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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata
Prima Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa AF Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1364 DE ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione DEl'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na) ed ivi residente a[...], e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...] e domiciliato in Scisciano (Na), alla Via Camaldoli
n. 3/5, presso la struttura RSA, Villa Arianna, entrambi elettivamente domiciliati in RE DE
CO (Na), alla Via Purgatorio 1, presso lo Studio DEl'avv. Vincenzo Zeuli (C.F.
) che li rappresenta e difende in virtù in virtù di procura alle liti apposta C.F._3
su foglio separato allegato al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081.881.8407; indirizzo di
P.E.C.: ) Email_1
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, in sostituzione DEl'udienza DE
04.11.2024 (successivamente differita al 12.11.2024), hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, e successivamente emettere sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, trascritto nei registri DElo stato civile DE Comune di RE DE
CO (Na), atto n. 615 P.
2. S.A. anno 1998, per lo spirare dei termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) DEla Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, comma 1, DEla Legge n.
55/2015, e per l'effetto, ordinare all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di RE DE CO
(Na), di trascrivere ed annotare il provvedimento di omologa e la successiva sentenza a margine degli atti di matrimonio, atto n. 615 P.
2. S.A. anno 1998, nonché di nascita dei coniugi.
Il P.M., in data 24.07.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione DEla separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.06.2024, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in RE DE CO il 15.10.1998, e che dalla loro unione erano nate due figlie, AF nata a [...] il [...] e nata a Persona_1
Massa di Somma il 17.08.1999, chiedevano di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, successivamente, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 49 comma 3 c.p.c., pronunziare lo scioglimento DE matrimonio, con i conseguenti provvedimenti di legge.
A fondamento DEla domanda i ricorrenti deducevano che la relazione coniugale, nonostante un iniziale periodo di serenità, si era rilevata infelice a causa DEle incompatibilità caratteriali dei coniugi e DEle incomprensioni tra esse insorte e che avevano reso la convivenza intollerabile;
ciò a causa DE comportamento violento, DE , che aveva indotto la a denunciare Pt_2 Pt_1
il coniuge per violenza e maltrattamenti (denuncia da cui scaturiva un procedimento penale identificato come codice rosso) ed a lasciare la casa familiare con le figlie, i cui rapporti con il padre si erano fortemente deteriorati per aver assistito alle violenze DE genitore nei confronti DEla madre. Dichiaravano infine di non volersi riconciliare e di volersi avvalere DEla facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
1.2. Fissata con decreto in data 2.7.2024 l'udienza DE 4.11.2024 (poi differita al 12.11.2024) per la trattazione DEla causa dinanzi al giudice relatore e disposta, con il medesimo decreto, in conformità alla richiesta dei ricorrenti, la trattazione cartolare di detta udienza, acquisito il parere DE P.M., sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 18.4.2025 la causa veniva rimessa dal giudice relatore al collegio per la omologazione.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, DEla contemporanea proposizione DEla domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi DE procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato DEla sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza DE 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi DEl'art 363 bis c.p.c., DEla questione di rito relativa all'ammissibilità DE cumulo oggettivo DEle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza DE 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità DE rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito DE procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo DEle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità DE ricorso nel caso DE procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità DE cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione DEla possibilità DE cumulo DEle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa DEle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base DEla previsione DEl'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità DEla crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione DEle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, DEla stessa". Quanto poi al tema DEl'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi DEl'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti DE loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità DEla contemporanea proposizione DEle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare
l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia DEla revoca unilaterale DE consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità DEla domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione DEle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" DEla domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità DEla modifica, nel corso DE procedimento avviato, DEle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito DE procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, ossia senza statuizioni accessorie, Invero, per quanto allegato nel ricorso e nelle successive note di udienza, entrambe le figlie dei coniugi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la sig.ra Pt_1
rinuncia al mantenimento e al susseguente assegno divorzile, in quanto
[...]
economicamente autosufficiente essendo in grado di provvedere a tutte le sue esigenze oltre che a quelle DE suo nucleo familiare, anche in considerazione DEla circostanza che il Sig. attualmente percettore di pensione di invalidità è gravemente malato;
i coniugi, Parte_2 inoltre, consentono che l'Autorità Amministrativa competente mantenga, rilasci o proroghiin favore di entrambi il passaporto o altro documento equivalente , impegnandosi a prestare ogni ulteriore consenso e a compiere ogni ulteriore attività eventualmente necessaria a tal fine.
La regolamentazione DEle spese è rimessa alla pronuncia successiva di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
--la sig.ra rinuncia al mantenimento e al susseguente assegno divorzile, in Parte_1
quanto economicamente autosufficiente essendo in grado di provvedere a tutte le sue esigenze oltre che a quelle DE suo nucleo familiare, anche in considerazione DEla circostanza che il Sig. attualmente percettore di pensione di invalidità è gravemente malato;
Parte_2
-- i coniugi consentono che l'Autorità Amministrativa competente mantenga, rilasci o proroghi in favore di entrambi il passaporto o altro documento equivalente , impegnandosi a prestare ogni ulteriore consenso e a compiere ogni ulteriore attività eventualmente necessaria a tal fine.
B. ordina all'ufficio anagrafe e stato civile DE Comune di RE DE CO (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 615, parte II, serie A DEl'anno 1998);
C. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva di divorzio;
D. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione DE giudizio e
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio DE 12 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata
Prima Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa AF Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1364 DE ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione DEl'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na) ed ivi residente a[...], e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...] e domiciliato in Scisciano (Na), alla Via Camaldoli
n. 3/5, presso la struttura RSA, Villa Arianna, entrambi elettivamente domiciliati in RE DE
CO (Na), alla Via Purgatorio 1, presso lo Studio DEl'avv. Vincenzo Zeuli (C.F.
) che li rappresenta e difende in virtù in virtù di procura alle liti apposta C.F._3
su foglio separato allegato al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081.881.8407; indirizzo di
P.E.C.: ) Email_1
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, in sostituzione DEl'udienza DE
04.11.2024 (successivamente differita al 12.11.2024), hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, e successivamente emettere sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, trascritto nei registri DElo stato civile DE Comune di RE DE
CO (Na), atto n. 615 P.
2. S.A. anno 1998, per lo spirare dei termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) DEla Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, comma 1, DEla Legge n.
55/2015, e per l'effetto, ordinare all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di RE DE CO
(Na), di trascrivere ed annotare il provvedimento di omologa e la successiva sentenza a margine degli atti di matrimonio, atto n. 615 P.
2. S.A. anno 1998, nonché di nascita dei coniugi.
Il P.M., in data 24.07.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione DEla separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.06.2024, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in RE DE CO il 15.10.1998, e che dalla loro unione erano nate due figlie, AF nata a [...] il [...] e nata a Persona_1
Massa di Somma il 17.08.1999, chiedevano di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, successivamente, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 49 comma 3 c.p.c., pronunziare lo scioglimento DE matrimonio, con i conseguenti provvedimenti di legge.
A fondamento DEla domanda i ricorrenti deducevano che la relazione coniugale, nonostante un iniziale periodo di serenità, si era rilevata infelice a causa DEle incompatibilità caratteriali dei coniugi e DEle incomprensioni tra esse insorte e che avevano reso la convivenza intollerabile;
ciò a causa DE comportamento violento, DE , che aveva indotto la a denunciare Pt_2 Pt_1
il coniuge per violenza e maltrattamenti (denuncia da cui scaturiva un procedimento penale identificato come codice rosso) ed a lasciare la casa familiare con le figlie, i cui rapporti con il padre si erano fortemente deteriorati per aver assistito alle violenze DE genitore nei confronti DEla madre. Dichiaravano infine di non volersi riconciliare e di volersi avvalere DEla facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
1.2. Fissata con decreto in data 2.7.2024 l'udienza DE 4.11.2024 (poi differita al 12.11.2024) per la trattazione DEla causa dinanzi al giudice relatore e disposta, con il medesimo decreto, in conformità alla richiesta dei ricorrenti, la trattazione cartolare di detta udienza, acquisito il parere DE P.M., sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 18.4.2025 la causa veniva rimessa dal giudice relatore al collegio per la omologazione.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, DEla contemporanea proposizione DEla domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi DE procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato DEla sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza DE 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi DEl'art 363 bis c.p.c., DEla questione di rito relativa all'ammissibilità DE cumulo oggettivo DEle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza DE 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità DE rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito DE procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo DEle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità DE ricorso nel caso DE procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità DE cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione DEla possibilità DE cumulo DEle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa DEle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base DEla previsione DEl'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità DEla crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione DEle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, DEla stessa". Quanto poi al tema DEl'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi DEl'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti DE loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità DEla contemporanea proposizione DEle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare
l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia DEla revoca unilaterale DE consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità DEla domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione DEle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" DEla domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità DEla modifica, nel corso DE procedimento avviato, DEle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito DE procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, ossia senza statuizioni accessorie, Invero, per quanto allegato nel ricorso e nelle successive note di udienza, entrambe le figlie dei coniugi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la sig.ra Pt_1
rinuncia al mantenimento e al susseguente assegno divorzile, in quanto
[...]
economicamente autosufficiente essendo in grado di provvedere a tutte le sue esigenze oltre che a quelle DE suo nucleo familiare, anche in considerazione DEla circostanza che il Sig. attualmente percettore di pensione di invalidità è gravemente malato;
i coniugi, Parte_2 inoltre, consentono che l'Autorità Amministrativa competente mantenga, rilasci o proroghiin favore di entrambi il passaporto o altro documento equivalente , impegnandosi a prestare ogni ulteriore consenso e a compiere ogni ulteriore attività eventualmente necessaria a tal fine.
La regolamentazione DEle spese è rimessa alla pronuncia successiva di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
--la sig.ra rinuncia al mantenimento e al susseguente assegno divorzile, in Parte_1
quanto economicamente autosufficiente essendo in grado di provvedere a tutte le sue esigenze oltre che a quelle DE suo nucleo familiare, anche in considerazione DEla circostanza che il Sig. attualmente percettore di pensione di invalidità è gravemente malato;
Parte_2
-- i coniugi consentono che l'Autorità Amministrativa competente mantenga, rilasci o proroghi in favore di entrambi il passaporto o altro documento equivalente , impegnandosi a prestare ogni ulteriore consenso e a compiere ogni ulteriore attività eventualmente necessaria a tal fine.
B. ordina all'ufficio anagrafe e stato civile DE Comune di RE DE CO (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 615, parte II, serie A DEl'anno 1998);
C. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva di divorzio;
D. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione DE giudizio e
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio DE 12 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano