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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 31816/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/08/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 15/10/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 19/07/1966, rappresentato e difeso dall'avv. BORSANI LUCA con studio in VIA
SANT'AMBROGIO, 27 PARABIAGO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE VITA GALEONE ALESSANDRA con studio in PIAZZA S.
PIETRO IN GESSATE, 2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti, PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15.9.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori in Torino, in data CP_1 Pt_1
16.12.1991, atto n. 687, alle seguenti condizioni, da intendersi a sostituzione delle condizioni attualmente vigenti disposte in sede di separazione:
1. Assegnazione della casa coniugale di Milano via Civenna 7 alla resistente affinché la Controparte_1 occupi con la figlia ivi residente e sino a che quest'ultima mantenga ivi la residenza;
2. Revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario alla figlia stante Persona_1 l'ottenimento di uno stipendio tale da garantire una indipendenza economica
3. Revoca dell'assegno a favore della moglie sig. attualmente dovuto dal sig. Controparte_1 Pt_1
Per : Parte_2
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Torino il 16 dicembre 1991 (iscritto al Comune di Torino n. 687 parte I anno 1991), ordinando al Comune di Torino la trascrizione dell'intervenuto scioglimento e provvedere ai successivi incombenti di legge, alle seguenti condizioni
1 – Dare atto che la figlia ha un lavoro dove è regolarmente assunta quale receptionist con uno Per_1 stipendio pari ad € 1.400,00, come da documento prodotto da controparte (doc. 111), pertanto sarà il padre a provvedere al suo eventuale mantenimento sino al completo raggiungimento della sua autonomia economica, e comunque si chiede di porre a carico del Signor il 100% delle spese extra assegno come regolamentate Pt_1 dalle Linee Guida del Tribunale di Milano sottoscritte il 14 novembre 2017.
2 – Disporre, a far data dall'udienza presidenziale, un importo mensile quale contributo al mantenimento della signora non inferiore a € 850,00 (ottocentocinquanta/00) da versarsi in via anticipata sul Controparte_1 conto corrente della signora stessa con bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi ogni anno secondo Indice Istat.
5 - Con condanna del signor al pagamento di spese e onorari di lite comprensivi di accessori Parte_1 di legge nella misura vigente al momento del saldo”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Torino, in data 16.12.1991 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
1991, n. 687, Parte I, dall'unione coniugale è nata la figlia il 22.6.2002, Per_1
i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n.13585 del 2015 che stabiliva
1'affidamento condiviso della figlia allora minore, con collocamento prevalente presso la madre e tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati, l'assegnazione alla della casa CP_1
coniugale concessa quale alloggio di servizio a fronte del pagamento di un canone di occupazione al militare di carriera, la previsione di un assegno perequativo per la minore a carico del padre Pt_1 nella misura di € 650,00 oltre rivalutazione, oltre ancora il 70% delle spese straordinarie fatta eccezione per la retta scolastica al 100%, un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 200,00 rivalutabili, con ricorso del 22.8.2022, ha chiesto in via principale lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, la riduzione dell'assegno perequativo al mantenimento della figlia, divenuta maggiorenne, ad € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, sul presupposto di una parziale indipendenza economica della stessa e del mancato reale utilizzo dell'assegno, da parte della per le reali esigenze della ragazza, nessun riconoscimento di assegno divorzile in favore CP_1
della moglie, reputando insussistenti i presupposti, con comparsa del 16.1.2023, si è costituita in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda sullo status ma opponendosi alle richieste economiche avanzate dal ricorrente, contestando sia gli assunti di mancata cura economica relativi alla figlia -per la quale ha chiesto venisse disposto un assegno non inferiore ad € 600,00 mensili oltre al 75% delle spese straordinarie non risultando corrispondente al vero l' indipendenza economica della stessa- sia l'insussistenza dei presupposti di diritto per ottenere un assegno divorzile che, anzi, ha chiesto venisse quantificato in somma non inferiore a € 750,00 mensili per le ragioni di fatto e di diritto diffusamente illustrate, all'udienza del 31.1.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ritenendo non sussistere motivi per una modifica, confermava le condizioni stabilite dal
Tribunale in sentenza separativa, esortando le parti al raggiungimento di un accordo globale nell'interesse della figlia, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25.5.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'Istruttore
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 2.2.2023, con gli atti di costituzione in fase istruttoria il reiterava le richieste già avanzate, mentre Pt_1 la chiedeva che l'assegno per la figlia fosse determinato in non meno di € 650,00 ferme CP_1
restando le ulteriori domande, all'udienza di prima comparizione del 25.5.2023 le parti insistevano in atti e chiedevano i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, che venivano concessi con rinvio al 9.11.2023 – poi d'ufficio al
16.11 - per la decisione sui mezzi istruttori articolati, udienza a seguito della quale il, G.I., con ordinanza riservata emessa in pari data, rigettava le richieste istruttorie delle parti, disponeva ex art. 210 cpc il deposito a cura del ricorrente di copia della polizza n.5001164270 e Parte_3
degli estratti conto dei versamenti relativi alla polizza degli ultimi 5 anni entro il 30.12.2023, fissava la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.1.2024 innanzi al GOT Dott.ssa Bruni per un tentativo di conciliazione,
all'udienza indicata compariva personalmente soltanto l' mentre erano presenti CP_1
entrambi i procuratori delle parti, tuttavia la proposta formulata da parte ricorrente, che prevedeva un minimo assegno per la figlia ed una una-tantum in favore della moglie, non veniva da quest'ultima accettata perché ritenuta penalizzante, e pertanto rimesso il fascicolo al G.I. questi rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.9.2024 e poi, per un'ulteriore integrazione documentale al
15.10.2024 ai sensi dell'art. 127 cpc, depositate nei termini le note sostitutive di udienza con allegato foglio di pc e la documentazione richiesta, con ordinanza del 15.10 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per le comparse conclusionali e memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. essendo il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulla domanda di assegno divorzile, unica residuata. Invero, con riferimento alle istanze di natura economica, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e quelle ex art. 210 cpc richieste dal G.I..
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio civile in Torino il 16.12.1991 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino nell'anno 1991 atto 687 parte I, e si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 2 dicembre 2015. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il
22.08.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni economiche
La figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e, inoltre, ha anche lasciato la casa in Per_1
cui viveva con la madre per trasferirsi dal proprio compagno. Sul mantenimento della stessa è pertanto cessata la materia del contendere e, infatti, entrambi i genitori nelle conclusioni precisate hanno rinunziato alle rispettive domande.
Parimenti nulla da disporre in ordine alla casa coniugale, peraltro già rilasciata dalla a CP_1
causa delle morosità accumulata.
Spetta, dunque, adesso al Collegio soltanto valutare se sussiste il diritto della a CP_1 percepire l'assegno divorzile, o se la sua domanda sia carente di un supporto di diritto, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.
Sul punto, si osserva preliminarmente che il diritto de quo, diversamente dall'assegno di mantenimento disposto in sede separativa, trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l.
898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi economici di un coniuge per far fronte alle proprie esigenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile. La riconosciuta natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile porta al riconoscimento di un contributo a favore del coniuge debole volto a consentire allo stesso non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, nonché del contesto sociale in cui la famiglia è inserita.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte è preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019). Nel caso che ci occupa lo squilibrio reddituale delle parti è,evidente.
Come risulta dall'ampia documentazione in atti il Tenente Colonnello dell'Esercito, Pt_1 con incarichi prestigiosi nella NATO anche svolti all'estero ed un curriculum di tutto rispetto accresciuto dalle numerose missioni in territori di guerra, ha redditi lordi medio alti, risultanti dalle ultime tre dichiarazioni ed in particolare:
€ 79.233 anno di imposta 2021
€ 83.310 anno di imposta 2022
€ 84.275 anno di imposta 2023
Si osserva pertanto un trend in continua crescita, anche rispetto alla separazione e non è escluso,
a giudicare dall'imponibile pensionistico preso a parametro nei Cud, che negli anni le cui dichiarazioni non risultano prodotte – perché non dovute - e più densi di missioni all'estero e durante l'incarico a
Valencia, i redditi siano stati ancora più alti.
Non risultano spese a suo carico se non quelle enunciate ma non provate per un appartamento a
Roma. Non si ravvisano carichi familiari, come postulati, avendo egli esclusivamente una compagna e potendo, semmai, trarre dalla convivenza esclusivamente benefici economici in termini di compartecipazione alle spese.
Ha, inoltre, degli accantonamenti bancari non significativi ed una polizza poste vita, e pertanto un classico piano d'accumulo, il cui saldo attuale non ha inteso dichiarato in disclosure, come suo preciso onere, e che al Novembre 2023 ammontava ad € 28.050.
Di ben diversa portata i redditi lordi della CP_1
€ 17.454 anno di imposta 2021
€ 18.570 anno di imposta 2022
€ 19.774 anno di imposta 2023
Anche l' ha degli accantonamenti bancari non significativi e, sulla base di quanto CP_1
prodotto dal una polizza – piano di accumulo – non dichiarato in disclosure, di cui il Tribunale Pt_1 ovviamente terrà conto, anche ai sensi dell'art. 116 cpc. La inoltre, ha la comprovata necessità CP_1
di trovare una soluzione abitativa in considerazione dello sfratto, documentato e non contestato, dall'alloggio militare che abitava unitamente alla figlia e che, comunque, avrebbe dovuto Per_1 lasciare non avendo più diritto all'assegnazione della casa coniugale, da cui la ragazza è definitivamente andata via. Ciò posto sussistendo il pre –requisito della disparità economica delle parti, in assenza del quale ogni accertamento sarebbe stato precluso, quel che deve valutarsi è se il coniuge cd debole abbia diritto ad un assegno divorzile ed eventualmente in quale misura. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente, operata con la valutazione dell'incidenza sulla condizione attuale delle scelte effettuate in costanza di matrimonio nonché, con un giudizio prognostico, sulla verifica della concreta possibilità per il coniuge debole di recuperare il pregiudizio professionale ed economico, la valutazione di adeguatezza potrà ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà.
E' di tutta evidenza che non sussistano i presupposti per un assegno con funzione assistenziale, avendo comunque la un reddito, seppur limitato e del denaro accantonato dal quale poter CP_1
attingere per la sua esigenze basilari di vita.
Il nodo che si pone all'esame del Collegio è, dunque, se tale assegno debba esserle riconosciuto anche con la funzione compensativa-perequativa, che si giustifica quale “ricompensa” per i sacrifici e le rinunce operate da uno dei due coniugi durante il matrimonio per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia e per permettere all'altro coniuge di dedicarsi più intensamente alla attività lavorativa;
in questa parte l'assegno divorzile è conseguenza delle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio ed alle loro correlate conseguenze economico-patrimoniali (non sempre e non del tutto “recuperabili”) per i coniugi stessi.
La risposta è certamente positiva.
E' invero provato che la resistente, per seguire il ricorrente a Milano, abbia lasciato il proprio lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'Unione Industriali e le prospettive di carriera che si sarebbero potute sviluppare, per trovare un impiego, dapprima a tempo determinato e solo successivamente trasformato in indeterminato – ma part time per scelta concordata col marito– presso la Regione Lombardia. Gli esigui redditi sono evidenti e non sussiste alcuna possibilità che oggi, a 59 anni, possa in qualche modo recuperare il pregiudizio economico e professionale. Anche a voler ammettere che vi possa essere una remota possibilità di espandere il contratto in full time - ed è solo una astratta prospettazione - il 20% in più lordo annuo non modificherebbe la situazione.
A questo sacrificio fa da contraltare una indubbia crescita professionale, e quindi economica, del marito, resa possibile grazie all'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare della resistente. La storia professionale del ricorrente, durante il matrimonio e, poi, dopo la separazione, lo vede impegnato, dapprima, presso la Caserma di Solbiate Olona e, pertanto, indubbiamente distante dall'Istituto scolastico frequentato dalla figlia, in Via Melchiorre Gioia, e dalla casa di abitazione, di cui pertanto si occupava la madre. Successivamente all'estero e, quindi, con il carico familiare, coincidente con l'adolescenza della minore e le conseguenti indubbie esigenze, gravanti interamente sulla Di nessun pregio, e pertanto ininfluenti ai fini della decisione, le recriminazioni avanzate CP_1
circa le modalità di gestione della minore, che appaiono evidentemente strumentali. Diversamente sarebbe stato preciso dovere del padre, a difesa della figlia, adire il Tribunale e chiedere un correttivo sull' affidamento della stessa e sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento alla quantificazione, considerato il quadro economico-reddituale-patrimoniale delle parti, rilevato che pacificamente è ormai precluso al giudice del divorzio ogni riferimento al tenore di vita della famiglia , pur tuttavia, al fine di determinare l'importo necessario per una dignitosa esistenza non può prescindersi dalla considerazione del contesto sociale in cui la famiglia ha vissuto: tale parametro va infatti apprezzato “con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo le indicazioni provenienti nel momento storico determinato dalla coscienza collettiva e dunque né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedenti il livello della normalità quale, nei singoli casi, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando senza fughe le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile (cass. 22499/2021). Alla luce di tali considerazioni il Collegio reputa congruo disporre un assegno divorzile quantificato in € 500,00 che aggiunto ai redditi che la resistente percepisce ed agli accantonamenti dai quali poter attingere, anche non interamente dichiarati al
Tribunale, consente alla di raggiungere la “soglia di indipendenza” adeguata alla sua storia e CP_1
contesto familiare.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo la cessazione della materia del CP_2
contendere, avvenuta al momento della precisazione delle conclusioni, in ordine al mantenimento della figlia e la soccombenza di in ordine alla domanda di Per_1 Parte_1 assegno divorzile, ritiene il Collegio di compensare per 1/2 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 1/2 deve essere posta a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Torino, in data 16.12.1991 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Controparte_1
predetto Comune - anno 1991, n. 687, Parte I;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile in via anticipata entro il giorno 5 del mese nella misura di € 500,00 mensili, a decorrere da Marzo 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Marzo 2026);
4.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nella quota di ½ che si liquidano, per tale quota, in € 2.250,00 oltre spese generali forfetarie, CP_1
Iva e Cpa come per legge,
5.Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di ½.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 12.2.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/08/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 15/10/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 19/07/1966, rappresentato e difeso dall'avv. BORSANI LUCA con studio in VIA
SANT'AMBROGIO, 27 PARABIAGO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE VITA GALEONE ALESSANDRA con studio in PIAZZA S.
PIETRO IN GESSATE, 2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti, PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15.9.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori in Torino, in data CP_1 Pt_1
16.12.1991, atto n. 687, alle seguenti condizioni, da intendersi a sostituzione delle condizioni attualmente vigenti disposte in sede di separazione:
1. Assegnazione della casa coniugale di Milano via Civenna 7 alla resistente affinché la Controparte_1 occupi con la figlia ivi residente e sino a che quest'ultima mantenga ivi la residenza;
2. Revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario alla figlia stante Persona_1 l'ottenimento di uno stipendio tale da garantire una indipendenza economica
3. Revoca dell'assegno a favore della moglie sig. attualmente dovuto dal sig. Controparte_1 Pt_1
Per : Parte_2
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Torino il 16 dicembre 1991 (iscritto al Comune di Torino n. 687 parte I anno 1991), ordinando al Comune di Torino la trascrizione dell'intervenuto scioglimento e provvedere ai successivi incombenti di legge, alle seguenti condizioni
1 – Dare atto che la figlia ha un lavoro dove è regolarmente assunta quale receptionist con uno Per_1 stipendio pari ad € 1.400,00, come da documento prodotto da controparte (doc. 111), pertanto sarà il padre a provvedere al suo eventuale mantenimento sino al completo raggiungimento della sua autonomia economica, e comunque si chiede di porre a carico del Signor il 100% delle spese extra assegno come regolamentate Pt_1 dalle Linee Guida del Tribunale di Milano sottoscritte il 14 novembre 2017.
2 – Disporre, a far data dall'udienza presidenziale, un importo mensile quale contributo al mantenimento della signora non inferiore a € 850,00 (ottocentocinquanta/00) da versarsi in via anticipata sul Controparte_1 conto corrente della signora stessa con bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi ogni anno secondo Indice Istat.
5 - Con condanna del signor al pagamento di spese e onorari di lite comprensivi di accessori Parte_1 di legge nella misura vigente al momento del saldo”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Torino, in data 16.12.1991 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
1991, n. 687, Parte I, dall'unione coniugale è nata la figlia il 22.6.2002, Per_1
i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n.13585 del 2015 che stabiliva
1'affidamento condiviso della figlia allora minore, con collocamento prevalente presso la madre e tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati, l'assegnazione alla della casa CP_1
coniugale concessa quale alloggio di servizio a fronte del pagamento di un canone di occupazione al militare di carriera, la previsione di un assegno perequativo per la minore a carico del padre Pt_1 nella misura di € 650,00 oltre rivalutazione, oltre ancora il 70% delle spese straordinarie fatta eccezione per la retta scolastica al 100%, un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 200,00 rivalutabili, con ricorso del 22.8.2022, ha chiesto in via principale lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, la riduzione dell'assegno perequativo al mantenimento della figlia, divenuta maggiorenne, ad € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, sul presupposto di una parziale indipendenza economica della stessa e del mancato reale utilizzo dell'assegno, da parte della per le reali esigenze della ragazza, nessun riconoscimento di assegno divorzile in favore CP_1
della moglie, reputando insussistenti i presupposti, con comparsa del 16.1.2023, si è costituita in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda sullo status ma opponendosi alle richieste economiche avanzate dal ricorrente, contestando sia gli assunti di mancata cura economica relativi alla figlia -per la quale ha chiesto venisse disposto un assegno non inferiore ad € 600,00 mensili oltre al 75% delle spese straordinarie non risultando corrispondente al vero l' indipendenza economica della stessa- sia l'insussistenza dei presupposti di diritto per ottenere un assegno divorzile che, anzi, ha chiesto venisse quantificato in somma non inferiore a € 750,00 mensili per le ragioni di fatto e di diritto diffusamente illustrate, all'udienza del 31.1.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ritenendo non sussistere motivi per una modifica, confermava le condizioni stabilite dal
Tribunale in sentenza separativa, esortando le parti al raggiungimento di un accordo globale nell'interesse della figlia, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25.5.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'Istruttore
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 2.2.2023, con gli atti di costituzione in fase istruttoria il reiterava le richieste già avanzate, mentre Pt_1 la chiedeva che l'assegno per la figlia fosse determinato in non meno di € 650,00 ferme CP_1
restando le ulteriori domande, all'udienza di prima comparizione del 25.5.2023 le parti insistevano in atti e chiedevano i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, che venivano concessi con rinvio al 9.11.2023 – poi d'ufficio al
16.11 - per la decisione sui mezzi istruttori articolati, udienza a seguito della quale il, G.I., con ordinanza riservata emessa in pari data, rigettava le richieste istruttorie delle parti, disponeva ex art. 210 cpc il deposito a cura del ricorrente di copia della polizza n.5001164270 e Parte_3
degli estratti conto dei versamenti relativi alla polizza degli ultimi 5 anni entro il 30.12.2023, fissava la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.1.2024 innanzi al GOT Dott.ssa Bruni per un tentativo di conciliazione,
all'udienza indicata compariva personalmente soltanto l' mentre erano presenti CP_1
entrambi i procuratori delle parti, tuttavia la proposta formulata da parte ricorrente, che prevedeva un minimo assegno per la figlia ed una una-tantum in favore della moglie, non veniva da quest'ultima accettata perché ritenuta penalizzante, e pertanto rimesso il fascicolo al G.I. questi rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.9.2024 e poi, per un'ulteriore integrazione documentale al
15.10.2024 ai sensi dell'art. 127 cpc, depositate nei termini le note sostitutive di udienza con allegato foglio di pc e la documentazione richiesta, con ordinanza del 15.10 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per le comparse conclusionali e memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. essendo il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulla domanda di assegno divorzile, unica residuata. Invero, con riferimento alle istanze di natura economica, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e quelle ex art. 210 cpc richieste dal G.I..
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio civile in Torino il 16.12.1991 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino nell'anno 1991 atto 687 parte I, e si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 2 dicembre 2015. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il
22.08.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni economiche
La figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e, inoltre, ha anche lasciato la casa in Per_1
cui viveva con la madre per trasferirsi dal proprio compagno. Sul mantenimento della stessa è pertanto cessata la materia del contendere e, infatti, entrambi i genitori nelle conclusioni precisate hanno rinunziato alle rispettive domande.
Parimenti nulla da disporre in ordine alla casa coniugale, peraltro già rilasciata dalla a CP_1
causa delle morosità accumulata.
Spetta, dunque, adesso al Collegio soltanto valutare se sussiste il diritto della a CP_1 percepire l'assegno divorzile, o se la sua domanda sia carente di un supporto di diritto, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.
Sul punto, si osserva preliminarmente che il diritto de quo, diversamente dall'assegno di mantenimento disposto in sede separativa, trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l.
898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi economici di un coniuge per far fronte alle proprie esigenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile. La riconosciuta natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile porta al riconoscimento di un contributo a favore del coniuge debole volto a consentire allo stesso non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, nonché del contesto sociale in cui la famiglia è inserita.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte è preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019). Nel caso che ci occupa lo squilibrio reddituale delle parti è,evidente.
Come risulta dall'ampia documentazione in atti il Tenente Colonnello dell'Esercito, Pt_1 con incarichi prestigiosi nella NATO anche svolti all'estero ed un curriculum di tutto rispetto accresciuto dalle numerose missioni in territori di guerra, ha redditi lordi medio alti, risultanti dalle ultime tre dichiarazioni ed in particolare:
€ 79.233 anno di imposta 2021
€ 83.310 anno di imposta 2022
€ 84.275 anno di imposta 2023
Si osserva pertanto un trend in continua crescita, anche rispetto alla separazione e non è escluso,
a giudicare dall'imponibile pensionistico preso a parametro nei Cud, che negli anni le cui dichiarazioni non risultano prodotte – perché non dovute - e più densi di missioni all'estero e durante l'incarico a
Valencia, i redditi siano stati ancora più alti.
Non risultano spese a suo carico se non quelle enunciate ma non provate per un appartamento a
Roma. Non si ravvisano carichi familiari, come postulati, avendo egli esclusivamente una compagna e potendo, semmai, trarre dalla convivenza esclusivamente benefici economici in termini di compartecipazione alle spese.
Ha, inoltre, degli accantonamenti bancari non significativi ed una polizza poste vita, e pertanto un classico piano d'accumulo, il cui saldo attuale non ha inteso dichiarato in disclosure, come suo preciso onere, e che al Novembre 2023 ammontava ad € 28.050.
Di ben diversa portata i redditi lordi della CP_1
€ 17.454 anno di imposta 2021
€ 18.570 anno di imposta 2022
€ 19.774 anno di imposta 2023
Anche l' ha degli accantonamenti bancari non significativi e, sulla base di quanto CP_1
prodotto dal una polizza – piano di accumulo – non dichiarato in disclosure, di cui il Tribunale Pt_1 ovviamente terrà conto, anche ai sensi dell'art. 116 cpc. La inoltre, ha la comprovata necessità CP_1
di trovare una soluzione abitativa in considerazione dello sfratto, documentato e non contestato, dall'alloggio militare che abitava unitamente alla figlia e che, comunque, avrebbe dovuto Per_1 lasciare non avendo più diritto all'assegnazione della casa coniugale, da cui la ragazza è definitivamente andata via. Ciò posto sussistendo il pre –requisito della disparità economica delle parti, in assenza del quale ogni accertamento sarebbe stato precluso, quel che deve valutarsi è se il coniuge cd debole abbia diritto ad un assegno divorzile ed eventualmente in quale misura. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente, operata con la valutazione dell'incidenza sulla condizione attuale delle scelte effettuate in costanza di matrimonio nonché, con un giudizio prognostico, sulla verifica della concreta possibilità per il coniuge debole di recuperare il pregiudizio professionale ed economico, la valutazione di adeguatezza potrà ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà.
E' di tutta evidenza che non sussistano i presupposti per un assegno con funzione assistenziale, avendo comunque la un reddito, seppur limitato e del denaro accantonato dal quale poter CP_1
attingere per la sua esigenze basilari di vita.
Il nodo che si pone all'esame del Collegio è, dunque, se tale assegno debba esserle riconosciuto anche con la funzione compensativa-perequativa, che si giustifica quale “ricompensa” per i sacrifici e le rinunce operate da uno dei due coniugi durante il matrimonio per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia e per permettere all'altro coniuge di dedicarsi più intensamente alla attività lavorativa;
in questa parte l'assegno divorzile è conseguenza delle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio ed alle loro correlate conseguenze economico-patrimoniali (non sempre e non del tutto “recuperabili”) per i coniugi stessi.
La risposta è certamente positiva.
E' invero provato che la resistente, per seguire il ricorrente a Milano, abbia lasciato il proprio lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'Unione Industriali e le prospettive di carriera che si sarebbero potute sviluppare, per trovare un impiego, dapprima a tempo determinato e solo successivamente trasformato in indeterminato – ma part time per scelta concordata col marito– presso la Regione Lombardia. Gli esigui redditi sono evidenti e non sussiste alcuna possibilità che oggi, a 59 anni, possa in qualche modo recuperare il pregiudizio economico e professionale. Anche a voler ammettere che vi possa essere una remota possibilità di espandere il contratto in full time - ed è solo una astratta prospettazione - il 20% in più lordo annuo non modificherebbe la situazione.
A questo sacrificio fa da contraltare una indubbia crescita professionale, e quindi economica, del marito, resa possibile grazie all'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare della resistente. La storia professionale del ricorrente, durante il matrimonio e, poi, dopo la separazione, lo vede impegnato, dapprima, presso la Caserma di Solbiate Olona e, pertanto, indubbiamente distante dall'Istituto scolastico frequentato dalla figlia, in Via Melchiorre Gioia, e dalla casa di abitazione, di cui pertanto si occupava la madre. Successivamente all'estero e, quindi, con il carico familiare, coincidente con l'adolescenza della minore e le conseguenti indubbie esigenze, gravanti interamente sulla Di nessun pregio, e pertanto ininfluenti ai fini della decisione, le recriminazioni avanzate CP_1
circa le modalità di gestione della minore, che appaiono evidentemente strumentali. Diversamente sarebbe stato preciso dovere del padre, a difesa della figlia, adire il Tribunale e chiedere un correttivo sull' affidamento della stessa e sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento alla quantificazione, considerato il quadro economico-reddituale-patrimoniale delle parti, rilevato che pacificamente è ormai precluso al giudice del divorzio ogni riferimento al tenore di vita della famiglia , pur tuttavia, al fine di determinare l'importo necessario per una dignitosa esistenza non può prescindersi dalla considerazione del contesto sociale in cui la famiglia ha vissuto: tale parametro va infatti apprezzato “con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo le indicazioni provenienti nel momento storico determinato dalla coscienza collettiva e dunque né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedenti il livello della normalità quale, nei singoli casi, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando senza fughe le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile (cass. 22499/2021). Alla luce di tali considerazioni il Collegio reputa congruo disporre un assegno divorzile quantificato in € 500,00 che aggiunto ai redditi che la resistente percepisce ed agli accantonamenti dai quali poter attingere, anche non interamente dichiarati al
Tribunale, consente alla di raggiungere la “soglia di indipendenza” adeguata alla sua storia e CP_1
contesto familiare.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo la cessazione della materia del CP_2
contendere, avvenuta al momento della precisazione delle conclusioni, in ordine al mantenimento della figlia e la soccombenza di in ordine alla domanda di Per_1 Parte_1 assegno divorzile, ritiene il Collegio di compensare per 1/2 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 1/2 deve essere posta a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Torino, in data 16.12.1991 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Controparte_1
predetto Comune - anno 1991, n. 687, Parte I;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile in via anticipata entro il giorno 5 del mese nella misura di € 500,00 mensili, a decorrere da Marzo 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Marzo 2026);
4.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nella quota di ½ che si liquidano, per tale quota, in € 2.250,00 oltre spese generali forfetarie, CP_1
Iva e Cpa come per legge,
5.Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di ½.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 12.2.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni