TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 677
TAR
Ordinanza collegiale 8 settembre 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Il giudice ha ritenuto che la società del ricorrente fosse inattiva e non avesse depositato il bilancio né presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento. Inoltre, è stata accertata una nuova iscrizione anagrafica a un indirizzo diverso da quello dichiarato inizialmente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per omessa valutazione di circostanze determinanti

    Il giudice ha rilevato che il provvedimento impugnato non si fonda su un automatismo ostativo, ma su una motivazione articolata che ha preso in considerazione l'assenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente. Inoltre, sono emersi precedenti penali per falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 677
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 677
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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