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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Girolamo Parte_1 C.F._1
Arciuolo, giusta procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Girolamo CP_1 C.F._2
Arciuolo, giusta procura in atti
- ATTORI- contro
Controparte_2
[...]
Controparte_3
[...]
– CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.3.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 CP_1 giudizio , e , perché venisse Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 accertato l'acquisto in loro favore della proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di Foggia, alla Via Enzo Fioritto n. 27, Scala B, distinto in Catasto al foglio 96, p.lla 6567 sub 71, Cat. C/2, Cl. 4, intestato catastalmente a per la quota di 1/3, a per la quota di 1/3, a Controparte_2 Controparte_2 [...] per la quota di 1/6 e, infine, a per la quota di 1/6, per intervenuta CP_3 Controparte_3 usucapione, allegando di possedere animo domini il suddetto immobile da oltre venti anni.
Esponevano gli attori che le quote del prefato immobile, intestate a e , Controparte_2 Controparte_2 provenivano da successione legittima del loro genitore, , deceduto in data 9.7.1977, Persona_1 mentre le quote intestate ai convenuti e provenivano da successione Controparte_3 Controparte_3 testamentaria (trascritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia al n. 21672.1 /2023 in data 24.11.2023) di , deceduta in data 13.11.2014. Persona_2
Pur ritualmente citati in giudizio, tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi ammessi e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della udienza del 21.03.2025, nel subentro dello scrivente magistrato, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte attrice.
La domanda è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti gli attori hanno posseduto uti dominus, per oltre venti anni, i cespiti oggetto del presente giudizio, sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, come univocamente confermato anche dai testi addotti.
Difatti le dichiarazioni rese dalle testimoni, e a conoscenza dei Testimone_1 Testimone_2 fatti di causa perché entrambi proprietari di immobili allocati nel medesimo piano sotterraneo in cui si l'unità immobiliare oggetto di usucapione, e della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, hanno confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa dell'immobile da parte degli attori nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera degli stessi, di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Il teste , indifferente, proprietario di due locali confinanti con quello per cui è causa, Testimone_1 oltre ad essere residente nello stesso complesso immobiliare di Via E. Fiorito n. 27, ha confermato il possesso del locale, oggetto di causa, da parte degli attori che lo usano come ripostiglio da oltre 30 anni, ovvero in seguito al decesso del precedente proprietario . Ha infatti così Persona_1 dichiarato il teste: “sono comproprietario di due cantinole vicine a quella per cui è causa. Si trovano tutte e tre in un seminterrato di via E. Fiorito, 27. Aggiungo, inoltre, che vedo i coniugi e Parte_1
pagina 2 di 4 frequentemente accedere in queste cantinole. La stessa è situata entrando sulla sinistra, la CP_1 seconda a sinistra, n. 15” (quindici). Riferisce inoltre che “abito in quel complesso da circa 50 anni e ricordo che, dopo il decesso del sig.
, proprietario di quelle cantinole, avvenuto circa trenta anni fa, vedo da oltre venti Persona_1 anni, i sigg.ri e fare uso di questo immobile”. Parte_1 CP_1
Anche il teste proprietario di altro locale – deposito confinante con quello per cui è Testimone_2 causa, e residente nello stesso complesso immobiliare di Via E. Fiorito n. 27, ha confermato che gli attori, residenti nello stesso fabbricato, fanno uso da oltre trenta anni del locale, oggetto di causa, adibito a ripostiglio. Ha riferito infatti: “Conosco i fatti di causa perché sono comproprietario di due cantinole vicine a quella per cui è causa. Si trovano tutte e tre in un seminterrato di via E. Fiorito, 27.
Aggiungo, inoltre, che vedo i coniugi e frequentemente accedere in queste Parte_1 CP_1 cantinole. La stessa è situata entrando sulla sinistra, la seconda a sinistra, n. 15 (quindici)”.
Riferisce ancora il teste: “abito in quel complesso da circa 50 anni e ricordo che, dopo il decesso del sig. , proprietario di quelle cantinole, avvenuto circa trenta anni fa, vedo da oltre Persona_1 venti anni, i sigg.ri e fare uso di questo immobile”. Il sig. ha pure Parte_1 CP_1 Tes_2 confermato che gli attori “pagano gli oneri condominiali dell'immobile n. 15, per decisione dell'amministrazione condominiale che ne ha verificato il possesso in assenza dello spontaneo pagamento dei proprietari, eredi di ” precisando di non aver mai “visto nessuno Persona_1 rivendicare il possesso della cantinola per cui è causa”.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del richiamato immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova, deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che gli attori abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti , e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
non si sono neppure costituiti in giudizio al fine di opporre contestazioni sul punto. CP_3
Tale condotta processuale contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c.
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita in corso di causa, oltre alla documentazione ipocatastale, anche la relazione notarile attestante l'inesistenza nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti l'unità immobiliari per cui è causa.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che gli attori sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, dei beni sopra descritti, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
pagina 3 di 4 Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che, nella contumacia dei convenuti, rimangono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e pieni proprietari, Parte_1 CP_1 per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di Foggia, distinta in catasto al foglio 96, p.lla 6576, sub 71, Cat. C/2. Classe 4, come meglio individuata in atti, avendola posseduta uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
spese di lite non ripetibili.
Foggia, 21.03.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Girolamo Parte_1 C.F._1
Arciuolo, giusta procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Girolamo CP_1 C.F._2
Arciuolo, giusta procura in atti
- ATTORI- contro
Controparte_2
[...]
Controparte_3
[...]
– CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.3.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 CP_1 giudizio , e , perché venisse Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 accertato l'acquisto in loro favore della proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di Foggia, alla Via Enzo Fioritto n. 27, Scala B, distinto in Catasto al foglio 96, p.lla 6567 sub 71, Cat. C/2, Cl. 4, intestato catastalmente a per la quota di 1/3, a per la quota di 1/3, a Controparte_2 Controparte_2 [...] per la quota di 1/6 e, infine, a per la quota di 1/6, per intervenuta CP_3 Controparte_3 usucapione, allegando di possedere animo domini il suddetto immobile da oltre venti anni.
Esponevano gli attori che le quote del prefato immobile, intestate a e , Controparte_2 Controparte_2 provenivano da successione legittima del loro genitore, , deceduto in data 9.7.1977, Persona_1 mentre le quote intestate ai convenuti e provenivano da successione Controparte_3 Controparte_3 testamentaria (trascritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia al n. 21672.1 /2023 in data 24.11.2023) di , deceduta in data 13.11.2014. Persona_2
Pur ritualmente citati in giudizio, tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi ammessi e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della udienza del 21.03.2025, nel subentro dello scrivente magistrato, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore di parte attrice.
La domanda è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti gli attori hanno posseduto uti dominus, per oltre venti anni, i cespiti oggetto del presente giudizio, sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, come univocamente confermato anche dai testi addotti.
Difatti le dichiarazioni rese dalle testimoni, e a conoscenza dei Testimone_1 Testimone_2 fatti di causa perché entrambi proprietari di immobili allocati nel medesimo piano sotterraneo in cui si l'unità immobiliare oggetto di usucapione, e della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, hanno confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa dell'immobile da parte degli attori nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera degli stessi, di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Il teste , indifferente, proprietario di due locali confinanti con quello per cui è causa, Testimone_1 oltre ad essere residente nello stesso complesso immobiliare di Via E. Fiorito n. 27, ha confermato il possesso del locale, oggetto di causa, da parte degli attori che lo usano come ripostiglio da oltre 30 anni, ovvero in seguito al decesso del precedente proprietario . Ha infatti così Persona_1 dichiarato il teste: “sono comproprietario di due cantinole vicine a quella per cui è causa. Si trovano tutte e tre in un seminterrato di via E. Fiorito, 27. Aggiungo, inoltre, che vedo i coniugi e Parte_1
pagina 2 di 4 frequentemente accedere in queste cantinole. La stessa è situata entrando sulla sinistra, la CP_1 seconda a sinistra, n. 15” (quindici). Riferisce inoltre che “abito in quel complesso da circa 50 anni e ricordo che, dopo il decesso del sig.
, proprietario di quelle cantinole, avvenuto circa trenta anni fa, vedo da oltre venti Persona_1 anni, i sigg.ri e fare uso di questo immobile”. Parte_1 CP_1
Anche il teste proprietario di altro locale – deposito confinante con quello per cui è Testimone_2 causa, e residente nello stesso complesso immobiliare di Via E. Fiorito n. 27, ha confermato che gli attori, residenti nello stesso fabbricato, fanno uso da oltre trenta anni del locale, oggetto di causa, adibito a ripostiglio. Ha riferito infatti: “Conosco i fatti di causa perché sono comproprietario di due cantinole vicine a quella per cui è causa. Si trovano tutte e tre in un seminterrato di via E. Fiorito, 27.
Aggiungo, inoltre, che vedo i coniugi e frequentemente accedere in queste Parte_1 CP_1 cantinole. La stessa è situata entrando sulla sinistra, la seconda a sinistra, n. 15 (quindici)”.
Riferisce ancora il teste: “abito in quel complesso da circa 50 anni e ricordo che, dopo il decesso del sig. , proprietario di quelle cantinole, avvenuto circa trenta anni fa, vedo da oltre Persona_1 venti anni, i sigg.ri e fare uso di questo immobile”. Il sig. ha pure Parte_1 CP_1 Tes_2 confermato che gli attori “pagano gli oneri condominiali dell'immobile n. 15, per decisione dell'amministrazione condominiale che ne ha verificato il possesso in assenza dello spontaneo pagamento dei proprietari, eredi di ” precisando di non aver mai “visto nessuno Persona_1 rivendicare il possesso della cantinola per cui è causa”.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del richiamato immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova, deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che gli attori abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti , e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
non si sono neppure costituiti in giudizio al fine di opporre contestazioni sul punto. CP_3
Tale condotta processuale contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c.
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita in corso di causa, oltre alla documentazione ipocatastale, anche la relazione notarile attestante l'inesistenza nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti l'unità immobiliari per cui è causa.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che gli attori sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, dei beni sopra descritti, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
pagina 3 di 4 Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che, nella contumacia dei convenuti, rimangono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e pieni proprietari, Parte_1 CP_1 per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di Foggia, distinta in catasto al foglio 96, p.lla 6576, sub 71, Cat. C/2. Classe 4, come meglio individuata in atti, avendola posseduta uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
spese di lite non ripetibili.
Foggia, 21.03.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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