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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20372/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. RULLO SIMONA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 in forza di procura
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. ROLLE CARLO, presso cui ha eletto Controparte_1 domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) Dichiarare ai sensi dell'Art. 3, n. 2), lett b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/04/1983 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Orbassano (N.20 P.2 S.A. atto n. 00148, uff. 3, parte I) tra il IG. Pt_1
pagina 1 di 7 e la IG.ra , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito Pt_1 Controparte_1 presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Torino;
2) Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati della IG.ra e dichiarare che nessun CP_1 assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Per parte resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis previa eventuale assegnazione dei termini ex art. 183
c.p.c.,
1. pronunziare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da e , con ogni conseguente statuizione;
Controparte_1 Parte_1
2. porre a carico di assegno divorzile in favore di in misura di € Parte_1 Controparte_1
720 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondere entro il settimo giorno a cadenza mensile;
3. dichiarare inammissibile e comunque respingere ogni altra domanda del ricorrente;
4. Con il favore delle spese.
Con riserva di ogni eventuale altra domanda
Per il P.M.
Non ha fatto pervenire le proprie conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Orbassano il 24/04/1983.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano (atto n.
20, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio sono nati due figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di provvedimento di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino in data 4.3.2020.
Con ricorso depositato il 02/11/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre di dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondere alla SI.ra CP_1
[...]
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio in data 2/3/2023 non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese, instando per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari a 720,00 euro al mese.
Avanti al Presidente del Tribunale, in data 14.3.2023, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 22.3.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di separazione.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese. All'udienza del
29.5.2023 il G.I. concedeva alle parti i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. e all'udienza del 18.12.2023 le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazioni delle conclusioni. All'udienza del
23.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'assegno divorzile
In merito, deve osservarsi che l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale demandava al giudice l'accertamento in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da raffrontare ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del medesimo (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24, cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), è stato oggetto di un recente revirement da parte della Suprema Corte. pagina 3 di 7 Con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il parametro del "tenore di vita" collida radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio, il legame matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 cod. civ.), sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce con il proteggere un'indebita prospettiva, per così dire, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale e può tradursi in una violazione del diritto fondamentale dell'individuo a costituirsi una nuova famiglia (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016 e
Cass. n. 6289/2014).
In detta pronuncia, la Suprema Corte aveva dunque operato una netta distinzione tra criterio attributivo dell'assegno (an debeatur), inspirato al principio dell'“auto-responsabilità economica”, ove il giudice è chiamato a verificare l'"indipendenza o autosufficienza economica" del coniuge richiedente (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), desunta dai principali "indici", quali, tra gli altri, il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo) e la stabile disponibilità di una casa di abitazione, dal criterio determinativo dell'assegno (quantum debeatur), informato al principio della
"solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno, ove il giudice tiene conto di tutti gli elementi indicati dalla norma ("(....) condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi (....)"), valutandoli in rapporto alla “durata del matrimonio".
Il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le quali hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
pagina 4 di 7 La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si componga anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
In applicazione dei suesposti principi ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per porre a carico del SI. un assegno divorzile a cadenza mensile a favore della SI.ra . Pt_1 CP_1
In primo luogo, quanto alla situazione economica delle parti, si ritiene senz'altro sussistente - alla luce delle deduzioni e delle produzioni delle parti - una condizione di disparità tra le stesse.
Il SI. percepisce una pensione di euro 2.681,68 euro;
egli ha percepito a titolo di trattamento di Pt_1
fine rapporto il 30.5.2018 la somma di 98,324,00 euro. Con parte di tale somma ha acquistato, per la
Per_ figlia un appartamento in Torino per una spesa di 45.000 euro. Il ricorrente poi allega di pagare
800,00 euro al mese per una sistemazione abitativa in Germania alla SI.ra producendo una Parte_2
dichiarazione sottoscritta nell'aprile 23 dalla SI.ra stessa.
La SI.ra ha percepito sino al febbraio 2023 il reddito di cittadinanza pari a 780,00 euro al CP_1
mese, ma dal mese di febbraio 2023 tale importo si è ridotto a 60,00 euro mensili. Ella ha un'invalidità civile del 67% e occupa l'ex casa coniugale, di proprietà dell'Esercito, per la quale versa un canone di locazione di 490,38 euro.
Ciò detto, evidenziata la sussistenza di uno squilibrio nella situazione economica/reddituale delle parti, occorre verificare se tale disparità trovi le proprie radici in scelte compiute durante la vita matrimoniale.
Si ritiene provato che la SI.ra , durante la vita matrimoniale, si sia occupata della casa e CP_1 dell'educazione e della crescita di due figli, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente.
pagina 5 di 7 Ciò consente di ritenere che la SI.ra abbia rinunciato in tal modo alla possibilità di coltivare CP_1
una propria carriera lavorativa, concentrando gran parte delle proprie energie personali nella conduzione dell'ordinario ménage familiare, prestando cura ed attenzione all'educazione della prole e così permettendo al marito di dedicarsi al lavoro.
A fronte del sacrificio personale prestato dalla moglie rispetto alle proprie aspettative di carriera e guadagno, tenuto conto dell'età della stessa (nata nel 1963) e della durata del matrimonio (dal 1983 al
2020), si ritiene che debba essere positivamente previsto un assegno divorzile a suo favore. La circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui, una volta cresciuti i figli, la SI.ra ben avrebbe CP_1
potuto cercare un lavoro si scontra comunque con l'età che la resistente intorno agli anni 2000 aveva -
40 anni circa – e con l'invalidità di cui ella è portatrice, circostanze queste che dimostrano l'obiettiva difficoltà che già all'epoca la moglie ha avuto per inserirsi nel mondo del lavoro;
dai documenti nn. 3 e
4 di parte resistente, si evince che la stessa aveva fatto domanda di iscrizione e dato disponibilità per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 dal 1992 ed al centro per l'impiego di Torino dal 2013.
Nella determinazione del quantum dell'assegno, il Collegio ritiene congrua la quantificazione dell'assegno divorzile operata in sede di ordinanza presidenziale, che confermava a sua volta le condizioni di separazione, nella misura pari ad euro 720,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal
DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.808,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
pagina 6 di 7 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai SInori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1
precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orbassano di provvedere alle incombenze di legge;
dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il Parte_1 passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata), corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 720,00, Controparte_1
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il Parte_1 Controparte_1 loro intero ammontare, in complessivi 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20372/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. RULLO SIMONA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 in forza di procura
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. ROLLE CARLO, presso cui ha eletto Controparte_1 domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) Dichiarare ai sensi dell'Art. 3, n. 2), lett b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/04/1983 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Orbassano (N.20 P.2 S.A. atto n. 00148, uff. 3, parte I) tra il IG. Pt_1
pagina 1 di 7 e la IG.ra , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito Pt_1 Controparte_1 presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Torino;
2) Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati della IG.ra e dichiarare che nessun CP_1 assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Per parte resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis previa eventuale assegnazione dei termini ex art. 183
c.p.c.,
1. pronunziare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da e , con ogni conseguente statuizione;
Controparte_1 Parte_1
2. porre a carico di assegno divorzile in favore di in misura di € Parte_1 Controparte_1
720 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondere entro il settimo giorno a cadenza mensile;
3. dichiarare inammissibile e comunque respingere ogni altra domanda del ricorrente;
4. Con il favore delle spese.
Con riserva di ogni eventuale altra domanda
Per il P.M.
Non ha fatto pervenire le proprie conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Orbassano il 24/04/1983.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano (atto n.
20, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio sono nati due figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di provvedimento di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino in data 4.3.2020.
Con ricorso depositato il 02/11/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre di dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondere alla SI.ra CP_1
[...]
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio in data 2/3/2023 non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese, instando per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari a 720,00 euro al mese.
Avanti al Presidente del Tribunale, in data 14.3.2023, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 22.3.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di separazione.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese. All'udienza del
29.5.2023 il G.I. concedeva alle parti i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. e all'udienza del 18.12.2023 le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazioni delle conclusioni. All'udienza del
23.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'assegno divorzile
In merito, deve osservarsi che l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale demandava al giudice l'accertamento in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da raffrontare ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del medesimo (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24, cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), è stato oggetto di un recente revirement da parte della Suprema Corte. pagina 3 di 7 Con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il parametro del "tenore di vita" collida radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio, il legame matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 cod. civ.), sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce con il proteggere un'indebita prospettiva, per così dire, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale e può tradursi in una violazione del diritto fondamentale dell'individuo a costituirsi una nuova famiglia (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016 e
Cass. n. 6289/2014).
In detta pronuncia, la Suprema Corte aveva dunque operato una netta distinzione tra criterio attributivo dell'assegno (an debeatur), inspirato al principio dell'“auto-responsabilità economica”, ove il giudice è chiamato a verificare l'"indipendenza o autosufficienza economica" del coniuge richiedente (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), desunta dai principali "indici", quali, tra gli altri, il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo) e la stabile disponibilità di una casa di abitazione, dal criterio determinativo dell'assegno (quantum debeatur), informato al principio della
"solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno, ove il giudice tiene conto di tutti gli elementi indicati dalla norma ("(....) condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi (....)"), valutandoli in rapporto alla “durata del matrimonio".
Il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le quali hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
pagina 4 di 7 La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si componga anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
In applicazione dei suesposti principi ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per porre a carico del SI. un assegno divorzile a cadenza mensile a favore della SI.ra . Pt_1 CP_1
In primo luogo, quanto alla situazione economica delle parti, si ritiene senz'altro sussistente - alla luce delle deduzioni e delle produzioni delle parti - una condizione di disparità tra le stesse.
Il SI. percepisce una pensione di euro 2.681,68 euro;
egli ha percepito a titolo di trattamento di Pt_1
fine rapporto il 30.5.2018 la somma di 98,324,00 euro. Con parte di tale somma ha acquistato, per la
Per_ figlia un appartamento in Torino per una spesa di 45.000 euro. Il ricorrente poi allega di pagare
800,00 euro al mese per una sistemazione abitativa in Germania alla SI.ra producendo una Parte_2
dichiarazione sottoscritta nell'aprile 23 dalla SI.ra stessa.
La SI.ra ha percepito sino al febbraio 2023 il reddito di cittadinanza pari a 780,00 euro al CP_1
mese, ma dal mese di febbraio 2023 tale importo si è ridotto a 60,00 euro mensili. Ella ha un'invalidità civile del 67% e occupa l'ex casa coniugale, di proprietà dell'Esercito, per la quale versa un canone di locazione di 490,38 euro.
Ciò detto, evidenziata la sussistenza di uno squilibrio nella situazione economica/reddituale delle parti, occorre verificare se tale disparità trovi le proprie radici in scelte compiute durante la vita matrimoniale.
Si ritiene provato che la SI.ra , durante la vita matrimoniale, si sia occupata della casa e CP_1 dell'educazione e della crescita di due figli, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente.
pagina 5 di 7 Ciò consente di ritenere che la SI.ra abbia rinunciato in tal modo alla possibilità di coltivare CP_1
una propria carriera lavorativa, concentrando gran parte delle proprie energie personali nella conduzione dell'ordinario ménage familiare, prestando cura ed attenzione all'educazione della prole e così permettendo al marito di dedicarsi al lavoro.
A fronte del sacrificio personale prestato dalla moglie rispetto alle proprie aspettative di carriera e guadagno, tenuto conto dell'età della stessa (nata nel 1963) e della durata del matrimonio (dal 1983 al
2020), si ritiene che debba essere positivamente previsto un assegno divorzile a suo favore. La circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui, una volta cresciuti i figli, la SI.ra ben avrebbe CP_1
potuto cercare un lavoro si scontra comunque con l'età che la resistente intorno agli anni 2000 aveva -
40 anni circa – e con l'invalidità di cui ella è portatrice, circostanze queste che dimostrano l'obiettiva difficoltà che già all'epoca la moglie ha avuto per inserirsi nel mondo del lavoro;
dai documenti nn. 3 e
4 di parte resistente, si evince che la stessa aveva fatto domanda di iscrizione e dato disponibilità per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 dal 1992 ed al centro per l'impiego di Torino dal 2013.
Nella determinazione del quantum dell'assegno, il Collegio ritiene congrua la quantificazione dell'assegno divorzile operata in sede di ordinanza presidenziale, che confermava a sua volta le condizioni di separazione, nella misura pari ad euro 720,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal
DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.808,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
pagina 6 di 7 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai SInori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1
precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orbassano di provvedere alle incombenze di legge;
dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il Parte_1 passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata), corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 720,00, Controparte_1
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il Parte_1 Controparte_1 loro intero ammontare, in complessivi 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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