CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2422/2024 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PITTALIS MARCO Parte_1 P.IVA_1
reclamante contro e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
NIGRO DANIELE
reclamati
OGGETTO: Reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 51 del 2024 pubblicata il 30 luglio 2024; opposizione alla sentenza di fallimento in estensione di Parte_1
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“in via istruttoria
- ammettere tutti i documenti prodotti;
in via preliminare
pagina 1 di 11 - disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione, in attesa dell'esito del presente reclamo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
- per i motivi dedotti nel presente reclamo, revocare la sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale di
Lodi in data 30.07.2024, in forza della quale è stato dichiarato il Fallimento della Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per i reclamati:
“- IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 19 L. Fall.
- IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la documentazione di cui all'elenco in calce;
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: respingere il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto da Parte_1
con sede in Rende (CS), Via Alfieri s.n.c., Centro direzionale “La Direzionale”, P.IVA
[...]
, in persona dell'amministratrice e legale rappresentante sig.ra (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...] Pino Loricato s.n.c., e per l'effetto confermare la Sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 9.7.2024 e pubblicata i data 30.7.2024 con la quale è stato dichiarato il fallimento in estensione Part della CP_3
- CON VITTORIA di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
1. Il reclamo di Cos.
[...]
ha proposto reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Lodi il Parte_1
quale, ritenuta sussistente una super-società di fatto tra e (dichiarata fallita con Parte_1 CP_2
sentenza dell'8.11.2022), ha accolto l'istanza della Curatela del Fall.to di estensione del CP_2
fallimento ex art. 147 l.f. al socio della società di fatto, Pt_3 CP_3
Preliminarmente la reclamante contesta la coesistenza tra le due società e C.F. – coesistenza Pt_1
che costituirebbe il presupposto di tutti gli elementi indiziari richiamati dal Tribunale per accertare la ritenuta società di fatto. Tale coesistenza non sussisterebbe perché, dopo il provvedimento interdittivo antimafia emesso nel giugno 2021 nei confronti di quest'ultima avrebbe smantellato la sua CP_2
intera struttura e sarebbe rimasta inattiva, mentre è stata costituita il 15.9.2021. Pt_1
La reclamante contesta poi la sussistenza degli indici rivelatori della presunta super-società di fatto tra os e C.F., individuati dal Tribunale. Pt_3
In particolare:
- quanto alla struttura amministrativa, la reclamante osserva che se è vero che i dipendenti delle due società sono gli stessi ( , , , è altrettanto vero che due di essi e Per_1 Pt_4 Parte_5 Per_1 pagina 2 di 11 ) erano stati licenziati da C.F. nel mese di ottobre 2021 e solo dopo diversi mesi di NASPI, nel Pt_4
marzo 2022, non avendo trovato altra occupazione, erano stati assunti da è poi normale che il Pt_1
commercialista fosse lo stesso in una realtà locale di dimensioni ridotte come Isola di Capo Rizzuto, in cui entrambe le società avevano la sede operativa;
- quanto alla sede operativa, la stessa non coincide, trovandosi in vie diverse dello stesso Comune;
- quanto all'attività esercitata dalle due società, la stessa non è né identica né complementare;
il
Tribunale, nella sentenza reclamata, afferma che le due società avevano il medesimo oggetto sociale, ovvero “costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
operazioni necessarie alla messa in opera di binari e scambi su linee ferroviarie, installazione di materiale fisso per ferrovie”, ma ciò non corrisponde a realtà: se è vero che la visura camerale riporta espressamente, quale attività prevalente della proprio quella indicata dal Tribunale, identica all'attività effettivamente praticata Parte_1
dalla i contratti di appalto prodotti in atti dimostrerebbero che non ha mai svolto CP_2 Pt_1
alcuna attività nel settore delle costruzioni e/o manutenzioni ferroviarie, e che nessuno dei committenti ha mai avuto a che fare con la C.F.; Pt_1
- quanto al profilo dell'unicità della gestione, se è vero che i soci e gli amministratori delle due società fanno parte di un medesimo gruppo familiare, è altrettanto vero che ciò che difetta nel caso di specie -e che invece conta per assurgere a indice di super-società di fatto- è l'unicità dell'intento sociale, unicità che nella specie non poteva sussistere, posto che l'oggetto delle attività sociali era diverso e che C.F. non confidava affatto nella propria sopravvivenza, tanto che era stata formulata apposita istanza di concordato preventivo;
- quanto al preteso fondo comune che, secondo il Tribunale, sarebbe costituito dai finanziamenti operati da nei confronti di nel 2022 per motivi di “collaborazione società” e “rapporti personali CP_2 Pt_1 tra i soci”, nonché dall'acquisto, da parte di di un ponteggio del valore di € 66.000 in realtà usato CP_2 solo da si tratta di atti eseguiti nell'ottica di agevolare e non nell'ottica di costituire Pt_1 Pt_1
un fondo comune tra le due società; in ogni caso il finanziamento di € 250.000 è stato restituito per il
40% e si è dichiarata disponibile, nei confronti della a restituire Pt_1 Parte_6
anche il resto;
quanto al successivo finanziamento di € 30.000, si tratta di una semplice integrazione del primo finanziamento. Difetta dunque il requisito della sistematicità del sostegno il quale solo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è indice di collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (Cass. 4385/2023). Quanto poi al macchinario, lo stesso si trova da sempre nella pagina 3 di 11 disponibilità del Curatore del nel piazzale di su accordi assunti con la Controparte_2 Pt_1
Curatela.
Infine, la reclamante ha evidenziato che non sarebbe insolvente: il bilancio al 31.12.2022 Parte_1 evidenziava un attivo circolante pari a € 632.733 e debiti per € 764.573, mentre il bilancio al
31.12.2023 – doc. 17 – evidenzia un attivo circolante di € 1.327.444 e debiti per € 1.169.601.
2. La difesa della Curatela del e del Controparte_1 Controparte_2
La curatela -comune ad entrambi i Fallimenti- chiede la conferma della sentenza impugnata, sussistendo tutti gli indici rivelatori della super-società di fatto, e sussistendo l'insolvenza di detta super-società.
3. Decisione
Il reclamo dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza reclamata.
Come si vedrà di seguito, sussistono, invero, sufficienti indici rivelatori di una super-società di fatto tra
(dichiarata fallita con sentenza dell'8.11.2022) e e sussiste altresì il requisito CP_2 Parte_1 dell'insolvenza di detta super-società di fatto, come confermato dalla documentazione integrativa depositata dalla Curatela di entrambi i Fallimenti in data 15.11.2024.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato il fallimento della predetta super-società di fatto e, ulteriormente, il fallimento in estensione ex art. 147, comma 1, l.f., del suo socio di fatto illimitatamente responsabile posto che, come ribadito di recente dalla Corte di Parte_1
Cassazione, “La riforma del diritto societario, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd.
“supersocietà”). Gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra
l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto e pur se già esistente tra altri. Nel medesimo senso, del resto, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare ed applicabile ratione temporis, il quale, in coerenza con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile”
(e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se pagina 4 di 11 di mero fatto (cd. “supersocietà” di fatto), abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”. Ne consegue che, una volta “accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione … di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art.
147, 1° comma, l.f.” (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016) quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall.” (così Cass. 36378/2023, in motivazione, pagg. 13 e 14).
3.1. La coesistenza delle due società di capitali, soci della super-società di fatto
La reclamante contesta anzi tutto la contemporanea esistenza ed attività delle due società – e CP_2
– che secondo il Tribunale avrebbero ricoperto il ruolo di soci illimitatamente responsabili Parte_1
della riconosciuta super-società di fatto.
La contestazione è infondata.
Come documentato in atti (e come peraltro pacifico in causa), le due società hanno “convissuto” per oltre un anno: è stata costituita il 15 settembre 2021 e è stata dichiarata fallita Parte_1 CP_2 con sentenza dell'8 novembre 2022.
Ora, il fatto che C.F., dopo essere stata oggetto del provvedimento interdittivo antimafia nel giugno
2021, non avesse il potere di operare liberamente e non avesse neppure fiducia nella propria futura sopravvivenza, non significa che le due società, sin dalla costituzione di nel settembre 2021 e Pt_1
fino al fallimento di C.F., non abbiano inteso e potuto collaborare per il perseguimento di un obiettivo comune. Anzi, proprio le vicende in cui fu coinvolta C.F. spinsero con ogni probabilità i soci e gli amministratori di quest'ultima a costituire una nuova società – appunto – affinché Parte_1
l'attività imprenditoriale esercitata sino ad allora da C.F. non si disperdesse e potesse proseguire con
Parte_1
La prosecuzione dell'attività imprenditoriale costituì pertanto - come emerge dai fatti dedotti dalle parti, oltre che dai documenti versati in atti – l'intento sociale comune caratterizzante la super-società di fatto istituitasi tra C.F. e (cfr. Cass. 36378/2023 cit. che, in un caso analogo a quello di Pt_1 specie, conferma l'accertamento operato dalla Corte di appello circa la sussistenza di una società di fatto tra due società di capitali – la prima, esercente originariamente l'attività di gestione di una casa di cura, dichiarata fallita, e la seconda, anch'essa poi esercente la medesima casa di cura- caratterizzata
“dalla messa in comune di mezzi e risorse umane e materiali per la costituzione di una impresa che pagina 5 di 11 consentisse il conseguimento di un intento sociale pienamente conforme, e non contrario, all'interesse dei soci”, e cioè “la prosecuzione dell'attività di impresa afferente la clinica sita in Belvedere
Marittimo (CS), via Capo Tirone n. 7” da parte dei “componenti del gruppo familiare”: in motivazione, pag. 3).
3.2. Gli indici rivelatori di una super-societa' di fatto tra e CP_2 Parte_1
La reclamante non ha contestato la validità degli indici rivelatori analizzati dal Tribunale ai fini del riconoscimento di una società di fatto (si tratta peraltro degli indici all'uopo richiesti concordemente dalla giurisprudenza consolidata: cfr., tra le altre, Cass. 12120/2020 e 4784/2023, in motivazione, secondo cui la prova della sussistenza di una super società di fatto è fornita dalla dimostrazione dei presupposti “dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti
o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci”), ma contesta che detti indici ricorrano nel caso di specie.
La Corte ritiene, per contro, che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza di tali indici nel caso concreto.
Struttura amministrativa
Uno degli elementi che, nel caso di specie, appare rivelatore -insieme a tutti gli altri analizzati dal
Tribunale- di un esercizio comune dell'attività economica è quello della struttura amministrativa delle due società e le quali si sono avvalse dei medesimi dipendenti. CP_2 Pt_1
Premesso che il dipendente non venne licenziato durante la crisi di C.F. conseguita Testimone_1
al provvedimento interdittivo antimafia e continuò ad operare per C.F. oltre che per Pt_1
garantendo così una continuità amministrativa diretta tra le due società, il fatto che e – Per_1 Pt_4
che ricoprivano pacificamente ruoli centrali nella gestione amministrativa di C.F. - siano stati licenziati da C.F. nell'ottobre 2021 ed assunti da nei primi giorni di marzo 2022, lungi dall'apparire una Pt_1
circostanza casuale e riconducibile ai soli legami personali tra i soci di e e detti CP_2 Pt_1
dipendenti, appare piuttosto una scelta volta a conservare, a vantaggio della società di fatto, le competenze e il know-how acquisiti durante l'attività fino a poco tempo prima svolta per C.F.
In detto contesto, anche la scelta del medesimo commercialista da parte di appare, più che una Pt_1
mera coincidenza dovuta alle dimensioni ristrette della realtà locale in cui le società operano, come asserisce la reclamante, una decisione volta a mantenere una gestione amministrativa e fiscale coordinata ed unitaria.
pagina 6 di 11 Sede sociale
Anche la vicinanza fisica delle sedi operative (collocate in vie diverse dello stesso comune di Isola di
Capo Rizzuto) ha rappresentato un elemento idoneo ad agevolare una gestione imprenditoriale comune.
Attività conformi o complementari
Part Se è vero che i contratti prodotti in atti dalla reclamante (doc. 12) emerga come Cos si sia occupata
(anche) di attività edilizia, noleggio macchinari e realizzazione di infrastrutture e posa di cavi di telecomunicazione, è altrettanto vero che da un lato dette attività costituivano l'attività secondaria svolta da C.F. (cfr. visura camerale sub doc. 21 Curatela, pag. 9) e, dall'altro, le due società presentavano un oggetto sociale sostanzialmente identico, così come identica era l'attività esercitata in via prevalente, costituita dalla “costruzione di opere ferroviarie e metropolitane;
operazioni necessarie alla messa in opera di binari e scambi su linee ferroviarie” (cfr. visura camerale C.F. sub doc. 4.1.
Curatela e visura camerale sub doc. 21 Curatela, oltre che statuto sub doc. 2 Pt_1 Pt_1
Curatela). Le due società, del resto, come pure indicato nelle rispettive visure, avevano lo stesso codice
ATECO e NACE.
L'identità dell'oggetto sociale, l'identità di attività prevalente ed attività secondaria, nonché l'esistenza di codici identificativi coincidenti, inducono a ritenere che le due società avessero interessi e competenze sovrapponibili.
Del resto, la sovrapponibilità delle competenze e l'interesse comune delle due società, volto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale condivisa, emerge con evidenza dalle fatture di vendita nn. 5
e 7/2022 in atti (docc. 11 e 12 Curatela) con cui C.F. ha venduto a nei mesi di marzo ed aprile Pt_1
2022 – senza peraltro percepirne il prezzo- diversi macchinari preposti all'attività di costruzione e manutenzione ferroviaria, che costituiva l'attività principale di entrambe.
Unicità della gestione
Premesso che è pacifico – oltre che documentale- che i soci e gli amministratori delle due società fossero legati da rapporti sentimentali e di parentela, la reclamante eccepisce che nel caso di specie non si possa ravvisare un comune intento sociale tra C.F. e tenuto conto del diverso oggetto Pt_1
sociale e del fatto che C.F. non confidava nella propria sopravvivenza, tanto da aver formulato istanza di concordato preventivo.
Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l'oggetto sociale delle due società -come si è visto al punto che precede- era assolutamente sovrapponibile, mentre il fatto che C.F. non confidasse nella propria sopravvivenza non risulta elemento idoneo ad escludere che la stessa condividesse con Pt_1
pagina 7 di 11 l'intento di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale originariamente esercitata da C.F.
(cfr., per la valutazione della sussistenza di una super-società di fatto in un caso analogo, Cass.
36378/2023 cit.).
Fondo comune
Ulteriore -e fondamentale- indice rivelatore di una super-società di fatto tra e C.F. è costituito Pt_1
dall'esistenza di un fondo comune, comprovata dai due finanziamenti operati da C.F. in favore di si tratta del primo finanziamento infruttifero di cui alla scrittura privata del 7.2.2022 (doc. 22 Pt_1
Curatela) per € 250.000,00 e del successivo finanziamento infruttifero di € 30.000,00.
Ora, è lo stesso , già amministratore unico di a “svelare” la natura di tali Controparte_4 CP_2
finanziamenti. Egli, infatti, interrogato sul punto dal curatore del , ha dichiarato che “come CP_1
indicato nella scrittura il motivo è riconducibile al fatto che i soci delle due società sono parenti;
inoltre le ragioni di detto finanziamento sono riconducibili alla ricerca di nuovi lavori o commesse. Il finanziamento era finalizzato ad una collaborazione tra le due società” (cfr. doc. 10 Curatela;
enfasi della redattrice).
Chiaro, dunque, nelle parole dello stesso legale rappresentante di l'intento sotteso al CP_2 finanziamento in parola: costituire un fondo comune alle due società che consentisse, nell'interesse comune di e di e mediante una gestione condivisa tramite l'utilizzo di personale comune, CP_2 Pt_1 la prosecuzione dell'attività imprenditoriale in quel periodo ormai preclusa a C.F.
Del resto, anche l'acquisto da parte di C.F. di beni e materiali utilizzati da (in particolare, un Pt_1
ponteggio del valore di € 66.000: cfr. dichiarazioni rese al curatore del Controparte_2 dall'amministratore unico di C.F. e da , compagno convivente Controparte_4 Persona_2
della socia unica di nonché direttore cantieri di C.F. e dipendente sub doc. 15 Curatela) CP_2 Pt_1
evidenzia l'esistenza di un fondo e di una gestione sociale comune.
3.3. L'insolvenza della super-società di fatto
Accertata, dunque, l'esistenza di sufficienti indici rivelatori di una super-società di fatto tra e CP_2
la Corte osserva anzi tutto che - contrariamente a quanto sembra asserire la reclamante nel Pt_1
momento in cui eccepisce l'assenza dei presupposti per il fallimento di non essendo Pt_1
quest'ultima insolvente- non è necessario accertare l'insolvenza del socio di fatto perché possa Pt_1
dichiararsene il suo fallimento in estensione: “accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista pagina 8 di 11 dall'art. 147, co. 1, R.D. n. 267 del 1942 senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (Cass. n. 12120/2016).
E' invece necessario verificare l'insolvenza della super-società di fatto istituitasi tra C.F. e Pt_1
perché possa dichiararsi il fallimento di detta società di fatto, fallimento cui consegue automaticamente, ex art. 147, comma 1, l.f., il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili: “il fallimento della supersocietà […] “costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci”, sicché l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che “all'insolvenza del socio già dichiarato fallito”
“potrebbe non corrispondere l'insolvenza” della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016). È, dunque, necessario il riscontro di una “autonoma e affatto propria insolvenza” della supersocietà
“anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante – dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica…” (così Cass.
36378/2023 cit., in motivazione, pag. 21).
Ora, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza più volte citata, l'insolvenza della super-società di fatto può desumersi dai debiti assunti dal socio già fallito di detta super-società (in questo caso e dall'impossibilità della società di fatto (composta, nel caso di specie, anche CP_2
dall'altro socio di far fronte a quei debiti con i mezzi normali di pagamento: “Resta, Parte_1
nondimeno, il fatto che quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto
(imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta […]. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma
5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)” (Cass. n.
36378/2023 cit., in motivazione, pagg. 21 e 22).
pagina 9 di 11 In altri termini, sarebbe possibile affermare che la super società di fatto istituitasi tra e C.F. Pt_1
non è insolvente nella misura in cui fosse possibile affermare, sulla scorta delle emergenze documentali in atti, i) che la situazione economico-finanziaria di è idonea a far fronte alla situazione Pt_1
debitoria di C.F., socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica e poi fallito, ovvero ii) che i debiti di cui è gravata C.F. non sono riferibili all'impresa comune e dunque non imputabili alla società di fatto.
Orbene, premesso che dalla documentazione versata in atti (cfr. stato passivo depositato dalla Curatela
C.F. in data 15.11.2024 sub all. 1 e 2) non emergono evidenze che possano suggerire che i debiti accumulati da C.F. non siano imputabili all'impresa comune, tenuto conto che e come si CP_2 Pt_1
è già sottolineato, hanno cooperato nell'interesse comune per 14 mesi prima della dichiarazione di fallimento di C.F., la Corte osserva che, come emerge dall'all. 2 prodotto dalla Curatela, la situazione debitoria di conta un passivo di € 3.063.032,08, di cui € 2.878.475,88 di natura privilegiata CP_2
principalmente di natura erariale.
Ciò detto, avuto riguardo alla documentazione contabile aggiornata prodotta dalla Curatela il
15.11.2024 (all. 3 e 4), risulta evidente che la situazione economico-finanziaria di non è Pt_1 assolutamente idonea a far fronte alla grave situazione debitoria di C.F.: alla data del 15.11.2024 le richieste di insinuazioni tempestive al passivo del os ammontavano a complessivi € Parte_7
57.746,19, mentre secondo le informazioni fornite dalla stessa alla Curatela l'ammontare dei Pt_1
crediti verso i clienti è pari a € 75.417,60 e l'ammontare dei debiti verso i fornitori è pari a €
675.997,72.
In definitiva, deve ritenersi accertato anche il requisito dell'insolvenza della società di fatto istituitasi tra C.F. e CP_5
[...]
[...
. Conclusioni
In conclusione, deve confermarsi la pronuncia reclamata, avendo il Tribunale correttamente accertato la sussistenza di una super-società di fatto tra C.F. e e la sua insolvenza, dichiarando Pt_1
conseguentemente il fallimento di detta super-società di fatto e il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile Parte_1
Il reclamo va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 10 di 11 Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del reclamante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Lodi, Parte_1
pubblicata il 30 luglio 2024;
2. condanna la parte reclamante a rimborsare ai reclamati le spese di lite, che si liquidano in € 4.100,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 28 novembre 2024.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2422/2024 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PITTALIS MARCO Parte_1 P.IVA_1
reclamante contro e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
NIGRO DANIELE
reclamati
OGGETTO: Reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 51 del 2024 pubblicata il 30 luglio 2024; opposizione alla sentenza di fallimento in estensione di Parte_1
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“in via istruttoria
- ammettere tutti i documenti prodotti;
in via preliminare
pagina 1 di 11 - disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione, in attesa dell'esito del presente reclamo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
- per i motivi dedotti nel presente reclamo, revocare la sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale di
Lodi in data 30.07.2024, in forza della quale è stato dichiarato il Fallimento della Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per i reclamati:
“- IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 19 L. Fall.
- IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la documentazione di cui all'elenco in calce;
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: respingere il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto da Parte_1
con sede in Rende (CS), Via Alfieri s.n.c., Centro direzionale “La Direzionale”, P.IVA
[...]
, in persona dell'amministratrice e legale rappresentante sig.ra (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...] Pino Loricato s.n.c., e per l'effetto confermare la Sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 9.7.2024 e pubblicata i data 30.7.2024 con la quale è stato dichiarato il fallimento in estensione Part della CP_3
- CON VITTORIA di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
1. Il reclamo di Cos.
[...]
ha proposto reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Lodi il Parte_1
quale, ritenuta sussistente una super-società di fatto tra e (dichiarata fallita con Parte_1 CP_2
sentenza dell'8.11.2022), ha accolto l'istanza della Curatela del Fall.to di estensione del CP_2
fallimento ex art. 147 l.f. al socio della società di fatto, Pt_3 CP_3
Preliminarmente la reclamante contesta la coesistenza tra le due società e C.F. – coesistenza Pt_1
che costituirebbe il presupposto di tutti gli elementi indiziari richiamati dal Tribunale per accertare la ritenuta società di fatto. Tale coesistenza non sussisterebbe perché, dopo il provvedimento interdittivo antimafia emesso nel giugno 2021 nei confronti di quest'ultima avrebbe smantellato la sua CP_2
intera struttura e sarebbe rimasta inattiva, mentre è stata costituita il 15.9.2021. Pt_1
La reclamante contesta poi la sussistenza degli indici rivelatori della presunta super-società di fatto tra os e C.F., individuati dal Tribunale. Pt_3
In particolare:
- quanto alla struttura amministrativa, la reclamante osserva che se è vero che i dipendenti delle due società sono gli stessi ( , , , è altrettanto vero che due di essi e Per_1 Pt_4 Parte_5 Per_1 pagina 2 di 11 ) erano stati licenziati da C.F. nel mese di ottobre 2021 e solo dopo diversi mesi di NASPI, nel Pt_4
marzo 2022, non avendo trovato altra occupazione, erano stati assunti da è poi normale che il Pt_1
commercialista fosse lo stesso in una realtà locale di dimensioni ridotte come Isola di Capo Rizzuto, in cui entrambe le società avevano la sede operativa;
- quanto alla sede operativa, la stessa non coincide, trovandosi in vie diverse dello stesso Comune;
- quanto all'attività esercitata dalle due società, la stessa non è né identica né complementare;
il
Tribunale, nella sentenza reclamata, afferma che le due società avevano il medesimo oggetto sociale, ovvero “costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
operazioni necessarie alla messa in opera di binari e scambi su linee ferroviarie, installazione di materiale fisso per ferrovie”, ma ciò non corrisponde a realtà: se è vero che la visura camerale riporta espressamente, quale attività prevalente della proprio quella indicata dal Tribunale, identica all'attività effettivamente praticata Parte_1
dalla i contratti di appalto prodotti in atti dimostrerebbero che non ha mai svolto CP_2 Pt_1
alcuna attività nel settore delle costruzioni e/o manutenzioni ferroviarie, e che nessuno dei committenti ha mai avuto a che fare con la C.F.; Pt_1
- quanto al profilo dell'unicità della gestione, se è vero che i soci e gli amministratori delle due società fanno parte di un medesimo gruppo familiare, è altrettanto vero che ciò che difetta nel caso di specie -e che invece conta per assurgere a indice di super-società di fatto- è l'unicità dell'intento sociale, unicità che nella specie non poteva sussistere, posto che l'oggetto delle attività sociali era diverso e che C.F. non confidava affatto nella propria sopravvivenza, tanto che era stata formulata apposita istanza di concordato preventivo;
- quanto al preteso fondo comune che, secondo il Tribunale, sarebbe costituito dai finanziamenti operati da nei confronti di nel 2022 per motivi di “collaborazione società” e “rapporti personali CP_2 Pt_1 tra i soci”, nonché dall'acquisto, da parte di di un ponteggio del valore di € 66.000 in realtà usato CP_2 solo da si tratta di atti eseguiti nell'ottica di agevolare e non nell'ottica di costituire Pt_1 Pt_1
un fondo comune tra le due società; in ogni caso il finanziamento di € 250.000 è stato restituito per il
40% e si è dichiarata disponibile, nei confronti della a restituire Pt_1 Parte_6
anche il resto;
quanto al successivo finanziamento di € 30.000, si tratta di una semplice integrazione del primo finanziamento. Difetta dunque il requisito della sistematicità del sostegno il quale solo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è indice di collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (Cass. 4385/2023). Quanto poi al macchinario, lo stesso si trova da sempre nella pagina 3 di 11 disponibilità del Curatore del nel piazzale di su accordi assunti con la Controparte_2 Pt_1
Curatela.
Infine, la reclamante ha evidenziato che non sarebbe insolvente: il bilancio al 31.12.2022 Parte_1 evidenziava un attivo circolante pari a € 632.733 e debiti per € 764.573, mentre il bilancio al
31.12.2023 – doc. 17 – evidenzia un attivo circolante di € 1.327.444 e debiti per € 1.169.601.
2. La difesa della Curatela del e del Controparte_1 Controparte_2
La curatela -comune ad entrambi i Fallimenti- chiede la conferma della sentenza impugnata, sussistendo tutti gli indici rivelatori della super-società di fatto, e sussistendo l'insolvenza di detta super-società.
3. Decisione
Il reclamo dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza reclamata.
Come si vedrà di seguito, sussistono, invero, sufficienti indici rivelatori di una super-società di fatto tra
(dichiarata fallita con sentenza dell'8.11.2022) e e sussiste altresì il requisito CP_2 Parte_1 dell'insolvenza di detta super-società di fatto, come confermato dalla documentazione integrativa depositata dalla Curatela di entrambi i Fallimenti in data 15.11.2024.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato il fallimento della predetta super-società di fatto e, ulteriormente, il fallimento in estensione ex art. 147, comma 1, l.f., del suo socio di fatto illimitatamente responsabile posto che, come ribadito di recente dalla Corte di Parte_1
Cassazione, “La riforma del diritto societario, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd.
“supersocietà”). Gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra
l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto e pur se già esistente tra altri. Nel medesimo senso, del resto, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare ed applicabile ratione temporis, il quale, in coerenza con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile”
(e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se pagina 4 di 11 di mero fatto (cd. “supersocietà” di fatto), abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”. Ne consegue che, una volta “accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione … di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art.
147, 1° comma, l.f.” (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016) quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall.” (così Cass. 36378/2023, in motivazione, pagg. 13 e 14).
3.1. La coesistenza delle due società di capitali, soci della super-società di fatto
La reclamante contesta anzi tutto la contemporanea esistenza ed attività delle due società – e CP_2
– che secondo il Tribunale avrebbero ricoperto il ruolo di soci illimitatamente responsabili Parte_1
della riconosciuta super-società di fatto.
La contestazione è infondata.
Come documentato in atti (e come peraltro pacifico in causa), le due società hanno “convissuto” per oltre un anno: è stata costituita il 15 settembre 2021 e è stata dichiarata fallita Parte_1 CP_2 con sentenza dell'8 novembre 2022.
Ora, il fatto che C.F., dopo essere stata oggetto del provvedimento interdittivo antimafia nel giugno
2021, non avesse il potere di operare liberamente e non avesse neppure fiducia nella propria futura sopravvivenza, non significa che le due società, sin dalla costituzione di nel settembre 2021 e Pt_1
fino al fallimento di C.F., non abbiano inteso e potuto collaborare per il perseguimento di un obiettivo comune. Anzi, proprio le vicende in cui fu coinvolta C.F. spinsero con ogni probabilità i soci e gli amministratori di quest'ultima a costituire una nuova società – appunto – affinché Parte_1
l'attività imprenditoriale esercitata sino ad allora da C.F. non si disperdesse e potesse proseguire con
Parte_1
La prosecuzione dell'attività imprenditoriale costituì pertanto - come emerge dai fatti dedotti dalle parti, oltre che dai documenti versati in atti – l'intento sociale comune caratterizzante la super-società di fatto istituitasi tra C.F. e (cfr. Cass. 36378/2023 cit. che, in un caso analogo a quello di Pt_1 specie, conferma l'accertamento operato dalla Corte di appello circa la sussistenza di una società di fatto tra due società di capitali – la prima, esercente originariamente l'attività di gestione di una casa di cura, dichiarata fallita, e la seconda, anch'essa poi esercente la medesima casa di cura- caratterizzata
“dalla messa in comune di mezzi e risorse umane e materiali per la costituzione di una impresa che pagina 5 di 11 consentisse il conseguimento di un intento sociale pienamente conforme, e non contrario, all'interesse dei soci”, e cioè “la prosecuzione dell'attività di impresa afferente la clinica sita in Belvedere
Marittimo (CS), via Capo Tirone n. 7” da parte dei “componenti del gruppo familiare”: in motivazione, pag. 3).
3.2. Gli indici rivelatori di una super-societa' di fatto tra e CP_2 Parte_1
La reclamante non ha contestato la validità degli indici rivelatori analizzati dal Tribunale ai fini del riconoscimento di una società di fatto (si tratta peraltro degli indici all'uopo richiesti concordemente dalla giurisprudenza consolidata: cfr., tra le altre, Cass. 12120/2020 e 4784/2023, in motivazione, secondo cui la prova della sussistenza di una super società di fatto è fornita dalla dimostrazione dei presupposti “dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti
o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci”), ma contesta che detti indici ricorrano nel caso di specie.
La Corte ritiene, per contro, che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza di tali indici nel caso concreto.
Struttura amministrativa
Uno degli elementi che, nel caso di specie, appare rivelatore -insieme a tutti gli altri analizzati dal
Tribunale- di un esercizio comune dell'attività economica è quello della struttura amministrativa delle due società e le quali si sono avvalse dei medesimi dipendenti. CP_2 Pt_1
Premesso che il dipendente non venne licenziato durante la crisi di C.F. conseguita Testimone_1
al provvedimento interdittivo antimafia e continuò ad operare per C.F. oltre che per Pt_1
garantendo così una continuità amministrativa diretta tra le due società, il fatto che e – Per_1 Pt_4
che ricoprivano pacificamente ruoli centrali nella gestione amministrativa di C.F. - siano stati licenziati da C.F. nell'ottobre 2021 ed assunti da nei primi giorni di marzo 2022, lungi dall'apparire una Pt_1
circostanza casuale e riconducibile ai soli legami personali tra i soci di e e detti CP_2 Pt_1
dipendenti, appare piuttosto una scelta volta a conservare, a vantaggio della società di fatto, le competenze e il know-how acquisiti durante l'attività fino a poco tempo prima svolta per C.F.
In detto contesto, anche la scelta del medesimo commercialista da parte di appare, più che una Pt_1
mera coincidenza dovuta alle dimensioni ristrette della realtà locale in cui le società operano, come asserisce la reclamante, una decisione volta a mantenere una gestione amministrativa e fiscale coordinata ed unitaria.
pagina 6 di 11 Sede sociale
Anche la vicinanza fisica delle sedi operative (collocate in vie diverse dello stesso comune di Isola di
Capo Rizzuto) ha rappresentato un elemento idoneo ad agevolare una gestione imprenditoriale comune.
Attività conformi o complementari
Part Se è vero che i contratti prodotti in atti dalla reclamante (doc. 12) emerga come Cos si sia occupata
(anche) di attività edilizia, noleggio macchinari e realizzazione di infrastrutture e posa di cavi di telecomunicazione, è altrettanto vero che da un lato dette attività costituivano l'attività secondaria svolta da C.F. (cfr. visura camerale sub doc. 21 Curatela, pag. 9) e, dall'altro, le due società presentavano un oggetto sociale sostanzialmente identico, così come identica era l'attività esercitata in via prevalente, costituita dalla “costruzione di opere ferroviarie e metropolitane;
operazioni necessarie alla messa in opera di binari e scambi su linee ferroviarie” (cfr. visura camerale C.F. sub doc. 4.1.
Curatela e visura camerale sub doc. 21 Curatela, oltre che statuto sub doc. 2 Pt_1 Pt_1
Curatela). Le due società, del resto, come pure indicato nelle rispettive visure, avevano lo stesso codice
ATECO e NACE.
L'identità dell'oggetto sociale, l'identità di attività prevalente ed attività secondaria, nonché l'esistenza di codici identificativi coincidenti, inducono a ritenere che le due società avessero interessi e competenze sovrapponibili.
Del resto, la sovrapponibilità delle competenze e l'interesse comune delle due società, volto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale condivisa, emerge con evidenza dalle fatture di vendita nn. 5
e 7/2022 in atti (docc. 11 e 12 Curatela) con cui C.F. ha venduto a nei mesi di marzo ed aprile Pt_1
2022 – senza peraltro percepirne il prezzo- diversi macchinari preposti all'attività di costruzione e manutenzione ferroviaria, che costituiva l'attività principale di entrambe.
Unicità della gestione
Premesso che è pacifico – oltre che documentale- che i soci e gli amministratori delle due società fossero legati da rapporti sentimentali e di parentela, la reclamante eccepisce che nel caso di specie non si possa ravvisare un comune intento sociale tra C.F. e tenuto conto del diverso oggetto Pt_1
sociale e del fatto che C.F. non confidava nella propria sopravvivenza, tanto da aver formulato istanza di concordato preventivo.
Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l'oggetto sociale delle due società -come si è visto al punto che precede- era assolutamente sovrapponibile, mentre il fatto che C.F. non confidasse nella propria sopravvivenza non risulta elemento idoneo ad escludere che la stessa condividesse con Pt_1
pagina 7 di 11 l'intento di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale originariamente esercitata da C.F.
(cfr., per la valutazione della sussistenza di una super-società di fatto in un caso analogo, Cass.
36378/2023 cit.).
Fondo comune
Ulteriore -e fondamentale- indice rivelatore di una super-società di fatto tra e C.F. è costituito Pt_1
dall'esistenza di un fondo comune, comprovata dai due finanziamenti operati da C.F. in favore di si tratta del primo finanziamento infruttifero di cui alla scrittura privata del 7.2.2022 (doc. 22 Pt_1
Curatela) per € 250.000,00 e del successivo finanziamento infruttifero di € 30.000,00.
Ora, è lo stesso , già amministratore unico di a “svelare” la natura di tali Controparte_4 CP_2
finanziamenti. Egli, infatti, interrogato sul punto dal curatore del , ha dichiarato che “come CP_1
indicato nella scrittura il motivo è riconducibile al fatto che i soci delle due società sono parenti;
inoltre le ragioni di detto finanziamento sono riconducibili alla ricerca di nuovi lavori o commesse. Il finanziamento era finalizzato ad una collaborazione tra le due società” (cfr. doc. 10 Curatela;
enfasi della redattrice).
Chiaro, dunque, nelle parole dello stesso legale rappresentante di l'intento sotteso al CP_2 finanziamento in parola: costituire un fondo comune alle due società che consentisse, nell'interesse comune di e di e mediante una gestione condivisa tramite l'utilizzo di personale comune, CP_2 Pt_1 la prosecuzione dell'attività imprenditoriale in quel periodo ormai preclusa a C.F.
Del resto, anche l'acquisto da parte di C.F. di beni e materiali utilizzati da (in particolare, un Pt_1
ponteggio del valore di € 66.000: cfr. dichiarazioni rese al curatore del Controparte_2 dall'amministratore unico di C.F. e da , compagno convivente Controparte_4 Persona_2
della socia unica di nonché direttore cantieri di C.F. e dipendente sub doc. 15 Curatela) CP_2 Pt_1
evidenzia l'esistenza di un fondo e di una gestione sociale comune.
3.3. L'insolvenza della super-società di fatto
Accertata, dunque, l'esistenza di sufficienti indici rivelatori di una super-società di fatto tra e CP_2
la Corte osserva anzi tutto che - contrariamente a quanto sembra asserire la reclamante nel Pt_1
momento in cui eccepisce l'assenza dei presupposti per il fallimento di non essendo Pt_1
quest'ultima insolvente- non è necessario accertare l'insolvenza del socio di fatto perché possa Pt_1
dichiararsene il suo fallimento in estensione: “accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista pagina 8 di 11 dall'art. 147, co. 1, R.D. n. 267 del 1942 senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (Cass. n. 12120/2016).
E' invece necessario verificare l'insolvenza della super-società di fatto istituitasi tra C.F. e Pt_1
perché possa dichiararsi il fallimento di detta società di fatto, fallimento cui consegue automaticamente, ex art. 147, comma 1, l.f., il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili: “il fallimento della supersocietà […] “costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci”, sicché l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che “all'insolvenza del socio già dichiarato fallito”
“potrebbe non corrispondere l'insolvenza” della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016). È, dunque, necessario il riscontro di una “autonoma e affatto propria insolvenza” della supersocietà
“anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante – dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica…” (così Cass.
36378/2023 cit., in motivazione, pag. 21).
Ora, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza più volte citata, l'insolvenza della super-società di fatto può desumersi dai debiti assunti dal socio già fallito di detta super-società (in questo caso e dall'impossibilità della società di fatto (composta, nel caso di specie, anche CP_2
dall'altro socio di far fronte a quei debiti con i mezzi normali di pagamento: “Resta, Parte_1
nondimeno, il fatto che quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto
(imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta […]. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma
5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)” (Cass. n.
36378/2023 cit., in motivazione, pagg. 21 e 22).
pagina 9 di 11 In altri termini, sarebbe possibile affermare che la super società di fatto istituitasi tra e C.F. Pt_1
non è insolvente nella misura in cui fosse possibile affermare, sulla scorta delle emergenze documentali in atti, i) che la situazione economico-finanziaria di è idonea a far fronte alla situazione Pt_1
debitoria di C.F., socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica e poi fallito, ovvero ii) che i debiti di cui è gravata C.F. non sono riferibili all'impresa comune e dunque non imputabili alla società di fatto.
Orbene, premesso che dalla documentazione versata in atti (cfr. stato passivo depositato dalla Curatela
C.F. in data 15.11.2024 sub all. 1 e 2) non emergono evidenze che possano suggerire che i debiti accumulati da C.F. non siano imputabili all'impresa comune, tenuto conto che e come si CP_2 Pt_1
è già sottolineato, hanno cooperato nell'interesse comune per 14 mesi prima della dichiarazione di fallimento di C.F., la Corte osserva che, come emerge dall'all. 2 prodotto dalla Curatela, la situazione debitoria di conta un passivo di € 3.063.032,08, di cui € 2.878.475,88 di natura privilegiata CP_2
principalmente di natura erariale.
Ciò detto, avuto riguardo alla documentazione contabile aggiornata prodotta dalla Curatela il
15.11.2024 (all. 3 e 4), risulta evidente che la situazione economico-finanziaria di non è Pt_1 assolutamente idonea a far fronte alla grave situazione debitoria di C.F.: alla data del 15.11.2024 le richieste di insinuazioni tempestive al passivo del os ammontavano a complessivi € Parte_7
57.746,19, mentre secondo le informazioni fornite dalla stessa alla Curatela l'ammontare dei Pt_1
crediti verso i clienti è pari a € 75.417,60 e l'ammontare dei debiti verso i fornitori è pari a €
675.997,72.
In definitiva, deve ritenersi accertato anche il requisito dell'insolvenza della società di fatto istituitasi tra C.F. e CP_5
[...]
[...
. Conclusioni
In conclusione, deve confermarsi la pronuncia reclamata, avendo il Tribunale correttamente accertato la sussistenza di una super-società di fatto tra C.F. e e la sua insolvenza, dichiarando Pt_1
conseguentemente il fallimento di detta super-società di fatto e il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile Parte_1
Il reclamo va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 10 di 11 Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del reclamante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Lodi, Parte_1
pubblicata il 30 luglio 2024;
2. condanna la parte reclamante a rimborsare ai reclamati le spese di lite, che si liquidano in € 4.100,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 28 novembre 2024.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11