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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Venezia
Prima Sezione Civile
riunita nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1061/2023 r.g., promossa con atto di citazione da con sede in L'Aquila (c.f. e p. iva n. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante difesa dall'avv. Alessia Parte_2
Giovannelli e domiciliata in Roma presso lo studio del difensore appellante contro
con sede in Padova (p. iva n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del curatore dott. , difeso dall'avv. Marco Toso e domiciliato a CP_2
Venezia presso lo studio del difensore;
appellato sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata per le ragioni sopra dedotte, accogliere il presente appello – e i motivi di appello sopra formulati - e conseguentemente, in riforma della sentenza n.
783/2023, repertorio n. 2726/2023, emessa dal Tribunale Civile di Venezia, in persona del Giudice, Dott.ssa Diletta Maria Grisanti, nell'ambito del procedimento
n. 1687/2022 R.G., in data 04.05.2023 e depositata in cancelleria in data
04.05.2023, notificata in data 05.05.2023,
IN VIA PRELIMINARE:
- ex art. 161 c.p.c., dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
e, per l'effetto,
- ai sensi dell'art. 354 c.p.c., pronunciare sentenza di rimessione della causa al
Tribunale di Venezia;
IN RITO:
- revocare e/o modificare e/o dichiarare la nullità dell'ordinanza del 24.11.2022;
e, per l'effetto,
- ammettere la prova per testi richiesta dall'Esponente con la memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c.;
NEL MERITO:
- dichiarare improcedibili e/o inammissibili e/o decadute e/o prescritte e/o rigettare le avverse pretese, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Alessia Giovannelli, procuratore antistatario.
per l'appellato:
Respingersi l'appello proposto da e per l'effetto confermarsi in ogni Parte_1
2 sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.3.2022, il conveniva Controparte_1
davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo che, revocati - ai sensi Parte_1
dell'art. 67, 1° co., n. 2, e 2 co., l. fall. - pagamenti per complessivi euro 224.580,39
(ricevuti da all'esito di procedure esecutive promosse nei Parte_1
confronti della società ancora in bonis: pignoramenti presso terzi, che avevano consentito di ottenere dal debitore di il Parte_3 CP_1
19.7.2018 la somma di euro 96.533,35, dal il 2.5.2018 la Controparte_3
somma di euro 80.419,07 e il 7.8.2018 la somma di euro 47.627,97), con condanna della convenuta alla restituzione del complessivo importo di denaro.
L'attore deduceva che aveva eseguito appalti per ristrutturazioni e CP_1
riedificazioni di immobili danneggiati dal terremoto che aveva colpito L'Aquila e che aveva stipulato contratti di subappalto con diverse imprese locali, tra cui la quale aveva compiuto lavori presso condomini del capoluogo Parte_1
abruzzese. A seguito di ritardi nei pagamenti alcuni subappaltatori, tra i quali la società convenuta, avevano esercitato azioni esecutive pignorando i crediti di nei confronti dei committenti, tra cui il e il CP_1 Parte_3
Controparte_3
Il 23.10.2018, presentava un primo ricorso c.d. in bianco per CP_1
l'ammissione alla procedura di concordato, sul quale il Tribunale di Venezia dichiarava, in data 27.2.2019, non luogo a provvedere poiché non era stato depositato il piano. Il 11.3.2019, la proponeva una seconda domanda CP_1
di concordato, completa del piano, che era dichiarata ammissibile, ma che poi non otteneva l'approvazione dei creditori, sicché con sentenza dell'11.3.2020 il
Tribunale di Venezia, su istanza della stessa società, ne dichiarava il fallimento.
3 Assumendo che i pagamenti ottenuti da dai terzi pignorati fossero Parte_1
anomali, il ne chiedeva la revoca ai sensi dell'art. 67, 1° co., l. fall.; in CP_1
subordine, chiedeva che i pagamenti fossero dichiarati inefficaci ai sensi del co. 2° del medesimo articolo, in quanto disposti in favore di un creditore con denaro del fallito e perciò lesivi della par condicio creditorum. Sussisteva, secondo l'attore,
l'elemento soggettivo della scientia decoctionis, poiché la convenuta era consapevole della situazione d'insolvenza della debitrice, evincibile dai bilanci di esercizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. La Parte_1
convenuta eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; nel merito, eccepiva: i) la decadenza della curatela dall'azione revocatoria per essere stata esercitata dopo che erano trascorsi oltre tre anni dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese;
ii) l'assenza di lesione della par condicio creditorum trattandosi di pagamenti eseguiti con denaro che la normativa speciale, emanata per la ricostruzione delle zone terremotate, vincolava al soddisfacimento di lavoratori e/o fornitori e, pertanto, non facente parte del patrimonio della società fallita;
iii) la non anomalia dei pagamenti ricevuti;
iv) la collocazione temporale dei pagamenti, di cui era stata la revoca, al di fuori del periodo sospetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., la causa era decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 783/2023 del 4.5 .2023. Il Tribunale di
Venezia accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia, nei confronti del
, dei pagamenti suddetti per complessivi euro 224.580,39, condannando CP_1
la convenuta a pagare alla procedura concorsuale l'importo capitale suddetto, maggiorato degli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo, nonché a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni e in euro 6.307,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Il giudice, ritenuto che fossero evincibili dal contenuto dell'atto di citazione il petitum e la causa petendi della domanda, dichiarava infondata l'eccezione di
4 nullità della citazione. Evidenziava, poi, che il susseguirsi delle procedure senza soluzione di continuità a far data dalla prima richiesta di concordato prenotativo del
23.10.2018, non perfezionatasi, cui seguiva la successiva dell'11.3.2019, poi sfociata nel fallimento dichiarato con sentenza dell'11.3.2020, imponeva l'applicazione della regola dell'art. 69 bis l. fall., in quanto la situazione di dissesto economico era la medesima, con la conseguenza che i pagamenti, che si collocavano nel semestre antecedente il deposito della prima di tali domande, erano revocabili. Il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza dall'azione, dal momento che il termine triennale per esercitare la revocatoria decorreva, ai sensi del 1° co. dell'art 69 bis l.fall., dalla dichiarazione di fallimento (altri erano i termini cui faceva riferimento il secondo comma del medesimo articolo). Quindi, il giudice accertava l'anomalia dei pagamenti e rilevava che erano stati compiuti dai terzi pignorati con denaro dovuto alla società fallita. Infine, dichiarava che la creditrice fosse consapevole della condizione d'insolvenza di in ragione del CP_1
mancato adempimento spontaneo delle obbligazioni e delle risultanze dei bilanci di esercizio.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentando: i) Parte_1
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per omessa e/o illogica motivazione, non avendo il Tribunale specificato se la domanda revocatoria fosse stata accolta ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 67 l. fall.; ii) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183, comma 6°, c.p.c. per non avere il giudice ammesso, ritenendole inammissibili, le istanze istruttorie;
iii) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 2°, n. 2 l. fall., dell'art. 11, comma 11 bis del d.l. n. 76/2013, convertito con l. n. 99/2013 e della circolare prot. n. 0001491 dell'11.1.2016 del per avere considerato anomali i pagamenti Parte_4
di cui è causa, nonostante fossero stati effettuati con denaro che non proveniva dal patrimonio della società poi fallita e che doveva ritenersi vincolato, ai sensi della normativa speciale, al pagamento dei fornitori e dei subappaltatori e, comunque,
5 non fossero lesivi della par condicio creditorum; iv) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1°, l. fall. e dell'art. 115 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto sussistere l'elemento soggettivo, rigettando le istanze istruttorie della società convenuta e così, di fatto, impedendole di dimostrarne l'insussistenza e per avere ignorato risultanze documentali che allo stesso modo avrebbero escluso l'elemento soggettivo;
v) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 2°, n. 2 l. fall., dell'art. 11, comma 11 bis del d.l. n. 76/2013 convertito con l. n. 99/2013 e della circolare prot. n. 0001491 dell'11.1.2016 del per non avere considerato che i pagamenti erano stati effettuati Parte_4
con somme che, per effetto della normativa speciale, erano vincolate al pagamento dei fornitori e dei subappaltatori di modo che, qualora questi ultimi non fossero stati pagati, l'appaltatrice non avrebbe a sua volta potuto riceverle in pagamento dai committenti e con l'effetto, ulteriore, di non incidere sul patrimonio sociale e di escludere qualsiasi lesione della par condicio creditorum; vi) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 2°, l. fall., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per non avere rilevato il mancato assolvimento da parte della curatela dell'onere di dare prova della conoscenza dello stato di decozione da parte di e Parte_1
per non avere valorizzato le prove offerte per escludere detta conoscenza e quelle non offerte (in particolare i bilanci 2016-2017 che non risultavano depositati alla data del primo pagamento del 2.5.2018); vii) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 69 bis l. fall., dell'art. 67, comma 1° n. 2 e comma 2°, l. fall. per avere il
Tribunale erroneamente applicato alla fattispecie il principio della consecuzione delle procedure che era limitato al caso in cui alla domanda di concordato preventivo fosse seguita direttamente la dichiarazione di fallimento, mentre non riguardava il caso di plurime domande di concordato o, al più, poteva ricorrere solo tra la dichiarazione di fallimento e la domanda di concordato ad essa immediatamente precedente;
il giudice avrebbe, in ogni caso, erroneamente ritenuto che le domande di concordato fossero espressione di unitaria crisi aziendale, mentre la circostanza sarebbe esclusa dal fatto che quella del 23.10.2018 era stata
6 presentata a fini di liquidazione e quella dell'11.3.2019 con continuità aziendale.
Il resisteva al gravame eccependone l'infondatezza in fatto CP_1 CP_1
e in diritto dei motivi d'impugnazione e chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza 7-8 dicembre 2023 era rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, omettendo poi di compiere una precisa qualificazione giuridica. A fronte di una domanda revocatoria, alternativamente basata sul primo e sul secondo comma dell'art. 67 l. fall., quindi con diversi presupposti applicativi, il giudice avrebbe dovuto espressamente indicare a quale titolo ritenesse i pagamenti revocabili esplicitando, in particolare: i) ove ritenuta applicabile la previsione di cui all'art. 67, comma 1°, l. fall., se e per quale ragione i pagamenti dovessero considerarsi anomali e per quale ragione le allegazioni della società convenuta non fossero idonee dimostrare la mancanza dell'elemento soggettivo;
ii) ove ritenuta applicabile la previsione di cui all'art. 67, comma 2°, l. fall., se e per quale ragione i pagamenti dovessero considerarsi revocabili e per quale ragione le allegazioni attoree fossero idonee dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Ciò comporterebbe, secondo l'appellante, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, la necessaria rimessione della causa davanti al Tribunale di Venezia.
Il motivo è infondato.
Con l'atto di citazione 9.3.2022 l'attore aveva chiesto la dichiarazione d'inefficacia
7 dei pagamenti, invocando sia l'applicazione del 1° co., n. 2, dell'art. 67 l. fall., in quanto i pagamenti non erano stati compiuti con mezzi normali, sia del 2° co. dell'art. 67 l. fall., poiché vi era sta “violazione della par condicio creditorum giacché un creditore concorsuale è stato soddisfatto al di fuori del concorso entro il periodo sospetto” e tale creditore, ossia era a conoscenza Parte_1
dell'insolvenza della debitrice (si legge alle pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione: “tutti i pagamenti di cui si chiede la revoca sono avvenuti in esito a procedure esecutive e Pa già a maggio del 2017 TT otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (come risulta dall'atto di precetto che produciamo sub doc. 10) proprio in ragione dello stato di grave decozione in cui si trovava . CP_1
Le procedure esecutive in cui TT 19 è intervenuta sono tutte state radicate nel 2017 e nella prima (la 2186/2017) i creditori intervenuti erano moltissimi e non venivano pagati integralmente. L'ultimo bilancio sociale depositato al momento del primo pagamento (quello del 2 maggio 2018 di euro 80.419,07) era solo il bilancio relativo all'esercizio 2015 che evidenziava una perdita di euro 1.295.254 e debiti per oltre euro 12,55 milioni. Già il bilancio 2015 risulta approvato in ritardo, a dicembre 2016. I bilanci degli esercizi 2016 e 2017, che evidenziano uno stato di sostanziale decozione della società, sono stati, approvati in forte ritardo e precisamente solo in data 7 maggio 2018 e depositati presso il Registro delle
Imprese in data 18 maggio 2018; erano comunque disponibili prima dei due pagamenti ricevuti a luglio e agosto 2018 e ciò non può non costituire un elemento da valorizzare ai fini della scientia decotionis. Dai bilanci 2016 e 2017 emerge, come anticipato, uno stato di sostanziale decozione della società. La perdita di esercizio 2016 (doc. 11), infatti è di oltre 5 milioni di euro e gli stessi amministratori manifestavano dubbi sulla sussistenza della continuità aziendale e sulla possibilità di superare la crisi (vedi la relazione al bilancio doc. 12). Per peggio la società incaricata della revisione legale del bilancio esprimeva un giudizio fortemente negativo, affermando di non essere in grado di esprimere un giudizio sulla correttezza e coerenza del bilancio depositato (doc. 13)”.
8 Non vi era perciò indeterminatezza nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha precisato che il carattere anomalo dei pagamenti (art. 67, comma 1°,
n. 2, l. fall.) non era escluso dal “contesto post-sisma” e dalla normativa Parte_4
speciale applicabile (così motivando: “Alla luce di quanto sopra, alcun dubbio può sorgere in ordine alla revocabilità di tali pagamenti;
né risulta cogliere nel segno quanto eccepito da parte convenuta in merito al vincolo individuato dalla normativa speciale emanata per gli affidamenti relativi alla Parte_5
alle somme corrisposte (pagamento dei lavoratori e/o fornitori), non
[...]
risultando introdotta una nuova ipotesi di privilegio (in materia, altresì, Trib.
Roma, sez. XVII, 18 agosto 2022, n. 12536, in base alla quale “il meccanismo previsto dall'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, che permette alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da questi al subappaltatore, si riferisce soltanto ai casi in cui il rapporto di appalto riguardi un'impresa in bonis. Quindi, siffatto meccanismo non si può applicare all'ipotesi in cui il contratto di appalto si sciolga a causa della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, poiché in tal caso -da un lato- il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino allo scioglimento del contratto è dovuto dalla stazione appaltante al curatore fallimentare dell'appaltatore; dall'altro lato, contestualmente, il subappaltatore va considerato alla stregua di un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare in ossequio alla par condicio creditorum e all'ordine delle cause di prelazione, senza che assuma rilievo a suo vantaggio l'istituto della prededuzione di cui all'art. 111, co. 2, l. fall.”; Trib., Torino, Sez. spec. Impresa, 22 dicembre 2020 , n. 4678, secondo cui
“in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale come tutti gli altri, nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, non essendo il suo credito espressamente qualificato prededucibile da una norma di legge, né potendosi considerare sorto in funzione della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. . In sostanza, nel momento in cui il contratto di
9 appalto si scioglie (in caso di fallimento dell'appaltatore), non è più stimolabile
l'adempimento di quest'ultimo e dunque la stazione appaltante non deve, né può più sospendere il pagamento nei confronti dell'appaltatore sottoposto a procedura concorsuale e il subappaltatore diventa un normale creditore concorsuale, da soddisfarsi nel rispetto della par condicio creditorum. E le ragioni dei subappaltatori non possono di per sé giustificare deroghe al principio della par condicio creditorum”).
Il Tribunale ha aggiunto che, comunque, la creditrice era a conoscenza dello stato d'insolvenza di (conoscenza acquisita con il “mancato adempimento CP_1
spontaneo della debitrice alle proprie obbligazioni di pagamento e la situazione risultante dai bilanci depositati al registro delle imprese e, dunque, conosciuta e/o conoscibile da parte convenuta”), trovando perciò applicazione anche il secondo comma dell'art. 67 l. fall. Tale precisazione del Tribunale valeva, del resto, anche ad escludere che avesse fornito la prova della mancanza di Parte_1
conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
Deve perciò escludersi la nullità dell'impugnata sentenza.
2. Con secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ammesso le istanze istruttorie proposte con memoria ex art. 183, comma 6°, n.
2, c.p.c., dichiarandole inammissibili (con ordinanza del 24.11.2022) e omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di revoca o modifica di tale provvedimento.
Il giudice riteneva inammissibile la prova testimoniale “avendo ad oggetto l'unico capitolo di prova formulato da parte convenuta una circostanza che demanda ai testi una valutazione a questi preclusa nonché da provare documentalmente”.
Secondo l'appellante, la prova testimoniale non ammessa avrebbe consentito di dimostrare l'insussistenza dello stato di insolvenza di al momento dei CP_1
pagamenti oggetto di revocatoria e, comunque, la mancata conoscenza e conoscibilità, da parte sua, dell'eventuale situazione di crisi. Il capitolo di prova non avrebbe comportato valutazioni da parte dei testimoni, richiedendo agli stessi di riferire se fosse stata titolare, al momento dei pagamenti oggetto di CP_1
10 revocatoria, di crediti per l'importo complessivo di euro 3.185.101,04. Quindi, verteva su una circostanza oggettiva.
Il motivo è infondato.
Relativamente al c.d. periodo sospetto (l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento), l'insolvenza della debitrice fallita è presunta iuris et de iure, sicché non
è ammessa la prova contraria (fermo rimanendo che la titolarità di crediti non esclude la situazione di decozione dell'imprenditore) (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 2 maggio 2023, n. 11357: “in tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. 'periodo sospetto' anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione 'iuris et de iure' derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito”).
Il creditore che subisce l'azione revocatoria è esclusivamente ammesso a provare che ignorava la condizione d'insolvenza della debitrice. In relazione a ciò, le testimonianze richieste sull'unico capitolo formulato (“Vero che, in data
02.05.2018, 19.07.2018 e 07.08.2018, era titolare di Controparte_4
crediti certi, liquidi ed esigibili, per l'importo complessivo di Euro 3.185.101,41, nei confronti dei seguenti Committenti siti in L'Aquila per lavori effettuati dalla società Attrice nell'ambito della ricostruzione post sisma: [segue un lungo elenco di soggetti, senza peraltro l'indicazione di quale fossero i relativi crediti]”) era inidonea a dimostrare alcunché.
Il capitolo di prova per come formulato risulta, comunque, inammissibile poiché è palese che ai testimoni avv. Ubaldo Lopardi e erano demandate Tes_1
valutazioni: l'indicazione della consistenza dei crediti di e delle Parte_6
caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità degli stessi.
11 3. Con il terzo motivo di appello, lamenta che il Tribunale di Parte_1
Venezia abbia considerato anomali i pagamenti e non abbia applicato la normativa speciale prevista per la ricostruzione dopo il sisma del 2009 nelle zone dell'Aquila,
e in particolare l'art. 11, comma 11 bis del d.l. n. 76/2013 convertito con l. n.
99/2013 e alla circolare prot. n. 0001491 dell'11.1.2016 del Parte_4
TT 19 ribadisce che il denaro non proveniva dal patrimonio della società Pt_1
fallita, ma da terzi pignorati e la disciplina speciale del d.l. n.76/2013 vincolava tale denaro al pagamento di fornitori e subappaltatori. Non vi era perciò stata lesione della par condicio creditorum.
Il motivo è infondato.
Non vi può essere dubbio che i pagamenti siano stati lesivi della par condicio creditorum, poiché non ne hanno beneficiato tutti i creditori, in proporzione dei rispettivi crediti, ma soltanto alcuni di essi. In difetto delle procedure esecutive che li avevano coinvolti, i committenti avrebbero pagato i debiti a o CP_1
comunque alla curatela fallimentare (qualora i committenti avessero sospeso i pagamenti in applicazione dell'art. 11, comma 11 bis, d.l. 76/2013, di cui si dirà in seguito). In ogni caso, il denaro sarebbe entrato nel patrimonio della società debitrice, dovendo poi essere impiegato per il soddisfacimento di tutti i creditori e non solo di alcuni di essi.
Quanto all'anomalia del pagamento del terzo ai sensi del n. 2, 1° co., art. 67 l. fall., basti richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte.
Anche recentemente si è affermato: “Nell'azione revocatoria fallimentare, in definitiva, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (Cass. n. 17949 del 2023, in motiv.): e tale, come detto, certamente non è il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di
12 denaro proprio (Cass. n. 15691 del 2011; conf., Cass. n. 4106 del 2017, in motiv.)”
(Cass. civ. 25 novembre 2024, n. 30254).
A maggiore ragione si deve pervenire alla suddetta conclusione di anormalità quando, come nel caso di specie, i terzi, debitori della debitrice, neppure hanno pagato per mandato della loro creditrice, ma per esservi stati costretti a seguito di procedure esecutive, in luogo del pagamento che avrebbero altrimenti dovuto compiere a favore della creditrice stessa.
Pertanto, “il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis” (Cass. civ. n. 23652/2012).
In definitiva, tale modalità di pagamento non rientra tra quelle che ordinariamente, per legge o per diffusa prassi commerciale, si utilizzano per estinguere le obbligazioni.
Circa il preteso vincolo sulle somme in questione – che la legge speciale riserverebbe per il pagamento di fornitori e subappaltatori – esso non trova riscontro nelle norme invocate. L'art. 11, comma 11 bis, d.l. 76/2013, nel prevedere che “i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.”, non introduce un vincolo di destinazione di somme di denaro, né costituisce un patrimonio separato
13 della società appaltatrice, ma semplicemente condiziona l'esigibilità dei crediti al fatto che l'appaltatore autocertifichi di avere saldato le fatture di fornitori e subappaltatori relative al precedente s.a.l.
Come già evidenziato dal Tribunale, la normativa speciale neppure ha introdotto un'ipotesi di privilegio, che potesse giustificare il pagamento preferenziale del credito dell'appellante rispetto a quelli della generalità dei creditori di CP_1
dovendosi comunque considerare la subappaltatrice creditrice chirografaria, soggetta alla par condicio creditorum. E' perciò superfluo ricordare che la natura privilegiata del credito non sottrae comunque il creditore dall'azione revocatoria, non essendo esclusa la possibile lesione della par condicio, “poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati” (Cass. civ., ord., 14 maggio
2018, n. 11652; Cass. civ., ord., 25 gennaio 2022, n. 2218).
4. Con il quarto motivo d'impugnazione, richiamando quanto esposto alla precedente doglianza, la società appellante censura la sentenza per avere violato il disposto dell'art. 67, comma 1°, l. fall. (che esclude la revocabilità se la parte convenuta in revocatoria dia prova della mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore) e dell'art. 115 c.p.c. (che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte e i fatti non contestati).
Il Tribunale, da un lato, non avrebbe qualificato i pagamenti come revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 1°, n. 2, l. fall. (“anche a voler ritenere la modalità dei relativi pagamenti non anomala”), così rendendo non operativa la presunzione di conoscenza prevista da tale norma e, dall'altro, in maniera contraddittoria, avrebbe lasciato intendere sussistente l'operatività di detta presunzione (“anche a voler ritenere non operante nel caso di specie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 67 l.fall.”); avrebbe, poi, erroneamente ritenuto che il deposito dei bilanci
2015 (avvenuto in data antecedente il primo pagamento) e 2016-2017 (antecedente gli ulteriori pagamenti), così come la percezione di somme all'esito di procedura esecutiva, potessero dimostrare che avesse contezza dello stato di Parte_1
14 decozione di senza, di contro, ammettere le istanze istruttorie della CP_1
convenuta.
L'appellante lamenta che il giudice, ove avesse ritenuto di sussumere la fattispecie nell'ambito dell'art. 67, comma 1°, l. fall., avrebbe dovuto permettere alla convenuta di provare l'insussistenza dell'elemento soggettivo e ammettere la prova testimoniale richiesta, anziché erroneamente dichiararla inammissibile. Avrebbe inoltre dovuto valorizzare i fatti non contestati, ossia l'omesso deposito dei bilanci
2016 e 2017 alla data del primo dei pagamenti, l'avvenuta assegnazione, nell'ambito del procedimento esecutivo, di somme pari ad euro 387.579,32, i crediti della società al momento della presentazione della prima domanda di concordato ammontanti ad euro 4.094.825,99. Da tali fatti il giudice avrebbero dovuto trarre il convincimento della mancanza dell'elemento soggettivo.
Il motivo, parzialmente ripetitivo dei precedenti, è infondato.
Si è già osservato che il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria, giudicandola fondata sia ai sensi del 1° co., n. 2, sia ai sensi del 2° co. dell'art. 67 l. fall.
Le espressioni impiegate in motivazione per affermare che la domanda era fondata anche ai sensi del 2° co. dell'art. 67 (“anche a voler ritenere la modalità dei relativi pagamenti non anomala…”; “anche a voler ritenere non operante nel caso di specie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 67 l.fall.”) non evidenziano contraddizioni, ma semplicemente introducono una motivazione alternativa, che conduce al medesimo risultato decisorio.
Invero, il giudice poteva fermarsi al riconoscimento dell'indubbia applicabilità, per le ragioni dette al punto che precede, della fattispecie del comma 1°, n. 2, dell'art. 67 l. fall.
Dunque, spettava alla convenuta fornire la prova di avere ignorato, nel momento in cui riceveva i pagamenti, che la debitrice fosse insolvente.
Tale prova non poteva essere fornita con l'inammissibile capitolo di prova testimoniale di cui già s'è detto, e neppure si ricavava dai bilanci di esercizio della
15 società, circa i quali l'appellante nulla osserva (limitandosi a dire che i bilanci degli esercizi 2016 e 2017 non erano disponibili nel momento in cui ricevette il primo pagamento, con ciò evidentemente riconoscendo di non averli letti).
Non spiega poi l'appellante come potesse ignorare la situazione d'insolvenza della debitrice (presunta iuris et de iure nel periodo sospetto in cui si collocano i pagamenti dei terzi pignorati), se era stata costretta, insieme ad altri creditori, dopo essersi munita di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a soddisfarsi coattivamente sui crediti della debitrice per mezzo di procedure esecutive.
La sussistenza di crediti di non riscossi per quattro milioni di euro, CP_1
menzionati nella domanda di ammissione al concordato, è un fatto irrilevante, poiché la domanda di ammissione al concordato è successiva ai pagamenti. Ma anche volendo ipotizzare, pur in mancanza di prova, che nel Parte_1
momento in cui ricevette i pagamenti, fosse a conoscenza che aveva CP_1
consistenti crediti non riscossi, non spiega l'appellante come potesse da ciò solo trarre il convincimento che la debitrice, che non aveva pagato le subappaltatrici, tanto da subirne i pignoramenti, fosse in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Se poi fosse stata al corrente della consistenza dei crediti, si deve Parte_1
pensare che fosse anche a conoscenza della consistenza dei debiti, che nei bilanci di esercizio del 2015 e del 2016 venivano indicati in oltre tredici milioni di euro (nella seconda domanda di concordato i crediti erano indicati in euro 3.483.619,85, ma svalutati ad euro 3.033.619,85, mentre i debiti privilegiati ammontavano a euro
3.547.051,80 e i debiti chirografari ad euro 7.220.605,58, sì che il piano prevedeva una soddisfazione dei chirografari limitata ad appena il 7,59%).
In definitiva, difetta totalmente la prova che TT 19 non avesse conoscenza dello stato di decozione di CP_1
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante torna a sostenere che i pagamenti non erano revocabili poiché compiuti con denaro di terzi, vincolato dalla normativa speciale per la ricostruzione post-sisma 2009 (art 11, comma 11 bis d.l. 76/2013).
16 Si tratta di doglianza sostanzialmente identica a quella già esaminata affrontando il terzo motivo d'impugnazione. Si rimanda, pertanto, a quanto detto al punto 3 della presente motivazione.
6. Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante afferma che il Tribunale sia incorso in violazione dell'art. 67, 2° co., l.fall., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c., poiché avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la scientia decoctionis, nonostante la società convenuta avesse dedotto che il decreto ingiuntivo posto in esecuzione non era stato chiesto perché la debitrice fosse in situazione di crisi, ma piuttosto perché la stessa non provvedeva autonomamente ai pagamenti, e che i crediti pignorati erano vincolati, in forza della legislazione speciale post-sisma, al pagamento di fornitori e subappaltatori.
Anche questo motivo è ripetitivo di un motivo precedente. Si rimanda a quanto detto al punto 4 della presente motivazione.
7. Con il settimo motivo d'appello, sostiene che il Tribunale ha Parte_1
violato il disposto dall'art. 69 bis l. fall., secondo il quale, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui all'art. 67 l. fall. devono farsi decorrere dalla data di pubblicazione del concordato nel registro delle imprese. Secondo l'appellante, dal tenore letterale della norma discende che essa non possa applicarsi al caso in cui a una domanda di concordato non segua direttamente il fallimento, ma una procedura minore, poiché una tale ipotesi consentirebbe alla società di abusare del proprio diritto, presentando molteplici domande di concordato al solo fine di pregiudicare il ceto creditorio, evitando la definitività degli atti di pagamento posti in essere.
L'appellante sostiene ancora che, in ogni caso, non sarebbe applicabile il principio della consecuzione delle procedure perché, nel caso di specie, esse non sarebbero il riflesso della stessa situazione di crisi aziendale, essendo stata la prima domanda di concordato presentata “a fini di liquidazione”, la seconda “con continuità aziendale” e il fallimento chiesto dalla stessa società.
Quindi, la consecuzione potrebbe considerarsi astrattamente esistente solo tra la
17 seconda domanda di concordato (dell'11.3.2019, pubblicata il 13.3.2019) e la dichiarazione di fallimento dell'11.3.2020.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare i pagamenti non revocabili, facendo decorrere il periodo sospetto dalla dichiarazione di fallimento dell'11.3.2020.
Il motivo, che solleva questioni diverse, peraltro in contrasto con i criteri di chiarezza e sinteticità espressi dall'art. 342 c.p.c., è manifestamente infondato.
Non vi è dubbio che la situazione d'insolvenza fosse la stessa, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra le due domande di concordato e la dichiarazione di fallimento.
Del resto l'appellante non deduce fatti significativi di un'ipotetica risoluzione di una prima crisi d'impresa e dell'insorgenza di una seconda situazione d'insolvenza tra le domande di concordato e la dichiarazione di fallimento.
A nulla rileva che la prima domanda contemplasse un concordato liquidatorio
(senza peraltro contenere il piano) e la seconda un concordato c.d. in continuità aziendale. Rileva, piuttosto, che le domande si basavano sulla medesima situazione di crisi, e ciò emerge chiaramente dai ricorsi (nelle pagine 2 e 3 del secondo, si legge: “che comunque viene oggi presentata una nuova proposta e piano concordatario, che si pone in parte in linea di continuità rispetto a quanto previsto nell'originaria proposta presentata dal Tribunale. Se da un lato la procedura di concordato che viene qui proposta da è formalmente autonoma rispetto CP_1
alla procedura ex art. 161 comma 6 L.F. presentata in data 24.10.2018, dall'altro lato si ritiene di considerare comunque le due procedure in sostanziale continuità tenuto conto sia della vicinanza temporale della presentazione della presente domanda rispetto al provvedimento di chiusura della precedente procedura, sia, e soprattutto, dell'identità e perfetta sovrapponibilità della crisi che la società affronta oggi, così come ha affrontato ad ottobre 2018”). La sentenza di fallimento n. 18/2020, pronunciata dal Tribunale di Venezia, dà atto che la società ha tentato di uscire dalla situazione d'insolvenza mediante le due procedure concorsuali, senza
18 però riuscire a portarle a termine. Il fallimento era perciò dichiarato su istanza del liquidatore della stessa presentata proprio a seguito dell'infelice esito CP_1
della procedura di concordato.
L'appellante confonde poi i termini del 1° co. dell'art. 69 bis l.fall. con quelli del 2° co. del medesimo articolo. Il termine triennale del primo comma, entro il quale il curatore deve esercitare, a pena di decadenza, l'azione revocatoria, decorre sempre dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento, essendo irrilevante che, prima della dichiarazione di fallimento, la debitrice avesse tentato di risolvere la crisi accedendo ad altre procedure concorsuali.
Il termine del secondo comma è invece funzionale all'individuazione del c.d. periodo sospetto, in cui devono collocarsi i pagamenti affinché siano revocabili.
L'art. 69 bis, 2° co., l. fall. dispone che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini previsti dall'art. 67 primo e secondo comma decorrano a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, senza distinguere tra domanda inammissibile, revoca dell'ammissione o mancata approvazione del concordato.
Non vi sono ragioni per interpretare l'articolo suddetto nel senso che la consecuzione delle procedure presupponga la pronuncia del decreto di ammissione al concordato (peraltro, nel caso di specie, la seconda domanda di concordato era stata giudicata ammissibile).
Invero, la ratio della regola in esame consiste nel valorizzare la finalità delle procedure, avviate a fronte della medesima situazione d'insolvenza, e ciò a tutela dei creditori dell'imprenditore insolvente.
La dichiarazione di fallimento, che segua al concordato preventivo, attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di consecuzione di procedimenti, che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, al fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le procedure a presupposto il medesimo fenomeno di crisi. Dunque, se lo stato d'insolvenza è lo stesso, devono considerarsi unitariamente le procedure di
19 concordato preventivo e il successivo fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare, e ciò a prescindere dalle ragioni per cui il procedimento di concordato non ha avuto seguito.
La questione è stata correttamente risolta dal Tribunale, che si è conformato al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, a fronte della medesima situazione di crisi, il termine annuale di cui all'art. 67 l. fall. deve determinarsi a ritroso dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato.
La tesi dell'appellante, secondo cui non potrebbe considerarsi la prima domanda di concordato poiché dichiarata inammissibile, poggia su un'interpretazione formalistica della disposizione, che trascura la ratio dell'art. 69 bis l. fall., la quale
– come si è detto – consiste nel valorizzare la consecuzione tra procedure concorsuali, che prendano avvio dalla medesima situazione d'insolvenza, così da garantire ai creditori il rispetto del principio di par condicio, che potrebbe diversamente venire frustrato da domande di concordato che ritardano la dichiarazione di fallimento. Non rileva, pertanto, che la prima domanda di concordato preventivo sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rinunciata, ma unicamente l'unitarietà della situazione di crisi in cui le procedure si svolgono. Ed è perciò condivisibile l'affermazione secondo la quale “la consecuzione è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure concorsuali di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'articolo 69-bis della legge Fallimentare una sua particolare disciplina, nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione tra una o più procedure minori e un fallimento finale” (così Cass. civ. n. 15724/2019).
Ne consegue che il termine annuale dell'art. 67 l. fall. deve calcolarsi a ritroso dalla prima delle due domande di concordato, a fronte dell'obiettivo riscontro che le procedure poggiavano sulla medesima situazione di crisi dell'impresa. Non è perciò il numero di procedure che rileva, ma unicamente che non sia stato interrotto il rapporto di continuità causale tra esse, vale a dire che siano tutte espressione della
20 medesima situazione d'insolvenza.
Nel caso di specie, la consecuzione si riscontra con certezza, in quanto CP_1
depositava presso il Tribunale di Venezia, in data 23.10.2018, una prima domanda di concordato in bianco, dichiarata inammissibile con decreto del 27.2.2019, alla quale seguiva pochissimi giorni dopo, ossia già in data 11.3.2019, una seconda domanda di concordato (ammissibile perché corredata dal piano concordatario, ma poi non approvata dai creditori) alla quale ulteriormente seguiva, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza dell'11.3.2020.
Deve poi aggiungersi, per completezza, che anche se si volesse considerare solamente la seconda domanda di concordato, presentata l'11 marzo 2019, i pagamenti sarebbero comunque revocabile, poiché compiuti tra maggio e agosto
2018, ossia nell'anno anteriore.
L'azione revocatoria è poi stata esercitata nel marzo 2022, quindi quando non erano ancora trascorsi cinque anni dai pagamenti e quando non erano ancora trascorsi tre anni dall'apertura del fallimento.
***
Conclusivamente, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo a di versare ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1061/23 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
21 - condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 14 marzo 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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