Ordinanza collegiale 8 settembre 2022
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto della istanza di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e notificato in data 18.05.22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. OV HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. SE UH LO ha impugnato il rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, notificato il 18 maggio 2022, motivato in ragione del fatto che non sussisterebbero i requisiti reddituali e alloggiativi nei confronti dello stesso ricorrente.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere e la violazione degli art. 3, 24 e 97 Cost., in quanto contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura di Livorno il ricorrente risulterebbe titolare di una società che nel 2021 ha comportato un reddito di euro 74.361,06; sussisterebbe anche il requisito della permanenza sul territorio, in quanto dal certificato del Comune di Livorno si desumerebbe che il ricorrente risiede effettivamente a Livorno;
2. l’illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per omessa valutazione di circostanze determinanti, in quanto la Questura, nel negare l'istanza di permesso, avrebbe dovuto fornire, attraverso la motivazione, elementi di valutazione che dessero atto dell’effettuazione di un esame della situazione complessiva del ricorrente.
Si è costituita la Questura di Livorno con una relazione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 19 ottobre 2022 e con ordinanza n. 599/2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
È dirimente constatare che malgrado le argomentazioni proposte il ricorrente (cittadino senegalese) non ha mai fornito alcuna documentazione riguardante la sua situazione alloggiativa (contratto d’affitto, dichiarazione di ospitalità, certificato di idoneità alloggiativa), indispensabile per il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno.
L’Amministrazione ha invece rilevato che, dalle consultazioni anagrafiche effettuate, il ricorrente si è nuovamente iscritto all’anagrafe del Comune di Livorno per “iscrizione da ricomparsa” dal 4 marzo 2022, a un indirizzo diverso da quello in origine dichiarato nell’istanza con la quale aveva chiesto l’autorizzazione al soggiorno.
Non ha avuto riscontro l’argomentazione diretta a sostenere l’esistenza del requisito reddituale, in quanto l’Amministrazione ha evidenziato che, da controlli effettuati presso gli archivi telematici di Punto Fisco e Info Camere, è emerso che la Società -OMISSIS-(di cui il ricorrente risulta titolare) è allo stato inattiva e non risulta aver depositato alla Camera di Commercio il bilancio relativo all’anno 2020, né aver presentato la dichiarazione dei redditi per lo stesso anno.
È risultata smentita anche l’affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale il ricorrente non avrebbe mai avuto alcuna segnalazione di polizia, in asserita dimostrazione del fatto che lo stesso ricorrente sarebbe correttamente inserito nel tessuto sociale.
L’Amministrazione ha evidenziato, infatti, che il ricorrente è stato condannato con decreto penale del Tribunale di Livorno del 22.02.2021 e, ancora, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Aosta, irrevocabile il 31.07.2021, sempre per falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative.
Ma anche a prescindere da detti precedenti è dirimente constatare che il provvedimento impugnato non si fonda su un automatismo ostativo, bensì su una motivazione articolata che prende in considerazione l’assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
OV HI, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV HI | AR NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.