Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2025, proposto da
NC FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Sapri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
a - del provvedimento prot. n. 14651 del 27.06.2025, successivamente notificato, con il quale la Soprintendenza ha - tardivamente - reso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una "pompeiana sul tetto di copertura";
b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 8192 del 09.04.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c - ove adottato, del diniego comunale;
d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con atto notificato il 13 novembre 2025 e depositato il successivo 20 novembre parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il parere negativo della Soprintendenza in epigrafe indicato, reso con riguardo alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una pompeiana sul tetto di copertura, deducendo, a sostegno del gravame: la tardività del parere (primo motivo); il difetto del presupposto, ricadendo le opere previste fra quelle escluse dalla necessità di autorizzazione paesaggistica ex allegato A del d.P.R. n. 31/2017 (secondo motivo); la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, non avendo l’amministrazione esaminato le controdeduzioni prodotte dal privato (terzo motivo); la violazione del principio del dissenso costruttivo (quarto motivo); l’omessa valutazione dell’impatto sul paesaggio, essendosi la Soprintendenza limitata a riportare una serie di clausole di stile inidonee a giustificare l’avversato parere contrario (quinto motivo); l’infondatezza nel merito dei rilievi formulati, considerato che l’opera in questione è riconducibile agli interventi di cui all’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 o, al più, a quelli di lieve entità di cui all’Allegato B; il contesto paesaggistico è totalmente diverso da quello descritto dalla Soprintendenza; la presunta inadeguatezza della relazione paesaggistica non può rappresentare un motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione, potendo l’autorità tutoria richiedere integrazioni e/o chiarimenti; l’intervento è totalmente mascherato dalla vegetazione presente (sesto motivo);
- il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino si sono costituiti in giudizio deducendo l’infondatezza dell’avverso gravame;
- alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 previo avviso alle parti, che non hanno sollevato obiezioni sul punto, la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata;
Considerato che in base al principio processuale della "ragione più liquida" - che affonda le sue radici negli artt. 24 e 111 Cost. - il Collegio ritiene possibile definire la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza la necessità di esaminare precisamente le altre " imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell'art. 276 c.p.c. " ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1332);
Ritenuto, conformemente al citato principio, che debba essere esaminato prioritariamente il terzo motivo di gravame, relativo alla violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, che risulta fondato;
Considerato infatti che dalla documentazione versata in atti emerge che:
- con nota prot. n. 8192 del 9 aprile 2025 la Soprintendenza ha adottato la comunicazione dei motivi ostativi;
- parte ricorrente ha trasmesso le proprie controdeduzioni in data 28 maggio 2025 (cfr. ricevuta di consegna della pec, in atti);
- tuttavia, nel parere avversato, adottato in data 27 giugno 2025, la Soprintendenza ha affermato “ considerato che a tutt’oggi non sono pervenute da parte delle SS.VV., entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, alla comunicazione dei motivi ostativi ”;
Rilevato che:
- la citata comunicazione dei motivi ostativi, secondo quanto riportato nelle controdeduzioni del ricorrente, è stata notificata dal Comune in data 20 maggio 2025, risultando pertanto tempestivo l’inoltro delle osservazioni;
- in ogni caso, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 per presentare osservazioni non può considerarsi perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge, di modo che le osservazioni e i documenti inviati dagli interessati, anche dopo il suddetto termine, devono essere valutati dall'Amministrazione procedente (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 novembre 2020, n. 1632; T.A.R. Campobasso , sez. I , 29 aprile 2019 , n. 144);
Considerato quindi che, in disparte la questione del rispetto del termine assegnato (che ha comunque carattere ordinatorio), non si rinvengono ragioni per giustificare, anche alla luce del lungo lasso di tempo intercorrente tra l'adozione del provvedimento conclusivo e la trasmissione delle osservazioni, l’omesso esame delle stesse da parte dell’autorità procedente, che ha finito per ledere l’esercizio del contraddittorio procedimentale;
Ritenuto che le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, non potendosi peraltro invocare la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21- octies , comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21-octies, comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 marzo 2021 n. 2861);
Ritenuto che la manifesta fondatezza del motivo esaminato esonera il Collegio dalla disamina degli ulteriori vizi di legittimità denunciati da parte ricorrente, consentendone l'assorbimento, il conseguente accoglimento del gravame e, per l'effetto, l'annullamento dell'impugnato parere soprintendentizio;
Ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della definizione in sede cautelare della controversia, debbano essere poste a carico delle amministrazioni resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AN OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | RE EZ |
IL SEGRETARIO