Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00835/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ruva, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , Prefettura-U.T.G. di Genova, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento formatosi sull’istanza inviata via pec il 27.08.2024, tesa ad ottenere il riesame per la restituzione della patente di guida o il rilascio del nulla osta al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Prefettura-U.T.G. di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del 3 aprile 2015, la Prefettura di Genova aveva disposto la revoca della patente di guida dell’odierno ricorrente siccome sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due e mesi sei e, pertanto, ritenuto non più in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 del codice della strada.
In data 27 agosto 2024, il ricorrente chiedeva che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 27 maggio 2020, il Prefetto di Genova provvedesse all’annullamento d’ufficio del menzionato provvedimento e alla restituzione della sua patente di guida ovvero, in subordine, rilasciasse il nulla osta per lo svolgimento di un nuovo esame volto al rilascio della patente.
In difetto di riscontri, l’interessato ha proposto il presente ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 21 marzo 2025 e depositato il successivo 24 marzo, con cui chiede che, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza predetta, venga ordinato al Prefetto di Genova di adottare un provvedimento espresso entro un termine predefinito, con la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Si costituivano formalmente in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Prefettura di Genova.
In data 5 maggio 2025, le amministrazioni resistenti hanno prodotto documenti e una memoria difensiva.
All’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che non si tenga conto dei documenti depositati tardivamente dalla controparte.
Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in decisione.
Osserva preliminarmente il Collegio che le amministrazioni resistenti hanno depositato produzioni documentali in data 5 maggio 2025, in vista dell’udienza in camera di consiglio fissata per il successivo 21 maggio. Non risulta rispettato, quindi, il termine dimidiato di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Il deposito tardivo comporta necessariamente lo stralcio dagli atti del giudizio dei documenti depositati dalla parte pubblica.
Nel merito, la domanda proposta in principalità non è fondata.
Premesso che non si configura né è stata prospettata un’ipotesi di autotutela doverosa, la scelta in merito all’annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida prescindeva dall’istanza di parte cui va conseguentemente ascritta natura di mera sollecitazione: come tale, detta istanza non era idonea a determinare alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione.
Tanto più che nella fattispecie era ampiamente decorso il termine previsto dalla legge per l’annullamento d’ufficio e l’istanza è stata proposta oltre quattro anni dopo la sentenza della Corte costituzionale che, in tesi, avrebbe imposto la rivalutazione del caso.
È fondata, invece, la domanda avverso il silenzio serbato sull’istanza, proposta in subordine, di rilascio di un nulla osta per lo svolgimento di un nuovo esame volto al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Infatti, nel caso di revoca della patente di guida già conseguita, la verifica circa il riacquisto dei requisiti morali deve essere discrezionalmente svolta dalla prefettura nell’esercizio del suo potere di prevenzione di pubblica sicurezza, mentre spetta agli organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rilascio del titolo abilitativo (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 2854; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 16 marzo 2021, n. 469).
L’istanza di nulla osta prodromico al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida, pertanto, è stata correttamente presentata alla Prefettura di Genova che avrebbe dovuto provvedere su di essa nel termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
In difetto, risulta ingiustificato il ritardo nell’adozione del provvedimento conclusivo, sicché la domanda deve essere accolta e, per l’effetto, va ordinato alla Prefettura di Genova di provvedere sull’istanza de qua entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Si può soprassedere, allo stato, sulla richiesta di nomina di un commissario ad acta .
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della soccombenza reciproca, fatta salva la refusione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente, da porsi a carico Ministero dell’interno e distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto, ordina alla Prefettura di Genova di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento relativo all’istanza di nulla osta presentata dal ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate; contributo unificato a carico della Prefettura di Genova, da distrarsi in favore dell’avv. Antonio Ruva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.