TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 6382/2023 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 9.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'opponente l'avv. dello Stato Brunetti, mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in presenza e della discussione orale si sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6382/2023 R.G. promossa da C.F. Parte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA ATTORE contro (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 C.F. Controparte_2 P.IVA_3
NT
[...] (C.F. ) P.IVA_4 CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, (d'ora in Controparte_1 avanti soltanto “ ) chiedeva l'emissione CP_1 di un decreto ingiuntivo nei confronti di
[...] (d'ora in avanti Parte_1 soltanto “ ”) allegando di essere creditrice della PT somma di euro 31.821,52. In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 12 ottobre 2023, emetteva decreto ingiuntivo n. 2389/2023, che veniva tempestivamente opposto da . PT
, a sostegno della propria opposizione, allegava PT di essere priva della titolarità dal lato passivo in ordine al credito vantato da oggetto di CP_1 pagina 2 di 5 ingiunzione, essendo la
[...]
Parte_2
l'unica vera obbligata.
[...] L'opponente, dunque, concludeva: «Voglia il Tribunale adito, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare, sospendere e/o non consentire la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione per le ragioni di cui ai motivi di opposizione nei paragrafi da 3 a 19;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e la non debenza, da parte di , delle somme ivi PT indicate, e per l'effetto revocare in parte qua il D.I. n. 2389/2023 del Tribunale di Padova in ragione della non debenza di alcunché da parte di , come PT esposto nei paragrafi da 3 a 19;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali ed accessori di legge.» La convenuta opposta non si costituiva in giudizio né si costituivano la e l' Controparte_4
NT
.
[...] Dopo il deposito delle memorie da parte dell'opponente, la causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione.
• 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta opposta, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Va altresì dichiarata la contumacia della Controparte_4 e dell' NT
anch'esse citate
[...] in giudizio da e non costituite. PT
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
3. Il credito azionato in via monitoria da CP_1
è fondato su una fattura elettronica relativa
[...] ad una rata di saldo dei lavori realizzati in forza di un contratto di appalto pubblico (cfr. doc. 6 fasc. monitorio). 4. L'attrice opponente ha sollevato il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, essendo la l'unico Controparte_2 soggetto tenuto al pagamento del credito oggetto di giudizio. Tale assunto è da ritenersi fondato. Infatti, ha provato la propria estraneità al PT rapporto di debito-credito oggetto di lite, allegando pagina 3 di 5 puntuale documentazione da cui si evince che il vero obbligato, vale a dire il soggetto tenuto al pagamento del credito azionato in via monitoria da
, era la CP_1 Controparte_2 In particolare, va osservato che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. CP_2 175/2016, inerente ai lavori oggetto del contratto di appalto a cui si riferisce la fattura elettronica oggetto di causa, specifica che «le obbligazioni giuridiche adottate con provvedimenti dell' PT devono essere intestate al Commissario delegato» (cfr. doc. 4 fasc. attrice). Inoltre, l'attrice ha allegato di aver informato l'odierna convenuta della necessità di modificare l'intestatario della fattura elettronica, dovendo quest'ultima essere intestata all'
[...]
NT
– vale a dire, l'ufficio della CP_4 CP_2 succeduto al Commissario delegato – (cfr. doc. 10 fasc. attrice). Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto sinora esposto, l'attrice opponente, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha fatto presente che, nelle more della celebrazione della prima udienza, la Regione ha pagato l'intero credito, CP_2 riconoscendosi, in tal modo, unico debitore nei confronti di (cfr. doc. 11 fasc. CP_1 attrice). Per tali motivi, non può essere riconosciuta a CP_1
la somma di euro 31.821,52, stante il difetto
[...] di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio in capo ad e considerato altresì PT l'intervenuto pagamento del suddetto credito nelle more del presente giudizio da parte della Regione
. CP_2
5. In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Tali spese si Controparte_1 liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, secondo i parametri minimi per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi e la natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
pagina 4 di 5 1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2389/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore di Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 259,00 per spese specifiche, euro 6.164,00 per compensi, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi;
infine, IVA e Cassa forense se dovute per legge. Così deciso in Padova, in data 3 aprile 2025. Il Giudice Alberto Stocco
pagina 5 di 5
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 9.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'opponente l'avv. dello Stato Brunetti, mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in presenza e della discussione orale si sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6382/2023 R.G. promossa da C.F. Parte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA ATTORE contro (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 C.F. Controparte_2 P.IVA_3
NT
[...] (C.F. ) P.IVA_4 CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, (d'ora in Controparte_1 avanti soltanto “ ) chiedeva l'emissione CP_1 di un decreto ingiuntivo nei confronti di
[...] (d'ora in avanti Parte_1 soltanto “ ”) allegando di essere creditrice della PT somma di euro 31.821,52. In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 12 ottobre 2023, emetteva decreto ingiuntivo n. 2389/2023, che veniva tempestivamente opposto da . PT
, a sostegno della propria opposizione, allegava PT di essere priva della titolarità dal lato passivo in ordine al credito vantato da oggetto di CP_1 pagina 2 di 5 ingiunzione, essendo la
[...]
Parte_2
l'unica vera obbligata.
[...] L'opponente, dunque, concludeva: «Voglia il Tribunale adito, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare, sospendere e/o non consentire la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione per le ragioni di cui ai motivi di opposizione nei paragrafi da 3 a 19;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e la non debenza, da parte di , delle somme ivi PT indicate, e per l'effetto revocare in parte qua il D.I. n. 2389/2023 del Tribunale di Padova in ragione della non debenza di alcunché da parte di , come PT esposto nei paragrafi da 3 a 19;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali ed accessori di legge.» La convenuta opposta non si costituiva in giudizio né si costituivano la e l' Controparte_4
NT
.
[...] Dopo il deposito delle memorie da parte dell'opponente, la causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione.
• 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta opposta, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Va altresì dichiarata la contumacia della Controparte_4 e dell' NT
anch'esse citate
[...] in giudizio da e non costituite. PT
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
3. Il credito azionato in via monitoria da CP_1
è fondato su una fattura elettronica relativa
[...] ad una rata di saldo dei lavori realizzati in forza di un contratto di appalto pubblico (cfr. doc. 6 fasc. monitorio). 4. L'attrice opponente ha sollevato il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, essendo la l'unico Controparte_2 soggetto tenuto al pagamento del credito oggetto di giudizio. Tale assunto è da ritenersi fondato. Infatti, ha provato la propria estraneità al PT rapporto di debito-credito oggetto di lite, allegando pagina 3 di 5 puntuale documentazione da cui si evince che il vero obbligato, vale a dire il soggetto tenuto al pagamento del credito azionato in via monitoria da
, era la CP_1 Controparte_2 In particolare, va osservato che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. CP_2 175/2016, inerente ai lavori oggetto del contratto di appalto a cui si riferisce la fattura elettronica oggetto di causa, specifica che «le obbligazioni giuridiche adottate con provvedimenti dell' PT devono essere intestate al Commissario delegato» (cfr. doc. 4 fasc. attrice). Inoltre, l'attrice ha allegato di aver informato l'odierna convenuta della necessità di modificare l'intestatario della fattura elettronica, dovendo quest'ultima essere intestata all'
[...]
NT
– vale a dire, l'ufficio della CP_4 CP_2 succeduto al Commissario delegato – (cfr. doc. 10 fasc. attrice). Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto sinora esposto, l'attrice opponente, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha fatto presente che, nelle more della celebrazione della prima udienza, la Regione ha pagato l'intero credito, CP_2 riconoscendosi, in tal modo, unico debitore nei confronti di (cfr. doc. 11 fasc. CP_1 attrice). Per tali motivi, non può essere riconosciuta a CP_1
la somma di euro 31.821,52, stante il difetto
[...] di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio in capo ad e considerato altresì PT l'intervenuto pagamento del suddetto credito nelle more del presente giudizio da parte della Regione
. CP_2
5. In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Tali spese si Controparte_1 liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, secondo i parametri minimi per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi e la natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
pagina 4 di 5 1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2389/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore di Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 259,00 per spese specifiche, euro 6.164,00 per compensi, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi;
infine, IVA e Cassa forense se dovute per legge. Così deciso in Padova, in data 3 aprile 2025. Il Giudice Alberto Stocco
pagina 5 di 5