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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 606/2025 R.G. promosso con ricorso in data 13 marzo 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] ( ), residente Parte_1 C.F._1 in Ferrara, Via Grillenzoni n. 53, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Anna
Rossini [c.f. ], unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi del Foro C.F._2
di Bologna (c.f. ), le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di C.F._3
Cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: e Email_1
elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, Email_2 presso e nello studio dell'Avv. Anna Rossini
e nata a [...] il [...] ( , residente in CP_1 C.F._4
Ferrara, Via Scalambra n. 13/C, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Monica
Tartari [c.f. , elettivamente domiciliata in Ferrara, Via degli Armari n. 28, C.F._5 presso e nello studio dell'Avv. Monica Tartari, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale;
preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 13 marzo 2025 i ricorrenti, premettendo di aver ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli in data 23.06.2021; dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui al predetto decreto conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 337 quinquies c.c. 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica integrale delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole stabilite con il decreto emesso il 23.06.2021 da questo Tribunale a definizione del procedimento n. 1545/2021 R.G, nei seguenti termini:
1- I figli minori e continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
mantenendo la loro residenza anagrafica presso la madre.
2- I figli continueranno ad essere collocati in via paritaria presso entrambi i genitori, trascorrendo periodi continuativi di una settimana (dal sabato mattina alle ore 10.00, sino al sabato della settimana successiva) presso il padre e, la settimana successiva, presso la madre;
resta comunque salva la facoltà dei genitori di accordarsi in modo diverso, nel rispetto degli impegni di lavoro e/o personali dei genitori e di quelli di studio, sportivi e sociali dei figli.
3- In occasione delle festività e dei periodi di vacanza, nel rispetto del principio di alternanza, i figli staranno con ciascun genitore: a) per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
b) per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; c) per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi che saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi nonché di eventuali esigenze dei figli;
è comunque fatta salva la possibilità di concordare tra i genitori periodi diversi o più lunghi.
4- A decorrere dal mese di febbraio 2025, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 [...]
– mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese - a CP_1
2 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 280,00 mensili (€ 140,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5- Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, con le modalità previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara come di seguito specificate: * Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. * Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. * Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado presso istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasposto pubblico. * Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria.
* Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
6- Il rimborso dovuto al genitore che avrà anticipato la spesa sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, cui dovrà essere allegata documentazione attestante l'esborso. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata tra i genitori nella misura del 50%. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7- L'assegno unico universale erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun genitore. CP_2
8- Ferme le obbligazioni di mantenimento (ordinario e straordinario) regolate dalla sentenza con cui verrà definito il presente giudizio, il Sig. verserà – entro 30 giorni Parte_1 dall'emissione della sentenza - in favore della Sig.ra l'importo € 365,00 a CP_1
3 saldo e definitiva tacitazione di ogni pretesa inerente la corresponsione di arretrati ISTAT eventualmente dovuti per il passato;
a fronte di tale pagamento, la Sig.ra darà atto di CP_1
nulla avere a pretendere in relazione a tale titolo.
9- Le spese relative al presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 606/2025 R.G. promosso con ricorso in data 13 marzo 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] ( ), residente Parte_1 C.F._1 in Ferrara, Via Grillenzoni n. 53, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Anna
Rossini [c.f. ], unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi del Foro C.F._2
di Bologna (c.f. ), le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di C.F._3
Cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: e Email_1
elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, Email_2 presso e nello studio dell'Avv. Anna Rossini
e nata a [...] il [...] ( , residente in CP_1 C.F._4
Ferrara, Via Scalambra n. 13/C, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Monica
Tartari [c.f. , elettivamente domiciliata in Ferrara, Via degli Armari n. 28, C.F._5 presso e nello studio dell'Avv. Monica Tartari, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale;
preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 13 marzo 2025 i ricorrenti, premettendo di aver ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli in data 23.06.2021; dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui al predetto decreto conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 337 quinquies c.c. 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica integrale delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole stabilite con il decreto emesso il 23.06.2021 da questo Tribunale a definizione del procedimento n. 1545/2021 R.G, nei seguenti termini:
1- I figli minori e continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
mantenendo la loro residenza anagrafica presso la madre.
2- I figli continueranno ad essere collocati in via paritaria presso entrambi i genitori, trascorrendo periodi continuativi di una settimana (dal sabato mattina alle ore 10.00, sino al sabato della settimana successiva) presso il padre e, la settimana successiva, presso la madre;
resta comunque salva la facoltà dei genitori di accordarsi in modo diverso, nel rispetto degli impegni di lavoro e/o personali dei genitori e di quelli di studio, sportivi e sociali dei figli.
3- In occasione delle festività e dei periodi di vacanza, nel rispetto del principio di alternanza, i figli staranno con ciascun genitore: a) per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
b) per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; c) per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi che saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi nonché di eventuali esigenze dei figli;
è comunque fatta salva la possibilità di concordare tra i genitori periodi diversi o più lunghi.
4- A decorrere dal mese di febbraio 2025, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 [...]
– mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese - a CP_1
2 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 280,00 mensili (€ 140,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5- Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, con le modalità previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara come di seguito specificate: * Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. * Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. * Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado presso istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasposto pubblico. * Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria.
* Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
6- Il rimborso dovuto al genitore che avrà anticipato la spesa sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, cui dovrà essere allegata documentazione attestante l'esborso. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata tra i genitori nella misura del 50%. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7- L'assegno unico universale erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun genitore. CP_2
8- Ferme le obbligazioni di mantenimento (ordinario e straordinario) regolate dalla sentenza con cui verrà definito il presente giudizio, il Sig. verserà – entro 30 giorni Parte_1 dall'emissione della sentenza - in favore della Sig.ra l'importo € 365,00 a CP_1
3 saldo e definitiva tacitazione di ogni pretesa inerente la corresponsione di arretrati ISTAT eventualmente dovuti per il passato;
a fronte di tale pagamento, la Sig.ra darà atto di CP_1
nulla avere a pretendere in relazione a tale titolo.
9- Le spese relative al presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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