lettura, il giudice deve dichiarare la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto …»
LA CORTE OSSERVA
I) “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma primo, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non
3 ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione” (Cass. Sez. 3,
09/03/2010, n. 5659, Rv. 611655 - 01)
II) Si deve pertanto, previa declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza, procedere all'esame degli altri motivi di impugnazione.
2) SECONDO MOTIVO - SULL'INTERVENUTA DECADENZA DOVUTA ALLA TARDIVA
ADOZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 799093 DEL
29.08.2023, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 69 DEL D. LGS. N. 231 DEL 21/11/2007
MODIFICATO DAL D. LGS. 04/10/2019 N. 125 ART. 4, ANCHE IN CONSEGUENZA
DELL'IRRITUALE CONVOCAZIONE ALL'AUDIZIONE RICHIESTA - «Ai sensi dell'art. 69, secondo comma, del Decreto legislativo del 21/11/2007 - n. 231, in vigore dal 10 novembre 2019, “il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento”. Parte ricorrente ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale di Savona, che nel caso per cui è causa si sia consumata la decadenza per difetto di notifica nel rispetto dei termini previsti. Come rilevato nella superiore narrativa, parte appellante – pur a conoscenza della giurisprudenza secondo la quale il momento conclusivo dell'iter procedimentale debba considerarsi concluso nel momento in cui viene adotto il decreto che dispone in ordine alla sanzione – ritiene che l'iter procedimentale non possa che trovare conclusione nel momento della notifica del provvedimento e, il tutto, nel caso di specie avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 2 marzo 2023 (nel caso in cui non dovesse essere ritenuta valida la convocazione all'audizione), ovvero entro e non oltre il 2 settembre 2023 (nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta valida la convocazione all'audizione richiesta), mentre la notifica è avvenuta tramite
Guardia di Finanza in data 14 novembre 2023 … La normativa ha previsto che, relativamente alle varie fasi procedimentali, le notifiche debbano essere effettuate
4 esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Ebbene, anche l'invito all'audizione richiesta, così come la conclusiva irrogazione della sanzione tramite ordinanza di ingiunzione, sarebbe dovuta avvenire tramite posta elettronica certificata, così come previsto dalla norma. Il , invece, si limitava non a Controparte_2 convocare l'esponente all'audizione richiesta per una data determinata, bensì ad invitarla con missiva a contattare l'Ufficio al fine di concordare la data del relativo appuntamento, e ciò non tramite posta elettronica certificata (così come dovuto), bensì tramite posta ordinaria (Poste Italiane) che veniva, tra l'altro, spedita erroneamente alla residenza della signora e non presso la sede legale della Ditta Individuale Centro Servizi di Parte_1
come indicato negli scritti difensivi del 5 marzo 2021. Infine, anche per quanto Parte_1 riguarda il provvedimento conclusivo, la notifica dell'ordinanza di ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa veniva tentata in data 29 agosto 2023 (ma senza successo) per poi essere riproposta in data 14 novembre 2023, quando erano decorsi sia il termine biennale (ma anche di due anni e mezzo) per la conclusione dell'iter procedimentale avviato in data 2 marzo 2021.».
LA CORTE OSSERVA.
I) E' lo stesso appellante a riconoscere che in base alla previsione normativa il termine riguarda il momento dell'emissione del provvedimento e non quello della notifica, rivelando in tal modo la manifesta infondatezza dell'appello sul punto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata: «Essendo inoltre individuato dalla medesima disposizione il momento conclusivo dell'iter procedimentale nella “adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”, appare parimenti priva di pregio l'eccezione di tardività del provvedimento sanzionatorio, sollevata dalla difesa di parte ricorrente».
II) Quanto alla nullità della notifica della comunicazione del seguente tenore:
perché inviata a mezzo posta e non per via telematica, si rileva che la comunicazione fu prodotta dalla Amministrazione appellata (doc. 4) nel costitursi in primo grado dieci giorni prima dell'udienza fissata al 23 /2/2023 e l'attuale appellante si limitava a contestare che “
5 che parte ricorrente abbia ricevuto quanto indicato in atti dal ”. Null'altro al CP_1 riguardo veniva eccepito nel successivo verbale di udienza.
III) Si tratta quindi di questione nuova, mai sollevata in precedenza, pertanto inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
3) TERZO MOTIVO - «SULLA MANCATA CORRETTA CONVOCAZIONE
ALL'AUDIZIONE PERSONALE RICHIESTA E CONSEGUENTE VIZIO
PROCEDIMENTALE CHE DETERMINA LA NULLITÀ DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA COMMINATA TRAMITE ORDINANZA DI INGIUNZIONE».
«Come detto poc'anzi, il secondo comma dell'art. 69 del Decreto legislativo del 21/11/2007
n. 231 ha stabilito, relativamente agli aspetti procedimentali, che le varie comunicazioni tra le parti debbano avvenire tramite la posta elettronica certificata. La signora Parte_1 aveva provveduto tramite i propri scritti difensivi a richiedere di essere “sentita in merito ai fatti contestati” ma nessuna rituale convocazione giungeva dall'Amministrazione procedente tramite posta certificata, la quale – così come emerge dalla documentazione versata in atti dal – provvedeva ad inoltrare un Controparte_2 semplice invito a contattare l'Ufficio, che ritornava a controparte per compiuta giacenza, in quanto erroneamente inviata presso la residenza dell'esponente, e non presso la sede legale della di , in Savona, Via Lorenzo Giacchero n. Parte_3 Parte_1
30R, così come indicato anche negli scritti difensivi del 25 marzo 2021».
LA CORTE OSSERVA.
Le questioni sono sollevate solo in appello in quanto in primo grado l'attuale appellante si limitava sul punto a contestare genericamente di non avere ricevuto alcuna comunicazione come ricostruito in relazione al secondo motivo: pertanto le questioni sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
4) QUARTO MOTIVO - «SULLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E SUL SUCCESSIVO
DIFETTO DI MOTIVAZIONE SIA DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE CHE DELL'ATTO
PRESUPPOSTO, RICHIAMATO NELL'ATTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PER » CP_5
«Nel corso del giudizio di primo grado parte ricorrente ha eccepito come il
[...]
, sia nell'ordinanza di ingiunzione opposta che in corso di Controparte_2 causa, abbia sempre omesso di indicare analiticamente quali sarebbero tra le operazioni iniziali considerate anomale dalla Guardia di Finanza quelle realmente ritenute non conformi (ovvero sanzionate), in quanto eseguite nell'arco temporale previsto di sette giorni da medesimi soggetti a beneficio di identici destinatari. Considerata l'entità assai
6 significativa delle operazioni inizialmente contestate dalla Guardia di Finanza, sarebbe stato (ed è tutt'ora) impossibile per la ricorrente desumere quali singole operazioni, tra le innumerevoli considerate “verosimilmente anomale” rilevate dalla Guardia di Finanza, concretizzino le 134 operazioni di versamento sotto soglia, che avrebbero determinato l'irrogazione della sanzione amministrativa. L'aver ristretto l'ambito di sanzionabilità di circa il 90% rispetto a quanto era stato inizialmente contestato dalla Guardia di Finanza avrebbe comportato la necessità, in parte motivazionale, di una illustrazione degli accertamenti istruttori eseguiti, nonché di una analitica indicazione dei 59 trasferimenti incriminati, in quanto ritenuti effettuati artificiosamente mediante 134 operazioni di versamento sotto soglia dalle medesime persone nei confronti degli stessi destinatari. … A ben vedere, nell'ingiunzione di pagamento impugnata si da semplicemente atto “viste le deduzioni difensive presentate” (senza sapere, però, cosa sia stato preso in considerazione), rimandando semplicemente al “processo verbale del 27/2/2021, il cui contenuto con relativi allegati deve intendersi in questa sede integralmente richiamato” che quanto esposto dalla parte “può essere solo parzialmente accolto” ridefinendo la somma in contestazione (ridotta del 90%) ed affermando che le 134 operazioni sotto soglia (senza indicare quali tra le migliaia ritenute dalla Guardia di Finanza anomale) costituirebbero violazioni di norma caratterizzate dalla loro “oggettività”
LA CORTE OSSERVA.
I) Dalla ordinanza impugnata (doc. 1 parte appellata) risulta quanto segue:
7 II) Nell'elenco delle transazioni sanzionate (doc. 6 parte appellata) sono evidenziate le operazioni individuate ai fini dell'applicazione della sanzione. Il che dimostra che l'istruttoria è stata effettuata sulla base di documentazione alla quale la parte ha avuto accesso, come si desume dal PVC della Guardia di Finanza (doc. 2 parte appellata)
5) QUINTO MOTIVO - «SULL'ASSENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO, SULLA
BUONA FEDE DELL'APPELLANTE IN CONSIDERAZIONE DELLA PROBLEMATICITÀ
MANIFESTA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: LE OGGETTIVE DIFFICOLTÀ E
CRITICITÀ NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI » CP_6
«… La normativa di settore richiama all'adempimento circa l'adeguata verifica sul richiedente l'operazione e sullo scopo e sulla natura del rapporto, ma non vi sono obblighi relativi ad un'identificazione del beneficiario, del quale possono venire acquisite solo quelle informazioni strettamente necessarie per dare seguito all'operazione. Come già veniva evidenziato negli iniziali scritti difensivi, frequenti sono – tra l'altro – i casi di omonimia nei paesi esteri e che, pertanto, potrebbe solo supporsi che il beneficiario sia il medesimo, ma non se ne potrebbe mai avere certezza in quanto l'agente non possiede informazioni che possano aiutarlo nell'individuazione certa di operazioni dirette ad uno stesso soggetto. Inoltre, quant'anche ci fossero operazioni a favore di uno stesso soggetto da parte di più mittenti, non si potrebbe rinvenire l'ipotesi del frazionamento nel momento in cui il cliente dichiara (e sottoscrive apposita autocertificazione) che l'operazione è svolta per conto proprio e non per conto terzi. Nel caso che ci occupa, le ricevute sottoscritte dai clienti della dovevano valere anche quali schede di Controparte_7 adeguata verifica della clientela, riportando espressamente anche la seguente dicitura: “la presente ricevuta vale anche come scheda di adeguata verifica della clientela. Il cliente
8 dichiara che l'operazione è svolta per conto proprio e non per conto terzi e dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nella presente scheda sono esatte e veritiere ai fini del decreto 231/2007”. Tali circostanze avrebbero dovuto essere oggetto di idoneo approfondimento da parte degli organi ispettivi e tenute nella doverosa considerazione dal Tribunale di prime cure, andando anche ad influire sull'elemento soggettivo della fattispecie sanzionatoria, considerato che la sussistenza dell'illecito è stata, altresì, ritenuta ravvisabile in quanto, sotto il profilo soggettivo, “per l'imputabilità della sanzione è sufficiente un mero atteggiamento colposo ovvero negligente, imprudente o imperito”, come indicato nell'ingiunzione di pagamento opposta»
LA CORTE OSSERVA.
Appare corretta la motivazione sul punto della sentenza impugnata, che non viene inficiata dalle censure dell'appellante, le quali si riducono alla mera reiterazione della proprie difese svolte in primo grado, laddove il tribunale afferma (pag. 3): «Prive di pregio, infine, le obiezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente quanto all'effettiva capacità di controllo, da parte del soggetto individuato dalla normativa antiriciclaggio, delle operazioni effettuate dalla clientela: accedere alla tesi della impossibilità, per l'esercente attività di money transfer, di curare detta sorveglianza, in ragione della frequenza de “i casi di omonimia nei paesi esteri”, o riconoscere valenza scriminante alla sottoscrizione, da parte degli utenti, di ricevuta attestante la veridicità delle dichiarazioni da essi stessi rilasciate, equivarrebbe a esonerare gli erogatori dei citati servizi dall'osservanza degli obblighi inderogabilmente previsti a contrasto dell'utilizzazione fraudolenta del sistema finanziario».
6) SESTO MOTIVO - «L'ILLEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE COMMINATA PER
SUCCESSIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE E ERRONEA APPLICAZIONE DELLA
STESSA» - «Il Tribunale di Savona ha ritenuto, inoltre, di confermare l'ingiunzione opposta anche in ordine alla quantificazione dell'entità della sanzione pecuniaria inflitta pari ad €. 21.757,75 ritenendola congrua anche dal punto di vista sostanziale, alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, nonché dalla documentazione versata in atti.
Richiamando, per brevità, quanto già eccepito nella superiore narrativa, si evidenzia come la Guardia di Finanza – in considerazione di supposte operazioni anomale che avrebbero determinato un importo irregolarmente trasferito per complessivi €. 1.198.047,20 – avesse indicato una sanziona amministrazione fissa comminabile di €. 15.000,00 mentre la
Ragioneria Territoriale dello Stato – pur avendo rideterminato l'importo irregolarmente trasferito in €. 108.788,74 (ovvero una percentuale del 10% rispetto a quanto contestato dalla Guardia di Finanza) ed avendo ammesso che “indubbiamente nel settore economico
9 in cui opera la ricorrente esistono criticità per una gestione dell'attività che garantisca il pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, abbia comminato una sanzione addirittura superiore di €. 21.757,75. Nell'ipotesi in cui la TE d'Appello adita ritenesse di dover ravvisare una qualche illegittimità nella condotta tenuta dalla signora si Parte_1 chiede che la stessa provveda a rideterminare la sanzione allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola dai suoi elementi soggettivi ed oggettivi».
LA CORTE OSSERVA.
Appare corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che non viene inficiata dalle censure dell'appellante, le quali si riducono alla mera reiterazione delle proprie difese svolte in primo grado, laddove il tribunale afferma (pagg. 3 e s.):
«Se è vero, come più volte precisato dalla Suprema TE di Cassazione, che in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice” (Cass. Civile sez. II,
21/05/2018 n. 12503), estesa pertanto ai profili di legittimità e adeguatezza della sanzione concretamente irrogata, deve nondimeno rilevarsi che “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 (Cass. n. 11481 del
2020)” (Cass. civile sez. II, 10/10/2022, n. 29403). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, tuttavia, non ricorrono motivi tali da giustificare la riforma di quanto deciso dall'amministrazione. La cornice edittale di cui alla normativa ante-riforma ex d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 comminava, per le violazioni contestate alla sig.ra , una Pt_1 sanzione pecuniaria ricompresa tra € 3.000,00 e il 40% della somma trasferita, mentre la disposizione attualmente applicabile (art. 63 d. lgs. 231/2007), impregiudicato il minimo,
10 individua il massimo edittale in € 50.000,00. La sanzione irrogata, a fronte della contestazione di ben 134 operazioni sotto soglia, per un ammontare complessivo pari a €
108.788,74, eseguite nel termine tassativo di sette giorni e pertanto correttamente qualificate dalla Ragioneria Territoriale come frazionate ex art. 1/2, lett. V) d.lgs. 231/2007, ammonta ad € 21.757,75, più € 20,00 per spese ai sensi dell'art. 63, c. 1 ter e c. 6 del d.lgs. 231/2007. Non soltanto l'importo irrogato appare legittimo sotto il profilo, prettamente formale, dell'astratta osservanza della vigente cornice edittale, quale risultante dalla citata novella del 2017; ma appare nondimeno congruo dal punto di vista sostanziale, alla luce delle sopra richiamate risultanze dell'istruttoria, quali apprezzabili dalla documentazione versata in atti, non scalfite dalle doglianze espresse dall'odierna ricorrente. Non si rileva, peraltro, alcuna abnormità nell'importo della sanzione pecuniaria, al di sotto del valore medio della cornice edittale e quale delineata dall'allora art. 58 del d.lgs. 231/2007 (40% della somma trasferita), e nel sistema risultante ex d.lgs. n. 90/2017
(massimo € 50.000)».
7) SETTIMO MOTIVO - «SULL'ERRONEA CONDANNA IN CAPO ALLA SIGNORA
OS NE A RIFONDERE AL Controparte_8
DELLE SPESE DI LITE COME LIQUIDATE IN DISPOSITIVO» - «Il Tribunale di Savona ha, in conclusione, condannato parte ricorrente a rifondere al convenuto “In applicazione del criterio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate ex D.M. 55/2014 in complessivi €. 2.717,60 … … oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. …”. La signora Pt_1
contesta, per i motivi tutti sopra esposti, quanto disposto dal Giudice di primo grado.
[...]
L'odierno appellante, infatti, per tutte le motivazioni analiticamente descritte con il presente atto di appello, ritiene che - dovendo ritenersi fondate e meritevoli di accoglimento le domande avanzate nei confronti del - dovranno Controparte_2 essere a lei riconosciute la liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande della ricorrente dovessero considerarsi infondate, si ritiene che le spese del giudizio di primo grado dovranno comunque essere compensate, vista anche la particolarità del caso».
Non si tratta di un motivo di appello autonomo, ma della mera richiesta di revisione della statuizione sulle spese, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi. In ogni caso, avuto riguardo all'esito finale del giudizio di appello, sul quale non incide la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di primo grado.
11 TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, DEVE ESSERE ACCOLTO IL
PRIMO MOTIVO DI APPELLO, MENTRE, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO
DEVONO ESSERE RIGETTATI GLI ALTRI MOTIVI.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91
c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
PRIMO GRADO
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La TE di Appello
12 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo dell'appello proposto da , Parte_1
1) dichiara la nullità della sentenza n. 599/2024 pronunciata inter partes in data
22/07/2024 dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica,
2) rigetta gli altri motivi e, per l'effetto:
a) RESPINGE Il ricorso proposto da Parte_1
b) CONFERMA L'ordinanza ingiunzione n. 799093/A del 29 agosto 2023 emessa dal
Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia
3) Condanna parte appellante a rifondere, in favore della parte appellata, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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