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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42933/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42933/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14 aprile 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. CASTEGNARO MARCO Parte_1
Per l'avv. ZULIANI Controparte_1
ANDREA ATTILIO MARIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42933/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTEGNARO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129
presso il difensore avv. CASTEGNARO MARCO CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ZULIANI ANDREA ATTILIO MARIA elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 presso il difensore avv. ZULIANI CP_1
ANDREA ATTILIO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx pagina 2 di 5 Il presente giudizio prende origine dall'opposizione al ricorso per ingiunzione di pagamento n 12707/2021 RG 23467/2021 inerente asseriti debiti dell'opponente, nei confronti del Condominio opposto Box di Via Soresina AN per spese condominiali per complessivi €. 12.869,34 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria ed accessori di legge.
L'attore ha chiesto la revoca del decreto, dichiarando non dovute le somme ingiunte, per inutilizzabilità del box di proprietà posto al sesto piano interrato in Controparte_1
CP_1
Il condominio si è costituito contestando le avverse pretese.
La causa, senza necessità di seguito istruttorio passa ora in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
E' incontestato che il box dell'attore già in data 19/06/2013 è stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua che, da allora, hanno reso inutilizzabile il box.
Dell'allagamento e dei danni conseguenti è stato dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c il con sentenza passata in giudicato dalla Corte di Appello di AN ( doc. CP_1
3 attore - Sent 2716/2018)
Con la sentenza, che ha definito il contenzioso con altri proprietari di box, il CP_1
è stato condannato a risarcire ciascuno dei suddetti con l'importo di € 200,00 cadauno per ciascun mese di mancato utilizzo dei box.
Il giudicato così formatosi, pur tra altri attori, in relazione ai diritti riconosciuti ai danneggiati e alla verità giudiziale accertata, si riflette sul procedimento de quo, laddove la Corte di Appello di AN , tra l'altro, ha accertato che il fenomeno di allagamento ha interessato tutti i box del sesto piano interrato, per cui anche quello dell'attore;
La sopra citata sentenza della Corte di Appello ha, quindi, stabilito, come accennato, un risarcimento pari ad € 200,00 per ciascun mese di impossibilità di utilizzo del box, “ fino al ripristino”.
Dalla documentazione in atti, è emerso che ad oggi i lavori non siano stati ancora eseguiti pagina 3 di 5 Orbene, l'attore alla luce di quanto sopra esposto, risulta essere creditore del CP_1
attore;
A fronte del credito azionato dal per € 12.869,34 nei confronti dell'attore, CP_1
quest'ultimo risulta vantare un credito nei confronti del per il mancato CP_1
utilizzo del box pari ad € 27.000 ( 135 mesi dal sinistro), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In conclusione, accertato che il è tenuto ex art. 2051 c.c a risarcire il dott CP_1
del mancato uso del box per un importo pari ad € 200,00 al mese dalla data Pt_1
dell'allagamento, come da sentenza di Appello, sino al ripristino dei luoghi, il credito vantato dal viene posto in compensazione tra le poste dedotte con CP_1
conseguente: revoca del decreto opposto e condanna del al pagamento di € 200,00 dalla CP_1
data in cui si è verificato l'allagamento sino alla piena fruibilità dello stesso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto n 12707/2021 RG 23467/2021
Condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 [...] della somma di € 200,00 al mese dalla data in cui si è verificato l'allagamento Pt_1 sino all'esecuzione di lavori di ripristino e piena fruibilità del box, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
dispone la compensazione e/o elisione tra le poste reciprocamente dedotte tra le parti con conseguente condanna del al versamento CP_1 Controparte_1 CP_1 del maggior importo dovuto al dott. Pt_1
Condanna il a rimborsare a le CP_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 761,55 per spese, € 6.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 5 AN, 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42933/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14 aprile 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. CASTEGNARO MARCO Parte_1
Per l'avv. ZULIANI Controparte_1
ANDREA ATTILIO MARIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42933/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTEGNARO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129
presso il difensore avv. CASTEGNARO MARCO CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ZULIANI ANDREA ATTILIO MARIA elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 presso il difensore avv. ZULIANI CP_1
ANDREA ATTILIO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx pagina 2 di 5 Il presente giudizio prende origine dall'opposizione al ricorso per ingiunzione di pagamento n 12707/2021 RG 23467/2021 inerente asseriti debiti dell'opponente, nei confronti del Condominio opposto Box di Via Soresina AN per spese condominiali per complessivi €. 12.869,34 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria ed accessori di legge.
L'attore ha chiesto la revoca del decreto, dichiarando non dovute le somme ingiunte, per inutilizzabilità del box di proprietà posto al sesto piano interrato in Controparte_1
CP_1
Il condominio si è costituito contestando le avverse pretese.
La causa, senza necessità di seguito istruttorio passa ora in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
E' incontestato che il box dell'attore già in data 19/06/2013 è stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua che, da allora, hanno reso inutilizzabile il box.
Dell'allagamento e dei danni conseguenti è stato dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c il con sentenza passata in giudicato dalla Corte di Appello di AN ( doc. CP_1
3 attore - Sent 2716/2018)
Con la sentenza, che ha definito il contenzioso con altri proprietari di box, il CP_1
è stato condannato a risarcire ciascuno dei suddetti con l'importo di € 200,00 cadauno per ciascun mese di mancato utilizzo dei box.
Il giudicato così formatosi, pur tra altri attori, in relazione ai diritti riconosciuti ai danneggiati e alla verità giudiziale accertata, si riflette sul procedimento de quo, laddove la Corte di Appello di AN , tra l'altro, ha accertato che il fenomeno di allagamento ha interessato tutti i box del sesto piano interrato, per cui anche quello dell'attore;
La sopra citata sentenza della Corte di Appello ha, quindi, stabilito, come accennato, un risarcimento pari ad € 200,00 per ciascun mese di impossibilità di utilizzo del box, “ fino al ripristino”.
Dalla documentazione in atti, è emerso che ad oggi i lavori non siano stati ancora eseguiti pagina 3 di 5 Orbene, l'attore alla luce di quanto sopra esposto, risulta essere creditore del CP_1
attore;
A fronte del credito azionato dal per € 12.869,34 nei confronti dell'attore, CP_1
quest'ultimo risulta vantare un credito nei confronti del per il mancato CP_1
utilizzo del box pari ad € 27.000 ( 135 mesi dal sinistro), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In conclusione, accertato che il è tenuto ex art. 2051 c.c a risarcire il dott CP_1
del mancato uso del box per un importo pari ad € 200,00 al mese dalla data Pt_1
dell'allagamento, come da sentenza di Appello, sino al ripristino dei luoghi, il credito vantato dal viene posto in compensazione tra le poste dedotte con CP_1
conseguente: revoca del decreto opposto e condanna del al pagamento di € 200,00 dalla CP_1
data in cui si è verificato l'allagamento sino alla piena fruibilità dello stesso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto n 12707/2021 RG 23467/2021
Condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 [...] della somma di € 200,00 al mese dalla data in cui si è verificato l'allagamento Pt_1 sino all'esecuzione di lavori di ripristino e piena fruibilità del box, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
dispone la compensazione e/o elisione tra le poste reciprocamente dedotte tra le parti con conseguente condanna del al versamento CP_1 Controparte_1 CP_1 del maggior importo dovuto al dott. Pt_1
Condanna il a rimborsare a le CP_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 761,55 per spese, € 6.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 5 AN, 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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